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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 2161 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2161/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MOISO
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO CAGNO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/06/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
313/2024 pubblicata il 18/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
12/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e con rito concordatario in data 23 agosto 1987, trascritto Parte_2 Parte_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti al n. 16 - Parte II - Serie A, e conseguentemente;
- Ordinare all'Ufficiale Civile del Comune di Costigliole d'Asti di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile ed ad ogni ulteriore incombente di legge;
- Disporre che a titolo di una tantum ex art. 5, comma 8, legge n. 898/70 e Parte_2
successive modifiche, i) trasferisca alla RA , nelle condizioni di Parte_1
fatto e di diritto in cui si trova come conosciute ed accettate da , ogni Parte_1
eccezione rimossa, la propria quota di comproprietà pari ad ½ della casa già coniugale sita in
Costigliole d'Asti (AT), Strada Carrobbio n. 2 nonché del relativo box auto di pertinenza autonomamente accatastato, liberi e sgombri da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e comprensivi dei beni mobili ivi relitti e relative pertinenze. La casa coniugale risulta censita al
N.C.E.U. Comune di Costigliole d'Asti (AT)- Foglio 19; Particella: 513; Sub:24; Cat.A/2; Classe 3;
Consistenza: 7,5 vani;
Rendita: 387,34 mentre il box auto di pertinenza risulta censito al N.C.E.U.
Comune di Costigliole d'Asti (AT)- Foglio 19; Particella 513; Sub. 4; Cat.C/6; Classe 1; Consistenza: mq 33; Superficie Catastale totale mq 36; Rendita 57,95 ii) versi alla RA , in un'unica Parte_1
soluzione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di euro 20.000,00= (ventimila/00) e così a tombale tacitazione
"una tantum" del contributo al mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, legge n.
898/70 e successive modifiche.
- Dare atto, infine, del seguente accordo tra coniugi:
1. I ricorrenti intendono definire ogni rapporto patrimoniale costituito durante il matrimonio e quindi si determinano a sciogliere la comproprietà immobiliare facente capo agli stessi nei modi e termini sottoindicati;
2. Il sig. , C.F. , trasferirà a titolo gratuito ma senza alcuno Parte_2 C.F._1
spirito di liberalità donativa alla sig.ra , C.F. , Parte_1 C.F._2 la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'intero: (i) della villetta a schiera sita in Costigliole
d'Asti (AT) Strada Carrobbio n. 2 composta di un piano entroterra e di due piani fuori terra e precisamente: cantina e caldaia all'interrato, soggiorno, cucina e wc al piano terra, tre camere, servizio - bagno al piano primo. Oggetto del trasferimento sarà altresì la quota di comproprietà dell'area a giardino a ovest del fabbricato con accesso dalla cantina interna e area costituente accesso ad est con accesso dalla strada comune. Il tutto censito al N.C.E.U. Comune di Costigliole d'Asti
(AT)- Foglio 19; Particella: 513; Sub:24; Cat.A/2; Classe 3; Consistenza: 7,5 vani;
Rendita: 387,34;
(ii) del box auto di pertinenza dell'immobile meglio descritto al precedente capo (i) e censito al
N.C.E.U. Comune di Costigliole d'Asti (AT)- Foglio 19; Particella 513; Sub. 4; Cat.C/6; Classe 1;
Consistenza: mq 33; Superficie Catastale totale mq 36; Rendita 57,95. L'atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento delle suddette quote dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine essenziale di 60 giorni dalla data di comunicazione alle parti del deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_2 [...]
e dovrà avvenire, a cura e spese di presso un notaio Parte_1 Parte_2
prescelto ed incaricato da quest'ultimo.
3. e chiederanno di avvalersi di ogni Parte_2 Parte_1 agevolazione fiscale di competenza e, segnatamente, dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e fermo restando quanto sopra le parti pattuiscono espressamente che tutte le eventuali imposte del contratto di trasferimento del predetto immobile e degli atti inerenti e conseguenti verranno sostenute esclusivamente dal sig. ; Parte_2
4. , a fronte del puntuale adempimento da parte del marito di quanto Parte_1 contenuto ai precedenti punti 2, 3 nonché a fronte del puntuale pagamento dell'importo di euro
20.000,00 ex art. 5, comma 8, legge n. 898/70 e successive modifiche sopra indicato, nulla avrà più
a pretendere a titolo di pagamento di assegno di mantenimento e/o per qualsiasi altra questione e nemmeno a titolo risarcitorio in qualunque forma e modo connessi direttamente e/o indirettamente e/o dipendenti e/o derivanti e/o inerenti il rapporto di coniugio intercorso, dichiarandosi integralmente soddisfatta e rinunciando ad ogni e qualsiasi richiesta di maggiori e/o diverse attribuzioni, riconoscimenti, indennizzi, dazioni e pagamenti;
5. Le spese straordinarie relative all'immobile sito in Costigliole d'Asti Strada Carrobbio n. 2 saranno e resteranno a carico di , la quale manleverà e terrà indenne Parte_1 [...]
da ogni e qualunque pretesa da chiunque avanzata;
Parte_2 - Compensare le spese legali tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e Parte_1 da nato il [...] a [...], celebrato in Parte_2
COSTIGLIOLE D'ASTI in data 23/08/1987, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1987, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 13/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2161/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MOISO
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO CAGNO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/06/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
313/2024 pubblicata il 18/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
12/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e con rito concordatario in data 23 agosto 1987, trascritto Parte_2 Parte_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti al n. 16 - Parte II - Serie A, e conseguentemente;
- Ordinare all'Ufficiale Civile del Comune di Costigliole d'Asti di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile ed ad ogni ulteriore incombente di legge;
- Disporre che a titolo di una tantum ex art. 5, comma 8, legge n. 898/70 e Parte_2
successive modifiche, i) trasferisca alla RA , nelle condizioni di Parte_1
fatto e di diritto in cui si trova come conosciute ed accettate da , ogni Parte_1
eccezione rimossa, la propria quota di comproprietà pari ad ½ della casa già coniugale sita in
Costigliole d'Asti (AT), Strada Carrobbio n. 2 nonché del relativo box auto di pertinenza autonomamente accatastato, liberi e sgombri da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e comprensivi dei beni mobili ivi relitti e relative pertinenze. La casa coniugale risulta censita al
N.C.E.U. Comune di Costigliole d'Asti (AT)- Foglio 19; Particella: 513; Sub:24; Cat.A/2; Classe 3;
Consistenza: 7,5 vani;
Rendita: 387,34 mentre il box auto di pertinenza risulta censito al N.C.E.U.
Comune di Costigliole d'Asti (AT)- Foglio 19; Particella 513; Sub. 4; Cat.C/6; Classe 1; Consistenza: mq 33; Superficie Catastale totale mq 36; Rendita 57,95 ii) versi alla RA , in un'unica Parte_1
soluzione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di euro 20.000,00= (ventimila/00) e così a tombale tacitazione
"una tantum" del contributo al mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, legge n.
898/70 e successive modifiche.
- Dare atto, infine, del seguente accordo tra coniugi:
1. I ricorrenti intendono definire ogni rapporto patrimoniale costituito durante il matrimonio e quindi si determinano a sciogliere la comproprietà immobiliare facente capo agli stessi nei modi e termini sottoindicati;
2. Il sig. , C.F. , trasferirà a titolo gratuito ma senza alcuno Parte_2 C.F._1
spirito di liberalità donativa alla sig.ra , C.F. , Parte_1 C.F._2 la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'intero: (i) della villetta a schiera sita in Costigliole
d'Asti (AT) Strada Carrobbio n. 2 composta di un piano entroterra e di due piani fuori terra e precisamente: cantina e caldaia all'interrato, soggiorno, cucina e wc al piano terra, tre camere, servizio - bagno al piano primo. Oggetto del trasferimento sarà altresì la quota di comproprietà dell'area a giardino a ovest del fabbricato con accesso dalla cantina interna e area costituente accesso ad est con accesso dalla strada comune. Il tutto censito al N.C.E.U. Comune di Costigliole d'Asti
(AT)- Foglio 19; Particella: 513; Sub:24; Cat.A/2; Classe 3; Consistenza: 7,5 vani;
Rendita: 387,34;
(ii) del box auto di pertinenza dell'immobile meglio descritto al precedente capo (i) e censito al
N.C.E.U. Comune di Costigliole d'Asti (AT)- Foglio 19; Particella 513; Sub. 4; Cat.C/6; Classe 1;
Consistenza: mq 33; Superficie Catastale totale mq 36; Rendita 57,95. L'atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento delle suddette quote dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine essenziale di 60 giorni dalla data di comunicazione alle parti del deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_2 [...]
e dovrà avvenire, a cura e spese di presso un notaio Parte_1 Parte_2
prescelto ed incaricato da quest'ultimo.
3. e chiederanno di avvalersi di ogni Parte_2 Parte_1 agevolazione fiscale di competenza e, segnatamente, dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e fermo restando quanto sopra le parti pattuiscono espressamente che tutte le eventuali imposte del contratto di trasferimento del predetto immobile e degli atti inerenti e conseguenti verranno sostenute esclusivamente dal sig. ; Parte_2
4. , a fronte del puntuale adempimento da parte del marito di quanto Parte_1 contenuto ai precedenti punti 2, 3 nonché a fronte del puntuale pagamento dell'importo di euro
20.000,00 ex art. 5, comma 8, legge n. 898/70 e successive modifiche sopra indicato, nulla avrà più
a pretendere a titolo di pagamento di assegno di mantenimento e/o per qualsiasi altra questione e nemmeno a titolo risarcitorio in qualunque forma e modo connessi direttamente e/o indirettamente e/o dipendenti e/o derivanti e/o inerenti il rapporto di coniugio intercorso, dichiarandosi integralmente soddisfatta e rinunciando ad ogni e qualsiasi richiesta di maggiori e/o diverse attribuzioni, riconoscimenti, indennizzi, dazioni e pagamenti;
5. Le spese straordinarie relative all'immobile sito in Costigliole d'Asti Strada Carrobbio n. 2 saranno e resteranno a carico di , la quale manleverà e terrà indenne Parte_1 [...]
da ogni e qualunque pretesa da chiunque avanzata;
Parte_2 - Compensare le spese legali tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e Parte_1 da nato il [...] a [...], celebrato in Parte_2
COSTIGLIOLE D'ASTI in data 23/08/1987, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1987, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 13/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.