Sentenza 11 marzo 1983
Massime • 1
Qualora sia accertata l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo (nella specie del giudizio di appello) con la conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ., e risulti l'addebitabilità alla parte di tale inesistenza, risulta priva di Rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 3 e 24 cost., in quanto non consente la rinnovabilità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio inesistente quando il vizio dipende da caso fortuito, forza maggiore o colpa grave o dolo non imputabili alla parte.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1983, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1983 |
Testo completo
Qualora sia accertata l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo (nella specie del giudizio di appello) con la conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ., e risulti l'addebitabilità alla parte di tale inesistenza, risulta priva di Rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 3 e 24 cost., in quanto non consente la rinnovabilità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio inesistente quando il vizio dipende da caso fortuito, forza maggiore o colpa grave o dolo non imputabili alla parte.*