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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4734/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Orlando per delega in calce all'atto di Parte_1 citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il difensore in Perugia, Piazza Italia 9
OPPONENTE, ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Michelangeli per delega in calce Controparte_1 all'atto di precetto, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
OPPOSTO, CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (verbale di udienza 10.10.2024, con il richiamo alla memoria ex art. 183, comma sesto n.1 c.p.c.): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
In via preliminare: sospendere e/o revocare, l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto di transazione a rogito notaio del 22/10/2020 rep. 50210 e munito di formula esecutiva in data Per_1 20/12/2021 su cui è fondato l'atto di precetto opposto per le ragioni tutte di cui in narrativa o, comunque, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della clausola penale anche in quanto nulla per indeterminatezza (e non solo per la violazione dell'art. 1383), alla luce delle considerazioni esposte nella narrativa del presente atto. Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto in capo al sig. a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
PER L'OPPOSTO (verbale di udienza 1010.2024, con il richiamo nel merito alla comparsa di costituzione -voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da in quanto infondata in Parte_1 fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio e dei procedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo- ed in via istruttoria alla memoria ex art. 183, comma sesto n.2 c.p.c. -prova per testi-).
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c. notificato in data 13.10.2022, impugnava l'atto di precetto datato 12.9.2022 e notificato il 4.10.2022 con Parte_1 il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 501.531,40 in favore di oltre interessi e spese. Controparte_1
Esponeva l'opponente:
-che assumeva di essere creditore nei confronti di esso opponente in forza di un atto Controparte_1 di transazione a rogito Notaio del 22.10.2020 (rep. 50210 racc. 27428) con il quale Persona_2 esso opponente si era obbligato ad acquistare la piena proprietà delle quote delle società Istituto Enrico
Fermi s.r.l., e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 di cui era titolare, per l'importo di € 2.650.000,00; Controparte_1
-che il pagamento era stato pattuito come segue: -€ 1.185.000,00 mediante 59 rate costanti mensili a partire dal 12.12.2020 sino al 12.12.2025 per un importo di € 15.000,00 ciascuna, salvo le rate aventi scadenza 22.11.2021, 22.12.2022, 22.12.2023 e 22.12.2024 aventi un importo ciascuna di € 90.000,00;
-€ 1.265.000,00 entro il 12.11.2025;
-che l'opposto sosteneva che esso opponente, avendo pagato solo in parte la rata avente scadenza il
22.11.2022, restando debitore dell'importo di € 75.000,00, ed avendo omesso del tutto il pagamento della rata scadente il 12.8.2022 -per un importo di € 15.000,00- era altresì tenuto al pagamento della penale di € 500.000,00 prevista dall'art. 9 dell'atto di transazione, fermi restando il risarcimento del maggior danno e la facoltà di risolvere il contratto;
-che la pretesa di parte opposta doveva considerarsi del tutto infondata, per espressa violazione del disposto di cui all'art. 1383 c.c., a mente del quale il creditore non può chiedere sia la prestazione principale oggetto del contratto sia la penale, come invece accaduto nel caso di specie, posto che contestualmente alla notifica del precetto per l'importo della penale aveva agito per Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni contenute nel medesimo titolo, avendo richiesto il pagamento della somma di € 76.684,58 con atto di precetto del 21.7.2022 (rispetto al quale pendeva il giudizio n. 3887/2022, nell'ambito de quale era stata eccepita la nullità dell'atto di precetto per violazione del disposto di cui agli artt. 474 e 480 c.p.c., nonché la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo) per il pagamento parziale della rata scadente il mese di novembre 2021 (per la quale era stato versato il solo importo di € 15.000,00); oltre ad avere richiesto il pagamento della somma di € 15.466,24 con atto di precetto del 12.9.2022, poi rinunciato.
Oltre ad eccepire la insussistenza del diritto di agire in via esecutiva per violazione dell'art. 1383 c.c., sosteneva l'opponente la nullità della clausola penale di cui all'art. 9 dell'atto di transazione citato, perché generica ed indeterminata, consentendo la formulazione dell'atto la richiesta applicazione della penale per qualunque inadempimento, paradossalmente anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, o ogni volta per ogni singolo inadempimento.
Instava pertanto, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito chiedeva accertarsi l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
La richiesta di sospensione veniva coltivata anche con autonoma istanza anteriore all'udienza fissata in citazione, che portava alla fissazione da parte del precedente istruttore di udienza per il 22.12.2022, in vista della quale si costituiva innanzi tutto contestando l'asserita mancata notifica Controparte_1 del titolo esecutivo e la presunta nullità del precetto, nonché ribadendo la legittimità del cumulo delle espropriazioni ex art. 483 c.p.c.; nel merito, negando la violazione dell'art. 1383 c.c. e la nullità della penale, sostenendo che la stessa era stata prevista per l'inadempimento di tutte le obbligazioni poste rispettivamente a carico delle parti e ne sarebbe stata consentita la richiesta anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, avendo funzione coercitiva, per indurre il debitore ad adempiere, in ragione pagina 2 di 5 della rilevanza delle obbligazioni e della valenza essenziale dell'adempimento, rilevando il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. solo per le prestazioni scadute e inadempiute, ma non anche per quelle non ancora maturate. Evidenziava inoltre l'opposto i plurimi inadempimenti dell'opponente, che non solo non aveva provveduto ai pagamenti, ma non aveva provveduto a liberare esso opposto dalle fideiussioni prestate, né aveva informato esso opposto dell'andamento delle società.
Con ordinanza del 22.12.2022 l'allora G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente alla penale, ritenendo insussistente in capo a il diritto ad agire in Controparte_1 executivis¸ per la violazione de principio di cui all'art. 1383 c.c., a fronte dell'attivazione da parte dell'opposto di azioni per l'adempimento delle obbligazioni previste dal testo contrattuale, e dell'impossibilità di cumulo con l'azione per il pagamento della penale prevista non per il solo ritardo.
L'ordinanza veniva reclamata, ed il Collegio in sede di reclamo confermava il provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, non avendo l'allora G.I. ammesso le prove per testi richieste dall'opposto.
Nelle more, mutava il magistrato istruttore, che fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024, nell'ambito della quale le parti concludevano come in epigrafe;
la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse, conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia fondata, e che debba essere dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposto di agire in executivis nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1 in riferimento al pagamento della penale, di cui è causa, con la conseguente inefficacia del
[...] precetto.
Va innanzi tutto premesso come oggetto esclusivo del procedimento sia l'accertamento di tale insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per motivi attinenti al merito della penale, non avendo costituito oggetto di espressa deduzione censure di carattere formale attinenti la regolarità della notifica del precetto, o la eccessività dei mezzi di pignoramento eseguiti in violazione dell'art 483 c.p.c., che hanno costituito oggetto di altri procedimenti, e che sono stati qui riportati dall'opponente a fini descrittivi. Parimenti irrilevanti, le problematiche in ordine all'avvenuto adempimento da parte dell'opponente di obblighi informativi relativi alle società le cui quote erano state oggetto di cessione,
o ad altri inadempimenti, occorrendo unicamente accentrare l'attenzione sulla dedotta incompatibilità tra azione di adempimento e azione per il pagamento della penale, e subordinatamente (in caso di mancato accoglimento della prima) sulla dedotta nullità della penale per indeterminatezza.
Deve in realtà ritenersi fondato già il primo motivo di contestazione -ciò che esonera dal vaglio del secondo-: come infatti già diffusamente esposto in sede di reclamo, dovendo incontestatamente ritenersi che la clausola penale prevista dall'art. 9 dell'atto di transazione non sia prevista per il solo ritardo, ne dovrà conseguire l'impossibilità per la parte di agire contestualmente per l'adempimento e per il pagamento della penale, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 1383 c.c.
Appare al riguardo opportuno richiamare il contenuto del provvedimento adottato dal Collegio in sede di reclamo, che affronta tutte le problematiche agitate dalle parti nella presente sede:
“… che, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento sia per l'ipotesi di inadempimento, sia per la distinta ipotesi di ritardo nell'adempimento, nonché, cumulativamente, per entrambe, con la conseguenza che l'effetto proprio della clausola (cioè quello di limitare l'onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti) non può operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle stesse pagina 3 di 5 parti (Cass. n. 2975/2005; Cass. n. 16492/2002); che, come è noto, la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione, sia coercitiva all'adempimento, sia risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento; l'una e l'altra funzione sono svolte creando, accanto all'obbligazione principale, un'obbligazione penale ed entrambe le obbligazioni, pur coesistendo, non sono suscettibili di attuazione cumulativa, verificandosi, in caso di inadempimento, un concorso alternativo tra esse, per cui il creditore può domandare e ottenere la prestazione principale o la penale. Trattasi del c.d. divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 c.c. in base al quale la prestazione in forma specifica e la penale non possono cumularsi, a meno che la penale non sia posta a risarcimento del solo danno per ritardo;
che, nell'ottica sommaria che caratterizza la presente fase di reclamo, il giudice dell'opposizione pre- esecutiva ha correttamente valutato la clausola penale di cui all'art. 9 dell'atto di transazione del 20.10.2020 e disposto la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, limitatamente alla clausola penale di cui al citato art. 9, in quanto, nel caso di specie: a) è pacifico che ha notificato a antecedentemente alla notificazione del precetto Controparte_1 Parte_1 di cui si discute, altri atti di precetto, azionando il medesimo titolo esecutivo, attraverso i quali ha intimato il pagamento di alcune rate scadute e rimaste inadempiute, agendo quindi sostanzialmente per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute;
b) la penale prevista all'art. 9 dell'atto di transazione del 20.10.2020 è stata pattuita non per il mero ritardo, bensì per l'inadempimento (cfr. art. 9, secondo cui “ I costituiti convengono che, in caso di inadempimento delle pattuizioni oggetto del presente atto, venga applicata a carico della parte inadempiente una penale pari ad euro 500.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno e ciò qualora l'inadempimento sia il signor ”); c) ai sensi del disposto di cui all'art. 1383 c.c. “Il creditore non può Parte_1 domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il mero ritardo”; d) avendo l'odierno reclamante già azionato il titolo esecutivo per chiedere l'adempimento degli obblighi di pagamento assunti da con riguardo alle rate di prezzo scadute e Parte_1 impagate, è precluso a utilizzare il medesimo titolo per domandare anche il Controparte_1 pagamento della penale, pena la violazione della previsione di cui all'art. 1383 c.c.; che non coglie nel segno la tesi difensiva del reclamante secondo cui, venendo in rilievo nel caso in esame obbligazioni di durata, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. riguarderebbe soltanto le prestazioni già scadute e inadempiute, ma non quelle non ancora maturate, in quanto, secondo la prospettazione dallo stesso offerta, “l'obbligazione di pagamento del prezzo delle quote (e del contestuale diritto di usufrutto) a carico di non si esaurisce con il compimento di un Parte_1 singolo atto, ma si inserisce in un rapporto di durata e si protrae nel tempo con prestazioni continuate
e periodiche: è scontato che in tal caso il divieto di cumulo (ove risulti astrattamente violato) può valere esclusivamente per le prestazioni già maturate e rimaste inadempiute sino al momento in cui il creditore si attiva per fare valere la penale. Solo per queste il creditore stesso è chiamato a scegliere se richiedere l'integrale pagamento della prestazione principale e se esigere, in sostituzione di questo, il pagamento della penale stessa (salva la risarcibilità del maggior danno), mentre per le prestazioni ancora non scadute e per le quali continua a sussistere l'obbligo di adempimento il divieto di cumulo non opera: in caso contrario sarebbe consentito al debitore di sottrarsi alla propria obbligazione mediante l'inadempimento”; che, infatti, non è conferente e calzante alla fattispecie concreta il richiamo operato alla decisione della Suprema Corte n. 6015/2018 - in cui, con riferimento al contratto di locazione e al rapporto tra l'art. 1383 c.c. e l'art. 1591 c.c., ha affermato che “ nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall'art. 1383 c.c., può riguardare le sole prestazioni già maturate e rimaste inadempiute. (…) In relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento (…) il divieto di
pagina 4 di 5 cumulo non opera perché, come già affermato da questa Corte, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento”-, poiché l'atto di transazione del 20.10.2020 non può essere ricondotto nell'alveo dei contratti di durata (che producono effetti duraturi nel tempo e si distinguono in contratti a esecuzione continuata – in cui le prestazioni sono continuate nel tempo, come ad es. nel contratto di locazione – e contratti a esecuzione periodica – in cui le prestazioni sono ripetute nel tempo ma in maniera non continuata, come accade nella somministrazione), in quanto: i) si è in presenza di un contratto a effetti immediati, in ragione di quanto previsto all'art. 7 dell'atto di transazione (“Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi”, e, quindi, dal 22.10.2020); ii) l'obbligazione di pagamento assunta da Parte_1 non si inserisce in un rapporto di durata e non riguarda una prestazione periodica o
[...] continuata nel senso sopra delineato, perché la previsione di rate di prezzo costituisce semplicemente una modalità di attuazione in concreto dell'obbligazione di pagamento…”.
Siffatte conclusioni devono essere confermate in via definitiva, posto che anzi nel corso del giudizio la parte opposta ha ulteriormente provveduto a richiedere all'opponente l'adempimento della somma di
€ 795.000,00, non potendo pertanto consentirsi, in palese violazione dell'art. 1383 c.c., l'applicazione della penale e l'adempimento dell'intera obbligazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
stimasi equa l'applicazione dei minimi, in ragione della compiuta determinazione della domanda -e dei suoi esiti- fin dalle pronunce interinali iniziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, pronunciando definitivamente nella controversia in epigrafe, tra -opponente, attore- e Parte_1 opposto, convenuto- così decide: Controparte_1
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto per l'insussistenza del diritto di di agire in executivis nei confronti di per il pagamento della penale Controparte_1 Parte_1 di cui all'art. 9 dell'atto di transazione stipulato tra le parti, avendo altresì agito per l'adempimento;
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, qui Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 11.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 1.241,00.
Perugia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4734/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Orlando per delega in calce all'atto di Parte_1 citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il difensore in Perugia, Piazza Italia 9
OPPONENTE, ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Michelangeli per delega in calce Controparte_1 all'atto di precetto, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
OPPOSTO, CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (verbale di udienza 10.10.2024, con il richiamo alla memoria ex art. 183, comma sesto n.1 c.p.c.): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
In via preliminare: sospendere e/o revocare, l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto di transazione a rogito notaio del 22/10/2020 rep. 50210 e munito di formula esecutiva in data Per_1 20/12/2021 su cui è fondato l'atto di precetto opposto per le ragioni tutte di cui in narrativa o, comunque, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della clausola penale anche in quanto nulla per indeterminatezza (e non solo per la violazione dell'art. 1383), alla luce delle considerazioni esposte nella narrativa del presente atto. Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto in capo al sig. a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
PER L'OPPOSTO (verbale di udienza 1010.2024, con il richiamo nel merito alla comparsa di costituzione -voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da in quanto infondata in Parte_1 fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio e dei procedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo- ed in via istruttoria alla memoria ex art. 183, comma sesto n.2 c.p.c. -prova per testi-).
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c. notificato in data 13.10.2022, impugnava l'atto di precetto datato 12.9.2022 e notificato il 4.10.2022 con Parte_1 il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 501.531,40 in favore di oltre interessi e spese. Controparte_1
Esponeva l'opponente:
-che assumeva di essere creditore nei confronti di esso opponente in forza di un atto Controparte_1 di transazione a rogito Notaio del 22.10.2020 (rep. 50210 racc. 27428) con il quale Persona_2 esso opponente si era obbligato ad acquistare la piena proprietà delle quote delle società Istituto Enrico
Fermi s.r.l., e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 di cui era titolare, per l'importo di € 2.650.000,00; Controparte_1
-che il pagamento era stato pattuito come segue: -€ 1.185.000,00 mediante 59 rate costanti mensili a partire dal 12.12.2020 sino al 12.12.2025 per un importo di € 15.000,00 ciascuna, salvo le rate aventi scadenza 22.11.2021, 22.12.2022, 22.12.2023 e 22.12.2024 aventi un importo ciascuna di € 90.000,00;
-€ 1.265.000,00 entro il 12.11.2025;
-che l'opposto sosteneva che esso opponente, avendo pagato solo in parte la rata avente scadenza il
22.11.2022, restando debitore dell'importo di € 75.000,00, ed avendo omesso del tutto il pagamento della rata scadente il 12.8.2022 -per un importo di € 15.000,00- era altresì tenuto al pagamento della penale di € 500.000,00 prevista dall'art. 9 dell'atto di transazione, fermi restando il risarcimento del maggior danno e la facoltà di risolvere il contratto;
-che la pretesa di parte opposta doveva considerarsi del tutto infondata, per espressa violazione del disposto di cui all'art. 1383 c.c., a mente del quale il creditore non può chiedere sia la prestazione principale oggetto del contratto sia la penale, come invece accaduto nel caso di specie, posto che contestualmente alla notifica del precetto per l'importo della penale aveva agito per Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni contenute nel medesimo titolo, avendo richiesto il pagamento della somma di € 76.684,58 con atto di precetto del 21.7.2022 (rispetto al quale pendeva il giudizio n. 3887/2022, nell'ambito de quale era stata eccepita la nullità dell'atto di precetto per violazione del disposto di cui agli artt. 474 e 480 c.p.c., nonché la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo) per il pagamento parziale della rata scadente il mese di novembre 2021 (per la quale era stato versato il solo importo di € 15.000,00); oltre ad avere richiesto il pagamento della somma di € 15.466,24 con atto di precetto del 12.9.2022, poi rinunciato.
Oltre ad eccepire la insussistenza del diritto di agire in via esecutiva per violazione dell'art. 1383 c.c., sosteneva l'opponente la nullità della clausola penale di cui all'art. 9 dell'atto di transazione citato, perché generica ed indeterminata, consentendo la formulazione dell'atto la richiesta applicazione della penale per qualunque inadempimento, paradossalmente anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, o ogni volta per ogni singolo inadempimento.
Instava pertanto, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito chiedeva accertarsi l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
La richiesta di sospensione veniva coltivata anche con autonoma istanza anteriore all'udienza fissata in citazione, che portava alla fissazione da parte del precedente istruttore di udienza per il 22.12.2022, in vista della quale si costituiva innanzi tutto contestando l'asserita mancata notifica Controparte_1 del titolo esecutivo e la presunta nullità del precetto, nonché ribadendo la legittimità del cumulo delle espropriazioni ex art. 483 c.p.c.; nel merito, negando la violazione dell'art. 1383 c.c. e la nullità della penale, sostenendo che la stessa era stata prevista per l'inadempimento di tutte le obbligazioni poste rispettivamente a carico delle parti e ne sarebbe stata consentita la richiesta anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, avendo funzione coercitiva, per indurre il debitore ad adempiere, in ragione pagina 2 di 5 della rilevanza delle obbligazioni e della valenza essenziale dell'adempimento, rilevando il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. solo per le prestazioni scadute e inadempiute, ma non anche per quelle non ancora maturate. Evidenziava inoltre l'opposto i plurimi inadempimenti dell'opponente, che non solo non aveva provveduto ai pagamenti, ma non aveva provveduto a liberare esso opposto dalle fideiussioni prestate, né aveva informato esso opposto dell'andamento delle società.
Con ordinanza del 22.12.2022 l'allora G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente alla penale, ritenendo insussistente in capo a il diritto ad agire in Controparte_1 executivis¸ per la violazione de principio di cui all'art. 1383 c.c., a fronte dell'attivazione da parte dell'opposto di azioni per l'adempimento delle obbligazioni previste dal testo contrattuale, e dell'impossibilità di cumulo con l'azione per il pagamento della penale prevista non per il solo ritardo.
L'ordinanza veniva reclamata, ed il Collegio in sede di reclamo confermava il provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, non avendo l'allora G.I. ammesso le prove per testi richieste dall'opposto.
Nelle more, mutava il magistrato istruttore, che fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024, nell'ambito della quale le parti concludevano come in epigrafe;
la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse, conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia fondata, e che debba essere dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposto di agire in executivis nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1 in riferimento al pagamento della penale, di cui è causa, con la conseguente inefficacia del
[...] precetto.
Va innanzi tutto premesso come oggetto esclusivo del procedimento sia l'accertamento di tale insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per motivi attinenti al merito della penale, non avendo costituito oggetto di espressa deduzione censure di carattere formale attinenti la regolarità della notifica del precetto, o la eccessività dei mezzi di pignoramento eseguiti in violazione dell'art 483 c.p.c., che hanno costituito oggetto di altri procedimenti, e che sono stati qui riportati dall'opponente a fini descrittivi. Parimenti irrilevanti, le problematiche in ordine all'avvenuto adempimento da parte dell'opponente di obblighi informativi relativi alle società le cui quote erano state oggetto di cessione,
o ad altri inadempimenti, occorrendo unicamente accentrare l'attenzione sulla dedotta incompatibilità tra azione di adempimento e azione per il pagamento della penale, e subordinatamente (in caso di mancato accoglimento della prima) sulla dedotta nullità della penale per indeterminatezza.
Deve in realtà ritenersi fondato già il primo motivo di contestazione -ciò che esonera dal vaglio del secondo-: come infatti già diffusamente esposto in sede di reclamo, dovendo incontestatamente ritenersi che la clausola penale prevista dall'art. 9 dell'atto di transazione non sia prevista per il solo ritardo, ne dovrà conseguire l'impossibilità per la parte di agire contestualmente per l'adempimento e per il pagamento della penale, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 1383 c.c.
Appare al riguardo opportuno richiamare il contenuto del provvedimento adottato dal Collegio in sede di reclamo, che affronta tutte le problematiche agitate dalle parti nella presente sede:
“… che, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento sia per l'ipotesi di inadempimento, sia per la distinta ipotesi di ritardo nell'adempimento, nonché, cumulativamente, per entrambe, con la conseguenza che l'effetto proprio della clausola (cioè quello di limitare l'onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti) non può operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle stesse pagina 3 di 5 parti (Cass. n. 2975/2005; Cass. n. 16492/2002); che, come è noto, la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione, sia coercitiva all'adempimento, sia risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento; l'una e l'altra funzione sono svolte creando, accanto all'obbligazione principale, un'obbligazione penale ed entrambe le obbligazioni, pur coesistendo, non sono suscettibili di attuazione cumulativa, verificandosi, in caso di inadempimento, un concorso alternativo tra esse, per cui il creditore può domandare e ottenere la prestazione principale o la penale. Trattasi del c.d. divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 c.c. in base al quale la prestazione in forma specifica e la penale non possono cumularsi, a meno che la penale non sia posta a risarcimento del solo danno per ritardo;
che, nell'ottica sommaria che caratterizza la presente fase di reclamo, il giudice dell'opposizione pre- esecutiva ha correttamente valutato la clausola penale di cui all'art. 9 dell'atto di transazione del 20.10.2020 e disposto la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, limitatamente alla clausola penale di cui al citato art. 9, in quanto, nel caso di specie: a) è pacifico che ha notificato a antecedentemente alla notificazione del precetto Controparte_1 Parte_1 di cui si discute, altri atti di precetto, azionando il medesimo titolo esecutivo, attraverso i quali ha intimato il pagamento di alcune rate scadute e rimaste inadempiute, agendo quindi sostanzialmente per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute;
b) la penale prevista all'art. 9 dell'atto di transazione del 20.10.2020 è stata pattuita non per il mero ritardo, bensì per l'inadempimento (cfr. art. 9, secondo cui “ I costituiti convengono che, in caso di inadempimento delle pattuizioni oggetto del presente atto, venga applicata a carico della parte inadempiente una penale pari ad euro 500.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno e ciò qualora l'inadempimento sia il signor ”); c) ai sensi del disposto di cui all'art. 1383 c.c. “Il creditore non può Parte_1 domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il mero ritardo”; d) avendo l'odierno reclamante già azionato il titolo esecutivo per chiedere l'adempimento degli obblighi di pagamento assunti da con riguardo alle rate di prezzo scadute e Parte_1 impagate, è precluso a utilizzare il medesimo titolo per domandare anche il Controparte_1 pagamento della penale, pena la violazione della previsione di cui all'art. 1383 c.c.; che non coglie nel segno la tesi difensiva del reclamante secondo cui, venendo in rilievo nel caso in esame obbligazioni di durata, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. riguarderebbe soltanto le prestazioni già scadute e inadempiute, ma non quelle non ancora maturate, in quanto, secondo la prospettazione dallo stesso offerta, “l'obbligazione di pagamento del prezzo delle quote (e del contestuale diritto di usufrutto) a carico di non si esaurisce con il compimento di un Parte_1 singolo atto, ma si inserisce in un rapporto di durata e si protrae nel tempo con prestazioni continuate
e periodiche: è scontato che in tal caso il divieto di cumulo (ove risulti astrattamente violato) può valere esclusivamente per le prestazioni già maturate e rimaste inadempiute sino al momento in cui il creditore si attiva per fare valere la penale. Solo per queste il creditore stesso è chiamato a scegliere se richiedere l'integrale pagamento della prestazione principale e se esigere, in sostituzione di questo, il pagamento della penale stessa (salva la risarcibilità del maggior danno), mentre per le prestazioni ancora non scadute e per le quali continua a sussistere l'obbligo di adempimento il divieto di cumulo non opera: in caso contrario sarebbe consentito al debitore di sottrarsi alla propria obbligazione mediante l'inadempimento”; che, infatti, non è conferente e calzante alla fattispecie concreta il richiamo operato alla decisione della Suprema Corte n. 6015/2018 - in cui, con riferimento al contratto di locazione e al rapporto tra l'art. 1383 c.c. e l'art. 1591 c.c., ha affermato che “ nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall'art. 1383 c.c., può riguardare le sole prestazioni già maturate e rimaste inadempiute. (…) In relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento (…) il divieto di
pagina 4 di 5 cumulo non opera perché, come già affermato da questa Corte, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento”-, poiché l'atto di transazione del 20.10.2020 non può essere ricondotto nell'alveo dei contratti di durata (che producono effetti duraturi nel tempo e si distinguono in contratti a esecuzione continuata – in cui le prestazioni sono continuate nel tempo, come ad es. nel contratto di locazione – e contratti a esecuzione periodica – in cui le prestazioni sono ripetute nel tempo ma in maniera non continuata, come accade nella somministrazione), in quanto: i) si è in presenza di un contratto a effetti immediati, in ragione di quanto previsto all'art. 7 dell'atto di transazione (“Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi”, e, quindi, dal 22.10.2020); ii) l'obbligazione di pagamento assunta da Parte_1 non si inserisce in un rapporto di durata e non riguarda una prestazione periodica o
[...] continuata nel senso sopra delineato, perché la previsione di rate di prezzo costituisce semplicemente una modalità di attuazione in concreto dell'obbligazione di pagamento…”.
Siffatte conclusioni devono essere confermate in via definitiva, posto che anzi nel corso del giudizio la parte opposta ha ulteriormente provveduto a richiedere all'opponente l'adempimento della somma di
€ 795.000,00, non potendo pertanto consentirsi, in palese violazione dell'art. 1383 c.c., l'applicazione della penale e l'adempimento dell'intera obbligazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
stimasi equa l'applicazione dei minimi, in ragione della compiuta determinazione della domanda -e dei suoi esiti- fin dalle pronunce interinali iniziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, pronunciando definitivamente nella controversia in epigrafe, tra -opponente, attore- e Parte_1 opposto, convenuto- così decide: Controparte_1
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto per l'insussistenza del diritto di di agire in executivis nei confronti di per il pagamento della penale Controparte_1 Parte_1 di cui all'art. 9 dell'atto di transazione stipulato tra le parti, avendo altresì agito per l'adempimento;
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, qui Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 11.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 1.241,00.
Perugia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
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