Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 3803 / 2024. R.G. , promossa da:
CF rapp.to/a e difeso/a dall' Parte_1 C.F._1
avv. IACOBELLI GIANNI EMILIO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a Controparte_1
dall'avv.ROMANO VINCENZO ed elett.te dom.to/a come in atti
Resistente
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 la ricorrente, attualmente assunto a tempo indeterminato, in epigrafe si è lamentata della mancata percezione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, -in cui è stata utilizzata dal come docente mediante la stipula di contratto a CP_2
tempo determinato- degli emolumenti retributivi denominati “retribuzione professionale docenti” istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001. Pertanto ha convenuto in giudizio il CP_2 al fine di “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
;
2. Per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_3
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
Il convenuto, costituito tempestivamente, ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, spese vinte.
All'odierna udienza, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato sentenza completa di dispositivo e motivazione in fatto ed in diritto,
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto potendosi qui richiamare i precedenti giurisprudenziali emessi da giudici di merito della sezione le cui motivazioni devono ritenersi qui richiamate. ( cfr. sent. Trib. Napoli Giudice Urzini 21.4.2021 n. 2625/2021)
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL
15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”;
Il compenso individuale accessorio era stato istituito dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, quale emolumento retributivo di natura fissa e continuativa spettante sia al personale docente ed educativo sia al personale ATA della scuola e da corrispondersi con le modalità indicate dalla citata disposizione e nella misura di cui alle tabelle allegate: “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Il CCNL Scuola del 15.3.2001, biennio economico 2000/2001, all'art. 7 ha soppresso il compenso individuale accessorio per il personale docente ed educativo, sostituendolo con la retribuzione professionale docenti, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Sulle modalità di corresponsione della retribuzione professionale docenti il comma 3 della disposizione citata ha rinviato all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente , assunto a tempo indeterminato, è corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti di cui alla normativa richiamata ( art. 7 del CCNL 15.03.2001), articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 14 anni di servizio;
da 15 a 27; da 28 anni di servizio in poi).
La predetta norma, nell'individuare i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, esclude il compenso nei confronti degli altri lavoratori a tempo determinato.
Il ricorrente, che ha documentato l'assunzione a tempo indeterminato, lamenta fondatamente della disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e tra personale amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007, , C- 307/05, EU:C:2007:509, Persona_1
punto 57; del 22 dicembre 2010, e C-444/09 e C-456/09, Persona_2 Persona_3
EU:C:2010:819, punto 54, nonché ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_4
pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62), per cui la differenza di trattamento è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze Sentenza 05 giugno 2018, n. C-574/16).
Avuto riguardo al caso in esame, va condivisa l'affermazione secondo cui il supplente temporaneo in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
A questo punto, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.20015/2018) a cui la Scrivente presta consapevole adesione, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_3
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese…. In via conclusiva il principio di diritto che di seguito si enuncia: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Di recente, è intervenuta la pronuncia della Cassazione di segno analogo, n. 6293 del 05/03/2020.
Dai contratti e buste paga prodotti, si evince che il , che non contesta la circostanza della CP_2 mancata erogazione, non ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui la stessa ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee, come docente e l'Amministrazione non ha offerto alcuna valida ragione del mancato riconoscimento del diritto alla sua corresponsione. Agli atti vi è, peraltro, messa in mora del 31/08/2022 interruttiva della prescrizione.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente
In ordine al quantum, la correttezza della determinazione dell'importo, in uno all'assenza di specifiche contestazioni contabili, consente di addivenire alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore di nella misura di €.2539,63 oltre interessi Parte_1
legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base all'attività svolta, alle tariffe professionali vigente, al valore determinabile della causa considerata la serialità e l'assenza di questioni di diritto e di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOP Dr.ssa Adele Di
Lorenzo, così decide :
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in Parte_1 relazione agli incarichi di supplenze temporanee e per l'effetto, condanna il al pagamento in CP_2 suo favore nella misura di €. 2539,63 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo come in parte motiva;
-condanna il l pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1450,00 oltre €.49,00 per Contributo CP_2
unificato oltre spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario
Si comunichi.
Napoli, 30/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo