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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10018/2020 promossa da:
Parte_1
-parte attrice- contro
E C RO
-parte convenuta- nonché
contro
GEOM. Persona_1
AVV. BRAGHERO GIANFRANCO
-parte convenuta- e con l'intervento di
TE
AVV. POZZOLO BARBARA
-terzo chiamato- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., con l'esclusione della locuzione “in via alternativa”.
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis e previa ammissione dei mezzi istruttori tutti dedotti e deducendi, previa acquisizione e declaratoria di ammissibilità della relazione Tecnica / CTU redatta dal Geom. licenziata nel procedimento Parte_2 ex art. 696 e 696 bis cpc, nanti codesto Tribunale rubricato al n. RG 3486/2019, accertati i vizi , i difetti e le difformità dell'opera di cui è causa, commessa in appalto alla (C.F./P.I. RO RO CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore signora P.IVA_1 CP_1
, ed accertata conseguentemente la sua responsabilità nella causazione degli
[...] eventi pregiudizievoli conseguenti al suo inadempimento e quella del direttore dei lavori,
1 condannare la stessa a risarcire, in solido, in via alternativa o come meglio visto con il geom. direttore dei lavori, i danni tutti subiti dal attore, Persona_1 Parte_1 liquidandoli nella somma di euro 136.577 oltre iva, o in quell'altra maggiore o minore che emergerà in corso di causa, somma da maggiorarsi degli interessi compensativi e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo Condannare gli stessi convenuti, in solido
o come meglio visto, a rimborsare al istante i costi sostenuti per l'ATP, Parte_1 liquidati dal Tribunale in euro 5.345,61 per onorari oltre oneri di legge ed euro 250 per esborsi (doc. 13), oltre al rimborso delle spese di CTP e quelle legali anche per tale fase. Vinte le spese ed onorari di causa di causa.”
-Per parte convenuta Controparte_4 come in comparsa di costituzione e risposta.
[...]
“CHIEDE che il Tribunale Ill.mo voglia, contrariis reiectis:
- respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata l'assenza di responsabilità della ed accertata e dichiarata la Controparte_5 responsabilità personale ed esclusiva del Direttore dei Lavori Geom. Persona_1 condannare quest'ultimo a risarcire quanto dovuto in via esclusiva;
- con vittoria di spese di lite.”
-Per parte convenuta Geom. : come in Persona_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) In via principale: a1) Assolvere il conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti dal;
Parte_1
di unico soggetto RO Controparte_4 effettivamente e dir e pr B) In via subordinata: b1) Nella denegata ipotesi di condanna solidale del conchiudente e dell'impresa
[...]
di dichiarare tenuta e conda RO Controparte_4 anlev agare per capitale, interessi e spese;
b2) In ogni caso, nella non creduta ipotesi di condanna del conchiudente, anche in solido, alternativamente o in diverso modo con la di RO Controparte_4
a risarcire i costi per eliminare ll'
[...] re le spese e i costi sostenuti per l'ATP. R.G. 3486/2019 Tribunale di Genova, previo rigetto di ogni avversaria eccezione, dichiarare l'operatività della copertura assicurativa e/o comunque l'applicabilità del contratto di assicurazione della responsabilità civile generale “ n. Controparte_6
279/0014165 tra il conchiuden .) e, TE Controparte_7 conseguentemente, condannare . a garantire e tenere indenne il TE
2 conchiudente”, previa ammissione delle istanze istruttorie, orali, dirette e contrarie ed ex art. 210 c.p.c. di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c., non ammesse e della richiesta di chiarimento al CTU di cui a verbale di udienza del 30.11.2022, implicitamente rigettata dal Giudice o su cui il Giudice non si è pronunciato.
-Per terzo chiamato: come in comparsa di costituzione e risposta.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione eccezione e deduzione respinta: IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
-DICHIARARE la inoperatività della polizza accesa dal nel caso in esame ER per i motivi tutti di cui in narrativa del presente atto e co ente estromettere dal presente giudizio;
TE
LE
-DICHIARARE, in tutti i casi, la domanda attorea infondata e non provata con riferimento alla responsabilità del e per la conseguenza respingere la domanda ER di manleva del in confronto a ER TE
Nel non credut ui una respons venisse accertata ER limitare comunque il risarcimento a quanto, in tesi, dov sola quota di responsabilità allo stesso imputabile;
IN TUTTI I CASI NEL MERITO, ACCERTARE e conseguentemente DICHIARARE l'inoperatività della polizza, e/o comunque la inapplicabilità della polizza per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente RIGETTARE la domanda di malleva del siccome infondata, con vittoria di spese;
ER in cui venisse accertata una responsabilità in capo alla parte convenuta attrice in regime di chiamata di terzo, ACCERTATA in forza delle previsioni contrattuali di polizza, la titolarità del Rainusso all'indennizzo, nonché fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini della stessa RICONDURRE alle condizioni di polizza l'eventuale responsabilità in regime di manleva della Compagnia quivi costituita con l'applicazione condizioni tutte di polizza, nonché delle franchigie e scoperti tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale pari a Euro 500.000,00. Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”, reiterando le istanze istruttorie dedotte e non ammesse. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che il (in seguito, brevitas, Parte_3
) citava in giudizio Parte_1 Controparte_4
(in seguito, brevitas, o e il Geom. , assumendo che: CP_1 Persona_1
1.1 – in data 27.04.2010 stipulava con un contratto RO di appalto privato (doc. 1), redatto dal Geom. , il quale veniva ER incaricato dallo stesso NI della direzione lavori;
3 1.2. – all'art. 26 punto 2.1. si concordava sulla “Realizzazione di isolamento a cappotto relativo alle facciate nord (cavedio interno escluso) mediante fornitura e montaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marca DB, modello dbx35, pannello dimensione mm. 1200 x 1000, spessore cm. 5, fissati con incollaggio e successiva tassellatura. Compresa applicazione sugli spigoli di appositi paraspigoli”; 1.3. – a seguito del fine lavori nel dicembre del 2010 con la comprovata esatta regolarità da parte del direttore lavori, il Parte_1 procedeva col pagamento integrale del valore dell'appalto; 1.4. – nel marzo del 2018 si intravedevano i primi distacchi dei pannelli isolanti, con il conseguente invito del 14.03.2018 (doc. 2) al geom.
di far presente alla impresa di intervenire sui vizi e sulla non ER corretta esecuzione delle opere appaltate;
1.5. - con lettera del 14.05.2018 (doc. 3), il geom. riportava ER
l'intervento della appaltatrice consistente nell'”eliminazione delle lastre in fase di distacco” e prevenzione di “possibili cedimenti del cappotto relativo al prospetto nord, con aumento della tassellatura ed eliminazione dello strato di rasante in fase di distacco”; 1.6. - il geom. incaricato dal NI per comprendere CP_8 le ragioni dei difetti, accertava che il pannello coibente in EPS a cellula chiusa risultava inidoneo sul prospetto nord;
il pannello non risultava battentato correttamente generando discontinuità di soluzione in opera e di comportamento in rivestimento;
(doc. 4); 1.7. - nonostante il sollecito dell'8.08.2018 (doc. 5) di porre rimedio ai vizi, nel gennaio del 2019 si evidenziavano ulteriori danni dipesi da
“infiltrazioni con conseguenti formazioni di muffe … in particolari nei vani prospettanti sul lato nord” (doc. 6 e 7); 1.8. - dopo gli invii delle raccomandate interruttive notificate ai convenuti di cui ai docc. 2, 5 e 8, il ricorreva in data Parte_1
22.03.2019 ex art. 696 c.p.c. – RG 3486/2019 per accertare lo stato dei luoghi (doc. 9). Dalla relazione del CTU geom. emergeva Parte_2 che i pannelli usati non erano adatti essendo a cellula chiusa, favorendo così il ristagno di umidità e conseguenti distaccamenti dei pannelli stessi dalla muratura;
lo spessore di 5 cm dei pannelli era inadeguato, apparendo maggiormente performante uno spessore di 10 cm;
nella zona del cavedio erano presenti bolle sulla finitura e segno di taglio del manto di finitura;
4 1.9. – il geom. redigeva un elaborato di aggiornamento, che CP_8 dava atto di un ulteriore aggravamento della situazione (doc. 10); 1.10. – dagli accertamenti tecnici del geom. e del CTU CP_8 emergeva la necessità del rifacimento del cappotto per un valore di circa € 136.577,00 oltre iva e interessi compensativi e rivalutazione, oltre ai costi di ATP di € 5.345,61, nonché € 250,00 per esborsi, onorari del CTP e del difensore;
1.11. – l'impresa era quindi responsabile ex art. 1669 c.c. ed il direttore lavori per aver omesso le verifiche volte alla buona esecuzione dell'opera;
2. – rilevato che si costituiva in giudizio eccependo RO che: 2.1. - il capitolato veniva in ogni punto redatto dal geom. , ER salvo i relativi prezzi inseriti dalla impresa;
2.2. – i pannelli isolanti EPS a cellule chiuse venivano ritenuti ancora sperimentali perché composti da materiale “mai utilizzato in precedenza” e comunque, una volta, installati, “identici … o fortemente simili a quelli di cui al capitolato”; 2.3. – l'appaltatrice assumeva un ruolo di mera esecutrice dei lavori limitandosi al ritiro dei materiali - elencati in una relazione redatta dal geom. - senza alcun ruolo nel processo decisionale riguardante ER gli stessi. Tale relazione veniva consegnata al venditore, individuato dallo stesso geom. , ER Controparte_9
2.4. - solo a seguito della perizia del Geom. la appaltatrice CP_8 veniva a conoscenza della difformità fra i pannelli effettivamente installati e quelli di cui al capitolato;
2.5 – il Geom. non ha mai contestato alcuna difformità ER durante i sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e nemmeno al collaudo finale;
2.6. - ricorrono profili di responsabilità in capo al DL in forza dell'art. 19 del contratto di appalto, dell'art. 20 d.lgs. 106/17 sulla violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione, dell'art. 6 DM 49/18 il quale inserisce fra le attività affidate allo stesso anche l'accettazione/rifiuto dei materiali (Cass. civ. 12116/18), atteso che i danni rilevanti derivavano dalla scelta del materiale e, in particolare, della scelta dei pannelli installati;
5 3. - rilevato che si costituiva in giudizio il Geom. , Persona_1 chiedendo preliminarmente al Giudice l'autorizzazione alla chiamata di terzo nei confronti di e di (in seguito, CP_1 TE brevitas, , alla luce del contratto stipulato per la copertura della CP_2 responsabilità civile generale n. 279/0014165 ed assumendo nel merito che:
3.1. – l'unica responsabile era la appaltatrice visto il contenuto del capitolato speciale (doc. 2), all'art. 26, punto 2.1 e 2.2, nel quale il geom.
stesso aveva indicato i pannelli corretti;
ER
. – il Geom. accompagnava il responsabile di cantiere ER
dipen ditta appaltatrice, dalla fornitrice affinché CP_10 venissero ordinati pannelli EPS a cellula aperta;
3.3. – al momento della consegna erano presenti solo i dipendenti di i quali non avevano controllato la corrispondenza tra la bolla di CP_1 co a e il materiale consegnato;
3.4. – il D.L. non poteva accorgersi della differenza nella tipologia dei due pannelli perché gli stessi risultavano identici, distinguendosi solo per i codici identificativi;
3.5. – la CTU non va condivisa, in quanto svolta ben nove anni dopo i lavori svolti, sicchè non tiene conto del “fisiologico movimento dei pannelli avvenuto nel frattempo”; per quanto riguarda, invece, lo spessore ridotto, quest'ultimo era stato approvato dal NI in sede di contratto “per la presenza, in fregio ai prospetti interessati, dell'impianto condominiale di adduzione della linea del gas e il NI aveva preferito non sostituire detto impianto gas onde evitare altri costi aggiuntivi”;
3.6. – la appaltatrice non accoglieva il tentativo di conciliazione a differenza invece del NI e del geom. ; ER
4. – rilevato che si costituiva in giudizio Generali deducendo che:
4.1. – la polizza non operava, perché effettiva dal 05.04.2012, oltreché per gli artt. 1, 2, 3, 7 e 12 del contratto;
4.2. – era onere dell'assicurato provare che l'evento rientrasse nel rischio assicurato ex art. 2697 c.c.;
4.3. – aveva già avvisato il geom. della inoperatività della ER polizza “sia nella fase stragiudiziale che ione di ATP” oltre che nella comunicazione dello stesso della notifica della citazione introduttiva del giudizio;
4.4. – che il peggioramento delle condizioni del palazzo era causato dall'inerzia del ex art. 1227 c.c., quindi i danni non si Parte_1 potevano imput
6 4.5. – la valutazione del CTU sullo spessore dei pannelli è soggettiva, dato che lo spessore era stato concordato col NI e idoneo allo scopo perché non rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 28 legge 10/1991. La scelta di uno spessore inferiore da parte del committente era ricaduta su valutazioni economiche dallo stesso effettuate;
5. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., il contestava la circostanza per la quale l'impresa avrebbe Parte_1 lo di mero nudus minister, perché non vi sono state ingerenze dell'attore. Contestava anche la difesa del geom. perché ER
l'inadempimento della impresa era connesso a quello d ra. Sulle argomentazioni di si rimetteva a quanto indicato nel verbale di CP_2 udienza. ribadiva le proprie difese specificando, inoltre, che oltre RO na indicazione specifica del materiale ritirato sulla bolla di consegna, risultava impossibile riconoscere la difformità dei pannelli, a maggiore ragione per la impresa che non aveva alcuna competenza sul punto. Il Geom. assumeva, nei confronti di che la polizza era ER CP_2 operante per le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo di costruzioni civili;
la clausola di cui al punto “A. ESCLUSO IL DANNO ALLE OPERE” dato che i danni si erano verificati successivamente alla ultimazione dei lavori e non durante;
contestava l'esclusione dell'applicazione dell'art. 2 lett. c) del contratto di assicurazione;
per quanto riguarda la tempistica dell'operatività della polizza, essa era ancora applicabile visto il comportamento colposo tenuto dal due anni ER prima della data di effetto dell'assicurazione; l'art. 12 tto non è applicabile dato che tale clausola limita l'esclusione di responsabilità solidale con “altri professionisti”. non depositava la prima memoria;
CP_2
rilevato che con la memoria ex art. 186 comma 6, n. 2 c.p.c., il
, dopo aver contestato le memorie avversarie, insisteva per Parte_1
al giudizio del fascicolo ATP e chiedeva di ammettersi prova per interpello e testimoni.
richiamate tutte le difese ed eccezioni, chiedeva di RO ammettersi la prova per testimoni e la convocazione a chiarimenti del CTU geom. Pt_2
Il geo , respinte le difese di controparte, chiedeva l'ammissione ER di prova oni e interrogatorio formale, oltre all'esibizione ex art. 210 c.p.c., alla società appaltatrice, delle fatture e delle bolle di accompagnamento emesse dalla nonché chiedeva disporsi CP_9
7 CTU per precisare la differenza di costi tra la fornitura e posa del cappotto con pannelli di spessore di 10 cm e quella con pannelli spessi 5 cm. non depositava la seconda memoria;
CP_2
7. – rilevato che con memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c., il si opponeva all'ammissione di prova orale e della CTU Parte_1
geom. e, circa i capitoli di prova formulati ER dall'appaltatrice, face nte come essi concernessero perlopiù i rapporti interni tra essa e il DL. non depositava la memoria n. 3. RO
contestava i capitoli di prova dedotti dalla controparte. ER sitava la memoria n. 3; CP_2
8. – rilevato che all'udienza del 09/06/2022 la presente Giudice riteneva la prova orale di parte attrice irrilevante, le prove orali di
[...]
e del geom. inammissibili o irrilevanti essen CP_1 ER erici, docum valutativi, irrilevanti la prova orale contraria diretta formulata dal geom. con memoria n. 3, stante la ER non ammissione dei capitoli di prova così come RO
l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall;
ER accoglieva invece l'istanza di convocazione del CTU geom. Pt_2 chiarimenti”, resi con nota del 13.03.2024 e confermati all'udienza del 19.04.2024; 9. - rilevato che all'udienza del 13/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la presente Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione;
*****
10. – ritenuto, in diritto, che:
10.1. - quanto all'appaltatore, “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta” (art. 1669 c.c.);
10.2. - quanto al DL, “… va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche dai ricorrenti, secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della
8 diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” (cfr. ex multis Cass. sez. III, 24/05/2023, n.14456);
10.3. - quanto alla responsabilità di entrambe verso il committente,
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno da regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 2055 commi 1 e 2 c.c.). La Suprema Corte, in una pronuncia in cui ribadisce il principio ora riportato, conclude il ragionamento affermando che “… una volta che essi” (errori esecuzione)
“si siano verificati, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008)” (Cass. sez. II, 10/07/2024, n.18929). L'orientamento consolidato Giudice di Legittimità afferma poi l'applicazione dell'art. 2055 c.c. sopra riportato al rapporto tra committente da un lato e appaltatore/direttore lavori dall'altra: “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020);
10.4. - quanto ai rapporti interni, “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,
9 ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (così Cass., Sez. Un., 27/4/2022, n. 13143). Specificamente, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori (come nella specie), i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. II, 27/08/2012, n. 14650; Cass., Sez. II, 23/07/2013, n. 17874; Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 12995). La responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l'intero danno arrecato al committente, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2055, 1° comma, e 1292 cod. civ., obbliga il Giudice, quando – come nel caso di specie – sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055 (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord. 22672/2017)” (Cass. Civ. Sent. III sez. del 24.05.2023 n. 14378); 11. – ritenuto, in fatto, che dall'istruttoria documentale e dalla CTU espletata in sede di ATP ante causam (RG 3486/2019), nonché dai chiarimenti resi in corso di causa a seguito dell'acquisizione dell'ATP, oltre che dalla mancata contestazione di alcuni fatti, è emerso che: 11.1. - con contratto del 27.04.2010 redatto dal geom. , il ER
NI commissionava a lavorazioni di RO manutenzione straordinaria relativi e del cavedio dell'edificio sito in Genova, (doc. 1); Parte_1
11.2. - tale negozio ve tto da e dal geom. , ER il quale assumeva altresì il ruolo di direttore lavori;
11.3. - in particolare, si pattuiva la “Realizzazione di isolamento a cappotto relativo alle facciate nord (cavedio interno escluso) mediante fornitura e montaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marca DB, modello dbx35, pannello dimensione mm. 1200 x 1000, spessore cm. 5, fissati con
10 incollaggio e successiva tassellatura. Compresa applicazione sugli spigoli di appositi paraspigoli” (art. 26 punto 2.1. del contratto di appalto );
11.4. - relativamente ai materiali, si prevedeva, all'art. 9, che “Sono a carico dell'appaltatore la mano d'opera e quanto per legge ad essa relativo, la totalità dei ponteggi compreso il tavolame e le reti di protezione, le attrezzature, gli elevatori, i trasporti, tutti i materiali e quant'altro necessario all'esecuzione delle opere costituenti l'appalto” e, all'art. 19, che “Il Direttore dei lavori, nominato dal committente, verifica i materiali, accerta la esecuzione a regola d'arte dei lavori in conformità ai patti contrattuali e, più in generale, vigila sulla rispondenza dell'opera ai progetti nell'interesse del committente. In particolare, al Direttore dei lavori spettano le seguenti mansioni elencate a titolo meramente esemplificativo: - …; - accertare che tutti i materiali impiegati nel cantiere corrispondano a quanto contenuto nei documenti contrattuali;
-
…; - richiedere all'appaltatore i documenti circa la provenienza dei materiali e far eseguire le prove per l'accertamento della qualità e resistenza degli stessi;
11.5. – il 2 marzo del 2018 si verificavano i primi distacchi, contestati agli odierni convenuti (doc. 2 attore);
11.6. - interveniva, compiendo gli interventi che emergono CP_1 dalla comunic e del DL (doc. 3 attore);
11.7. - il NI faceva redigere una perizia al geom. CP_8 il quale individuava le cause dei vizi (doc. 4 attore);
11.8. - il NI intimava all'impresa e al DL di intervenire (doc. 5 attore) e nel gennaio 2019 si distaccavano ulteriori pannelli (docc. 6,7), a cui seguivano infiltrazioni che comportavano la formazione di muffe all'interno di alcuni appartamenti;
11.9. - il NI proponeva ricorso ex artt. 696 e 696 bis cpc;
11.10. - la CTU – corredata da esaustive indagini tecniche nonché da logiche motivazioni, stante anche le utili precisazioni fornite dallo stesso CTU all'udienza del 19.04.2023 – ha acclarato, con il sopralluogo presso l'immobile del 10.07.2019, quanto segue. Circa lo stato dei luoghi, il perito ha constatato come “era possibile notare che tutti i prospetti sui quali è stato eseguito l'intervento presentavano molte zone di fessurazione e stacco, dal piano strada si poteva chiaramente vedere lo stacco della protezione esterna posta sopra i pannelli, pericolosamente in bando, con l'ausilio di un cestello elevatore lo scrivente ha potuto verificare in particolare:
“relativamente ai prospetti aggettanti sullo spazio di manovra dei box
- che i pannelli posti in opera era scostati dalla muratura a causa della rottura delle rondelle poste sui bordi o dello sfilaggio dei tasselli di fissaggio
- che la rete di tenuta era stata posizionata in aderenza al pannello mentre doveva essere posta in opera dopo la prima mano di materiale
11 - che i pannelli usati per la coibentazione non erano idonei trattandosi di pannelli EPS a cellula chiusa che solitamente vengono usati per le superfici piane o inclinate non verticali (terrazzi e coperture) inoltre tale pannello ha le superfici trattate con materiali che li rendono lisci
- che lo spessore dei pannelli non è adeguato a dare un opportuno risultato di coibentazione (spess cm. 5 anziché cm. 10) relativamente ai prospetti del cavedio aperto
– In alcune parti sono evidenti formazioni di bolle sulla finitura
– in altre parti vi sono segni di taglio del manto di finitura” (pagg. 5,6 relazione in sede di ATP). Con riguardo ai danni attualmente esistenti derivanti dai difetti rilevati, egli acclarava come “La coibentazione di prospetti degli edifici volti a nord e quindi maggiormente esposti alle temperature fredde viene eseguita al fine di ottenere un beneficio in materia di riscaldamento degli immobili. In ordine ai danni l'opera allo stato attuale: relativamente ai prospetti aggettanti sullo spazio di manovra dei box
– annulla quasi completamentente la protezione del prospetto
– le precipitazioni atmosferiche che penetrano all'interno dei pannelli creano un ristagno di umidità verso la muratura perimetrale con possibilità di trasmissione anche all'interno delle abitazioni.
– Il pericolo di caduta degli elementi posizionati sul prospetti e non adeguatamente fissati risulta ipermanente nelle parti che non sono state coperte dalle reti, reti che non sono da lasciare posizionate per lungo tempo (sono lì già da sei mesi). relativamente ai prospetti del cavedio aperto
– prossimemente si troveranno nella stessa situazione degli altri per cui si verificherà lo stecco della parte coprente e successivamente dei pannelli” (pagg. 6,7). Circa i rimedi, il CTU affermava come “In base alle risultanze dei sopralluoghi ed alle considerazioni di cui ai precedenti capitoli la soluzione unica da perseguire è quella della completa sostituzione della copertura a cappotto dei prospetti” (pag. 7), comportante un costo complessivo dei lavori per un valore pari a € 136.577,00 oltre IVA (pag. 8). In ossequio all'ordinanza del 09.06.2022 di convocazioni a chiarimenti del CTU affinchè questi indicasse, “… per ciascuna causa individuata nella relazione depositata nel procedimento di ATP, il soggetto a cui è attribuibile la responsabilità, specificando quali cause siano dipendenti da errori progettuali (esplicitando se la previsione di cui al punto 2.1 dell'art. 26 concernesse pannelli a cellula chiusa o aperta
o se non è specificato) e quali dall' esecuzione dell'opera, avendo riguardo anche alle previsioni contrattuali, nonchè di indicare, se possibile, le percentuali di responsabilità tra l'appaltatore e il progettista/direttore lavori, come derivante dai punti che
12 precedono”, il perito, con nota del 13.03.2024, metteva in luce la seguente ripartizione di responsabilità: relativamente ai prospetti aggettanti sullo spazio di manovra dei box
- in ordine ai pannelli posti in opera era scostati dalla muratura a causa della rottura delle rondelle poste sui bordi o dello sfilaggio dei tasselli di fissaggio, la responsabilità era dell'impresa, dipendendo dalla errata scelta dei tasselli di fissaggio e dal metodo di infissione;
- circa la rete di tenuta era stata posizionata in aderenza al pannello mentre doveva essere posta in opera dopo la prima mano di materiale la responsabilità era dell'impresa, che non aveva eseguito correttamente le fasi di lavoro;
- con riferimento ai pannelli usati per la coibentazione non erano idonei trattandosi di pannelli EPS a cellula chiusa che solitamente vengono usati per le superfici piane o inclinate non verticali (terrazzi e coperture) inoltre tale pannello ha le superfici trattate con materiali che li rendono lisci, la responsabilità era del progettista, il quale non ha specificato la dicitura a cellule aperte, del D.L. che non ha adeguatamente controllato il materiale, dell'impresa, la quale ha acquistato il materiale errato;
- relativamente allo spessore dei pannelli non è adeguato a dare un opportuno risultato di coibentazione (spess cm. 5 anziché cm. 10), l'osservazione è superata dalle indicazioni del NI;
relativamente ai prospetti del cavedio aperto
- In alcune parti sono evidenti formazioni di bolle sulla finitura
- in altre parti vi sono segni di taglio del manto di finitura, la responsabilità è dell'impresa. Egli concludeva che “… non vi sia stata una sufficiente comunicazione tra impresa, Progettista oltre ad una poca conoscenza dei materiali e controllo del cantiere da parte del Direttore Lavori. RESPONSABILITà DELL'IMPRESA 70% RESPONSABILITà DEL PROGETTISTA /DL 30%”. All'udienza del 19.04.2024 il CTU, dopo aver confermato le note di chiarimenti, così rispondeva alle ulteriori osservazioni delle parti: “su domanda dell'avv. Morando, il CTU chiarisce che ha individuato nelle note di chiarimenti le quote del 30% e del 70% rispettivamente a carico del progettista/dl e dell'impresa, perché, oltre ad essere il consapevole della non correttezza Parte_1 della dimensione del pannello (in una assemblea si diceva che il non Parte_1 accettava il pannello di 10 cm perché ciò comportava ulteriori lav indi spese), la installazione dei pannelli è errata rispetto alla regola d'arte, il che comporta una responsabilità del dl del 30% per errata sorveglianza sulla installazione;
su domanda dell'avv. Morando, il CTU risponde che tra l'errata scelta del pannello e l'errata installazione, risulta molto più rilevante l'errata installazione perché è ciò che
13 ha causato il distacco di tutta l'opera; ribadisce, su ulteriore istanza dell'avv. Morando, che la causa maggiore del distacco si ravvisa nell'erronea installazione;
l'avv. Braghero chiede in base a quali dati il CTU abbia concluso per la inidoneità dei pannelli EPS a cellula chiusa in caso di pareti verticali;
il CTU risponde che è pervenuto a tale conclusione sulla base di cantieri eseguiti sui quali nessuno ha posto tale tipo di pannelli;
il CTP geom. fa presente che il pannello installato è ER diverso da quello progettato, il quale e a cellula chiusa ma con caratteristiche tali da non creare condensa. Il CTU sul punto ribadisce che il pannello andava messo a cellula aperta e che comunque la responsabilità si ravvisa nella direzione lavori, come sopra detto, e non al pannello”.
12. – ritenuto, quindi, che, facendo applicazione dei principi di diritto invocati e del regolamento negoziale convenuto tra le odierne parti in causa, considerati i fatti come sopra ricostruiti, deve addivenirsi alle seguenti conclusioni: 12.1. - sia l'appaltatrice, sia il DL sono solidalmente responsabili nei confronti del avendo, rispettivamente, secondo RO1 quanto accer o i lavori e mal vigilato sul loro svolgimento. Essi vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore del della somma di euro 136.577,00, oltre IVA. Parte_1
Trattando i valore, sul capitale spetta anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.09.2019 (data della relazione peritale in sede di ATP) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento del fatto dannoso (2 marzo 2018, allorquando si sono verificati i distacchi), via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale - previa devalutazione dal 28.09.2019 al 02.03.2018- va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat 02.03.2018 alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
su tutte le voci spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
12.2. – nei rapporti interni tra appaltatrice e direttore dei lavori, premesso di dover riqualificare la domanda di “manleva” del Geom.
verso alla stregua di una domanda di regresso ER RO
55 co no ripartiti nelle percentuali individuate
14 dal CTU per le ragioni da questi identificate e di cui è sopra dato conto. In particolare, si ribadisce quanto affermato dal CTU nel corso dell'udienza del 19.04.2024, secondo cui tra l'errata scelta del pannello e l'errata installazione, risulta molto più rilevante l'errata installazione perché è ciò che ha causato il distacco di tutta l'opera … la causa maggiore del distacco si ravvisa nell'erronea installazione”, così sintetizzando le ragioni che fondano la responsabilità dell'appaltatrice; relativamente poi alla posizione del geom. , le sue difese circa la ER scelta del materiale –invero tra loro contraddittorie (all'udienza del 19.04.2024 egli sostiene che “... il pannello installato è diverso da quello progettato, il quale era sempre a cellula chiusa ma con caratteristiche tali da non creare condensa”, mentre nella comparsa conclusionale riporta che “Non esistono pannelli EPS a cellula aperta e pannelli EPS a cellula chiusa... I pannelli isolanti in polistirene espando sinterizzato (EPS) sono solo a cellula aperta, mentre i pannelli isolanti in polistirene estruso, prodotto tramite estrusione, un processo di produzione continuo da cui deriva una struttura a cellule chiuse, caratterizzata da superfici lisce sia sulla parte superiore che inferiore del pannello”)- non sono accoglibili, atteso che “… la responsabilità si ravvisa nella direzione lavori, come sopra detto, e non al pannello” (cfr. verbale di udienza del 19.04.2024). Nessun elemento di segno diverso, a suffragio della maggiore responsabilità di uno di tali soggetti, si è potuto trarre dai capitoli di prova formulati dalle parti, essendo questi risultati inammissibili (cfr. ordinanza del 09.06.2022). Pertanto, l'appaltatrice va condannata al pagamento della somma superiore al 30% che il DL dovesse corrispondere al committente in forza della sua responsabilità solidale;
13. – ritenuta la fondatezza della domanda di manleva svolta dal geom. verso la Assicurazione, avendo l'assicurato dimostrato la ER sussistenza dei presupposti per l'operare della polizza ed apparendo non accoglibili le eccezioni della terza chiamata: a) La garanzia è operante per le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo di costruzioni rurali, civili, industriali, rurali... (cfr. doc. 2, fascicolo informativo della polizza - edizione del novembre 2011 - vigente alla data della sottoscrizione della polizza nell'aprile 2012, pag. 3, Sez. I, art. 1 Rischi assicurati), qual é quella svolta dal Geom. ER nella fattispecie;
b) La clausola/condizione particolare “A. ESCLUSO IL DANNO ALLE OPERE” opzionata dall'esponente non è applicabile al caso in esame, riguardante “interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti Nord e del cavedio”, riferendosi l'esclusione (cfr. doc. 2, pag. 14, righi 3 e 4
“Condizioni particolari”) ai “danni alle opere in costruzione, su cui e in cui si eseguono i lavori” , ossia ai danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori,
15 mentre i danni lamentati dal non si sono verificati durante i Parte_1 lavori terminati nel 2010, ma festati nel marzo 2018; c) La esclusione di cui all'art. 2, lettera c) “ L'assicurazione non è operante per i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori ” (cfr. doc. 2, pag. 4) non è ugualmente applicabile alla fattispecie, atteso che, in base alle “Condizioni particolari” (doc. 2, pag. 14),
“Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori, la garanzia a parziale deroga dell'Art. 2 – Esclusioni lett. c), è estesa ai danni alle opere in costruzione a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse”, rientrando i danni in esame nella nozione di rovina parziale, che investe negozialmente anche l'ipotesi di crollo che incide sulla durata dell'opera stessa, in conformità al concetto di rovina come enucleato dalla evoluzione giurisprudenziale;
d) Temporalmente opera la garanzia assicurativa in quanto i danni lamentati da parte attrice sarebbero stati causati da “comportamenti colposi posti in essere (dall' ) nel periodo di validità dell'assicurazione e comunque Parte_5 non oltre 3 anni pr ta di effetto dell'assicurazione”. Nella fattispecie il presunto comportamento colposo del Geom. sarebbe stato ER tenuto nel 2010, ovvero due anni prima ta di effetto dell'assicurazione (5 aprile 2012), e al momento della stipula del contratto l'esponente “non era a conoscenza del fatto che potesse comportare la richiesta di risarcimento a termini di polizza”, avanzata per la prima volta nel marzo 2018; e) La eccepita esclusione della garanzia assicurativa per la derivazione della responsabilità del Geom. , in via solidale, dal ER rapporto con altri professionisti non assic la stessa polizza, ai sensi dell'art. 12 “Vincolo di solidarietà”, non è pertinente atteso che, contrariamente da quanto affermato da ., la suddetta TE clausola limita la esclusione alla responsabilità solidale con “altri professionisti” e non genericamente con “altri soggetti”, quale l'attuale appaltatrice;
f) è destituita di fondamento l'ulteriore eccezione basata sul mancato rispetto da parte dell'assicurato del termine, per la denuncia del sinistro ex art. 13, di tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, atteso che spetta all'assicurazione dare prova -ivi mancante- del dolo o della colpa in capo al geom. nell'omissione, secondo i principi espressi dalla ER
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI ord. 17.03.2022 n. 2022);
14. - Ritenuto che sulle spese di lite occorre distinguere i diversi rapporti processuali: 14.1. - per quanto riguarda il rapporto tra l'attore e i convenuti le spese di lite – comprese quelle della fase relativa all'ATP- seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del d.m.
16 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base alla somma attribuita - valori medi -. I medesimi soggetti vanno altresì condannati al pagamento delle spese dell'ATP, come liquidate dal Giudice del procedimento, mentre i costi di CTP non possono essere computati per difetto di documentazione sul punto;
14.2. - per quanto riguarda il rapporto tra e il geom. RO
, stante l'accoglimento in misura con anda di ER regresso, esse vanno compensate per un 1/3 e per i 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base alla somma attribuita – valori minimi -; 14.3. - per quanto riguarda il rapporto tra il geom. e ER
, le spese seguono la soccombenza e van te TE
, in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base alla somma attribuita – valori minimi -;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
a) Accerta e dichiara la responsabilità solidale di
[...]
e del geom Controparte_4 Persona_1
[...] Parte_1 tto, dichiara tenuti e c Controparte_4
e il geom.
[...] Persona_1 pagamento, in solido tra loro, in favore Parte_1
, della somma di € 136.577,00, ol
[...] utazione monetaria, secondo gli indici Istat dal 28.09.2019 alla data della presente decisione, oltre gli interessi compensativi al tasso di legge sulla somma capitale -previamente devalutata dal 28.09.2019 al 02.03.2018 e progressivamente rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dal 02.03.2018 alla decisione odierna-, oltre interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento, a titolo di risarcimento del danno;
b) Dichiara tenuti e per l'effetto condanna Condanna
[...]
e il geom. Controparte_4 [...]
loro, in favo Persona_1
, della somma di euro 5.595,61 oltre Parte_1 lo di spese di CTU in sede di ATP;
17 c) Condanna e il Controparte_4 geom. oro, Persona_1 in favo , delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 518,00 per esborsi ed in € 17.930,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Accerta e dichiara, nei rapporti interni tra
[...]
e il geom. Controparte_4 Persona_1 la responsabilità è pari rispettivamente al 70% e 30% e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_4
alla rifusione,
[...] [...] la eventuale somma maggiore al 30 Persona_1 il geom. dovesse pagare al Persona_1 [...]
a),b),c), a titolo di Parte_1
e) ese di lite tra Controparte_4
e C e il geom.
[...] Persona_1
1/3; f) Condanna al Controparte_4 pagamento, al Persona_1 pagamento, di 2/3 delle spese di li ne in € 4.701,33 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
g) Dichiara tenuta e per l'effetto condanna al TE pagamento, in favore del geom. lle Persona_1 somme da questi pagate per i capi a),b),c),d), a titolo di manleva;
h) Condanna al pagamento in favore del geom. TE ese di lite che liquida in € 7.052,00 Persona_1
e cpa come per legge. Genova, 12.03.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
18
Parte_1
-parte attrice- contro
E C RO
-parte convenuta- nonché
contro
GEOM. Persona_1
AVV. BRAGHERO GIANFRANCO
-parte convenuta- e con l'intervento di
TE
AVV. POZZOLO BARBARA
-terzo chiamato- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., con l'esclusione della locuzione “in via alternativa”.
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis e previa ammissione dei mezzi istruttori tutti dedotti e deducendi, previa acquisizione e declaratoria di ammissibilità della relazione Tecnica / CTU redatta dal Geom. licenziata nel procedimento Parte_2 ex art. 696 e 696 bis cpc, nanti codesto Tribunale rubricato al n. RG 3486/2019, accertati i vizi , i difetti e le difformità dell'opera di cui è causa, commessa in appalto alla (C.F./P.I. RO RO CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore signora P.IVA_1 CP_1
, ed accertata conseguentemente la sua responsabilità nella causazione degli
[...] eventi pregiudizievoli conseguenti al suo inadempimento e quella del direttore dei lavori,
1 condannare la stessa a risarcire, in solido, in via alternativa o come meglio visto con il geom. direttore dei lavori, i danni tutti subiti dal attore, Persona_1 Parte_1 liquidandoli nella somma di euro 136.577 oltre iva, o in quell'altra maggiore o minore che emergerà in corso di causa, somma da maggiorarsi degli interessi compensativi e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo Condannare gli stessi convenuti, in solido
o come meglio visto, a rimborsare al istante i costi sostenuti per l'ATP, Parte_1 liquidati dal Tribunale in euro 5.345,61 per onorari oltre oneri di legge ed euro 250 per esborsi (doc. 13), oltre al rimborso delle spese di CTP e quelle legali anche per tale fase. Vinte le spese ed onorari di causa di causa.”
-Per parte convenuta Controparte_4 come in comparsa di costituzione e risposta.
[...]
“CHIEDE che il Tribunale Ill.mo voglia, contrariis reiectis:
- respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata l'assenza di responsabilità della ed accertata e dichiarata la Controparte_5 responsabilità personale ed esclusiva del Direttore dei Lavori Geom. Persona_1 condannare quest'ultimo a risarcire quanto dovuto in via esclusiva;
- con vittoria di spese di lite.”
-Per parte convenuta Geom. : come in Persona_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) In via principale: a1) Assolvere il conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti dal;
Parte_1
di unico soggetto RO Controparte_4 effettivamente e dir e pr B) In via subordinata: b1) Nella denegata ipotesi di condanna solidale del conchiudente e dell'impresa
[...]
di dichiarare tenuta e conda RO Controparte_4 anlev agare per capitale, interessi e spese;
b2) In ogni caso, nella non creduta ipotesi di condanna del conchiudente, anche in solido, alternativamente o in diverso modo con la di RO Controparte_4
a risarcire i costi per eliminare ll'
[...] re le spese e i costi sostenuti per l'ATP. R.G. 3486/2019 Tribunale di Genova, previo rigetto di ogni avversaria eccezione, dichiarare l'operatività della copertura assicurativa e/o comunque l'applicabilità del contratto di assicurazione della responsabilità civile generale “ n. Controparte_6
279/0014165 tra il conchiuden .) e, TE Controparte_7 conseguentemente, condannare . a garantire e tenere indenne il TE
2 conchiudente”, previa ammissione delle istanze istruttorie, orali, dirette e contrarie ed ex art. 210 c.p.c. di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c., non ammesse e della richiesta di chiarimento al CTU di cui a verbale di udienza del 30.11.2022, implicitamente rigettata dal Giudice o su cui il Giudice non si è pronunciato.
-Per terzo chiamato: come in comparsa di costituzione e risposta.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione eccezione e deduzione respinta: IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
-DICHIARARE la inoperatività della polizza accesa dal nel caso in esame ER per i motivi tutti di cui in narrativa del presente atto e co ente estromettere dal presente giudizio;
TE
LE
-DICHIARARE, in tutti i casi, la domanda attorea infondata e non provata con riferimento alla responsabilità del e per la conseguenza respingere la domanda ER di manleva del in confronto a ER TE
Nel non credut ui una respons venisse accertata ER limitare comunque il risarcimento a quanto, in tesi, dov sola quota di responsabilità allo stesso imputabile;
IN TUTTI I CASI NEL MERITO, ACCERTARE e conseguentemente DICHIARARE l'inoperatività della polizza, e/o comunque la inapplicabilità della polizza per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente RIGETTARE la domanda di malleva del siccome infondata, con vittoria di spese;
ER in cui venisse accertata una responsabilità in capo alla parte convenuta attrice in regime di chiamata di terzo, ACCERTATA in forza delle previsioni contrattuali di polizza, la titolarità del Rainusso all'indennizzo, nonché fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini della stessa RICONDURRE alle condizioni di polizza l'eventuale responsabilità in regime di manleva della Compagnia quivi costituita con l'applicazione condizioni tutte di polizza, nonché delle franchigie e scoperti tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale pari a Euro 500.000,00. Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”, reiterando le istanze istruttorie dedotte e non ammesse. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che il (in seguito, brevitas, Parte_3
) citava in giudizio Parte_1 Controparte_4
(in seguito, brevitas, o e il Geom. , assumendo che: CP_1 Persona_1
1.1 – in data 27.04.2010 stipulava con un contratto RO di appalto privato (doc. 1), redatto dal Geom. , il quale veniva ER incaricato dallo stesso NI della direzione lavori;
3 1.2. – all'art. 26 punto 2.1. si concordava sulla “Realizzazione di isolamento a cappotto relativo alle facciate nord (cavedio interno escluso) mediante fornitura e montaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marca DB, modello dbx35, pannello dimensione mm. 1200 x 1000, spessore cm. 5, fissati con incollaggio e successiva tassellatura. Compresa applicazione sugli spigoli di appositi paraspigoli”; 1.3. – a seguito del fine lavori nel dicembre del 2010 con la comprovata esatta regolarità da parte del direttore lavori, il Parte_1 procedeva col pagamento integrale del valore dell'appalto; 1.4. – nel marzo del 2018 si intravedevano i primi distacchi dei pannelli isolanti, con il conseguente invito del 14.03.2018 (doc. 2) al geom.
di far presente alla impresa di intervenire sui vizi e sulla non ER corretta esecuzione delle opere appaltate;
1.5. - con lettera del 14.05.2018 (doc. 3), il geom. riportava ER
l'intervento della appaltatrice consistente nell'”eliminazione delle lastre in fase di distacco” e prevenzione di “possibili cedimenti del cappotto relativo al prospetto nord, con aumento della tassellatura ed eliminazione dello strato di rasante in fase di distacco”; 1.6. - il geom. incaricato dal NI per comprendere CP_8 le ragioni dei difetti, accertava che il pannello coibente in EPS a cellula chiusa risultava inidoneo sul prospetto nord;
il pannello non risultava battentato correttamente generando discontinuità di soluzione in opera e di comportamento in rivestimento;
(doc. 4); 1.7. - nonostante il sollecito dell'8.08.2018 (doc. 5) di porre rimedio ai vizi, nel gennaio del 2019 si evidenziavano ulteriori danni dipesi da
“infiltrazioni con conseguenti formazioni di muffe … in particolari nei vani prospettanti sul lato nord” (doc. 6 e 7); 1.8. - dopo gli invii delle raccomandate interruttive notificate ai convenuti di cui ai docc. 2, 5 e 8, il ricorreva in data Parte_1
22.03.2019 ex art. 696 c.p.c. – RG 3486/2019 per accertare lo stato dei luoghi (doc. 9). Dalla relazione del CTU geom. emergeva Parte_2 che i pannelli usati non erano adatti essendo a cellula chiusa, favorendo così il ristagno di umidità e conseguenti distaccamenti dei pannelli stessi dalla muratura;
lo spessore di 5 cm dei pannelli era inadeguato, apparendo maggiormente performante uno spessore di 10 cm;
nella zona del cavedio erano presenti bolle sulla finitura e segno di taglio del manto di finitura;
4 1.9. – il geom. redigeva un elaborato di aggiornamento, che CP_8 dava atto di un ulteriore aggravamento della situazione (doc. 10); 1.10. – dagli accertamenti tecnici del geom. e del CTU CP_8 emergeva la necessità del rifacimento del cappotto per un valore di circa € 136.577,00 oltre iva e interessi compensativi e rivalutazione, oltre ai costi di ATP di € 5.345,61, nonché € 250,00 per esborsi, onorari del CTP e del difensore;
1.11. – l'impresa era quindi responsabile ex art. 1669 c.c. ed il direttore lavori per aver omesso le verifiche volte alla buona esecuzione dell'opera;
2. – rilevato che si costituiva in giudizio eccependo RO che: 2.1. - il capitolato veniva in ogni punto redatto dal geom. , ER salvo i relativi prezzi inseriti dalla impresa;
2.2. – i pannelli isolanti EPS a cellule chiuse venivano ritenuti ancora sperimentali perché composti da materiale “mai utilizzato in precedenza” e comunque, una volta, installati, “identici … o fortemente simili a quelli di cui al capitolato”; 2.3. – l'appaltatrice assumeva un ruolo di mera esecutrice dei lavori limitandosi al ritiro dei materiali - elencati in una relazione redatta dal geom. - senza alcun ruolo nel processo decisionale riguardante ER gli stessi. Tale relazione veniva consegnata al venditore, individuato dallo stesso geom. , ER Controparte_9
2.4. - solo a seguito della perizia del Geom. la appaltatrice CP_8 veniva a conoscenza della difformità fra i pannelli effettivamente installati e quelli di cui al capitolato;
2.5 – il Geom. non ha mai contestato alcuna difformità ER durante i sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e nemmeno al collaudo finale;
2.6. - ricorrono profili di responsabilità in capo al DL in forza dell'art. 19 del contratto di appalto, dell'art. 20 d.lgs. 106/17 sulla violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione, dell'art. 6 DM 49/18 il quale inserisce fra le attività affidate allo stesso anche l'accettazione/rifiuto dei materiali (Cass. civ. 12116/18), atteso che i danni rilevanti derivavano dalla scelta del materiale e, in particolare, della scelta dei pannelli installati;
5 3. - rilevato che si costituiva in giudizio il Geom. , Persona_1 chiedendo preliminarmente al Giudice l'autorizzazione alla chiamata di terzo nei confronti di e di (in seguito, CP_1 TE brevitas, , alla luce del contratto stipulato per la copertura della CP_2 responsabilità civile generale n. 279/0014165 ed assumendo nel merito che:
3.1. – l'unica responsabile era la appaltatrice visto il contenuto del capitolato speciale (doc. 2), all'art. 26, punto 2.1 e 2.2, nel quale il geom.
stesso aveva indicato i pannelli corretti;
ER
. – il Geom. accompagnava il responsabile di cantiere ER
dipen ditta appaltatrice, dalla fornitrice affinché CP_10 venissero ordinati pannelli EPS a cellula aperta;
3.3. – al momento della consegna erano presenti solo i dipendenti di i quali non avevano controllato la corrispondenza tra la bolla di CP_1 co a e il materiale consegnato;
3.4. – il D.L. non poteva accorgersi della differenza nella tipologia dei due pannelli perché gli stessi risultavano identici, distinguendosi solo per i codici identificativi;
3.5. – la CTU non va condivisa, in quanto svolta ben nove anni dopo i lavori svolti, sicchè non tiene conto del “fisiologico movimento dei pannelli avvenuto nel frattempo”; per quanto riguarda, invece, lo spessore ridotto, quest'ultimo era stato approvato dal NI in sede di contratto “per la presenza, in fregio ai prospetti interessati, dell'impianto condominiale di adduzione della linea del gas e il NI aveva preferito non sostituire detto impianto gas onde evitare altri costi aggiuntivi”;
3.6. – la appaltatrice non accoglieva il tentativo di conciliazione a differenza invece del NI e del geom. ; ER
4. – rilevato che si costituiva in giudizio Generali deducendo che:
4.1. – la polizza non operava, perché effettiva dal 05.04.2012, oltreché per gli artt. 1, 2, 3, 7 e 12 del contratto;
4.2. – era onere dell'assicurato provare che l'evento rientrasse nel rischio assicurato ex art. 2697 c.c.;
4.3. – aveva già avvisato il geom. della inoperatività della ER polizza “sia nella fase stragiudiziale che ione di ATP” oltre che nella comunicazione dello stesso della notifica della citazione introduttiva del giudizio;
4.4. – che il peggioramento delle condizioni del palazzo era causato dall'inerzia del ex art. 1227 c.c., quindi i danni non si Parte_1 potevano imput
6 4.5. – la valutazione del CTU sullo spessore dei pannelli è soggettiva, dato che lo spessore era stato concordato col NI e idoneo allo scopo perché non rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 28 legge 10/1991. La scelta di uno spessore inferiore da parte del committente era ricaduta su valutazioni economiche dallo stesso effettuate;
5. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., il contestava la circostanza per la quale l'impresa avrebbe Parte_1 lo di mero nudus minister, perché non vi sono state ingerenze dell'attore. Contestava anche la difesa del geom. perché ER
l'inadempimento della impresa era connesso a quello d ra. Sulle argomentazioni di si rimetteva a quanto indicato nel verbale di CP_2 udienza. ribadiva le proprie difese specificando, inoltre, che oltre RO na indicazione specifica del materiale ritirato sulla bolla di consegna, risultava impossibile riconoscere la difformità dei pannelli, a maggiore ragione per la impresa che non aveva alcuna competenza sul punto. Il Geom. assumeva, nei confronti di che la polizza era ER CP_2 operante per le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo di costruzioni civili;
la clausola di cui al punto “A. ESCLUSO IL DANNO ALLE OPERE” dato che i danni si erano verificati successivamente alla ultimazione dei lavori e non durante;
contestava l'esclusione dell'applicazione dell'art. 2 lett. c) del contratto di assicurazione;
per quanto riguarda la tempistica dell'operatività della polizza, essa era ancora applicabile visto il comportamento colposo tenuto dal due anni ER prima della data di effetto dell'assicurazione; l'art. 12 tto non è applicabile dato che tale clausola limita l'esclusione di responsabilità solidale con “altri professionisti”. non depositava la prima memoria;
CP_2
rilevato che con la memoria ex art. 186 comma 6, n. 2 c.p.c., il
, dopo aver contestato le memorie avversarie, insisteva per Parte_1
al giudizio del fascicolo ATP e chiedeva di ammettersi prova per interpello e testimoni.
richiamate tutte le difese ed eccezioni, chiedeva di RO ammettersi la prova per testimoni e la convocazione a chiarimenti del CTU geom. Pt_2
Il geo , respinte le difese di controparte, chiedeva l'ammissione ER di prova oni e interrogatorio formale, oltre all'esibizione ex art. 210 c.p.c., alla società appaltatrice, delle fatture e delle bolle di accompagnamento emesse dalla nonché chiedeva disporsi CP_9
7 CTU per precisare la differenza di costi tra la fornitura e posa del cappotto con pannelli di spessore di 10 cm e quella con pannelli spessi 5 cm. non depositava la seconda memoria;
CP_2
7. – rilevato che con memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c., il si opponeva all'ammissione di prova orale e della CTU Parte_1
geom. e, circa i capitoli di prova formulati ER dall'appaltatrice, face nte come essi concernessero perlopiù i rapporti interni tra essa e il DL. non depositava la memoria n. 3. RO
contestava i capitoli di prova dedotti dalla controparte. ER sitava la memoria n. 3; CP_2
8. – rilevato che all'udienza del 09/06/2022 la presente Giudice riteneva la prova orale di parte attrice irrilevante, le prove orali di
[...]
e del geom. inammissibili o irrilevanti essen CP_1 ER erici, docum valutativi, irrilevanti la prova orale contraria diretta formulata dal geom. con memoria n. 3, stante la ER non ammissione dei capitoli di prova così come RO
l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall;
ER accoglieva invece l'istanza di convocazione del CTU geom. Pt_2 chiarimenti”, resi con nota del 13.03.2024 e confermati all'udienza del 19.04.2024; 9. - rilevato che all'udienza del 13/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la presente Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione;
*****
10. – ritenuto, in diritto, che:
10.1. - quanto all'appaltatore, “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta” (art. 1669 c.c.);
10.2. - quanto al DL, “… va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche dai ricorrenti, secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della
8 diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” (cfr. ex multis Cass. sez. III, 24/05/2023, n.14456);
10.3. - quanto alla responsabilità di entrambe verso il committente,
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno da regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 2055 commi 1 e 2 c.c.). La Suprema Corte, in una pronuncia in cui ribadisce il principio ora riportato, conclude il ragionamento affermando che “… una volta che essi” (errori esecuzione)
“si siano verificati, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008)” (Cass. sez. II, 10/07/2024, n.18929). L'orientamento consolidato Giudice di Legittimità afferma poi l'applicazione dell'art. 2055 c.c. sopra riportato al rapporto tra committente da un lato e appaltatore/direttore lavori dall'altra: “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020);
10.4. - quanto ai rapporti interni, “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,
9 ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (così Cass., Sez. Un., 27/4/2022, n. 13143). Specificamente, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori (come nella specie), i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. II, 27/08/2012, n. 14650; Cass., Sez. II, 23/07/2013, n. 17874; Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 12995). La responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l'intero danno arrecato al committente, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2055, 1° comma, e 1292 cod. civ., obbliga il Giudice, quando – come nel caso di specie – sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055 (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord. 22672/2017)” (Cass. Civ. Sent. III sez. del 24.05.2023 n. 14378); 11. – ritenuto, in fatto, che dall'istruttoria documentale e dalla CTU espletata in sede di ATP ante causam (RG 3486/2019), nonché dai chiarimenti resi in corso di causa a seguito dell'acquisizione dell'ATP, oltre che dalla mancata contestazione di alcuni fatti, è emerso che: 11.1. - con contratto del 27.04.2010 redatto dal geom. , il ER
NI commissionava a lavorazioni di RO manutenzione straordinaria relativi e del cavedio dell'edificio sito in Genova, (doc. 1); Parte_1
11.2. - tale negozio ve tto da e dal geom. , ER il quale assumeva altresì il ruolo di direttore lavori;
11.3. - in particolare, si pattuiva la “Realizzazione di isolamento a cappotto relativo alle facciate nord (cavedio interno escluso) mediante fornitura e montaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marca DB, modello dbx35, pannello dimensione mm. 1200 x 1000, spessore cm. 5, fissati con
10 incollaggio e successiva tassellatura. Compresa applicazione sugli spigoli di appositi paraspigoli” (art. 26 punto 2.1. del contratto di appalto );
11.4. - relativamente ai materiali, si prevedeva, all'art. 9, che “Sono a carico dell'appaltatore la mano d'opera e quanto per legge ad essa relativo, la totalità dei ponteggi compreso il tavolame e le reti di protezione, le attrezzature, gli elevatori, i trasporti, tutti i materiali e quant'altro necessario all'esecuzione delle opere costituenti l'appalto” e, all'art. 19, che “Il Direttore dei lavori, nominato dal committente, verifica i materiali, accerta la esecuzione a regola d'arte dei lavori in conformità ai patti contrattuali e, più in generale, vigila sulla rispondenza dell'opera ai progetti nell'interesse del committente. In particolare, al Direttore dei lavori spettano le seguenti mansioni elencate a titolo meramente esemplificativo: - …; - accertare che tutti i materiali impiegati nel cantiere corrispondano a quanto contenuto nei documenti contrattuali;
-
…; - richiedere all'appaltatore i documenti circa la provenienza dei materiali e far eseguire le prove per l'accertamento della qualità e resistenza degli stessi;
11.5. – il 2 marzo del 2018 si verificavano i primi distacchi, contestati agli odierni convenuti (doc. 2 attore);
11.6. - interveniva, compiendo gli interventi che emergono CP_1 dalla comunic e del DL (doc. 3 attore);
11.7. - il NI faceva redigere una perizia al geom. CP_8 il quale individuava le cause dei vizi (doc. 4 attore);
11.8. - il NI intimava all'impresa e al DL di intervenire (doc. 5 attore) e nel gennaio 2019 si distaccavano ulteriori pannelli (docc. 6,7), a cui seguivano infiltrazioni che comportavano la formazione di muffe all'interno di alcuni appartamenti;
11.9. - il NI proponeva ricorso ex artt. 696 e 696 bis cpc;
11.10. - la CTU – corredata da esaustive indagini tecniche nonché da logiche motivazioni, stante anche le utili precisazioni fornite dallo stesso CTU all'udienza del 19.04.2023 – ha acclarato, con il sopralluogo presso l'immobile del 10.07.2019, quanto segue. Circa lo stato dei luoghi, il perito ha constatato come “era possibile notare che tutti i prospetti sui quali è stato eseguito l'intervento presentavano molte zone di fessurazione e stacco, dal piano strada si poteva chiaramente vedere lo stacco della protezione esterna posta sopra i pannelli, pericolosamente in bando, con l'ausilio di un cestello elevatore lo scrivente ha potuto verificare in particolare:
“relativamente ai prospetti aggettanti sullo spazio di manovra dei box
- che i pannelli posti in opera era scostati dalla muratura a causa della rottura delle rondelle poste sui bordi o dello sfilaggio dei tasselli di fissaggio
- che la rete di tenuta era stata posizionata in aderenza al pannello mentre doveva essere posta in opera dopo la prima mano di materiale
11 - che i pannelli usati per la coibentazione non erano idonei trattandosi di pannelli EPS a cellula chiusa che solitamente vengono usati per le superfici piane o inclinate non verticali (terrazzi e coperture) inoltre tale pannello ha le superfici trattate con materiali che li rendono lisci
- che lo spessore dei pannelli non è adeguato a dare un opportuno risultato di coibentazione (spess cm. 5 anziché cm. 10) relativamente ai prospetti del cavedio aperto
– In alcune parti sono evidenti formazioni di bolle sulla finitura
– in altre parti vi sono segni di taglio del manto di finitura” (pagg. 5,6 relazione in sede di ATP). Con riguardo ai danni attualmente esistenti derivanti dai difetti rilevati, egli acclarava come “La coibentazione di prospetti degli edifici volti a nord e quindi maggiormente esposti alle temperature fredde viene eseguita al fine di ottenere un beneficio in materia di riscaldamento degli immobili. In ordine ai danni l'opera allo stato attuale: relativamente ai prospetti aggettanti sullo spazio di manovra dei box
– annulla quasi completamentente la protezione del prospetto
– le precipitazioni atmosferiche che penetrano all'interno dei pannelli creano un ristagno di umidità verso la muratura perimetrale con possibilità di trasmissione anche all'interno delle abitazioni.
– Il pericolo di caduta degli elementi posizionati sul prospetti e non adeguatamente fissati risulta ipermanente nelle parti che non sono state coperte dalle reti, reti che non sono da lasciare posizionate per lungo tempo (sono lì già da sei mesi). relativamente ai prospetti del cavedio aperto
– prossimemente si troveranno nella stessa situazione degli altri per cui si verificherà lo stecco della parte coprente e successivamente dei pannelli” (pagg. 6,7). Circa i rimedi, il CTU affermava come “In base alle risultanze dei sopralluoghi ed alle considerazioni di cui ai precedenti capitoli la soluzione unica da perseguire è quella della completa sostituzione della copertura a cappotto dei prospetti” (pag. 7), comportante un costo complessivo dei lavori per un valore pari a € 136.577,00 oltre IVA (pag. 8). In ossequio all'ordinanza del 09.06.2022 di convocazioni a chiarimenti del CTU affinchè questi indicasse, “… per ciascuna causa individuata nella relazione depositata nel procedimento di ATP, il soggetto a cui è attribuibile la responsabilità, specificando quali cause siano dipendenti da errori progettuali (esplicitando se la previsione di cui al punto 2.1 dell'art. 26 concernesse pannelli a cellula chiusa o aperta
o se non è specificato) e quali dall' esecuzione dell'opera, avendo riguardo anche alle previsioni contrattuali, nonchè di indicare, se possibile, le percentuali di responsabilità tra l'appaltatore e il progettista/direttore lavori, come derivante dai punti che
12 precedono”, il perito, con nota del 13.03.2024, metteva in luce la seguente ripartizione di responsabilità: relativamente ai prospetti aggettanti sullo spazio di manovra dei box
- in ordine ai pannelli posti in opera era scostati dalla muratura a causa della rottura delle rondelle poste sui bordi o dello sfilaggio dei tasselli di fissaggio, la responsabilità era dell'impresa, dipendendo dalla errata scelta dei tasselli di fissaggio e dal metodo di infissione;
- circa la rete di tenuta era stata posizionata in aderenza al pannello mentre doveva essere posta in opera dopo la prima mano di materiale la responsabilità era dell'impresa, che non aveva eseguito correttamente le fasi di lavoro;
- con riferimento ai pannelli usati per la coibentazione non erano idonei trattandosi di pannelli EPS a cellula chiusa che solitamente vengono usati per le superfici piane o inclinate non verticali (terrazzi e coperture) inoltre tale pannello ha le superfici trattate con materiali che li rendono lisci, la responsabilità era del progettista, il quale non ha specificato la dicitura a cellule aperte, del D.L. che non ha adeguatamente controllato il materiale, dell'impresa, la quale ha acquistato il materiale errato;
- relativamente allo spessore dei pannelli non è adeguato a dare un opportuno risultato di coibentazione (spess cm. 5 anziché cm. 10), l'osservazione è superata dalle indicazioni del NI;
relativamente ai prospetti del cavedio aperto
- In alcune parti sono evidenti formazioni di bolle sulla finitura
- in altre parti vi sono segni di taglio del manto di finitura, la responsabilità è dell'impresa. Egli concludeva che “… non vi sia stata una sufficiente comunicazione tra impresa, Progettista oltre ad una poca conoscenza dei materiali e controllo del cantiere da parte del Direttore Lavori. RESPONSABILITà DELL'IMPRESA 70% RESPONSABILITà DEL PROGETTISTA /DL 30%”. All'udienza del 19.04.2024 il CTU, dopo aver confermato le note di chiarimenti, così rispondeva alle ulteriori osservazioni delle parti: “su domanda dell'avv. Morando, il CTU chiarisce che ha individuato nelle note di chiarimenti le quote del 30% e del 70% rispettivamente a carico del progettista/dl e dell'impresa, perché, oltre ad essere il consapevole della non correttezza Parte_1 della dimensione del pannello (in una assemblea si diceva che il non Parte_1 accettava il pannello di 10 cm perché ciò comportava ulteriori lav indi spese), la installazione dei pannelli è errata rispetto alla regola d'arte, il che comporta una responsabilità del dl del 30% per errata sorveglianza sulla installazione;
su domanda dell'avv. Morando, il CTU risponde che tra l'errata scelta del pannello e l'errata installazione, risulta molto più rilevante l'errata installazione perché è ciò che
13 ha causato il distacco di tutta l'opera; ribadisce, su ulteriore istanza dell'avv. Morando, che la causa maggiore del distacco si ravvisa nell'erronea installazione;
l'avv. Braghero chiede in base a quali dati il CTU abbia concluso per la inidoneità dei pannelli EPS a cellula chiusa in caso di pareti verticali;
il CTU risponde che è pervenuto a tale conclusione sulla base di cantieri eseguiti sui quali nessuno ha posto tale tipo di pannelli;
il CTP geom. fa presente che il pannello installato è ER diverso da quello progettato, il quale e a cellula chiusa ma con caratteristiche tali da non creare condensa. Il CTU sul punto ribadisce che il pannello andava messo a cellula aperta e che comunque la responsabilità si ravvisa nella direzione lavori, come sopra detto, e non al pannello”.
12. – ritenuto, quindi, che, facendo applicazione dei principi di diritto invocati e del regolamento negoziale convenuto tra le odierne parti in causa, considerati i fatti come sopra ricostruiti, deve addivenirsi alle seguenti conclusioni: 12.1. - sia l'appaltatrice, sia il DL sono solidalmente responsabili nei confronti del avendo, rispettivamente, secondo RO1 quanto accer o i lavori e mal vigilato sul loro svolgimento. Essi vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore del della somma di euro 136.577,00, oltre IVA. Parte_1
Trattando i valore, sul capitale spetta anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.09.2019 (data della relazione peritale in sede di ATP) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento del fatto dannoso (2 marzo 2018, allorquando si sono verificati i distacchi), via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale - previa devalutazione dal 28.09.2019 al 02.03.2018- va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat 02.03.2018 alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
su tutte le voci spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
12.2. – nei rapporti interni tra appaltatrice e direttore dei lavori, premesso di dover riqualificare la domanda di “manleva” del Geom.
verso alla stregua di una domanda di regresso ER RO
55 co no ripartiti nelle percentuali individuate
14 dal CTU per le ragioni da questi identificate e di cui è sopra dato conto. In particolare, si ribadisce quanto affermato dal CTU nel corso dell'udienza del 19.04.2024, secondo cui tra l'errata scelta del pannello e l'errata installazione, risulta molto più rilevante l'errata installazione perché è ciò che ha causato il distacco di tutta l'opera … la causa maggiore del distacco si ravvisa nell'erronea installazione”, così sintetizzando le ragioni che fondano la responsabilità dell'appaltatrice; relativamente poi alla posizione del geom. , le sue difese circa la ER scelta del materiale –invero tra loro contraddittorie (all'udienza del 19.04.2024 egli sostiene che “... il pannello installato è diverso da quello progettato, il quale era sempre a cellula chiusa ma con caratteristiche tali da non creare condensa”, mentre nella comparsa conclusionale riporta che “Non esistono pannelli EPS a cellula aperta e pannelli EPS a cellula chiusa... I pannelli isolanti in polistirene espando sinterizzato (EPS) sono solo a cellula aperta, mentre i pannelli isolanti in polistirene estruso, prodotto tramite estrusione, un processo di produzione continuo da cui deriva una struttura a cellule chiuse, caratterizzata da superfici lisce sia sulla parte superiore che inferiore del pannello”)- non sono accoglibili, atteso che “… la responsabilità si ravvisa nella direzione lavori, come sopra detto, e non al pannello” (cfr. verbale di udienza del 19.04.2024). Nessun elemento di segno diverso, a suffragio della maggiore responsabilità di uno di tali soggetti, si è potuto trarre dai capitoli di prova formulati dalle parti, essendo questi risultati inammissibili (cfr. ordinanza del 09.06.2022). Pertanto, l'appaltatrice va condannata al pagamento della somma superiore al 30% che il DL dovesse corrispondere al committente in forza della sua responsabilità solidale;
13. – ritenuta la fondatezza della domanda di manleva svolta dal geom. verso la Assicurazione, avendo l'assicurato dimostrato la ER sussistenza dei presupposti per l'operare della polizza ed apparendo non accoglibili le eccezioni della terza chiamata: a) La garanzia è operante per le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo di costruzioni rurali, civili, industriali, rurali... (cfr. doc. 2, fascicolo informativo della polizza - edizione del novembre 2011 - vigente alla data della sottoscrizione della polizza nell'aprile 2012, pag. 3, Sez. I, art. 1 Rischi assicurati), qual é quella svolta dal Geom. ER nella fattispecie;
b) La clausola/condizione particolare “A. ESCLUSO IL DANNO ALLE OPERE” opzionata dall'esponente non è applicabile al caso in esame, riguardante “interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti Nord e del cavedio”, riferendosi l'esclusione (cfr. doc. 2, pag. 14, righi 3 e 4
“Condizioni particolari”) ai “danni alle opere in costruzione, su cui e in cui si eseguono i lavori” , ossia ai danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori,
15 mentre i danni lamentati dal non si sono verificati durante i Parte_1 lavori terminati nel 2010, ma festati nel marzo 2018; c) La esclusione di cui all'art. 2, lettera c) “ L'assicurazione non è operante per i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori ” (cfr. doc. 2, pag. 4) non è ugualmente applicabile alla fattispecie, atteso che, in base alle “Condizioni particolari” (doc. 2, pag. 14),
“Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori, la garanzia a parziale deroga dell'Art. 2 – Esclusioni lett. c), è estesa ai danni alle opere in costruzione a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse”, rientrando i danni in esame nella nozione di rovina parziale, che investe negozialmente anche l'ipotesi di crollo che incide sulla durata dell'opera stessa, in conformità al concetto di rovina come enucleato dalla evoluzione giurisprudenziale;
d) Temporalmente opera la garanzia assicurativa in quanto i danni lamentati da parte attrice sarebbero stati causati da “comportamenti colposi posti in essere (dall' ) nel periodo di validità dell'assicurazione e comunque Parte_5 non oltre 3 anni pr ta di effetto dell'assicurazione”. Nella fattispecie il presunto comportamento colposo del Geom. sarebbe stato ER tenuto nel 2010, ovvero due anni prima ta di effetto dell'assicurazione (5 aprile 2012), e al momento della stipula del contratto l'esponente “non era a conoscenza del fatto che potesse comportare la richiesta di risarcimento a termini di polizza”, avanzata per la prima volta nel marzo 2018; e) La eccepita esclusione della garanzia assicurativa per la derivazione della responsabilità del Geom. , in via solidale, dal ER rapporto con altri professionisti non assic la stessa polizza, ai sensi dell'art. 12 “Vincolo di solidarietà”, non è pertinente atteso che, contrariamente da quanto affermato da ., la suddetta TE clausola limita la esclusione alla responsabilità solidale con “altri professionisti” e non genericamente con “altri soggetti”, quale l'attuale appaltatrice;
f) è destituita di fondamento l'ulteriore eccezione basata sul mancato rispetto da parte dell'assicurato del termine, per la denuncia del sinistro ex art. 13, di tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, atteso che spetta all'assicurazione dare prova -ivi mancante- del dolo o della colpa in capo al geom. nell'omissione, secondo i principi espressi dalla ER
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI ord. 17.03.2022 n. 2022);
14. - Ritenuto che sulle spese di lite occorre distinguere i diversi rapporti processuali: 14.1. - per quanto riguarda il rapporto tra l'attore e i convenuti le spese di lite – comprese quelle della fase relativa all'ATP- seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del d.m.
16 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base alla somma attribuita - valori medi -. I medesimi soggetti vanno altresì condannati al pagamento delle spese dell'ATP, come liquidate dal Giudice del procedimento, mentre i costi di CTP non possono essere computati per difetto di documentazione sul punto;
14.2. - per quanto riguarda il rapporto tra e il geom. RO
, stante l'accoglimento in misura con anda di ER regresso, esse vanno compensate per un 1/3 e per i 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base alla somma attribuita – valori minimi -; 14.3. - per quanto riguarda il rapporto tra il geom. e ER
, le spese seguono la soccombenza e van te TE
, in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base alla somma attribuita – valori minimi -;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
a) Accerta e dichiara la responsabilità solidale di
[...]
e del geom Controparte_4 Persona_1
[...] Parte_1 tto, dichiara tenuti e c Controparte_4
e il geom.
[...] Persona_1 pagamento, in solido tra loro, in favore Parte_1
, della somma di € 136.577,00, ol
[...] utazione monetaria, secondo gli indici Istat dal 28.09.2019 alla data della presente decisione, oltre gli interessi compensativi al tasso di legge sulla somma capitale -previamente devalutata dal 28.09.2019 al 02.03.2018 e progressivamente rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dal 02.03.2018 alla decisione odierna-, oltre interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento, a titolo di risarcimento del danno;
b) Dichiara tenuti e per l'effetto condanna Condanna
[...]
e il geom. Controparte_4 [...]
loro, in favo Persona_1
, della somma di euro 5.595,61 oltre Parte_1 lo di spese di CTU in sede di ATP;
17 c) Condanna e il Controparte_4 geom. oro, Persona_1 in favo , delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 518,00 per esborsi ed in € 17.930,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Accerta e dichiara, nei rapporti interni tra
[...]
e il geom. Controparte_4 Persona_1 la responsabilità è pari rispettivamente al 70% e 30% e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_4
alla rifusione,
[...] [...] la eventuale somma maggiore al 30 Persona_1 il geom. dovesse pagare al Persona_1 [...]
a),b),c), a titolo di Parte_1
e) ese di lite tra Controparte_4
e C e il geom.
[...] Persona_1
1/3; f) Condanna al Controparte_4 pagamento, al Persona_1 pagamento, di 2/3 delle spese di li ne in € 4.701,33 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
g) Dichiara tenuta e per l'effetto condanna al TE pagamento, in favore del geom. lle Persona_1 somme da questi pagate per i capi a),b),c),d), a titolo di manleva;
h) Condanna al pagamento in favore del geom. TE ese di lite che liquida in € 7.052,00 Persona_1
e cpa come per legge. Genova, 12.03.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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