Sentenza 17 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2003, n. 13720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13720 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPR1 3720 403 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO " Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 8270/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere 12136/01 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Cron.27668 Dott. Grazia CATALDI - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud. 24/04/03 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MA TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CAROZZA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SALICE TECNO SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 12136/01 proposto da: SALICE TECNO SPA, in persona del legale rappresentante 嘿 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO 2003 2416 LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato -1- ROSARIO SALONIA, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PEZONE, NICOLA CORSO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MA TO;
intimato avversO la sentenza n. 719/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 10/04/00 R.G.N. 784/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Riccardo FUZIO che ha concluso per ilGenerale Dott. rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. -2- - Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21 maggio 1998 IO NO impugnava, davanti al Pretore di Caserta, il licenziamento intimatogli dalla società LI EC s.p.a. per cessazione di attività dell'unità di Capodrise. Esponeva che la comunicazione del licenziamento era stata effettuata con lettera dell'8 gennaio 1998, contenente preavviso di licenziamento, da lui regolarmente impugnata in data 15 gennaio 1998. La procedura di mobilità si era conclusa con verbale del 30 marzo 1998, cui aveva fatto seguito una nota, confermativa del licenziamento, nella stessa data del 30 marzo 1998. Deduceva la inefficacia del licenziamento perché la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 non era stata esattamente osservata, né erano stati - rispettati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;
la società aveva altresì - continuato l'attività dopo il marzo 1998. La società convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente la decadenza dal diritto e dall'azione per mancata impugnativa del licenziamento (che riconduceva esclusivamente alla lettera del 30 marzo 1998) nel termine di sessanta giorni;
deduceva in ogni caso la legittimità del recesso. Con sentenza dell'8 aprile 1999 il Pretore accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava IO NO decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento collettivo intimatogli. L'appello del lavoratore, cui resisteva la società, veniva rigettato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 3 marzo/10 aprile 2000. I giudici di secondo grado ritenevano che la nota dell'8 gennaio 1998 non 3 esprimeva la volontà di effettuare il licenziamento collettivo, atteso che nella stessa si precisava che "comunque" la risoluzione del rapporto sarebbe avvenuta al termine della procedura di mobilità. Ciò significava che solo all'esito della procedura sarebbe stato possibile essere certi del licenziamento dei lavoratori, ben potendo detta procedura avere esito diverso e non condurre alla chiusura della sede di Capodrise. Rilevavano che l'art. 5, comma 3, della legge 23 luglio 1995, n. 223 statuisce l'onere del lavoratore, cui riconosce la stessa tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni. Ritenevano tardiva l'impugnativa del licenziamento di cui alla nota del 30 marzo 1998, atteso che la relativa lettera del 9 maggio 1998 era stata sottoscritta dal solo difensore, la cui procura, conferita con il ricorso di primo grado, era stata portata a conoscenza del datore di lavoro solo con la notifica di tale ricorso, avvenuta il 19 giugno 1998. Escludevano che il primo giudice avesse dovuto comunque decidere sulla domanda di risarcimento danni, atteso che la relativa domanda non era stata proposta in primo grado, non essendo stati richiamati i principi generali sull'azione risarcitoria nè allegati i relativi presupposti, essendo stata richiesta solo la reintegrazione e quant'altro previsto dall'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura,IO NO. La s.p.a. LI EC resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato 4 Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso principale per la dedotta carenza del requisito della specialità della procura apposta a margine dello stesso. Il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 365 c.p.c., va inteso diversamente a seconda che la procura sia conferita con atto separato oppure sia rilasciata in calce o a margine del ricorso. Nel primo caso essa deve contenere non solo l'attribuzione dell'incarico di proporre il ricorso, ma anche l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Al contrario, la procura apposta in calce o a margine del ricorso, con il quale fa corpo, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e, pertanto, si considera speciale anche se formulata in termini generici e senza espresso riferimento alla fase di giudizio che si svolgerà dinanzi alla Corte (v., fra le tante, Cass., 18 luglio 2002 n. 10443; 2 agosto 2001 n. 10550; 25 gennaio 2001 n. 1058). Con il primo motivo la difesa del ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 2694 c.c. e dell'art. 6, 1° comma, della citata legge n.223/91; nonché vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla obbligatorietà della impugnativa di licenziamento nel termine di sessanta giorni. Assume che l'uso del termine “può” nel comma 3 dell'art. 5 citato ("...il 5 recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ..."), esclude, per il significato proprio del termine, che il lavoratore debba impugnare il licenziamento entro un termine del quale non è, peraltro, dichiarata la perentorietà. Deduce che la procedura di mobilità assegna ai rapporti fra lavoratore e datore di lavoro un ruolo insignificante;
e che non giustifica la interpretazione seguita dal Tribunale la presunta intervenuta equiparazione, quanto alla tutela, tra licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi. Nel contesto della legge n. 223 del 1991 sarebbe risultato inutile stabilire un termine perentorio di decadenza all'impugnativa prevista dal comma 3 dell'art.
5. Con il secondo motivo la difesa del lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e ss. c.c., 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Riporta parte della comunicazione dell'8 gennaio 1998 (“la presente per comunicarLe che, a partire dalla data di ricezione della presente, ha inizio il periodo di preavviso per risoluzione del rapporto di lavoro che comunque avverrà al termine della procedura di mobilità attivata per la chiusura dell'unità di Capodrise CE") e critica la interpretazione che il Tribunale ha dato di tale nota, avendo escluso che la stessa intendesse comunicare il licenziamento, a causa del termine "comunque”. Sostiene che il ragionamento del Tribunale non appare rispettoso delle regole di ermeneutica, atteso che nella lettera citata è palese la volontà del datore di lavoro di recedere dal contratto nel rispetto del termine di 6 preavviso. Così operando i giudici di appello avrebbero sanato una evidente irregolarità: l'avere licenziato i dipendenti non al termine della procedura di cui alla legge 223/91 ma antecedentemente ad essa. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 18, 1° e 4° comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, 112 c.p.c. e 1218 c.c.; nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non proposta, in primo grado, la domanda di risarcimento danni. Assume che tale domanda era stata invece proposta, atteso che con l'atto introduttivo era stato richiesto: "...ordinare alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro;
condannare la stessa al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, unitamente al versamento dei contributi INPS nel periodo di mancato lavoro". Deduce che la richiesta di reintegra non deve automaticamente esser ricondotta nell'alveo dell'art. 18 della legge n. 300/70, e che il Tribunale avrebbe dovuto valutare i fatti esposti a fondamento della stessa (violazione dei criteri di scelta), individuando il tipo di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, fatta valere. Con il ricorso incidentale condizionato la società ripropone, in caso di accoglimento del ricorso principale, "quanto eccepito e dedotto”, nel giudizio di merito, sulla legittimità dell'atto di recesso. 7 Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ossia la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, restando salva la facoltà di riproporle innanzi la giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza (v., fra le tante, Cass., 8 ottobre 2002 n. 14382; 16 luglio 2001 n. 9637; 12 aprile 2001 n. 5503). La LI EC non ha, pertanto, interesse a proporre ricorso per far valere la dedotta legittimità del licenziamento, non esaminata dal giudice del merito per l'accoglimento della preliminare eccezione di decadenza. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. L'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 dispone, al comma 3: "Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, 8 si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni". La formulazione della norma è chiara. La stessa ha, da una parte, assoggettato all'onere dell'impugnativa anche il licenziamento collettivo e, dall'altra, ha esteso la tutela reale al licenziamento collettivo dichiarato invalido o inefficace. Sul punto la giurisprudenza della Corte è concorde (Cass., 23 febbraio 1996 n. 1415; S.U., 11 maggio 200 n. 302, nella cui motivazione si legge che, "ai sensi dell'art. 5, terzo comma, l'impugnazione del recesso, salvo il caso dell'inosservanza della forma scritta, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni”). Il Tribunale ha pertanto interpretato correttamente la norma. L'uso del termine "può" invece di quello "deve" non sposta i termini della questione. Si tratta di un onere e non di un obbligo, nel senso che il lavoratore può impugnare o non impugnare il licenziamento collettivo;
ma se decide di impugnarlo, allora deve farlo nel termine di sessanta giorni, termine che non può non essere perentorio. Anche il secondo motivo è infondato. Il testo della lettera dell'8 gennaio 1998, riportato in buona parte nel ricorso, è il seguente: "La presente per comunicarLe che, a partire dalla data di recezione della presente, ha inizio il periodo di preavviso per risoluzione del rapporto di lavoro che comunque avverrà al termine della procedura di mobilità attivata per la chiusura dell'unità di CAPODRISE CE”. Il Tribunale ha ritenuto che la precisazione che la risoluzione del rapporto “comunque" sarebbe avvenuta al termine della procedura di mobilità 9 attivata per la chiusura dello stabilimento di Capodrise, significava che solo all'esito della procedura si poteva esser certi del licenziamento dei lavoratori, ben potendo detta procedura avere esito diverso e non condurre alla chiusura della sede di Capodrise, ove erano impiegati i lavoratori interessati. E tale interpretazione ha rafforzato con il contenuto della nota del 30 marzo 1998, che ha ritenuto come la comunicazione definitiva del licenziamento, nella quale era stato specificato che sarebbero state corrisposte le competenze per il periodo di preavviso non lavorato. A tale interpretazione la difesa del ricorrente si limita a contrapporne una diversa, non evidenziando i motivi della illogicità di quella accolta dal Tribunale o in qual modo sarebbero stati violati gli artt. 1362 e segg. c.c. E, in effetti, mentre il Tribunale ha inteso il termine “comunque” come diretto a chiarire che il rapporto sarebbe stato risolto solo al termine della procedura di mobilità attivata e sempre che la stessa si fosse conclusa senza il reperimento di soluzioni alternative alla prospettata mobilità, la difesa del ricorrente assegna allo stesso termine un significato del tutto diverso: la risoluzione del rapporto sarebbe avvenuta ineluttabilmente al termine della procedura. Si tratta di due interpretazioni entrambe sostenibili e, di conseguenza, le denunciate violazioni delle regole di ermeneutica non trovano fondamento, così come gli asseriti vizi di illogicità. La interpretazione del Tribunale, poi, trova conforto nella natura definitiva dell'atto di recesso, così come chiarito dalla Corte: "poiché l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale ricettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà 10 chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo come tale suscettibile dinon può considerarsi atto di licenziamento, impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il suddetto termine di decadenza un atto prodromico o preparatorio della definitiva risoluzione del rapporto".(Cass., 2 marzo 1999 n. 1757). Il terzo motivo, relativo alla avvenuta proposizione o meno di una domanda risarcitoria svincolata dalla tutela ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, è anch'esso infondato. Il Tribunale ha affermato che nella domanda proposta in primo grado non era stato fatto alcun riferimento ai principi che governano l'azione risarcitoria, né erano stati allegati i relativi presupposti, mentre era stata chiesta la reintegra nel posto di lavoro e quant'altro derivante dall'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La trascrizione delle conclusioni del ricorso introduttivo, come effettuata nel ricorso per cassazione ("in via preliminare: dichiarare inefficace il licenziamento, per manifesta illegittimità, perché posto in essere in violazione agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23.7.1991 n. 223, in quanto risulta non osservata la procedura prevista per i licenziamenti collettivi e violati i criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità; nel merito: dichiarare nullo il recesso per difetto dei motivi sostanziali;
ordinare alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro;
condannare la stessa al pagamento della retribuzione della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, unitamente al ! versamento dei contributi INPS nel periodo di mancato lavoro"), non 11 dimostra la dedotta erroneità della interpretazione dell'atto introduttivo. I giudici di appello hanno ritenuto, si ripete, che non fosse stata proposta alcuna domanda risarcitoria, ma solo una domanda di reintegrazione e di pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tale periodo, come previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Le considerazioni sul tipo di responsabilità fatta valere con la denuncia di violazione delle norme di cui alla legge n. 223 del 1991, se contrattuale o extracontrattuale, non valgono a dimostrare l'erroneità della interpretazione che del ricorso introduttivo hanno fatto i giudici di appello. Per tutto quanto esposto il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso principale va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 aprile 2003. Il Presidente Ан Il cons. estensore Mi befelemey ' L CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E Joggi: SET/2003 R P CANCELLIERE 12