Articolo 3 della Legge 26 dicembre 1962, n. 1864
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1963
Art. 3.
All'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1963