Art. 3.
All'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.