Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 2180 / 2024. R.G., promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. PALMA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a Controparte_1 dall'avv.INGALA ALESSANDRA MARIA ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.01.2024 l'istante in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 371/2023/00127780713 notificato in data 10.01.2024 relativo ai contributi gestione commercianti periodo dal 01/2017 al 12/2017 di 983,89 Esponeva che la richiesta avanzata dall' mediante l'avviso, impugnato in questa sede, era nulla per prescrizione CP_1
quinquennale e/o decadenza del potere riscossivi
Notificato ricorso e decreto si costituiva CP_1
L' si è difeso contestava la prescrizione sia per perché vi era stata comunicazione del CP_1
21.05.2022, interruttiva inviata con racc.ta a.r. sia per la sospensione COVID -1.
Rigettata l'istanza di sospensione essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa con sentenza completa di motivazione e dispositivo.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio e per CP_1
l'impugnativa degli avvisi di addebito.
La pretesa contributiva dell' è stata fatta valere mediante notifica di avviso di addebito. CP_1
E' il caso, quindi, di richiamare brevemente la disciplina applicabile alla fattispecie. Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile".
La disciplina è stata integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, in virtù del quale, per i crediti vantati dall' dall'01.01.2011 (anche relativi a contributi per anni precedenti, ma CP_1 accertati da tale data in poi), non è più prevista la riscossione a mezzo ruolo e quindi l'iscrizione a ruolo, bensì mediante avviso di addebito, che è un titolo esecutivo stragiudiziale formato dallo stesso , seguito poi da espropriazione forzata da parte del concessionario con le CP_1
modalità della
L'art. 30 D.L. 78/2010 cit. prevede poi che : "
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di
CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2.L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.
L'avviso, per crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento....11... Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento".
Si richiama la disciplina della notificazione degli atti di cui si discute. La notifica dell'avviso di addebito avviene nelle forme indicate dal comma 4 dell'art. 30 D.L. 78/2010 cit.,"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".. Dunque, le modalità consentite dalla legge sono le seguenti: a) da parte dell' a mezzo pec, in via CP_1
prioritaria; b) a mezzo messi comunali o agenti di polizia municipale, con le modalità previste dal codice di rito, anche a mezzo del servizio postale (artt. 139 e ss. c.p.c.; art. 149 c.p.c.); c) con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le disposizioni del codice postale. Osserva la giurisprudenza di merito “La notifica dell'avviso di addebito, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica.” ( tra cui Corte di
Appello di Genova n. 151/2020; Trib. Di Novara n. 85/2023).
Circa l'eccezione di prescrizione si osserva che l' ha, però, depositato in giudizio la CP_1
comunicazione del 21.05.2022 ricevuta in data 06.06.2022 inoltrata con raccomandata a mezzo posta ordinaria. Non si condividono le contestazioni sollevata dal ricorrente alle modalità con cui è stata eseguita detta comunicazione eseguita a mezzo del servizio di posta con raccomandata ordinaria (D.P.R. n. 655/1982).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 ( Tra le tante, Cassazione nn.
12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016; 14501/2016; v. anche Cassazione n.
17598/2010 e n. 704/2017)
Infatti in tema di comunicazione a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione . Osserva la giurisprudenza univocamente che l'atto unilaterale recettizio ( tale è la raccomandata) si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza (Cass. 25 settembre 2006 n. 20784). La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma (
“indirizzo del destinatario), indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima (Cass. 4 giugno 2002 n. 8073; Cass. 26 marzo 2002 n. 4310, in questa Rivista, 2003,
I, 2221); l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. 30 luglio 2002
n. 11302, in Riv. dir. lav., 2003, II, 400, Cass. 08/10/2018, n. 24780). In considerazione della mancanza di specificità del disconoscimento, della contestazione della riferibilità del luogo al ricorrente e dell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto senza sua colpa, della mancata proposizione della querela di falso, l'eccezione è quindi infondata e le deduzioni diel ricorrente non sono riferibili all'ipotesi descritta ma riguarda la notifica degli atti giudiziari.
Venendo quindi nello specifico all'esame dell'eccezione di prescrizione si rileva che è infondata per l'interruzione della prescrizione attraverso la comunicazione pervenuta il
06/06/2022 e sia per la sospensione COVID.
Occorre a questo punto una precisazione sul dies a quo del decorso della prescrizione. Si osserva, in particolare, che l'eccezione di prescrizione in relazione ai contributi richiesti (IVS gestione commercianti) decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935
c.c., ed è pacifico che il dies a quo per il decorso della prescrizione dei contributi IVS fissi/oltre il minimale debba ravvisarsi nella scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quella in cui doveva esser versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi ( in genere il 16 giugno dell'anno successivo – termine che spesso è prorogato). Ne consegue che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei suddetti contributi 2017 inizia a decorrere il 16 giugno 2018, prorogata al 02.07.2018. Ai fini della prescrizione deve, peraltro, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da
Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni. A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del
D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione in totale 311 giorni complessivi. Questa è
l'interpretazione confermata anche dalla S.C. con ultima decisione n.960/2025.
Da tanto consegue che la prescrizione dei contributi dell'anno 2017 che comincia a decorrere dal 02.07.2018 sarebbe caduta il 01.07.2023. Ma considerando sia l'interruzione della prescrizione con la comunicazione del 06/06/2022 ( che avrebbe spostato i termini di prescrizione al 06/06/2027) e sia i termini di sospensione anzidetti ( che avrebbero spostato i termini di prescrizione al 07/05/2024) emerge che momento della notifica dell'avviso di addebito impugnato (10/01/2024) la prescrizione non era compiuta.
Per i motivi esposti l'opposizione va rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando il valore della causa e l'attività effettiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro,nella persona del GOP dr.ssa Adele di
Lorenzo definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio che liquida in CP_1
€. 1000,00 oltre spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Napoli, il 16.04.2025 ore 14:30
Il GOP
Dr.ssa Adele Di Lorenzo