Ordinanza cautelare 13 ottobre 2020
Sentenza 14 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
Parere definitivo 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02243/2025REG.PROV.COLL.
N. 00325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2024, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Startup Communication S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10147/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Startup Communication S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per le parti l’avvocato Salvatore Mileto.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Quarta) n. 10147/2023, depositata il 14 giugno 2023, che ha accolto il ricorso proposto da Startup Communication s.r.l. ai fini dell’annullamento dei seguenti atti:
(i) il provvedimento di revoca dei diritti d’uso di frequenza del MISE – Dir. Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Div. IV, prot. 33939 del 7 luglio 2020;
(ii) ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi incluse le note della stessa D.G. prot. n. 68343 del 13 novembre 2019, n. 22495 del 30 aprile 2020 e n. 29609 del 9 giugno 2020;
(iii) e cautelativamente, gli “ Avvisi pubblici ” del MISE del 5 febbraio 2020 e del 30 aprile 2020 e relativa modulistica allegata, nonché del presupposto decreto direttoriale del 28 novembre 2019, relativi al distinto procedimento di rottamazione delle frequenze di cui all’art. 1, comma 1030 e ss. della legge n. 205/2017.
2. Le pregresse vicende, in punto di fatto, possono essere ricostruite come segue.
Nell’anno 2012, a seguito di bando pubblico, veniva assegnato a Startup Television Network s.c.a.r.l. (dante causa della odierna appellata) il diritto d’uso definitivo della frequenza CH 34 UHF per le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Firenze, Arezzo, Grosseto nonché di Prato e Pistoia con limitazioni all’area di servizio dell’impianto Monte Serra con annotazioni.
Con le note del 6.11.2018, la Direzione Centrale per le attività territoriali del MISE - Ispettorato Territoriale Toscana avviava nei confronti dell’operatrice i procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 2003 per contestare il mancato esercizio per oltre sei mesi degli impianti can. 34 UHF San Zio AR (id. 46668), Santa UC MS (id. 37739), M. Morello FI (id. 46880) recante la diffida al ripristino del normale esercizio.
Con nota del 5.12.2018 la Startup Television Network s.c.a.r.l. motivava l’inattività in tutta la Toscana con l’illegittimità della assegnazione di tale frequenza che affermava essere attribuita in sede internazionale non all’Italia bensì allo Stato Francese e che a causa degli impianti operativi in Corsica renderebbe l’attività in alcune zone critiche ed in altre addirittura impossibile; a comprova rinviava alla sentenza Tar Lazio n. 2391/2014 relativo all’impianto di Monte Serra. Specificava inoltre che sarebbe rimasta in attesa che venga conclusa l’attuazione della legge 205/2017 con il riconoscimento dell’indennizzo in quanto operatore di rete cui sono assegnate frequenze che in sede internazionale non erano attribuite all’Italia.
In seguito all’avvio dei procedimenti sanzionatori Startup Televisione Network S.c.a.r.l. cedeva con rogito notarile, stipulato in data 17.12.2018, il diritto d’uso della frequenza CH 34 UHF alla propria consorziata Startup Communication S.r.l., odierna appellata, la quale in data 18.12.2018 notificava il contratto di acquisto al MISE per ottenere la voltura del titolo.
Con nota del 22.7.2019 l’Ispettorato territoriale Toscana, in esito alle ulteriori misurazioni, confermava la persistente inoperatività di tutti gli impianti della rete della “Startup”.
In data 13.11.2019 il MISE, ritenendo le osservazioni del 5.12.2018 generiche quanto al motivo sulla inattività e prive di riscontro oggettivo in ordine alla inutilizzabilità della frequenza, comunicava a Startup Television Network S.c.a.r.l. e all’acquirente Startup Communication S.r.l. “ avvio della procedura di revoca ” dell’assegnazione del diritto d’uso della frequenza CH 34 UHF, ai sensi dell’art. 52, comma 3 del d.lgs. n. 177 del 2005 (che testualmente prevede: “ In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione ”) dando contestuale avviso che la revoca poteva essere impedita dal ripristino dell’operatività degli impianti nel termine di sei mesi; sul tema della c.d. “rottamazione anticipata” la nota specificava che: “...la frequenza in questione, ai fini della corresponsione del relativo indennizzo, dovrà comunque essere riattivata prima del rilascio definitivo previsto dalla recente normativa (D.M. 19 agosto 2019). ..”.
In data 28.1.2020 Startup Communication S.r.l. formulava le proprie osservazioni.
Con nota del 9.6.2020 il MISE comunicava a entrambi gli operatori la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 52 TUSMAR e con l’impugnato provvedimento del 28.6.2020 disponeva la “ voltura ” del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 34 UHF a Startup Communication S.r.l. e contestualmente la “ revoca ” del diritto di frequenza per le ragioni sopra evidenziate.
3. Considerando tali atti illegittimi e lesivi Startup Communication ha interposto ricorso al T.A.R. per il Lazio deducendo con la formulazione di quattro motivi di ricorso per dolersi di violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 177/2005, delle delibere AGCOM nn. 423/11/Cons, 480/14/Cons e 39/19/Cons e degli accordi Italia/Francia finalizzati al coordinamento dell’utilizzazione delle frequenze radioelettriche, della violazione dell’art. 14ter, comma 5 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 1, commi 1030 e ss., della legge n. 205/2017 e del D.M 19.06.2019 e della ricorrenza di varie forme di eccesso e sviamento di potere, chiedendone l’annullamento.
4. All’esito del giudizio, il Tar Lazio con l’appellata sentenza ritenendo in via assorbente fondato il secondo motivo di ricorso, con cui era stata eccepita la tardività del MISE nella conclusione della voltura e l’impossibilità oggettiva dell’uso della frequenza fino al 7.6.2020, ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento dei provvedimenti gravati.
5. La sentenza è ora appellata dal MISE con ricorso affidato al seguente motivo unico con cui si deduce “ violazione dell’art. 14ter, comma 5, DLGS 259/2003 nonché dell’art.42, comma 1, punto a del D.Lgs 177/2005 ”.
6. Si è costituita in giudizio, in data 10 luglio 2024, la società Startup Communication S.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello; in via subordinata, l’appellata ha riproposto in esame il primo, terzo e quarto motivo, rimasti assorbiti, che sono rubricati come segue:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del D. lgs. n. 177/2005; delle Delibere AGCOM nn. 423/11/CONS, 480/14/CONS e 39/19/CONS; nonché degli Accordi Italia/Francia finalizzati al coordinamento dell’utilizzazione delle frequenze radioelettriche. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, illogicità ed ingiustizia manifeste ”.
III. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 177/2005; nonché dell’art. 1, commi 1030 e ss., della legge n. 205/2017 e del D.M 19.06.2019. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste. Sviamento di potere ”;
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1030 e ss., della legge n. 205/2017 e del D.M 19.06.2019. Sviamento di potere .”
7. Nei termini di rito il Ministero ha depositato una memoria di replica.
8. All’udienza pubblica il ricorso su istanza delle parti è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Ministero appellante si duole della erroneità della pronuncia di accoglimento del secondo motivo del ricorso originario con cui era stata dedotta l’illegittimità della revoca per violazione degli artt. 14 ter , comma 5 del d.lgs. n. 259 del 2003 e 98, comma 2 del predetto codice che configura come reato l’attivazione degli impianti in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nello specifico afferma che sarebbe errato il capo decisorio nel quale il primo giudice ha ricondotto il mancato utilizzo della frequenza alla tardiva voltura del diritto d’uso da parte del MISE, eseguita appena il 7.7.2020, in relazione al rogito notificato in data 18.12.2018, e ritenuto illegittima la revoca fondata sul mancato esercizio degli impianti che in quell’arco temporale non era di fatto possibile per l’operatore.
Afferma l’appellante che la decisione poggia su una errata applicazione dell’art. 14 ter , comma 5 del D.lgs. 259/2003 la cui lettera è chiara nel richiedere la preventiva comunicazione dell’intenzione di procedere al trasferimento del diritto d’uso per ottenere il “nulla osta” al trasferimento. Evidenzia che Startup Communication S.r.l. ha violato questo iter perché ha notificato la cessione già perfezionata senza richiedere il preventivo assenso che nel caso in questione non sarebbe potuto essere rilasciato in ragione della pendenza delle procedure amministrativa sanzionatorie per mancato esercizio degli impianti e per violazione degli obblighi richiamati nell’art. 5, comma 2, del diritto d’uso (cioè quelli indicati nell’art. 42, comma 1 del Tusmar, richiamato dall’art. 52 sopra indicato, oltre agli obblighi individuati all’art.18 della delibera AGCOM 353/11/Cons e a quelli dell’allegato 1 D.L.gs 259/2003) a cui è poi seguita la revoca.
La difesa dell’amministrazione appellante fa infine presente che il MISE, proprio per non pregiudicare l’operatore subentrante in questione, anziché contestare l’invalidità dell’atto di cessione ha concesso con la nota del 13 novembre 2019 all’acquirente la facoltà di ripresa dell’attività entro il termine di 6 mesi ai fini della voltura ma tale incombenza è rimasta inevasa.
1.1. Il motivo di ricorso è fondato.
1.1.1. Ai fini del trasferimento dei diritti d’uso di radiofrequenze l’art. 14ter, comma 5 d.lgs. 259/2003, nella versione ratione temporis applicabile, così recita: “ L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti d’uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza di parte dell’impresa cedente, il nulla osta della cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego. L’impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.”
La norma è chiara nel richiedere che l’operatore, titolare del diritto d’uso, proceda in via preventiva a notificare al Ministero e all’Autorità l’intenzione (istanza) di trasferimento. Dopodiché le amministrazioni hanno un termine di novanta giorni per l’espletamento dell’istruttoria, all’esito della quale esprimono il “nulla osta” oppure un motivato preavviso di diniego. Il rilascio dell’assenso ministeriale rende quindi possibile il trasferimento del diritto oppure, come più specificamente riportato nella norma, rende efficace il trasferimento qualora fosse già formalizzato nel rogito che dovrà essere entro i successivi 60 gg. notificato dall’operatore subentrante al Ministero, ciò per renderlo opponibile a quest’ultimo. Come correttamente osservato dalla difesa dell’appellante, la procedura è finalizzata a preservare la continuità dell’esercizio della frequenza digitale nelle more dei trasferimenti e altresì a consentire all’amministrazione di procedere alle opportune verifiche in ordine assenza di motivi ostativi al trasferimento.
Nel caso che ci occupa, questa procedura è stata violata dall’operatrice cedente “Startup Television Network S.c.a.r.l.” che ha omesso di comunicare preventivamente al MISE l’intenzione di cedere il diritto d’uso della frequenza ad altro operatore, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione del procedimento sanzionatorio, già pendente in forza delle tre note del 6.11.2018, e impedendo all’amministrazione di negare il nulla osta al trasferimento. Non è quindi da considerare tardiva la voltura e né è addebitabile al Ministero il mancato esercizio del diritto d’uso di frequenza, come ritenuto in sentenza. Semplicemente, è da ritenersi inefficace il trasferimento del diritto d’uso per essere stato ceduto in assenza di preventivo nulla osta ex lege richiesto ai fini della opponibilità del contratto di cessione all’amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va quindi accolto l’appello, e in riforma della sentenza di primo grado va respinto il secondo motivo del ricorso originario con cui era stata affermata l’illegittimità della revoca per impossibilità dell’utilizzo della frequenza CH 34 UHF in pendenza della procedura per la voltura.
2. L’accoglimento dell’appello rende pertanto necessario lo scrutinio dei restanti motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti e tempestivamente riproposti nella memora di costituzione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 177/2005, delle delibere Agcom 423/11/Cons, 480/14/Cons e 39/19/Cons, degli accordi Italia/Francia finalizzati al coordinamento dell’utilizzazione delle frequenze radioelettriche e lamentava eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche. In particolare si doleva del fatto che né la dante causa, né la stessa acquirente, avrebbero potuto trasmettere utilmente sulla frequenza CH 34, a causa di un antico problema di interferenze isocanale tra Corsica e la Toscana che sarebbe stato noto alle Autorità italiane già da prima dello switch-of analogico/digitale che con la transizione al digitale sarebbe divenuto causa di “radicale impossibilità di ricezione”. La doglianza mirava sostanzialmente a censurare l’illegittima assegnazione di tale frequenza nel 2012 mai funzionante e che avrebbe dato luogo alla previsione nella delibera Agcom n. 432/11/Cons in ordine alla pianificazione delle frequenze utilizzabili dall’emittenza locale in tecnica digitale, che hanno incluso anche la Toscana, specifiche condizioni (ossia che dalla pianificazione delle reti venga assicurata la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti con le aree tecniche limitrofe e che vi sia il coordinamento in ordine ad un uso disciplinato e non invasivo delle frequenze in sede internazionale). Ciò si evincerebbe anche dal provvedimento di assegnazione del 2012. Tali condizioni per colpa del Mise non si sarebbero mai avverate posto che i problemi di interferenza continuavano a persistere. Tanto si evincerebbe anche dal contenzioso conclusosi con sentenza del Tar Lazio n. 2391/2014 relativo all’impianto di Monte Serra. Sostiene che quella frequenza nel 2013 avrebbe dovuto essere ammessa alla “rottamazione” o sostituita con altra libera, ma anche ciò sarebbe stato negato. Ritiene quindi l’appellata che l’intimazione a “riprendere” l’attività trasmissiva entro 6 mesi, di cui ai provvedimenti impugnati, sarebbe anche per questa ragione illegittima e non avrebbe potuto condurre alla revoca del diritto d’uso.
2.1.1. La censura è infondata.
2.1.2. Il Collegio anzitutto prende atto della nota del Ministero del 23.9.2020 che, a conclusione del procedimento istruttorio, su identica osservazione dell’operatore avanzata in sede amministrativa ha così argomentato: “ la Delibera AGCOM 423/11/CONS ("Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo (Aree Tecniche nn. 8, 9 e 10)"), che non risulta impugnata dalla ricorrente, ha pianificato il canale 34 UHF nella regione Toscana, attestandone l'utilizzabilità. In particolare l'allegato 1 alla relazione tecnica della citata Delibera attesta la possibilità di utilizzare il canale 34 UHF nella regione Toscana servendo, con qualità Q3 e mediante una rete opportunamente progettata, una percentuale di popolazione compresa tra il 68,4% e il 72,0%. La relazione tecnica specifica che il valore minimo (68,4%) è quello che si ha tenendo conto dalle accensioni degli impianti esteri presenti nell’accordo di GE06, mentre quello massimo (72,0%) non tiene conto di tali contributi interferenziali. Pertanto in base alle valutazioni AGCOM l’effetto delle utilizzazioni francesi è quello di ridurre leggermente la copertura potenzialmente conseguibile, dal 72,0% al 68,4%. A seguito della pubblicazione della citata Delibera, il Mise ha provveduto ad assegnare, sulla base di un apposito bando di gara non impugnato dalla ricorrente, tutte le risorse pianificate, non essendo nella facoltà del Ministero escludere dall'assegnazione alcuna delle risorse pianificate dall'AGCOM. L'applicazione del regolamento del bando, che prevedeva l'assegnazione delle frequenze pianificate sulla base dalla posizione in graduatoria conseguita dai partecipanti e della manifestazione di interesse da essi presentata, ha fatto sì che il canale 34 UHF nella regione Toscana venisse assegnato alla ricorrente, senza discrezionalità da parte del Ministero. La pianificazione, e quindi l'utilizzabilità, del canale 34 UHF nella regione Toscana è stata poi confermata anche dalla successiva Delibera 480/14/CONS, non impugnata, mentre la Delibera 39/19/CONS, citata nel ricorso, riguarda il futuro esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale a seguito della liberazione della banda dei 700 MHz, e quindi non ha nulla a che fare con le assegnazioni, oggetto di contestazione, già effettuate a seguito dello switch-off del 2011. Per quanto riguarda la lamentata non utilizzabilità del canale 34 UHF, in quanto interferito dal segnale proveniente dalla Francia, si fa presente che i livelli di copertura sopra citati, previsti dalla Delibera AGCOM 423/11/CONS, qualora non raggiunti dalla rete dell'operatore mediante gli impianti già eserciti in tecnica analogica e convertiti in tecnica digitale sul canale 34 UHF, avrebbero potuto essere comunque conseguiti mediante l'attivazione di uno o più nuovi impianti e/o la modifica di quelli esistenti, in modo da rafforzare il segnale della ricorrente nelle aree eventualmente interferite. Tale possibilità di attivare nuovi impianti o di modificare quelli esistenti, previa autorizzazione del Ministero, è prevista nel provvedimento di assegnazione del diritto d'uso delle frequenze rilasciato alla ricorrente ed è finalizzata ad effettuare operazioni di ottimizzazione di rete e a superare situazioni quale quella in questione. Tuttavia essa è stata utilizzata dalla ricorrente in un unico caso, ovvero per la richiesta di attivazione dell’impianto canale 34 UHF di Monte Serra, per il quale la società in oggetto aveva presentato un progetto in grado di contemperare le esigenze di copertura nella regione Toscana con i vincoli radioelettrici previsti dalla Delibera AGCOM in Corsica. Tale impianto è stato autorizzato alla sperimentazione e successivamente, a seguito di segnalazioni interferenziali da parte dell’amministrazione francese, è stato oggetto di ordinanza di disattivazione, sospesa dalla sentenza del TAR Lazio n. 2391/2014 e dall’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4972/2014. A seguito di detti provvedimenti la ricorrente avrebbe avuto pertanto titolo ad esercire l’impianto, ma tuttavia lo ha mantenuto inattivo, così come il resto della rete, incorrendo di conseguenza nel provvedimento di revoca del diritto d’uso emesso da codesta Direzione Generale. ”
La risposta è accurata nel fornire una circostanziata motivazione sui singoli rilievi dell’operatrice.
Emerge dagli atti di causa che la società cedente nel 2011-12 aveva partecipato al bando di assegnazione di frequenze indicando come frequenza privilegiata proprio il predetto CH 34 UHF. Startup Television Network S.c.a.r.l. ha fatto questa scelta nonostante fossero note agli esperti del settore, come ammesso dalla appellata nel ricorso, le criticità di questa frequenza in alcune aree della Toscana e Marche che poi sono state depennate, frequenza per la quale, in base al provvedimento di assegnazione del 2012, ha volontariamente assunto gli obblighi di legge che comprendono anche l’obbligo dell’utilizzo della risorsa, tutto ciò, pur sapendo che nelle aree operative sarebbero stati necessari degli investimenti per l'attivazione di uno o più nuovi impianti e/o la modifica di quelli esistenti, in modo da rafforzare il segnale nelle aree eventualmente interferite.
Non risultano agli atti di questo procedimento evidenze che diano conto che in passato, ovvero prima dell’avvio del procedimento per cui è causa, siano state presentate alle Autorità competenti segnalazioni di interferenze su uno o più impianti oppure sulla parziale o totale inutilizzabilità della frequenza. Sul punto l’appellata conferma di non aver mai fatto segnalazioni in tale senso.
Neppure risulta prova agli atti che per motivi di interferenze sono stati richiesti interventi all’amministrazione o presentate richieste di sostituzione delle frequenze.
Di converso, l’appellata si è limitata a svolgere deduzioni e produzioni del tutto generiche in ordine al difetto di funzionamento dell’intera rete senza fornire una seria prova, quale potrebbe essere una perizia tecnica che dia contezza dell’impossibilità oggettiva di utilizzo dell’intera rete sin dalla assegnazione o comunque prima dell’avvio del procedimento oggetto di causa.
Per le ragioni già esposte anche nel paragrafo che precede, il Collegio ritiene che con riguardo al provvedimento di revoca ex art. 52 del d.lgs. 177/2017 non ricorrano le censurate violazioni normative e ritiene altresì che il percorso argomentativo riportato negli atti del MISE, tenuto conto dell’omessa richiesta di preventiva autorizzazione e della opportunità comunque concessa dal MISE con nota del 13.11.2019 alla cessionaria di provvedere alla accensione degli impianti ai fini della voltura e la procedura di rottamazione, non evidenzi difetti di istruttoria o elementi di contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità.
2.2. Con il terzo motivo originario la ricorrente aveva affermato che il Decreto Mise del 19.6.2019, in applicazione della normativa primaria, ha fissato per la Toscana il calendario per la rottamazione delle frequenze che prevedeva il rilascio obbligatorio tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 con facoltà di rilasciarla anche anticipatamente che per tale area era tra il 1 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. Avendo comunicato in data 10 febbraio 2020 al MISE il rilascio definitivo della frequenza CH 34 in Toscana e quindi prima che venisse a scadenza, il 19 maggio 2020, il termine di sei mesi per la riaccensione degli impianti, assegnato con l’intimazione del 19 novembre 2019, il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo anche sotto questo profilo, perché il fatto che alla data del 19 maggio 2020 e cioè alla scadenza dei sei mesi la frequenza CH 34 non venisse utilizzata, dipendeva dalla avvenuta “dismissione” della frequenza nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente. L’amministrazione pertanto, a parere della ricorrente, non avrebbe potuto in un momento successivo (luglio 2020) dichiarare infruttuosamente decorso il semestre per la riaccensione e quindi non avrebbe potuto “revocare” il diritto d’uso già dismesso in sede di rottamazione.
Ne discenderebbe, secondo la ricorrente, che il Mise avrebbe potuto e dovuto disporre verifiche sugli impianti della ricorrente ai soli fini di cui all’art. 4 comma 6 del D.M. 19.06.2019, e cioè per confermare che fossero regolarmente spenti, ma non avrebbe potuto verificare, in seno al vecchio ed ormai superato procedimento ex art. 52 D. Lgs. n. 177/2005, se quegli impianti erano stati riaccesi.
2.3. Con il quarto e ultimo motivo aveva dedotto la violazione della normativa sulla liberazione delle frequenze che riconduce il diritto all’indennizzo alla titolarità del diritto d’uso della frequenza da rottamare e non al suo materiale esercizio. Al riguardo evidenzia che, l’espressione “utilizzate”, che compare nel comma 1032 della legge 205/2017 significherebbe semplicemente “oggetto di diritto d’uso”, come poi il successivo comma 1039 chiarisce e come anche nel D.M. La ricorrente rimprovera quindi al Mise non solo di aver ritardato la voltura e con tale contegno inciso sul diritto di rottamazione ma di aver omesso per tutti questi anni l’attivazione del procedimento di revoca per mancato uso per il quale procede solo ora - dopo l’acquisto dell’odierna ricorrente - alla intimazione a riaccendere entro sei mesi con la finalità “sviata” di arrecare un ulteriore danno economico.
2.4. Le censure per la stretta connessione possono essere trattate congiuntamente e sono infondate.
2.4.1. Il Collegio rileva che al momento della presentazione della comunicazione di adesione alla procedura di liberazione delle frequenze appartenenti alla banda 700 da parte della società appellata, in data 10 febbraio 2020, risultava già avviato, con le note del 6 novembre 2018 e 13 novembre 2019, il procedimento sanzionatorio per mancato utilizzo della risorsa. Questo procedimento non poteva essere neutralizzato semplicemente con la presentazione della domanda di adesione ma, come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, avrebbe dovuto prima essere dimostrata l’accensione degli impianti (e quindi chiuso il procedimento sanzionatorio) e in un secondo momento, in virtù della pregressa manifestazione di volontà di adesione alla procedura di rilascio delle frequenze, avrebbe potuto essere dismessa la frequenza spegnendo gli impianti.
Questo sarebbe stato a giudizio del Collegio l’ iter da seguire in via teorica.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, dove l’istanza di adesione alla liberazione delle frequenze è stata presentata da Startup Communication S.r.l., che non era intestataria del titolo d’uso (posto che la voltura non ha potuto essere concessa per i motivi sopra esposti e comunque è stata espressa ai soli fini della revoca dell’assegnazione del diritto), la comunicazione di adesione non poteva aver prodotto l’effetto propugnato dalla appellata a causa della inefficacia - per mancato assenso della p.a.- dell’atto di cessione di cui al rogito notarile ex art. 14 ter comma 5 d.lgs. 259/2003.
2.4.2. Al quarto motivo va data risposta analoga.
A prescindere dalla soluzione che si voglia dare alla questione controversia, se ai fini del diritto all’indennizzo sia sufficiente la titolarità del diritto d’uso, come sostenuto dalla appellante, oppure serva anche l’attuale materiale esercizio, come ritenuto dall’amministrazione, ciò che rileva in via assorbente è che sia al momento della comunicazione di adesione alla procedura di liberazione della frequenza sia durante il periodo imposto per lo spegnimento, il diritto d’uso di cui si discute non risultava formalmente in capo alla Startup Communication S.r.l. (acquirente). L’inefficacia del trasferimento fintanto non interviene il “nulla osta” previsto dall’art. 14ter comma 5 d.lgs. 259/2003, si riverbera anche sulla domanda di liberazione per l’accesso all’indennizzo presentata dalla stessa.
3. Per le ragioni esposte il primo, terzo e quarto motivo del ricorso originario devono essere rigettati.
4. Vi sono, nondimeno, giustificate ragioni anche in considerazione della complessità della vicenda per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso in appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO