TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 740 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Murgano, presso il cui studio, Parte_1 in Catanzaro, via A. Turco n. 39, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Clausi, presso il cui studio, in CP_1 CP_2
Cosenza, via Scola n. 3, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro
; CP_3 convenuta contumace
avente ad oggetto: annullamento contratto – risoluzione inadempimento;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “voglia il Tribunale A) Accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa la nullità per dolo ex art. 1439 cod. civ. del mandato ad acquistare le vetture Q5 e Mini Cooper sottoscritto da presso lo studio legale TO NI in Cosenza e per Parte_1
l'effetto condannare in solido e TO NI a restituire le somme CP_3 ingiustamente incassate, pari ad € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data di emissione dei titoli al soddisfo;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale dei signori e TO NI ai mandati ad CP_3 acquistare le vetture Q5 e Mini Cooper e per l'effetto condannarli in solido alla restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data di emissione dei titoli al soddisfo;
C) Solo in via sussidiaria, accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa l'ingiustificato arricchimento dei convenuti ai danni del e per l'effetto Parte_1 condannarli in solido alla restituzione della somma di € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data di emissione dei titoli al soddisfo;
D) con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”; per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza adito, contrariis reiectis, nel CP_1 merito, rigettare l'infondata domanda nei soli confronti dell'Avv. NI TO ritenendo
1 responsabile la sola quale unico e solo soggetto tenuto chiamato a CP_3 corrispondere i danni al , se mai venisse accolta la domanda attrice, con Parte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
premetteva di aver appreso da un amico della possibilità di Parte_1 acquistare, con la mediazione di e dell'avv. NI TO, auto di grossa CP_3 cilindrata alle aste giudiziarie, a prezzi particolarmente favorevoli, e di essersi quindi recato nello studio dell'avv. , sottoscrivendo una prima procura in favore della di CP_1 CP_4
per l'acquisto di una Audio Q5 al prezzo di € 9 mila, con contestuale consegna, CP_3 alla , di un assegno di € 4 mila a titolo di acconto, privo della indicazione del CP_3 beneficiario, senza ricevere, benché richiesta, alcuna ricevuta, ed effettuando in favore dell'avv.
un bonifico di € 1.000,00, con la causale “sblocco giudiziale e stragiudiziale per CP_1 autovettura proveniente da asta”; deduceva quindi che in occasione del saldo del prezzo dell'Audi, il mese successivo, aveva sottoscritto altra procura alla per l'acquisto CP_4 di una Mini Cooper al prezzo di € 2 mila, versando quindi, sempre con assegno non intestato, l'ulteriore somma di € 6 mila;
solo a distanza di tempo, non essendosi perfezionate le vendite, nonostante i ripetuti solleciti, e le relative assicurazioni ricevute dalla , rappresentava di CP_3 essersi reso conto della truffa, invocando, in tesi, l'annullamento del contratto per dolo negoziale, ai sensi dell'art. 1439 c.c., o, in subordine, la sua risoluzione per inadempimento, sempre con condanna alla restituzione della somma sborsata, in ultima istanza a titolo di indebito arricchimento, giusta conclusioni ritrascritte. Costituitosi in giudizio, l'avv. negava di aver mai conosciuto il , CP_1 Pt_1 nonché ogni partecipazione all'attività della , titolare di un'autonoma ditta ed attività, CP_3 solo ospitata all'interno del suo studio legale, peraltro specializzato in diritto penale, e quindi del tutto estraneo alle vendite giudiziarie;
deduceva che anche il bonifico in suo favore era stato congegnato dalla , rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. CP_3
Dichiarata la contumacia di la causa è stata istruita con prova CP_3 testimoniale e, all'udienza del 04.03.2025, assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione, e, quindi, nei limiti di cui appresso.
Nei confronti di quella domanda può dirsi fondata, se non sotto il profilo CP_3 della pretesa di annullamento del contratto per dolo, quantomeno in relazione all'acclarato inadempimento della ridetta convenuta alle obbligazioni assunte, foriero della declaratoria di risoluzione del negozio, con i conseguenti effetti restitutori.
Come è noto, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo, quindi, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione (Cass. nn. 21074/2009, 5734/2019). Sempre secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza, nondimeno, ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne, tali da determinare la prefata falsa rappresentazione della realtà, idonea ad ingenerare l'errore essenziale in una
2 persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova, si ripete, è a carico del deceptor - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti (Cass. n. 20231/2022).
Si è ulteriormente precisato, in giurisprudenza, come, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio debbano essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. n. 1585/2017). L'applicazione dei prefati principi al caso di specie, induce a ritenere non provati i presupposti per l'annullamento del contratto a titolo di dolo commissivo della e del CP_3
. CP_1
Ed infatti, a dispetto della pur suggestiva prospettazione attorea, mirata alla rappresentazione di una vera e propria truffa contrattuale fatta da soggetti scaltri, ed esperti nel promettere, in una sede peculiarmente qualificata, quale uno studio legale, prestazioni in qualche modo legate all'attività professionale, le risultanze della prova espletata hanno fornito una visuale del tutto diversa, e comunque insufficiente a far ritenere dimostrato il dolo incidente. In primo luogo, l'unica testimonianza diretta sui rapporti tra il ed i convenuti, Pt_1
è stata quella di atteso che l'altra teste, , compagna dell'attore, Persona_1 Testimone_1 ha riferito solo ed esclusivamente circostanze de relato, per averle apprese cioè dal , Pt_1 assumendo anzi di non aver mai partecipato ad alcun incontro con i convenuti, né di aver conosciuto i medesimi o visto gli assegni offerti in pagamento.
Orbene, il ha in primo luogo riferito del rapporto di colleganza con il , Per_1 Pt_1 entrambi impiegati presso il Provveditorato Regionale DAP di Catanzaro, evenienza che comporta, in evidenza, l'esclusione, in capo all'attore, della qualità di soggetto facilmente circuibile;
anzi, l'intento dichiarato dell'attore, oltre che del che gli segnalò la Per_1 CP_3 per averci avuto a che fare in precedenza lui stesso, per l'acquisto di un trattore alle aste giudiziarie, era precipuamente quello di fare un affare, acquistando veicoli prestigiosi, come un'Audi Q5 o una Mini Cooper, a prezzi particolarmente vantaggiosi. In altri termini, l'attore non era soggetto particolarmente suggestionabile o impressionabile ai presunti artifizi e raggiri asseritamente addebitati alla ed al . CP_3 CP_1
A ciò si aggiunga che l'attività di intermediazione nell'acquisto presso le aste giudiziarie, laddove non involga l'aggiramento di divieti di legge, nella specie non paventati, né invero prima facie inferibili, non è di per sé attività illecita; così come, per diretta conseguenza, la sottoscrizione di una procura, atto necessario all'intermediazione nell'acquisto, ed anche l'allocazione, in una stanza di uno studio legale, dell'attività della , non CP_5 CP_3 rappresentano, di per sé, artifizi o raggiri, in assenza di specifica prova – ad esempio – sull'inesistenza di alcuna attività o della qualità, spesa dalla , di curatrice fallimentare. CP_3
Né i presunti precedenti penali della risultano in alcun modo documentati. CP_3
In altri termini: per accedere alla paventata truffa negoziale, connotata cioè dal dolo commissivo incidente sulla formazione della volontà del di conferire alla la Pt_1 CP_3 procura affinché acquistasse, per suo conto, veicoli alle aste giudiziarie, era necessaria la prova che tutta l'attività posta in essere dai convenuti fosse ab origine priva della possibilità di configurarsi come quella di intermediazione promessa, e che quindi la ed il CP_3 CP_1 abbiano preordinato e costruito dolosamente l'incontro con il al solo fine di indurlo a Pt_1 versare il prezzo di veicoli che non potevano mai essere acquistati alle aste giudiziarie.
3 Come premesso, le risultanze della prova espletata non consentono di configurare una tale realtà fattuale. Ed infatti, ribadita l'irrilevanza della testimonianza de relato resa dalla l'altro Tes_1 teste attoreo, ha riferito, nell'ordine: di essere collega del , e di Persona_1 Pt_1 avergli lui stesso prospettato la possibilità di acquisto di veicoli alle aste giudiziarie, con l'intermediazione della , conosciuta dal suo consuocero e già frequentata, per la CP_3 medesima ragione;
di essere stato lui stesso ad accompagnare il presso lo studio Pt_1 legale di Cosenza, in un incontro con la , che li ricevette, aprendogli il cancello CP_1 CP_3
e la porta dello studio, e conducendoli presso la sua stanza, in cui si parlò di autovetture, di cui la che disse di essere curatrice, sottolineava la convenienza del prezzo, in ragione CP_3 dell'acquisto da fallimenti; che, da ultimo, in quell'occasione il pattuì con la Pt_1
l'acquisto di autovetture, di cui il teste non ricorda né il tipo né il prezzo, il cui CP_3 pagamento, mediante assegni, gli venne altresì riferito dal . Pt_1
Il teste stesso ha specificato di non aver avuto modo di vedere, in quell'occasione, l'avv.
, né di averlo mai conosciuto. CP_1
Troppo poco, alla luce della citata giurisprudenza, per considerare assolto l'onere della prova dell'utilizzo di artifizi e raggiri tali da integrare il dolo negoziale utile al preteso annullamento del contratto di intermediazione nell'acquisto, anche eventualmente addendo la presunzione di ammissione, implicita nella mancata presentazione a rendere l'interpello, delle circostanze capitolate per l'interrogatorio formale della , che nulla aggiungono – in CP_3 punto di dimostrazione degli artifizi e raggiri - a quanto riferito dal teste Per_1
Quei medesimi elementi, però, sono sufficienti per configurare la conclusione di un accordo negoziale, in base al quale il ebbe a conferire, mediante le procure che lo Pt_1 stesso attore ha dedotto di aver sottoscritto, pur senza riceverne copia, alla – anzi, alla CP_3
Work Service di AR NI - l'incarico di fare da intermediatrice nell'acquisto di n. 2 auto, individuate in una Audi Q3 ed in una Mini Cooper, al prezzo rispettivamente di € 9 mila e di €
2 mila.
Trattasi, in evidenza, di un vero e proprio mandato, in base al quale la rimaneva CP_3 obbligata al diligente espletamento dell'incarico, dovendo renderne conto.
In tale contesto, la contumacia della , unitamente alla mancata presentazione a CP_3 rendere l'interrogatorio formale deferitole, ed alle prefate risultanze della prova testimoniale, consentono di accedere alla configurazione del grave inadempimento, prospettata dall'attore quale fonte subordinata, in caso di mancato accoglimento della tesi dell'annullamento del contratto per dolo, dell'obbligo di restituzione delle somme sborsate per l'acquisto, mai concluso, delle due auto, in seguito alla declaratoria di risoluzione dell'accordo negoziale.
Invero, la qualificazione giuridica del fatto rimane di pertinenza del giudice, di tal ché sarebbe stato possibile configurare l'inadempimento anche se non fosse stato esplicitamente dedotto, in via subordinata. In ogni caso, la dinamica narrata dal teste, dell'incontro del con la Pt_1 CP_3 per visionare alcune auto, con sottoscrizione della procura ad acquistarle, e successivo versamento, mediante assegni, della somma complessiva di € 11.000,00, quale corrispettivo dell'acquisto, conduce a qualificare in termini di sicura gravità l'inadempimento della mandataria, che né ha assolto all'incarico, né ha rendicontato l'eventuale esistenza di cause ostative, né, da ultimo, ha restituito le somme espressamente incassate per evaderlo.
Come è noto, la risoluzione del contratto determina il venir meno ab origine della causa adquirendi delle prestazioni eseguite, in questo caso dell'esborso della somma di € 11.000,00, da parte del , per acquisti che non sono stati portati a termine dalla . Pt_1 CP_3
L'assenza di causa giustificativa, quindi, comporta l'obbligo restitutorio.
4 Sennonché, parte di quella somma – ossia € 1.000,00 - è stata bonificata all'avv. , CP_1 chiamato a rispondere in solido della restituzione.
Il ridetto convenuto non ha negato la circostanza, peraltro documentale, limitandosi a proclamare la sua completa estraneità alla vicenda.
Ora, le argomentazioni in precedenza spese al fine di escludere la configurabilità di una ipotesi di dolo incidente sulla formazione della volontà del nel determinarsi al Pt_1 conferimento dell'incarico di intermediazione nell'acquisto delle vetture, valgono, ovviamente, anche ad escludere la partecipazione dell'avv. all'illecito paventato dall'attore. CP_1
Del resto, il teste ha categoricamente escluso la partecipazione dell'avv. Per_1 CP_1 alle contrattazioni intercorse tra il e la , assumendo di non averlo mei Pt_1 CP_3 neppure conosciuto. L'altra teste escussa, nondimeno, si è limitata a riferire quanto appreso dal , Pt_1 ossia che aveva parlato con l'avv. in occasione degli incontri con la e CP_1 CP_3 segnatamente che, in uno di quegli incontri, quest'ultima andò nella stanza dell'avv. CP_1 per farsi dare gli estremi dell'iban sul quale eseguire il bonifico di Euro mille. Al netto della testimonianza de relato, irrilevante siccome non supportata da alcuna altra conferma istruttoria, quanto affermato dal teste esclude piuttosto la partecipazione Per_1 dell'avv. alla formazione del consenso contrattuale, non consentendo di conseguenza di CP_1 farlo ritenere parte del negozio. Rimane unicamente il dato, oggettivo, del bonifico di € 1.000,00, che, come premesso, non è stato negato dall'avv. , e non si capisce a quale titolo sia stato dal medesimo CP_1 incassato – con la causale “sblocco giudiziale e stragiudiziale per autovettura proveniente da asta” – a dispetto della proclamata sua assoluta estraneità alla vicenda. Come è possibile incassare un assegno con quella causale, e proclamarsi al contempo all'oscuro di qualsivoglia rapporto con chi quel bonifico ha eseguito? La circostanza, per quanto suggestiva, non consente tuttavia, di per sé sola, ed a fronte della prefata assenza di prova contraria, di accedere alla tesi della partecipazione dell'avv.
alla conclusione dell'incarico di intermediazione, come soggetto conferitario del CP_1 medesimo, per diversi ordini di motivi.
In primo luogo, perché lo stesso potrebbe in ipotesi non essersi neppure accorto del bonifico eseguito dal in suo favore. Pt_1
In secondo luogo, perché, considerata la sua qualità professionale, quella somma potrebbe trovare altra e diversa giustificazione, rispetto a quella del compenso per l'espletamento dell'incarico: depone nondimeno, al riguardo, la stessa causale del bonifico, che, indicando la necessità di sblocco giudiziale e stragiudiziale per autovettura proveniente da asta, pare alludere ad una attività squisitamente professionale dell'avv. . CP_1
Da ultimo, perché, anche a dar conto della testimonianza de relato della potrebbe Tes_1 al più asseverarsi che il parlò (non si specifica di cosa) con l'avv. in Pt_1 CP_1 occasione di un incontro con la , e nondimeno che quest'ultima si recò – da sola – nella CP_3 stanza dell'avv. , per farsi dare – a suo dire – l'iban per il bonifico;
il fatto che quel CP_1 bonifico sia stato effettivamente eseguito in favore dell'avv. , però, non assevera la sua CP_1 partecipazione alla conclusione del mandato, potendo aver mentito la , facendo finta di CP_3 essersi recata nella stanza dell'avvocato, pur avendone già l'iban. Anche sotto tale profilo, quindi, della partecipazione dell'avv. alla conclusione CP_1 del negozio, come conferitario, unitamente alla , dell'incarico di acquisto delle auto, CP_3 non è stata fornita adeguata prova. Cionondimeno, il comprovato incasso della somma di € 1.000,00, senza l'espletamento – riconosciuto e dichiarato – di alcuna attività, tampoco professionale, in favore del , Pt_1 obbliga l'avv. alla restituzione, a titolo di indebito oggetto, di quella somma. CP_1
5 Quindi, per quanto complessivamente argomentato: provata la conclusione del contratto di mandato tra il e la , il totale inadempimento di quest'ultima giustifica Pt_1 CP_3
l'accoglimento della domanda – subordinata – di risoluzione del medesimo, e, a cascata, la condanna della mandataria alla restituzione delle somme incassate, pari a complessivi € 10 mila, oltre interessi al saggio legale dalla data dell'incasso, considerata la portata ex tunc della risoluzione, al saldo, ma non anche con la chiesta rivalutazione, in assenza di prova del maggior danno. Provato nondimeno l'incasso della somma di € 1.000,00, a dispetto della proclamata estraneità alla vicenda, da parte dell'avv. , quest'ultimo va condannato alla restituzione, CP_1
a titolo di indebito oggettivo, in accoglimento della relativa domanda, correttamente spiegata in via residuale dal , oltre interessi al saggio legale dall'incasso al saldo, ma sempre Pt_1 senza rivalutazione, per quanto premesso.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da , e, per l'effetto, Parte_1 dichiarate la risoluzione per grave inadempimento della mandataria nonché la CP_3 sussistenza dei presupposti per l'utile esperimento della condictio indebiti contro l'avv. NI TO:
-- condanna alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva di CP_3
€ 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di incasso dei relativi assegni e fino al saldo;
-- condanna TO NI alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 1.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data del relativo bonifico e fino al saldo;
- condanna i ridetti convenuti, in solido, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 279,90 per esborsi, ed in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Murgano, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 16 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 740 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Murgano, presso il cui studio, Parte_1 in Catanzaro, via A. Turco n. 39, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Clausi, presso il cui studio, in CP_1 CP_2
Cosenza, via Scola n. 3, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro
; CP_3 convenuta contumace
avente ad oggetto: annullamento contratto – risoluzione inadempimento;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “voglia il Tribunale A) Accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa la nullità per dolo ex art. 1439 cod. civ. del mandato ad acquistare le vetture Q5 e Mini Cooper sottoscritto da presso lo studio legale TO NI in Cosenza e per Parte_1
l'effetto condannare in solido e TO NI a restituire le somme CP_3 ingiustamente incassate, pari ad € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data di emissione dei titoli al soddisfo;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale dei signori e TO NI ai mandati ad CP_3 acquistare le vetture Q5 e Mini Cooper e per l'effetto condannarli in solido alla restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data di emissione dei titoli al soddisfo;
C) Solo in via sussidiaria, accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa l'ingiustificato arricchimento dei convenuti ai danni del e per l'effetto Parte_1 condannarli in solido alla restituzione della somma di € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data di emissione dei titoli al soddisfo;
D) con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”; per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza adito, contrariis reiectis, nel CP_1 merito, rigettare l'infondata domanda nei soli confronti dell'Avv. NI TO ritenendo
1 responsabile la sola quale unico e solo soggetto tenuto chiamato a CP_3 corrispondere i danni al , se mai venisse accolta la domanda attrice, con Parte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
premetteva di aver appreso da un amico della possibilità di Parte_1 acquistare, con la mediazione di e dell'avv. NI TO, auto di grossa CP_3 cilindrata alle aste giudiziarie, a prezzi particolarmente favorevoli, e di essersi quindi recato nello studio dell'avv. , sottoscrivendo una prima procura in favore della di CP_1 CP_4
per l'acquisto di una Audio Q5 al prezzo di € 9 mila, con contestuale consegna, CP_3 alla , di un assegno di € 4 mila a titolo di acconto, privo della indicazione del CP_3 beneficiario, senza ricevere, benché richiesta, alcuna ricevuta, ed effettuando in favore dell'avv.
un bonifico di € 1.000,00, con la causale “sblocco giudiziale e stragiudiziale per CP_1 autovettura proveniente da asta”; deduceva quindi che in occasione del saldo del prezzo dell'Audi, il mese successivo, aveva sottoscritto altra procura alla per l'acquisto CP_4 di una Mini Cooper al prezzo di € 2 mila, versando quindi, sempre con assegno non intestato, l'ulteriore somma di € 6 mila;
solo a distanza di tempo, non essendosi perfezionate le vendite, nonostante i ripetuti solleciti, e le relative assicurazioni ricevute dalla , rappresentava di CP_3 essersi reso conto della truffa, invocando, in tesi, l'annullamento del contratto per dolo negoziale, ai sensi dell'art. 1439 c.c., o, in subordine, la sua risoluzione per inadempimento, sempre con condanna alla restituzione della somma sborsata, in ultima istanza a titolo di indebito arricchimento, giusta conclusioni ritrascritte. Costituitosi in giudizio, l'avv. negava di aver mai conosciuto il , CP_1 Pt_1 nonché ogni partecipazione all'attività della , titolare di un'autonoma ditta ed attività, CP_3 solo ospitata all'interno del suo studio legale, peraltro specializzato in diritto penale, e quindi del tutto estraneo alle vendite giudiziarie;
deduceva che anche il bonifico in suo favore era stato congegnato dalla , rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. CP_3
Dichiarata la contumacia di la causa è stata istruita con prova CP_3 testimoniale e, all'udienza del 04.03.2025, assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione, e, quindi, nei limiti di cui appresso.
Nei confronti di quella domanda può dirsi fondata, se non sotto il profilo CP_3 della pretesa di annullamento del contratto per dolo, quantomeno in relazione all'acclarato inadempimento della ridetta convenuta alle obbligazioni assunte, foriero della declaratoria di risoluzione del negozio, con i conseguenti effetti restitutori.
Come è noto, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo, quindi, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione (Cass. nn. 21074/2009, 5734/2019). Sempre secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza, nondimeno, ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne, tali da determinare la prefata falsa rappresentazione della realtà, idonea ad ingenerare l'errore essenziale in una
2 persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova, si ripete, è a carico del deceptor - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti (Cass. n. 20231/2022).
Si è ulteriormente precisato, in giurisprudenza, come, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio debbano essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. n. 1585/2017). L'applicazione dei prefati principi al caso di specie, induce a ritenere non provati i presupposti per l'annullamento del contratto a titolo di dolo commissivo della e del CP_3
. CP_1
Ed infatti, a dispetto della pur suggestiva prospettazione attorea, mirata alla rappresentazione di una vera e propria truffa contrattuale fatta da soggetti scaltri, ed esperti nel promettere, in una sede peculiarmente qualificata, quale uno studio legale, prestazioni in qualche modo legate all'attività professionale, le risultanze della prova espletata hanno fornito una visuale del tutto diversa, e comunque insufficiente a far ritenere dimostrato il dolo incidente. In primo luogo, l'unica testimonianza diretta sui rapporti tra il ed i convenuti, Pt_1
è stata quella di atteso che l'altra teste, , compagna dell'attore, Persona_1 Testimone_1 ha riferito solo ed esclusivamente circostanze de relato, per averle apprese cioè dal , Pt_1 assumendo anzi di non aver mai partecipato ad alcun incontro con i convenuti, né di aver conosciuto i medesimi o visto gli assegni offerti in pagamento.
Orbene, il ha in primo luogo riferito del rapporto di colleganza con il , Per_1 Pt_1 entrambi impiegati presso il Provveditorato Regionale DAP di Catanzaro, evenienza che comporta, in evidenza, l'esclusione, in capo all'attore, della qualità di soggetto facilmente circuibile;
anzi, l'intento dichiarato dell'attore, oltre che del che gli segnalò la Per_1 CP_3 per averci avuto a che fare in precedenza lui stesso, per l'acquisto di un trattore alle aste giudiziarie, era precipuamente quello di fare un affare, acquistando veicoli prestigiosi, come un'Audi Q5 o una Mini Cooper, a prezzi particolarmente vantaggiosi. In altri termini, l'attore non era soggetto particolarmente suggestionabile o impressionabile ai presunti artifizi e raggiri asseritamente addebitati alla ed al . CP_3 CP_1
A ciò si aggiunga che l'attività di intermediazione nell'acquisto presso le aste giudiziarie, laddove non involga l'aggiramento di divieti di legge, nella specie non paventati, né invero prima facie inferibili, non è di per sé attività illecita; così come, per diretta conseguenza, la sottoscrizione di una procura, atto necessario all'intermediazione nell'acquisto, ed anche l'allocazione, in una stanza di uno studio legale, dell'attività della , non CP_5 CP_3 rappresentano, di per sé, artifizi o raggiri, in assenza di specifica prova – ad esempio – sull'inesistenza di alcuna attività o della qualità, spesa dalla , di curatrice fallimentare. CP_3
Né i presunti precedenti penali della risultano in alcun modo documentati. CP_3
In altri termini: per accedere alla paventata truffa negoziale, connotata cioè dal dolo commissivo incidente sulla formazione della volontà del di conferire alla la Pt_1 CP_3 procura affinché acquistasse, per suo conto, veicoli alle aste giudiziarie, era necessaria la prova che tutta l'attività posta in essere dai convenuti fosse ab origine priva della possibilità di configurarsi come quella di intermediazione promessa, e che quindi la ed il CP_3 CP_1 abbiano preordinato e costruito dolosamente l'incontro con il al solo fine di indurlo a Pt_1 versare il prezzo di veicoli che non potevano mai essere acquistati alle aste giudiziarie.
3 Come premesso, le risultanze della prova espletata non consentono di configurare una tale realtà fattuale. Ed infatti, ribadita l'irrilevanza della testimonianza de relato resa dalla l'altro Tes_1 teste attoreo, ha riferito, nell'ordine: di essere collega del , e di Persona_1 Pt_1 avergli lui stesso prospettato la possibilità di acquisto di veicoli alle aste giudiziarie, con l'intermediazione della , conosciuta dal suo consuocero e già frequentata, per la CP_3 medesima ragione;
di essere stato lui stesso ad accompagnare il presso lo studio Pt_1 legale di Cosenza, in un incontro con la , che li ricevette, aprendogli il cancello CP_1 CP_3
e la porta dello studio, e conducendoli presso la sua stanza, in cui si parlò di autovetture, di cui la che disse di essere curatrice, sottolineava la convenienza del prezzo, in ragione CP_3 dell'acquisto da fallimenti; che, da ultimo, in quell'occasione il pattuì con la Pt_1
l'acquisto di autovetture, di cui il teste non ricorda né il tipo né il prezzo, il cui CP_3 pagamento, mediante assegni, gli venne altresì riferito dal . Pt_1
Il teste stesso ha specificato di non aver avuto modo di vedere, in quell'occasione, l'avv.
, né di averlo mai conosciuto. CP_1
Troppo poco, alla luce della citata giurisprudenza, per considerare assolto l'onere della prova dell'utilizzo di artifizi e raggiri tali da integrare il dolo negoziale utile al preteso annullamento del contratto di intermediazione nell'acquisto, anche eventualmente addendo la presunzione di ammissione, implicita nella mancata presentazione a rendere l'interpello, delle circostanze capitolate per l'interrogatorio formale della , che nulla aggiungono – in CP_3 punto di dimostrazione degli artifizi e raggiri - a quanto riferito dal teste Per_1
Quei medesimi elementi, però, sono sufficienti per configurare la conclusione di un accordo negoziale, in base al quale il ebbe a conferire, mediante le procure che lo Pt_1 stesso attore ha dedotto di aver sottoscritto, pur senza riceverne copia, alla – anzi, alla CP_3
Work Service di AR NI - l'incarico di fare da intermediatrice nell'acquisto di n. 2 auto, individuate in una Audi Q3 ed in una Mini Cooper, al prezzo rispettivamente di € 9 mila e di €
2 mila.
Trattasi, in evidenza, di un vero e proprio mandato, in base al quale la rimaneva CP_3 obbligata al diligente espletamento dell'incarico, dovendo renderne conto.
In tale contesto, la contumacia della , unitamente alla mancata presentazione a CP_3 rendere l'interrogatorio formale deferitole, ed alle prefate risultanze della prova testimoniale, consentono di accedere alla configurazione del grave inadempimento, prospettata dall'attore quale fonte subordinata, in caso di mancato accoglimento della tesi dell'annullamento del contratto per dolo, dell'obbligo di restituzione delle somme sborsate per l'acquisto, mai concluso, delle due auto, in seguito alla declaratoria di risoluzione dell'accordo negoziale.
Invero, la qualificazione giuridica del fatto rimane di pertinenza del giudice, di tal ché sarebbe stato possibile configurare l'inadempimento anche se non fosse stato esplicitamente dedotto, in via subordinata. In ogni caso, la dinamica narrata dal teste, dell'incontro del con la Pt_1 CP_3 per visionare alcune auto, con sottoscrizione della procura ad acquistarle, e successivo versamento, mediante assegni, della somma complessiva di € 11.000,00, quale corrispettivo dell'acquisto, conduce a qualificare in termini di sicura gravità l'inadempimento della mandataria, che né ha assolto all'incarico, né ha rendicontato l'eventuale esistenza di cause ostative, né, da ultimo, ha restituito le somme espressamente incassate per evaderlo.
Come è noto, la risoluzione del contratto determina il venir meno ab origine della causa adquirendi delle prestazioni eseguite, in questo caso dell'esborso della somma di € 11.000,00, da parte del , per acquisti che non sono stati portati a termine dalla . Pt_1 CP_3
L'assenza di causa giustificativa, quindi, comporta l'obbligo restitutorio.
4 Sennonché, parte di quella somma – ossia € 1.000,00 - è stata bonificata all'avv. , CP_1 chiamato a rispondere in solido della restituzione.
Il ridetto convenuto non ha negato la circostanza, peraltro documentale, limitandosi a proclamare la sua completa estraneità alla vicenda.
Ora, le argomentazioni in precedenza spese al fine di escludere la configurabilità di una ipotesi di dolo incidente sulla formazione della volontà del nel determinarsi al Pt_1 conferimento dell'incarico di intermediazione nell'acquisto delle vetture, valgono, ovviamente, anche ad escludere la partecipazione dell'avv. all'illecito paventato dall'attore. CP_1
Del resto, il teste ha categoricamente escluso la partecipazione dell'avv. Per_1 CP_1 alle contrattazioni intercorse tra il e la , assumendo di non averlo mei Pt_1 CP_3 neppure conosciuto. L'altra teste escussa, nondimeno, si è limitata a riferire quanto appreso dal , Pt_1 ossia che aveva parlato con l'avv. in occasione degli incontri con la e CP_1 CP_3 segnatamente che, in uno di quegli incontri, quest'ultima andò nella stanza dell'avv. CP_1 per farsi dare gli estremi dell'iban sul quale eseguire il bonifico di Euro mille. Al netto della testimonianza de relato, irrilevante siccome non supportata da alcuna altra conferma istruttoria, quanto affermato dal teste esclude piuttosto la partecipazione Per_1 dell'avv. alla formazione del consenso contrattuale, non consentendo di conseguenza di CP_1 farlo ritenere parte del negozio. Rimane unicamente il dato, oggettivo, del bonifico di € 1.000,00, che, come premesso, non è stato negato dall'avv. , e non si capisce a quale titolo sia stato dal medesimo CP_1 incassato – con la causale “sblocco giudiziale e stragiudiziale per autovettura proveniente da asta” – a dispetto della proclamata sua assoluta estraneità alla vicenda. Come è possibile incassare un assegno con quella causale, e proclamarsi al contempo all'oscuro di qualsivoglia rapporto con chi quel bonifico ha eseguito? La circostanza, per quanto suggestiva, non consente tuttavia, di per sé sola, ed a fronte della prefata assenza di prova contraria, di accedere alla tesi della partecipazione dell'avv.
alla conclusione dell'incarico di intermediazione, come soggetto conferitario del CP_1 medesimo, per diversi ordini di motivi.
In primo luogo, perché lo stesso potrebbe in ipotesi non essersi neppure accorto del bonifico eseguito dal in suo favore. Pt_1
In secondo luogo, perché, considerata la sua qualità professionale, quella somma potrebbe trovare altra e diversa giustificazione, rispetto a quella del compenso per l'espletamento dell'incarico: depone nondimeno, al riguardo, la stessa causale del bonifico, che, indicando la necessità di sblocco giudiziale e stragiudiziale per autovettura proveniente da asta, pare alludere ad una attività squisitamente professionale dell'avv. . CP_1
Da ultimo, perché, anche a dar conto della testimonianza de relato della potrebbe Tes_1 al più asseverarsi che il parlò (non si specifica di cosa) con l'avv. in Pt_1 CP_1 occasione di un incontro con la , e nondimeno che quest'ultima si recò – da sola – nella CP_3 stanza dell'avv. , per farsi dare – a suo dire – l'iban per il bonifico;
il fatto che quel CP_1 bonifico sia stato effettivamente eseguito in favore dell'avv. , però, non assevera la sua CP_1 partecipazione alla conclusione del mandato, potendo aver mentito la , facendo finta di CP_3 essersi recata nella stanza dell'avvocato, pur avendone già l'iban. Anche sotto tale profilo, quindi, della partecipazione dell'avv. alla conclusione CP_1 del negozio, come conferitario, unitamente alla , dell'incarico di acquisto delle auto, CP_3 non è stata fornita adeguata prova. Cionondimeno, il comprovato incasso della somma di € 1.000,00, senza l'espletamento – riconosciuto e dichiarato – di alcuna attività, tampoco professionale, in favore del , Pt_1 obbliga l'avv. alla restituzione, a titolo di indebito oggetto, di quella somma. CP_1
5 Quindi, per quanto complessivamente argomentato: provata la conclusione del contratto di mandato tra il e la , il totale inadempimento di quest'ultima giustifica Pt_1 CP_3
l'accoglimento della domanda – subordinata – di risoluzione del medesimo, e, a cascata, la condanna della mandataria alla restituzione delle somme incassate, pari a complessivi € 10 mila, oltre interessi al saggio legale dalla data dell'incasso, considerata la portata ex tunc della risoluzione, al saldo, ma non anche con la chiesta rivalutazione, in assenza di prova del maggior danno. Provato nondimeno l'incasso della somma di € 1.000,00, a dispetto della proclamata estraneità alla vicenda, da parte dell'avv. , quest'ultimo va condannato alla restituzione, CP_1
a titolo di indebito oggettivo, in accoglimento della relativa domanda, correttamente spiegata in via residuale dal , oltre interessi al saggio legale dall'incasso al saldo, ma sempre Pt_1 senza rivalutazione, per quanto premesso.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da , e, per l'effetto, Parte_1 dichiarate la risoluzione per grave inadempimento della mandataria nonché la CP_3 sussistenza dei presupposti per l'utile esperimento della condictio indebiti contro l'avv. NI TO:
-- condanna alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva di CP_3
€ 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di incasso dei relativi assegni e fino al saldo;
-- condanna TO NI alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 1.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data del relativo bonifico e fino al saldo;
- condanna i ridetti convenuti, in solido, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 279,90 per esborsi, ed in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Murgano, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 16 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
6