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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1103/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 , tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1103/2023 R.G., avente ad oggetto: differenze retributive vertente tra
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Chirumbolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, alla Via Giosuè Carducci n. 10, come da procura in atti.
Ricorrente
e
(p.e.c. , c.f. e p. iva con sede legale in CP_1 Email_1 P.IVA_1
Catanzaro alla via Buccarelli n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore , c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'Avv. Gianfranco Spinelli, p.e.c. e Email_2 dall'Avv. Pietro Domenico Palamara p.e.c. ed Email_3 elettivamente e domiciliata presso il loro rispettivo indirizzo p.e.c, come da procura in atti.
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.09.2023, esponeva che, in data 16.12.2020, veniva Parte_1 assunto dalla con contratto di lavoro full time, livello D2 – ex E, e con Controparte_3 mansioni di addetto alla logistica del magazzino (CCNL commercio). Aggiungeva poi che, per detta prestazione lavorativa, veniva applicata una retribuzione tabellare mensile di € 1.100,96, una retribuzione oraria di € 6,36 e una retribuzione per lavoro straordinario di
€ 6,36 + 20%, per 3 ore di straordinario al giorno.
Affermava, infine, che il rapporto di lavoro cessava alla data del 19.10.2021 e di aver percepito somme inferiori a quelle dovute, avendo lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quelle contrattualmente previsto.
Chiedeva, pertanto, che il datore di lavoro venisse condannato al pagamento della complessiva somma di € 10.472,13, a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo effettivamente lavorato e per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché di €471,74 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio, la società convenuta evidenziava che :
- il rapporto di lavoro tra le parti prevedeva una articolazione oraria part time a 32 ore settimana e non full time (v. all. 1 alla memoria di costituzione);
- che il aveva lavorato ed era stato regolarmente remunerato, come da cedolini paga in atti Pt_1 dal mese di dicembre 2020 a quello di ottobre 2021(v. all.ti 2-12 alla memoria di costituzione);
Parte convenuta contestava, in ogni caso, i conteggi in atti, effettuati solo sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, non essendovi alcuna prova né della natura subordinata del rapporto, né dello svolgimento di lavoro straordinario o supplementare non retribuito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Rigettata la richiesta di CTU contabile formulata dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del
15.7.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
4. Nel merito, si evidenzia che parte ricorrente, al di là dei conteggi relativi alle pretese differenze rivendicate, non ha fornito alcuna prova circa l'espletamento di lavoro straordinario o supplementare asseritamente svolto, omettendo di articolare una eventuale prova testimoniale e di produrre il CCNL applicabile al caso di specie.
Tali circostanze, unitamente alla genericità del ricorso, non consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di addetto alla logistica per un orario superiore a quello contrattualmente previsto (che risulta regolarmente pagato come da cedolini in atti).
Ed infatti, dalla documentazione depositata in atti dalla società resistente risulta che il ricorrente è stato assunto, in data 16.12.2020, con un contratto a tempo indeterminato part-time (e non full time) per un massino di 32 ore settimanali, con livello D2 ex E del CCNL CISAL TERZIARIO per i dipendenti aziende e cooperative del settore Commercio, con mansioni di addetto alla logistica del magazzino.
Emerge, inoltre, che il ricorrente ha ricevuto la retribuzione per le mensilità, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e per il lavoro straordinario e supplementare svolto, come da prospetti paga, allegati in atti.
5. Ciò posto, deve ritenersi l'infondatezza delle pretese avanzate dal lavoratore in quanto le allegazioni in fatto contenute nel ricorso sono rimaste sfornite di prova.
Sul punto, correttamente parte convenuta, ha espressamente contestato i conteggi in atti evidenziando come gli stessi sono stati effettuati dal CT “... Sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, che asserisce di aver lavorato per 11 ore al giorno per sei giorni a settimana ...”, circostanza, come sopra detto, solo dedotta ma rimasta del tutto sfornita di prova.
Pertanto, il mancato raggiungimento della prova in ordine allo svolgimento di una prestazione lavorativa giornaliera eccedente l'orario previsto dal contratto induce al rigetto della domanda relativa alle differenze per retribuzione ordinaria non essendo stata sollevata alcuna obiezione specifica circa la correttezza dei dati riportati sui prospetti paga depositati in atti dalla Società convenuta.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità della controversia, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla società in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 29.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 , tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1103/2023 R.G., avente ad oggetto: differenze retributive vertente tra
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Chirumbolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, alla Via Giosuè Carducci n. 10, come da procura in atti.
Ricorrente
e
(p.e.c. , c.f. e p. iva con sede legale in CP_1 Email_1 P.IVA_1
Catanzaro alla via Buccarelli n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore , c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'Avv. Gianfranco Spinelli, p.e.c. e Email_2 dall'Avv. Pietro Domenico Palamara p.e.c. ed Email_3 elettivamente e domiciliata presso il loro rispettivo indirizzo p.e.c, come da procura in atti.
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.09.2023, esponeva che, in data 16.12.2020, veniva Parte_1 assunto dalla con contratto di lavoro full time, livello D2 – ex E, e con Controparte_3 mansioni di addetto alla logistica del magazzino (CCNL commercio). Aggiungeva poi che, per detta prestazione lavorativa, veniva applicata una retribuzione tabellare mensile di € 1.100,96, una retribuzione oraria di € 6,36 e una retribuzione per lavoro straordinario di
€ 6,36 + 20%, per 3 ore di straordinario al giorno.
Affermava, infine, che il rapporto di lavoro cessava alla data del 19.10.2021 e di aver percepito somme inferiori a quelle dovute, avendo lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quelle contrattualmente previsto.
Chiedeva, pertanto, che il datore di lavoro venisse condannato al pagamento della complessiva somma di € 10.472,13, a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo effettivamente lavorato e per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché di €471,74 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio, la società convenuta evidenziava che :
- il rapporto di lavoro tra le parti prevedeva una articolazione oraria part time a 32 ore settimana e non full time (v. all. 1 alla memoria di costituzione);
- che il aveva lavorato ed era stato regolarmente remunerato, come da cedolini paga in atti Pt_1 dal mese di dicembre 2020 a quello di ottobre 2021(v. all.ti 2-12 alla memoria di costituzione);
Parte convenuta contestava, in ogni caso, i conteggi in atti, effettuati solo sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, non essendovi alcuna prova né della natura subordinata del rapporto, né dello svolgimento di lavoro straordinario o supplementare non retribuito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Rigettata la richiesta di CTU contabile formulata dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del
15.7.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
4. Nel merito, si evidenzia che parte ricorrente, al di là dei conteggi relativi alle pretese differenze rivendicate, non ha fornito alcuna prova circa l'espletamento di lavoro straordinario o supplementare asseritamente svolto, omettendo di articolare una eventuale prova testimoniale e di produrre il CCNL applicabile al caso di specie.
Tali circostanze, unitamente alla genericità del ricorso, non consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di addetto alla logistica per un orario superiore a quello contrattualmente previsto (che risulta regolarmente pagato come da cedolini in atti).
Ed infatti, dalla documentazione depositata in atti dalla società resistente risulta che il ricorrente è stato assunto, in data 16.12.2020, con un contratto a tempo indeterminato part-time (e non full time) per un massino di 32 ore settimanali, con livello D2 ex E del CCNL CISAL TERZIARIO per i dipendenti aziende e cooperative del settore Commercio, con mansioni di addetto alla logistica del magazzino.
Emerge, inoltre, che il ricorrente ha ricevuto la retribuzione per le mensilità, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e per il lavoro straordinario e supplementare svolto, come da prospetti paga, allegati in atti.
5. Ciò posto, deve ritenersi l'infondatezza delle pretese avanzate dal lavoratore in quanto le allegazioni in fatto contenute nel ricorso sono rimaste sfornite di prova.
Sul punto, correttamente parte convenuta, ha espressamente contestato i conteggi in atti evidenziando come gli stessi sono stati effettuati dal CT “... Sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, che asserisce di aver lavorato per 11 ore al giorno per sei giorni a settimana ...”, circostanza, come sopra detto, solo dedotta ma rimasta del tutto sfornita di prova.
Pertanto, il mancato raggiungimento della prova in ordine allo svolgimento di una prestazione lavorativa giornaliera eccedente l'orario previsto dal contratto induce al rigetto della domanda relativa alle differenze per retribuzione ordinaria non essendo stata sollevata alcuna obiezione specifica circa la correttezza dei dati riportati sui prospetti paga depositati in atti dalla Società convenuta.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità della controversia, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla società in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 29.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara