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Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04719/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02285 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04719/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4719 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Contaldi e Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IA
contro
Comune di Rivalta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IA
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) n. 108/2023 N. 04719/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivalta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. ER EU
e udito l'avvocato Luigi Gili per il Comune di Rivalta
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso l'ordinanza n. 96 del 5 dicembre 2016 con cui il Comune di Rivalta di Torino, in provincia di Torino, ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in difformità alla D.I.A. n. 163/2006, da lei presentata, insistenti sull'area censita a Catasto Terreni al Fg. 27 p. 219.
La parte deduce i seguenti motivi d'appello avverso la decisione:
a) Error in judicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 22 d.p.r. n. 380 del
2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché con riferimento agli artt. 4
e 7, in relazione all'art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'art. 7 D.L. 23 gennaio
1982, n. 9, ed all'art. 56, comma primo, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
b) Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento N. 04719/2023 REG.RIC.
all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. 6 giugno
2001, n. 380. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento all'art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001.
c) Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt.31 e 34 d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti.
d) Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
e) Violazione di legge con riferimento all'art. 31, commi 2 e 3, d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti.
f) Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento all'art. 31, comma 3,
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere - sotto diverso profilo - per carenza ed erroneità dei presupposti nonché per travisamento dei fatti.
g) Violazione di legge con riferimento all'art. 31, commi 4 e 5, d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380. Eccesso di potere - sotto ulteriore profilo - per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti.
h) Violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 13 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e vizio del procedimento.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Rivalta di Torino, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. È oggetto di impugnazione l'ordinanza n. 96 del 5 dicembre 2016 con cui il Comune di Rivalta, in provincia di Torino, ha ingiunto la demolizione delle “opere realizzate N. 04719/2023 REG.RIC.
in difformità alla D.I.A. n. 163/2006, in capo alla signora LA -OMISSIS-, sull'area censita a Catasto Terreni al Fg. 27 p. 219;”.
4. In via preliminare va osservato che è quanto meno dubbio –la circostanza è stata tempestivamente eccepita dalla parte appellata – che l'appellante abbia tuttora un interesse alla decisione della presente controversia, dal momento che: 1) con l'ordinanza del 25 maggio del 2023, che è posteriore ai fatti di cui al processo, il
Comune di Rivalta, dopo aver contestato la mancata demolizione degli abusi di cui si discute, ha disposto l'acquisizione coattiva dell'area ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) la sentenza del TAR n. 1939/2025 ha rigettato, nella parte relativa all'applicazione della sanzione, il ricorso proposto dalla parte appellante avverso quest'ultimo provvedimento, accogliendolo nella sola parte nella quale individuava le aree concretamente da trasferire al patrimonio comunale, ritenute non compiutamente né correttamente identificata.
5. Dunque nel suo contenuto specificamente sanzionatorio, il provvedimento oggetto dell'odierno appello è stato superato da un'ulteriore determinazione, il che potrebbe costituire una circostanza sopravvenuta atta a far venir meno l'interesse alla coltivazione del gravame che, se anche fosse accolto, non recherebbe alcuna concreta utilità all'originario ricorrente.
Tuttavia, anche considerando che non risulta che quell'ultima sentenza sia passata in cosa giudicata, è d'uopo delibare, nel merito, il presente gravame, il quale dedica i primi quattro motivi a contestare, in modo individuo, a seconda degli interventi abusivi che avevano ad oggetto, gli approdi cui, con riferimento a ciascuno di essi, è pervenuta la sentenza impugnata.
6. Il primo motivo d'appello contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le quattro tettoie insistenti sull'area, ossia quella ad uso box, quella adibita a loggiato, quella costituente il porticato e quella utilizzata quale ricovero per la centralina termica fossero opere permanenti poste al servizio dell'edificio principale e N. 04719/2023 REG.RIC.
che pertanto, in ragione del rilevante impatto edilizio, necessitassero del previo rilascio di un permesso di costruire, non essendo bastevole, alla loro edificazione, la
SCIA presentata.
Al contrario, la parte appellante sostiene che si tratterebbe di interventi accessori, e cioè di opere precarie aventi natura temporanea che dunque potevano essere realizzate tramite la semplice segnalazione certificata.
Stanti queste caratteristiche illegittimamente, per la doglianza in esame, ne sarebbe stata disposta la demolizione, anche considerando che, ai sensi della legge Regione
Piemonte n.56 del 1977 e successive modifiche, art. 56, si tratterebbe di interventi soggetti a semplice autorizzazione edilizia, che prevede il silenzio-assenso nel caso di infruttuosa decorrenza del termine di sessanta giorni dal deposito della richiesta del titolo.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. Innanzitutto tutte le tettoie di cui si parla possiedono, sia valutate come individue, che nel loro insieme – e anche solo in base alla loro descrizione in atti – un considerevole volume, che senz'altro comporta un significativo impatto visivo e sull'ambiente circostante, con conseguenze rilevanti a livello sia urbanistico che ambientale.
6.1.2. Tutti i predetti interventi hanno creato nuovi volumi e nuove superfici utili, costituendo, in qualche caso, volumi autonomi (come la tettoia box e quella per il ricovero della centralina), e in altri casi, volumi comunque utilizzabili (è il caso sia della tettoia porticato che di quella a loggiato) che si sono aggiunti a quelli cui accedono e che hanno alterato la sagoma del fabbricato, cui aderiscono, che per di più
è pur esso abusivo.
6.1.3. Non solo non risulta dimostrata la natura precaria di essi, ma anzi le loro destinazioni risultano funzionali a rendere meglio fruibili gli altri immobili ivi N. 04719/2023 REG.RIC.
esistenti. Il che rende palese che si tratta di opere permanenti e stabili sul sito, poste a duraturo servizio dell'immobile al quale accedono.
6.1.4. Né è irrilevante ricordare che detti interventi, insieme ad altri oggetto di ulteriori provvedimenti repressivi, sono il risultato – a quanto si evince in atti –di reiterate condotte illecite sanzionate anche in sede penale.
6.1.5. Le suddette caratteristiche – in disparte l'ulteriore notazione che la norma di cui all'art. 56 della l. 56 del 1977 della Regione Piemonte in tema di autorizzazione semplificata è stata abrogata dalla legge regionale Piemonte n. 20 del 2009 e dunque non era più in vigore al momento dell'accertamento– imponevano la necessità del permesso di costruire, il che, a sua volta, rendeva doverosa l'adozione dell'ordinanza di demolizione, previa dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata dalla parte appellante.
7. Il secondo motivo d'appello censura la sentenza impugnata per i risultati cui è pervenuta con riferimento ai due interventi, rispettivamente consistenti, nell'edificio adibito a cucina, che è stato traslato rispetto a quanto previsto nel progetto di SCIA, facendolo aderire all'edificio destinato ad abitazione, e in quest'ultimo immobile, di cui pure l'amministrazione ha disposto la demolizione in quanto abusivo.
Rispetto a questi immobili la parte contesta alla sentenza gravata di averli ritenuti nuove costruzioni, e di non aver rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, si trattava di manufatti pre-esistenti, sui quali aveva solo realizzato interventi di manutenzione straordinaria, necessari stante la loro vetustà.
A sostegno della sua deduzione, la parte sottolinea che i manufatti erano pre-esistenti, avevano origini risalenti, erano destinati a supporto dell'orticoltura e dello svago da parte dei vecchi proprietari; lo stato nel quale versavano al momento dell'accertamento, era dovuto agli interventi eseguiti su di essi, coi quali la parte si era limitata a modificare alcuni antichi elementi edilizi, senza creare nuovi volumi. N. 04719/2023 REG.RIC.
Per quanto riguarda il manufatto adibito a cucina, in particolare, la doglianza in esame evidenzia che la traslazione subìta dalla struttura è stata in realtà minima, perché, in difformità rispetto al progetto di SCIA presentato, è stata accostata, spostandola solo di qualche metro, all'edificio principale; che in definitiva non si è trattato di uno spostamento significativo dal punto di vista urbanistico.
7.1. Il motivo è complessivamente infondato.
7.1.1. Innanzitutto manca qualsiasi prova – la cui allegazione incombeva sulla parte appellante (ex multis Consiglio di Stato n. 1270/2026) – in ordine alla circostanza, solo riferita dalla parte, che entrambi i manufatti fossero pre-esistenti all'intervento sanzionatorio, al contrario vi è un indizio in senso opposto, visto che il primo accertamento della P.A. risale al 2007, e solo a quella data risulta quindi, per la prima volta, accertata dagli operanti la presenza del bene sull'area.
7.1.2. In ogni caso con la realizzazione e spostamento del locale adibito a cucina, accostato all'edificio principale, la parte ha indubbiamente ottenuto un nuovo e significativo volume, dunque certamente rientra nella nozione di nuova costruzione, per la quale il Testo unico dell'edilizia richiede il permesso di costruire, e che, in caso di realizzazione sine titulo, è destinata a subire, di regola, e salvo eccezioni la cui ricorrenza spetta alla discrezionalità amministrativa valutare, la sanzione demolitoria/ripristinatoria.
7.1.3. Quanto appena osservato resta fermo anche a voler trascurare che quell'intervento ha altresì modificato la sagoma dell'edificio, il che di per sé solo rendeva necessario il titolo edilizio maggiore.
7.1.4. Aggiungasi che l'area ha destinazione urbanistica agricola, dunque non ammette nuove edificazioni e che l'immobile al quale la cucina accedeva era già stato oggetto
– come appena osservato - di una precedente ordinanza di demolizione nel 2007, il che comporta, per derivazione, anche l'abusività del successivo innesto e, con essa, la definitiva dequotazione dell'obiezione in esame. N. 04719/2023 REG.RIC.
8. Il terzo motivo d'appello contesta gli approdi cui è pervenuta la sentenza gravata, che, anche in questo caso, ha ritenuto fosse necessario il permesso di costruire, con riferimento all'intervento consistente nella pavimentazione esterna di ghiaia.
La parte appellante sostiene che, trattandosi di opera edilizia minore, che andrebbe valutata isolatamente, sarebbe assoggettabile alla sola sanzione pecuniaria, a prescindere dal tipo di violazione (assenza del titolo o difformità dallo stesso) contestato.
8.1. Il motivo è infondato.
8.1.1. Innanzitutto detto intervento è stato realizzato mediante l'utilizzo di un sistema di pavimentazione auto-bloccante, il che dimostra che ha prodotto un innesto che modifica stabilmente lo stato dei luoghi, con effetto inevitabilmente impattante sull'area su cui è stato realizzato.
8.1.2. Aggiungasi che detta pavimentazione in ghiaia contrasta, modificandola – di per sé sola ma anche per la sua funzionalità – con la destinazione agricola dell'area.
Infatti non va dimenticato che quel terrazzamento è avvenuto in funzione, e per rendere meglio utilizzabili (de)gli immobili esistenti sull'area che sono anch'essi abusivi, dunque a tacer del resto vi è un'illiceità per così dire, per “derivazione” di quell'intervento, che l'amministrazione ha correttamente (ed opportunamente) rilevato e che dequota ulteriormente la doglianza.
8.1.3. D'altronde, seppure, valutato isolatamente, detto intervento – peraltro già oggetto della precedente ordinanza di demolizione del 2007 - non assume aspetti significativi e rilevanti, non può sottacersi che, per costante giurisprudenza, in presenza di più opere abusivamente realizzate, non è possibile procedere ad una valutazione atomistica, onde valutare la legittimità di un intervento demolitorio, perché sono le opere che ne sono oggetto, nel loro insieme, a dovere essere esaminate sotto il profilo dell'effetto complessivamente impattante, da un punto di vista sia urbanistico che edilizio, che hanno prodotto sul contesto di riferimento. N. 04719/2023 REG.RIC.
A voler diversamente argomentare si rischierebbe di incoraggiare maliziose condotte abusive, che ricorrendo ad un'edificazione sine titulo, in forma frazionata e progressiva, potrebbe ottenere, di volta in volta, il placet, da parte dell'amministrazione, o comunque una valutazione di irrilevanza da parte di costei, di ciascuno dei singoli interventi posti in essere, per giungere, solo alla fine, ma in forza di un disegno pre-ordinato, ad ottenere modifiche sostanziali della proprietà in contrasto con il regime urbanistico per essa previsto.
8.1.4. Infine, in ogni caso l'intervento de quo non potrebbe comunque rientrare tra quelli previsti come di edilizia libera dal comma 2 dell'art. 6 del Testo unico edilizia
– disposizione peraltro non più in vigore al momento dell'emanazione della seconda ordinanza di demolizione – perché comunque è stato illegittimamente edificato su terreno agricolo, e quindi sarebbe in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia, condizione che ne esclude la sussumibilità nella predetta fattispecie.
9. Il quarto motivo d'appello censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che anche il cordolo di contenimento in muratura delle aree verdi, pure contestato alla parte, fosse “opera permanente” e che quindi andasse assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, quando al contrario rappresentava solo una delimitazione a valenza estetica della proprietà, di carattere accessorio, urbanisticamente irrilevante.
9.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché, anche in questo caso, l'intervento non può essere valutato atomisticamente, ma va riportato alla sua dimensione unitaria, ossia va giudicato unitamente agli altri, anche censiti e sanzionati nel provvedimento impugnato, buona parte dei quali, come detto, sono risalenti all'anno 2007, e mai da allora rimossi (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9653),
(Consiglio di Stato, VII sezione, sentenza del 18 febbraio 2025, nr. 1382).
9.1.1. Sebbene la considerazione che precede sarebbe di per sé sufficiente a disattendere la censura in esame, si deve ancora osservare che detto cordolo, anche considerando la tipologia ed il materiale di costruzione, ha comportato una N. 04719/2023 REG.RIC.
permanente trasformazione del territorio, peraltro incompatibile – e altresì disfunzionale, anche in questo caso come nel precedente – rispetto all'uso agricolo del terreno, producendo un impatto, anche visivo, significativo sull'ambiente circostante, il che conferma la necessità, per la sua erezione, del permesso di costruire, pur nel dubbio sulla sua compatibilità con la destinazione dell'area.
10. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo d'appello – che possono essere unitariamente trattati perché vanno tutti disattesi per la stessa ragione– contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha concluso per l'insussistenza di un interesse attuale e concreto della parte ad impugnare il provvedimento emesso dall'amministrazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, escludendone la concreta lesività.
Tutti e tre i motivi, in questa parte all'unisono, sostengono che il provvedimento sia in concreto ed attualmente lesivo delle prerogative patrimoniali della parte appellante, dunque contestano, sul punto, specificamente la posizione assunta dalla sentenza gravata che invece ha ritenuto che il provvedimento avesse solo inteso preannunciare una possibile, ed eventuale, acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale.
Più in particolare, poi, col quinto mezzo, l'appellante sostiene che, poiché una parte delle opere oggetto della demolizione è stata abbattuta, questo spontaneo adeguamento all'ordine ha fatto venir meno il presupposto dell'inottemperanza, dunque ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto riesercitare il potere, conformandolo alla detta sopravvenienza, essendo oramai superata, su questo specifico punto, la precedente determinazione.
Il sesto mezzo di gravame contesta all'amministrazione di avere esteso l'acquisizione all'intera superficie di mq. 913, senza avere precisamente calcolato l'area di sedime su cui poggiavano le opere poi demolite, che comunque andrebbe esclusa dall'ablazione; così come andrebbe parimenti esclusa da essa anche la porzione di N. 04719/2023 REG.RIC.
suolo parzialmente pavimentata, trattandosi di intervento ammissibile, non necessitante un permesso di costruire.
Il settimo mezzo, infine, contesta all'amministrazione di avere preannunciato l'acquisizione dell'area senza ulteriori specificazioni, malgrado le previsioni del comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n.380 del 2001 imponessero all'amministrazione, prima di disporre l'acquisizione, di valutare la possibilità di mantenere in piedi l'intervento abusivo.
In questo senso, secondo l'appellante, il Comune avrebbe malaccortamente utilizzato il potere discrezionale di cui era titolare.
10.1. I motivi sono tutti infondati per travisamento del presupposto nella parte in cui affermano vi sia un interesse concreto ed immediato in capo alla parte, ad insorgere avverso questa parte di provvedimento.
Infatti, anche solo leggendo il contenuto delle doglianze sollevate dalla parte con riferimento alla pre-annunciata, dal Comune, acquisizione del manufatto, è evidente che manca l'attualità del suo interesse a contestare, qui ed ora, la suddetta determinazione. Infatti tutte le suddette obiezioni criticando nel dettaglio l'acquisto, presuppongono, ma così non è, l'esistenza di un provvedimento di acquisizione valido,
e, soprattutto, efficace.
10.2. Al contrario, col provvedimento impugnato la parte appellata ha solo annunciato la futura acquisizione. Del resto, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto contestualmente disporla (rectius: dichiararla), prima del decorso dei 90 giorni dall'ordine di demolizione, e del conseguente accertamento della relativa inottemperanza che rappresentano i presupposti di operatività della fattispecie, in mancanza dei quali l'atto sarebbe affetto da incompetenza per carenza di potere in concreto.
10.3. Come correttamente rilevato dal primo giudice, al momento dell'emanazione del provvedimento di demolizione, la prevista acquisizione dell'area rimaneva perciò N. 04719/2023 REG.RIC.
irrefragabilmente “condizionata all'accertamento della mancata esecuzione dell'impugnata ordinanza del 5.12.2016”.
10.4. Dunque si deve ritenere che l'effetto di acquisizione gratuita – in forza di quanto previsto dalla legge – sia stato oggetto di una mera anticipazione da parte dell'ente locale, ma che, in sostanza, a tutto concedere, fosse destinato a realizzarsi, solo ed eventualmente, in una fase posteriore, che sarebbe maturata nel caso dell'infruttuoso decorso del detto termine, e comunque dopo il successivo accertamento della mancata esecuzione dell'ingiunzione a demolire.
10.5. Da ciò consegue che tutte e tre le doglianze, anche tenendo conto del modo e soprattutto del dettaglio con cui sono state formulate, devono per l'appunto ritenersi premature e non sostenute da un attuale, e dunque apprezzabile in senso giuridico, interesse a sollevarle.
10.6. A comprova di ciò, vale ricordare che l'appellante, come ricordato in premessa, ha proceduto a parte con riferimento a questo aspetto giuridico-amministrativo, impugnando con un nuovo ed autonomo ricorso, il successivo, ed effettivo provvedimento di acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale, emesso solo nel maggio del 2023, contestando la sussistenza dei presupposti così come i criteri seguiti per l'individuazione delle aree passate in proprietà pubblica.
11. L'ottavo motivo di appello denuncia sia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che l'intervenuta violazione delle prerogative defensionali della parte appellante, avutasi nel corso del procedimento, censure queste ultime, entrambe disattese dal primo giudice che ha ritenuto che la comunicazione dell'avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato, non fosse dovuta e che il provvedimento fosse sufficientemente motivato.
11.1. Il motivo è complessivamente infondato.
11.1.1. Dal provvedimento impugnato si evincono infatti, con un sufficiente grado di dettaglio, quali sono state le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale ad N. 04719/2023 REG.RIC.
emettere i provvedimenti impugnati, ossia, in via di sintesi, l'abusività delle opere, già accertata con un precedente provvedimento, la destinazione agricola dell'area, la necessità del permesso di costruire – e la non sufficienza della SCIA – per la loro realizzazione.
11.1.2. Aggiungasi che, come statuito dall'Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, essendo un provvedimento vincolato che incide su di un illecito permanente, non è necessario che l'ordinanza di demolizione contenga in dettaglio le singole ragioni sulle quali si fonda, concentrandosi la fattispecie sulla inderogabile e primaria necessità giuridico- amministrativa di ripristinare l'ordine violato.
11.1.3. Quanto alla violazione delle prerogative procedimentali, si osserva che la parte
– considerato che era già stata destinataria di un'ordinanza di demolizione nel 2007 – ha avuto molteplici occasioni di contraddittorio con l'amministrazione, nel corso del quale ha potuto rappresentare le sue ragioni, quindi, in virtù del principio di equipollenza, l'obiezione va disattesa essendosi comunque realizzato lo scopo cui è preordinata la normativa partecipativa.
11.1.4. Va ancora aggiunto che in ogni caso, anche considerando la destinazione agricola del fondo, oltre che per tutte le ulteriori ragioni sopra-indicate, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con definitiva dequotazione dell'eccezione, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
12. Questi motivi inducono al rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. N. 04719/2023 REG.RIC.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
ER EU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER EU IO ON
IL SEGRETARIO N. 04719/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02285 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04719/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4719 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Contaldi e Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IA
contro
Comune di Rivalta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IA
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) n. 108/2023 N. 04719/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivalta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. ER EU
e udito l'avvocato Luigi Gili per il Comune di Rivalta
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso l'ordinanza n. 96 del 5 dicembre 2016 con cui il Comune di Rivalta di Torino, in provincia di Torino, ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in difformità alla D.I.A. n. 163/2006, da lei presentata, insistenti sull'area censita a Catasto Terreni al Fg. 27 p. 219.
La parte deduce i seguenti motivi d'appello avverso la decisione:
a) Error in judicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 22 d.p.r. n. 380 del
2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché con riferimento agli artt. 4
e 7, in relazione all'art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'art. 7 D.L. 23 gennaio
1982, n. 9, ed all'art. 56, comma primo, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
b) Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento N. 04719/2023 REG.RIC.
all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. 6 giugno
2001, n. 380. Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento all'art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001.
c) Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt.31 e 34 d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti.
d) Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r.
6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
e) Violazione di legge con riferimento all'art. 31, commi 2 e 3, d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti.
f) Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento all'art. 31, comma 3,
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere - sotto diverso profilo - per carenza ed erroneità dei presupposti nonché per travisamento dei fatti.
g) Violazione di legge con riferimento all'art. 31, commi 4 e 5, d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380. Eccesso di potere - sotto ulteriore profilo - per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti.
h) Violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 13 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e vizio del procedimento.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Rivalta di Torino, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. È oggetto di impugnazione l'ordinanza n. 96 del 5 dicembre 2016 con cui il Comune di Rivalta, in provincia di Torino, ha ingiunto la demolizione delle “opere realizzate N. 04719/2023 REG.RIC.
in difformità alla D.I.A. n. 163/2006, in capo alla signora LA -OMISSIS-, sull'area censita a Catasto Terreni al Fg. 27 p. 219;”.
4. In via preliminare va osservato che è quanto meno dubbio –la circostanza è stata tempestivamente eccepita dalla parte appellata – che l'appellante abbia tuttora un interesse alla decisione della presente controversia, dal momento che: 1) con l'ordinanza del 25 maggio del 2023, che è posteriore ai fatti di cui al processo, il
Comune di Rivalta, dopo aver contestato la mancata demolizione degli abusi di cui si discute, ha disposto l'acquisizione coattiva dell'area ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) la sentenza del TAR n. 1939/2025 ha rigettato, nella parte relativa all'applicazione della sanzione, il ricorso proposto dalla parte appellante avverso quest'ultimo provvedimento, accogliendolo nella sola parte nella quale individuava le aree concretamente da trasferire al patrimonio comunale, ritenute non compiutamente né correttamente identificata.
5. Dunque nel suo contenuto specificamente sanzionatorio, il provvedimento oggetto dell'odierno appello è stato superato da un'ulteriore determinazione, il che potrebbe costituire una circostanza sopravvenuta atta a far venir meno l'interesse alla coltivazione del gravame che, se anche fosse accolto, non recherebbe alcuna concreta utilità all'originario ricorrente.
Tuttavia, anche considerando che non risulta che quell'ultima sentenza sia passata in cosa giudicata, è d'uopo delibare, nel merito, il presente gravame, il quale dedica i primi quattro motivi a contestare, in modo individuo, a seconda degli interventi abusivi che avevano ad oggetto, gli approdi cui, con riferimento a ciascuno di essi, è pervenuta la sentenza impugnata.
6. Il primo motivo d'appello contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le quattro tettoie insistenti sull'area, ossia quella ad uso box, quella adibita a loggiato, quella costituente il porticato e quella utilizzata quale ricovero per la centralina termica fossero opere permanenti poste al servizio dell'edificio principale e N. 04719/2023 REG.RIC.
che pertanto, in ragione del rilevante impatto edilizio, necessitassero del previo rilascio di un permesso di costruire, non essendo bastevole, alla loro edificazione, la
SCIA presentata.
Al contrario, la parte appellante sostiene che si tratterebbe di interventi accessori, e cioè di opere precarie aventi natura temporanea che dunque potevano essere realizzate tramite la semplice segnalazione certificata.
Stanti queste caratteristiche illegittimamente, per la doglianza in esame, ne sarebbe stata disposta la demolizione, anche considerando che, ai sensi della legge Regione
Piemonte n.56 del 1977 e successive modifiche, art. 56, si tratterebbe di interventi soggetti a semplice autorizzazione edilizia, che prevede il silenzio-assenso nel caso di infruttuosa decorrenza del termine di sessanta giorni dal deposito della richiesta del titolo.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. Innanzitutto tutte le tettoie di cui si parla possiedono, sia valutate come individue, che nel loro insieme – e anche solo in base alla loro descrizione in atti – un considerevole volume, che senz'altro comporta un significativo impatto visivo e sull'ambiente circostante, con conseguenze rilevanti a livello sia urbanistico che ambientale.
6.1.2. Tutti i predetti interventi hanno creato nuovi volumi e nuove superfici utili, costituendo, in qualche caso, volumi autonomi (come la tettoia box e quella per il ricovero della centralina), e in altri casi, volumi comunque utilizzabili (è il caso sia della tettoia porticato che di quella a loggiato) che si sono aggiunti a quelli cui accedono e che hanno alterato la sagoma del fabbricato, cui aderiscono, che per di più
è pur esso abusivo.
6.1.3. Non solo non risulta dimostrata la natura precaria di essi, ma anzi le loro destinazioni risultano funzionali a rendere meglio fruibili gli altri immobili ivi N. 04719/2023 REG.RIC.
esistenti. Il che rende palese che si tratta di opere permanenti e stabili sul sito, poste a duraturo servizio dell'immobile al quale accedono.
6.1.4. Né è irrilevante ricordare che detti interventi, insieme ad altri oggetto di ulteriori provvedimenti repressivi, sono il risultato – a quanto si evince in atti –di reiterate condotte illecite sanzionate anche in sede penale.
6.1.5. Le suddette caratteristiche – in disparte l'ulteriore notazione che la norma di cui all'art. 56 della l. 56 del 1977 della Regione Piemonte in tema di autorizzazione semplificata è stata abrogata dalla legge regionale Piemonte n. 20 del 2009 e dunque non era più in vigore al momento dell'accertamento– imponevano la necessità del permesso di costruire, il che, a sua volta, rendeva doverosa l'adozione dell'ordinanza di demolizione, previa dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata dalla parte appellante.
7. Il secondo motivo d'appello censura la sentenza impugnata per i risultati cui è pervenuta con riferimento ai due interventi, rispettivamente consistenti, nell'edificio adibito a cucina, che è stato traslato rispetto a quanto previsto nel progetto di SCIA, facendolo aderire all'edificio destinato ad abitazione, e in quest'ultimo immobile, di cui pure l'amministrazione ha disposto la demolizione in quanto abusivo.
Rispetto a questi immobili la parte contesta alla sentenza gravata di averli ritenuti nuove costruzioni, e di non aver rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, si trattava di manufatti pre-esistenti, sui quali aveva solo realizzato interventi di manutenzione straordinaria, necessari stante la loro vetustà.
A sostegno della sua deduzione, la parte sottolinea che i manufatti erano pre-esistenti, avevano origini risalenti, erano destinati a supporto dell'orticoltura e dello svago da parte dei vecchi proprietari; lo stato nel quale versavano al momento dell'accertamento, era dovuto agli interventi eseguiti su di essi, coi quali la parte si era limitata a modificare alcuni antichi elementi edilizi, senza creare nuovi volumi. N. 04719/2023 REG.RIC.
Per quanto riguarda il manufatto adibito a cucina, in particolare, la doglianza in esame evidenzia che la traslazione subìta dalla struttura è stata in realtà minima, perché, in difformità rispetto al progetto di SCIA presentato, è stata accostata, spostandola solo di qualche metro, all'edificio principale; che in definitiva non si è trattato di uno spostamento significativo dal punto di vista urbanistico.
7.1. Il motivo è complessivamente infondato.
7.1.1. Innanzitutto manca qualsiasi prova – la cui allegazione incombeva sulla parte appellante (ex multis Consiglio di Stato n. 1270/2026) – in ordine alla circostanza, solo riferita dalla parte, che entrambi i manufatti fossero pre-esistenti all'intervento sanzionatorio, al contrario vi è un indizio in senso opposto, visto che il primo accertamento della P.A. risale al 2007, e solo a quella data risulta quindi, per la prima volta, accertata dagli operanti la presenza del bene sull'area.
7.1.2. In ogni caso con la realizzazione e spostamento del locale adibito a cucina, accostato all'edificio principale, la parte ha indubbiamente ottenuto un nuovo e significativo volume, dunque certamente rientra nella nozione di nuova costruzione, per la quale il Testo unico dell'edilizia richiede il permesso di costruire, e che, in caso di realizzazione sine titulo, è destinata a subire, di regola, e salvo eccezioni la cui ricorrenza spetta alla discrezionalità amministrativa valutare, la sanzione demolitoria/ripristinatoria.
7.1.3. Quanto appena osservato resta fermo anche a voler trascurare che quell'intervento ha altresì modificato la sagoma dell'edificio, il che di per sé solo rendeva necessario il titolo edilizio maggiore.
7.1.4. Aggiungasi che l'area ha destinazione urbanistica agricola, dunque non ammette nuove edificazioni e che l'immobile al quale la cucina accedeva era già stato oggetto
– come appena osservato - di una precedente ordinanza di demolizione nel 2007, il che comporta, per derivazione, anche l'abusività del successivo innesto e, con essa, la definitiva dequotazione dell'obiezione in esame. N. 04719/2023 REG.RIC.
8. Il terzo motivo d'appello contesta gli approdi cui è pervenuta la sentenza gravata, che, anche in questo caso, ha ritenuto fosse necessario il permesso di costruire, con riferimento all'intervento consistente nella pavimentazione esterna di ghiaia.
La parte appellante sostiene che, trattandosi di opera edilizia minore, che andrebbe valutata isolatamente, sarebbe assoggettabile alla sola sanzione pecuniaria, a prescindere dal tipo di violazione (assenza del titolo o difformità dallo stesso) contestato.
8.1. Il motivo è infondato.
8.1.1. Innanzitutto detto intervento è stato realizzato mediante l'utilizzo di un sistema di pavimentazione auto-bloccante, il che dimostra che ha prodotto un innesto che modifica stabilmente lo stato dei luoghi, con effetto inevitabilmente impattante sull'area su cui è stato realizzato.
8.1.2. Aggiungasi che detta pavimentazione in ghiaia contrasta, modificandola – di per sé sola ma anche per la sua funzionalità – con la destinazione agricola dell'area.
Infatti non va dimenticato che quel terrazzamento è avvenuto in funzione, e per rendere meglio utilizzabili (de)gli immobili esistenti sull'area che sono anch'essi abusivi, dunque a tacer del resto vi è un'illiceità per così dire, per “derivazione” di quell'intervento, che l'amministrazione ha correttamente (ed opportunamente) rilevato e che dequota ulteriormente la doglianza.
8.1.3. D'altronde, seppure, valutato isolatamente, detto intervento – peraltro già oggetto della precedente ordinanza di demolizione del 2007 - non assume aspetti significativi e rilevanti, non può sottacersi che, per costante giurisprudenza, in presenza di più opere abusivamente realizzate, non è possibile procedere ad una valutazione atomistica, onde valutare la legittimità di un intervento demolitorio, perché sono le opere che ne sono oggetto, nel loro insieme, a dovere essere esaminate sotto il profilo dell'effetto complessivamente impattante, da un punto di vista sia urbanistico che edilizio, che hanno prodotto sul contesto di riferimento. N. 04719/2023 REG.RIC.
A voler diversamente argomentare si rischierebbe di incoraggiare maliziose condotte abusive, che ricorrendo ad un'edificazione sine titulo, in forma frazionata e progressiva, potrebbe ottenere, di volta in volta, il placet, da parte dell'amministrazione, o comunque una valutazione di irrilevanza da parte di costei, di ciascuno dei singoli interventi posti in essere, per giungere, solo alla fine, ma in forza di un disegno pre-ordinato, ad ottenere modifiche sostanziali della proprietà in contrasto con il regime urbanistico per essa previsto.
8.1.4. Infine, in ogni caso l'intervento de quo non potrebbe comunque rientrare tra quelli previsti come di edilizia libera dal comma 2 dell'art. 6 del Testo unico edilizia
– disposizione peraltro non più in vigore al momento dell'emanazione della seconda ordinanza di demolizione – perché comunque è stato illegittimamente edificato su terreno agricolo, e quindi sarebbe in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia, condizione che ne esclude la sussumibilità nella predetta fattispecie.
9. Il quarto motivo d'appello censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che anche il cordolo di contenimento in muratura delle aree verdi, pure contestato alla parte, fosse “opera permanente” e che quindi andasse assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, quando al contrario rappresentava solo una delimitazione a valenza estetica della proprietà, di carattere accessorio, urbanisticamente irrilevante.
9.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché, anche in questo caso, l'intervento non può essere valutato atomisticamente, ma va riportato alla sua dimensione unitaria, ossia va giudicato unitamente agli altri, anche censiti e sanzionati nel provvedimento impugnato, buona parte dei quali, come detto, sono risalenti all'anno 2007, e mai da allora rimossi (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9653),
(Consiglio di Stato, VII sezione, sentenza del 18 febbraio 2025, nr. 1382).
9.1.1. Sebbene la considerazione che precede sarebbe di per sé sufficiente a disattendere la censura in esame, si deve ancora osservare che detto cordolo, anche considerando la tipologia ed il materiale di costruzione, ha comportato una N. 04719/2023 REG.RIC.
permanente trasformazione del territorio, peraltro incompatibile – e altresì disfunzionale, anche in questo caso come nel precedente – rispetto all'uso agricolo del terreno, producendo un impatto, anche visivo, significativo sull'ambiente circostante, il che conferma la necessità, per la sua erezione, del permesso di costruire, pur nel dubbio sulla sua compatibilità con la destinazione dell'area.
10. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo d'appello – che possono essere unitariamente trattati perché vanno tutti disattesi per la stessa ragione– contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha concluso per l'insussistenza di un interesse attuale e concreto della parte ad impugnare il provvedimento emesso dall'amministrazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, escludendone la concreta lesività.
Tutti e tre i motivi, in questa parte all'unisono, sostengono che il provvedimento sia in concreto ed attualmente lesivo delle prerogative patrimoniali della parte appellante, dunque contestano, sul punto, specificamente la posizione assunta dalla sentenza gravata che invece ha ritenuto che il provvedimento avesse solo inteso preannunciare una possibile, ed eventuale, acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale.
Più in particolare, poi, col quinto mezzo, l'appellante sostiene che, poiché una parte delle opere oggetto della demolizione è stata abbattuta, questo spontaneo adeguamento all'ordine ha fatto venir meno il presupposto dell'inottemperanza, dunque ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto riesercitare il potere, conformandolo alla detta sopravvenienza, essendo oramai superata, su questo specifico punto, la precedente determinazione.
Il sesto mezzo di gravame contesta all'amministrazione di avere esteso l'acquisizione all'intera superficie di mq. 913, senza avere precisamente calcolato l'area di sedime su cui poggiavano le opere poi demolite, che comunque andrebbe esclusa dall'ablazione; così come andrebbe parimenti esclusa da essa anche la porzione di N. 04719/2023 REG.RIC.
suolo parzialmente pavimentata, trattandosi di intervento ammissibile, non necessitante un permesso di costruire.
Il settimo mezzo, infine, contesta all'amministrazione di avere preannunciato l'acquisizione dell'area senza ulteriori specificazioni, malgrado le previsioni del comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n.380 del 2001 imponessero all'amministrazione, prima di disporre l'acquisizione, di valutare la possibilità di mantenere in piedi l'intervento abusivo.
In questo senso, secondo l'appellante, il Comune avrebbe malaccortamente utilizzato il potere discrezionale di cui era titolare.
10.1. I motivi sono tutti infondati per travisamento del presupposto nella parte in cui affermano vi sia un interesse concreto ed immediato in capo alla parte, ad insorgere avverso questa parte di provvedimento.
Infatti, anche solo leggendo il contenuto delle doglianze sollevate dalla parte con riferimento alla pre-annunciata, dal Comune, acquisizione del manufatto, è evidente che manca l'attualità del suo interesse a contestare, qui ed ora, la suddetta determinazione. Infatti tutte le suddette obiezioni criticando nel dettaglio l'acquisto, presuppongono, ma così non è, l'esistenza di un provvedimento di acquisizione valido,
e, soprattutto, efficace.
10.2. Al contrario, col provvedimento impugnato la parte appellata ha solo annunciato la futura acquisizione. Del resto, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto contestualmente disporla (rectius: dichiararla), prima del decorso dei 90 giorni dall'ordine di demolizione, e del conseguente accertamento della relativa inottemperanza che rappresentano i presupposti di operatività della fattispecie, in mancanza dei quali l'atto sarebbe affetto da incompetenza per carenza di potere in concreto.
10.3. Come correttamente rilevato dal primo giudice, al momento dell'emanazione del provvedimento di demolizione, la prevista acquisizione dell'area rimaneva perciò N. 04719/2023 REG.RIC.
irrefragabilmente “condizionata all'accertamento della mancata esecuzione dell'impugnata ordinanza del 5.12.2016”.
10.4. Dunque si deve ritenere che l'effetto di acquisizione gratuita – in forza di quanto previsto dalla legge – sia stato oggetto di una mera anticipazione da parte dell'ente locale, ma che, in sostanza, a tutto concedere, fosse destinato a realizzarsi, solo ed eventualmente, in una fase posteriore, che sarebbe maturata nel caso dell'infruttuoso decorso del detto termine, e comunque dopo il successivo accertamento della mancata esecuzione dell'ingiunzione a demolire.
10.5. Da ciò consegue che tutte e tre le doglianze, anche tenendo conto del modo e soprattutto del dettaglio con cui sono state formulate, devono per l'appunto ritenersi premature e non sostenute da un attuale, e dunque apprezzabile in senso giuridico, interesse a sollevarle.
10.6. A comprova di ciò, vale ricordare che l'appellante, come ricordato in premessa, ha proceduto a parte con riferimento a questo aspetto giuridico-amministrativo, impugnando con un nuovo ed autonomo ricorso, il successivo, ed effettivo provvedimento di acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale, emesso solo nel maggio del 2023, contestando la sussistenza dei presupposti così come i criteri seguiti per l'individuazione delle aree passate in proprietà pubblica.
11. L'ottavo motivo di appello denuncia sia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che l'intervenuta violazione delle prerogative defensionali della parte appellante, avutasi nel corso del procedimento, censure queste ultime, entrambe disattese dal primo giudice che ha ritenuto che la comunicazione dell'avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato, non fosse dovuta e che il provvedimento fosse sufficientemente motivato.
11.1. Il motivo è complessivamente infondato.
11.1.1. Dal provvedimento impugnato si evincono infatti, con un sufficiente grado di dettaglio, quali sono state le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale ad N. 04719/2023 REG.RIC.
emettere i provvedimenti impugnati, ossia, in via di sintesi, l'abusività delle opere, già accertata con un precedente provvedimento, la destinazione agricola dell'area, la necessità del permesso di costruire – e la non sufficienza della SCIA – per la loro realizzazione.
11.1.2. Aggiungasi che, come statuito dall'Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, essendo un provvedimento vincolato che incide su di un illecito permanente, non è necessario che l'ordinanza di demolizione contenga in dettaglio le singole ragioni sulle quali si fonda, concentrandosi la fattispecie sulla inderogabile e primaria necessità giuridico- amministrativa di ripristinare l'ordine violato.
11.1.3. Quanto alla violazione delle prerogative procedimentali, si osserva che la parte
– considerato che era già stata destinataria di un'ordinanza di demolizione nel 2007 – ha avuto molteplici occasioni di contraddittorio con l'amministrazione, nel corso del quale ha potuto rappresentare le sue ragioni, quindi, in virtù del principio di equipollenza, l'obiezione va disattesa essendosi comunque realizzato lo scopo cui è preordinata la normativa partecipativa.
11.1.4. Va ancora aggiunto che in ogni caso, anche considerando la destinazione agricola del fondo, oltre che per tutte le ulteriori ragioni sopra-indicate, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con definitiva dequotazione dell'eccezione, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
12. Questi motivi inducono al rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. N. 04719/2023 REG.RIC.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
ER EU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER EU IO ON
IL SEGRETARIO N. 04719/2023 REG.RIC.