Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2241-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa Valentina PALETTO Presidente
dott.ssa Manuela SCUDIERI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 2241-2024 in grado di appello, proposto con citazione notificata il 24.07.2024 e depositata in pari data
DA
c.f. nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Laino (CO) Via Don Minzoni n. 5/E , rappresentato e difeso dall' Avv. Laura Maria Gardini presso il cui studio in Milano Via P.l. da Palestrina n. 2 è elettivamente domiciliato -giusta procura allegata in atti .
APPELLANTE
CONTRO
( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Melchiorre presso il cui studio in OM Via Morazzone 21 è elettivamente domiciliata giusta procura allegata in atti .
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 505/2024 pubblicata il 07.05.2024 dal Tribunale di
OM , resa all'esito del giudizio R.G. n. 2638/2023 introdotto dal sig. di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo n. 545/2023 del 28.02.2023 emesso dal Tribunale di OM .
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis , in parziale riforma della sentenza impugnata – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 505/2024 emessa dal
Tribunale di OM, I Sezione Civile, Giudice Dott. Agostino Abate, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2638/2023, depositata in cancelleria in data 07.05.2024 e mai notificata, accogliere parzialmente le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Revocare il decreto ingiuntivo 545/2023 quanto alla sola richiesta di pagamento di € 14.360,00 a titolo di assegni familiari dal febbraio 2018 a dicembre 2020 oltre relativi interessi moratori e relative spese legali della fase monitoria e del giudizio di primo grado, con condanna della Signora Controparte_1
alla restituzione in favore di di tutte le somme dallo stesso già pagate a tale titolo in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e in diritto, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata
CONCLUSIONI DEL P.G.
Il Procuratore Generale, vista l'impugnazione presentata da nel procedimento Parte_1 in epigrafe, preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di rigettare le richieste dell'opponente, esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Il Tribunale di OM, con decreto ingiuntivo n. 545/2023, pubblicato in data 01 marzo 2023, ha ingiunto al signor il pagamento in favore della signora la Parte_1 Controparte_1 somma di € 18.242,70, riferita sia al contributo per il mantenimento dei figli minori, parzialmente non versato dal mese di novembre 2021, oltre alle rivalutazioni non corrisposte per le mensilità di
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agosto, settembre e ottobre 2021 e sia agli assegni familiari pregressi e mai corrisposti, a far data dal mese di febbraio 2018 e fino al mese di dicembre 2020.
2. Il sig. ha proposto opposizione avverso il citato decreto (R.G. n. 2638/2023) ritenendo Pt_1
non dovuta la somma richiesta dalla signora in considerazione dei provvedimenti CP_1
giurisdizionali succedutisi nel tempo ed intercorsi tra le parti.
3. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell' opposizione affermando di CP_1
avere dimostrato, con i documenti offerti in prova, di aver diritto alla percezione delle somme richieste, sia a titolo di assegni familiari, in quanto genitore collocatario dei figli, sia a titolo di importi parzialmente non corrisposti per il mantenimento degli stessi.
4. Il Tribunale di OM, con sentenza n. 505/2024 pubblicata il 7 maggio 2024, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 545/2023 pubblicato in data 01 marzo 2023 ed ha condannato il signor al pagamento dell'importo di € 3.200,00 a titolo di compensi e spese di lite. Pt_1
5. Avverso la sentenza n. 505-2024 pubblicata il 07.05.2024 dal Tribunale di OM il sig. Pt_1
ha proposto appello lamentando :
5.1 l'erronea e/o omessa valutazione da parte del Giudie di primo grado dei provvedimenti giurisdizionali allegati al fascicolo vale, con particolare riguardo al decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano del 7.07.2011, al decreto della Corte d' Appello di Milano del 29.03.2012 e di tutta la relativa documentazione prodotta dall'opponente in tema di assegni familiari.
Sullo specifico motivo sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato il decreto reso in data 7.07.2011 dal Tribunale per i Minori di Milano ed il decreto reso in data 29.03.2012 dalla Corte d' Appello di Milano che avrebbero quantificato nell'importo di € 800,00 mensili il contributo di mantenimento posto a suo carico per i due figli sulla base del suo stipendio netto 3.646,85 CHF, rilevabile dalla busta paga del 23.06.2010 e che riporta le seguenti voci: 4.350,00 stipendio mensile;
400 assegni figli;
- 630 deduzioni sociali;
-
472,60 altre deduzioni (di cui 452,60 imposta alla fonte corretta a penna a seguito della maggior tassazione aumentata al 9,3% da 0,7% in quanto non vi è più famiglia a carico, così come indicato nel verbale di causa sopra riportato) per un salario netto di CHF 3.646,85 comprensivo degli assegni familiari;
la circostanza è desumibile dall'esame dei due suddetti decreti e dei relativi verbali d'udienza, oltre che dalle buste paga all'epoca allegate ( cfr. doc. 3, 5 e 10 fascicolo di primo grado dell'opponente e doc.5 del fascicolo monitorio).
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Conclude quindi chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di stabilire che nulla è dovuto alla titolo di assegni familiari dal febbraio 2018 al dicembre 2020, perché già CP_1 ricompresi nell'assegno di mantenimento con conseguente revoca dell'importo di € 14.360,00 di cui al decreto ingiuntivo n. 545/2023 del Tribunale di OM e condanna dell'appellata alla restituzione delle somme già incassate a tale titolo, oltre alla rifusione delle relative spese processuali liquidate sia in sede monitoria che di primo grado
6. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando che le CP_1
censure dedotte sono ampiamente ripetitive delle argomentazioni già esplicitate in primo grado ed incentrate unicamente sull'interpretazione della documentazione versata in atti;
in realtà, solo la vertenza R.G. 2864/2021 V.G., svoltasi avanti al Tribunale di OM e conclusasi con il provvedimento di luglio 2022, ha preso in considerazione gli assegni familiari così stabilendo :
a) gli assegni familiari «… saranno percepiti al 50 % da ciascuno di essi [i genitori, ndr], giacché ognuno di loro è collocatario di un figlio»; b) il contributo al mantenimento della figlia minore
è stato aumentato da € 400,00 ad €500,00 (va al riguardo ricordato che il Tribunale per i Per_1
Minorenni aveva quantificato il mantenimento complessivo per i due figli in € 800,00), con l'aggiunta dell'adeguamento Istat e del 50% delle spese straordinarie.
Osserva, quindi, l'appellata che la questione degli assegni familiari non è mai stata affrontata e decisa in sede giurisdizionale fino al citato provvedimento del Tribunale di OM di luglio 2022 e che non vi sono, quindi, «accordi tra i coniugi o statuizioni del giudice» che abbiano preso posizione esplicita sugli assegni familiari, sul loro impatto sulla retribuzione del signor o Pt_1 sulla determinazione del contributo al mantenimento e, anzi, nell'unico momento in cui ciò è avvenuto (luglio 2022), si è affermato espressamente che questi – al 50%, stante il collocamento di un figlio per parte – rappresentano un importo che, per il percettore, va ad aggiungersi al contributo per il mantenimento corrisposto dall'altro genitore.
Conclude quindi per il rigetto dell'appello.
7. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione in presenza della causa alla udienza del 21.1.2025 per la discussione orale .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore, confermando la data di udienza del 21.1.2025, nella quale sono comparse le parti ed i loro difensori .
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Le parti, preventivamente interpellate dalla Corte, hanno dichiarato che non vi erano possibilità conciliative.
Quindi, i difensori si sono riportati alle conclusioni contenute nei rispettivi atti ed hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc e la Corte ha trattenuto in decisione la causa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto in parziale riforma della sentenza n. 505/2024, pubblicata il 07.05.2024, limitatamente alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto per il solo importo di €
14.360,00, oltre relativi interessi moratori e spese legali richiesto a titolo di assegni familiari dal febbraio 2018 al dicembre 2020, non può essere accolto per i motivi di seguito enunciati.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12012/2019 – invocata dallo stesso appellante- ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e di divorzio, non abbiano espressamente tenuto conto dell'ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprendere o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento”.
E', quindi, consentito che la disciplina degli assegni familiari, possa incidere sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole nei giudizi di separazione e divorzio, solo attraverso due modalità: tramite un accordo tra i coniugi o, in mancanza, con una statuizione del Giudice che, al fine di un equo contributo al mantenimento, può ricomprendere la misura degli assegni familiari nella determinazione del mantenimento.
Diversamente, siffatte voci non potranno comporre la base delle entrate su cui calcolare il concorso al mantenimento dei figli.
Ed ancora, gli assegni familiari sono una prestazione economica erogata dall' a sostegno dei CP_2
lavoratori dipendenti e pensionati chiamati a farsi carico delle spese per il mantenimento di figli o altri familiari in condizioni particolari di inabilità al lavoro o viventi a carico del richiedente.
La Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che il diritto spetta al genitore collocatario, ovvero al genitore con il quale i figli convivono ed hanno la residenza, indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oppure in relazione al
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rapporto di lavoro dell'altro coniuge (Cass. sent. n. 12770 del 2013). Questo significa che gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge separato con il quale gli stessi convivono;
se gli assegni vengono percepiti direttamente dal coniuge al quale sono affidati i figli, il giudice potrà detrarre la stessa somma dal mantenimento.
I coniugi, in sede di separazione consensuale, si possono accordare in modo diverso, stabilendo ad esempio, un assegno di mantenimento relativo anche agli importi percepiti dal coniuge collocatario a titolo di assegni familiari.
Salvo diversi accordi in sede di separazione consensuale o di divorzio, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari li deve corrispondere all'altro genitore collocatario, in aggiunta all'assegno di mantenimento e indipendentemente dal suo importo.
I coniugi possono anche prevedere, tra le clausole degli accordi per la separazione consensuale e per il divorzio, che la somma che uno dei due deve versare all'altro per il mantenimento dei figli comprenda gli assegni familiari, l'ammontare dei quali dovrà essere detratto dalla somma dovuta se siano percepiti direttamente dal coniuge al quale viene affidata la prole.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo che "l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori" ( L. del 1 aprile 2021, n. 46).
Fatte queste premesse, risulta per tabulas che i sigg.ri e on hanno raggiunto Pt_1 CP_1
alcun accordo sugli assegni familiari;
inoltre, analizzando i provvedimenti nei quali sono stati quantificati gli assegni di mantenimento posti a carico del per i figli ed , Pt_1 Per_2 Per_1
ovvero il decreto reso in data 7.07.2011 dal Tribunale per i Minorenni di Milano – ove peraltro si dava atto che l'appellata era disoccupata - ed il decreto reso in data 29.3.2012 dalla Corte
d'Appello di Milano, è di chiara evidenza che in entrambi non vengono menzionati gli assegni familiari.
A tal riguardo, non può essere condivisa la censura dell'appellante secondo la quale, nell'importo mensile di € 800,00 quantificato dapprima dal Tribunale per i Minorenni e poi confermato dalla
Corte di Appello di Milano, a titolo di assegno di mantenimento per i due figli, devono ritenersi
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inclusi anche gli assegni familiari solo perché il giudice ha utilizzato, quale base di calcolo per determinare l'ammontare del contributo di mantenimento posto a carico del padre ed in favore dei due figli minori, il suo salario netto di 3.646,85CHF, comprensivo anche dell'importo di 400,00
CHF, riferito alla voce assegni familiari .
A smentire tale ricostruzione, è il provvedimento reso in data 25.7.2022 dal Tribunale di OM che, su istanza del volta a chiedere la modifica delle condizioni economiche per il Pt_1
collocamento presso di lui del figlio , ha ridotto il contributo posto a suo carico per la sola Per_2 figlia , quantificandolo nell'importo mensile di € 500,00, disponendo il mantenimento Per_1
diretto di , specificando, inoltre, che gli assegni familiari spettanti ai genitori, entrambi Per_2
impiegati in Svizzera, dovevano essere percepiti al 50% da ciascuno, giacché ognuno di loro è collocatario di un figlio.
Ne consegue che, l'importo di € 800,00 per i due figli non poteva ritenersi comprensivo anche degli assegni familiari indicati nella busta paga del in 400,00 CHF. Pt_1
In conclusione, gli assegni familiari per il periodo dal febbraio 2018 al dicembre 2020, non possono ritenersi ricompresi nell'assegno di mantenimento mensile di € 800,00 corrisposto dal per i figli ed , condividendosi sul punto la motivazione della sentenza Pt_1 Per_2 Per_1
oggetto del presente gravame e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo n. 545/2023 R.GN
847/2023 emesso in data 28.02.2023 dal Tribunale di OM, che ha ingiunto il pagamento, come richiesto dalla anche dell'importo di €14.360,00, oltre relativi interessi moratori e CP_1
spese legali, a titolo di assegni familiari .
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 505/2024 pubblicata il 7.05.2024 Pt_1 Controparte_1 dal Tribunale di OM, resa all'esito del giudizio R.G. n. 2638/2023 così decide:
1) rigetta l'appello;
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2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Parte_1 sig.ra quantificate nell'importo di €. 3.966,00 oltre 15% per spese generali Controparte_1
ed accessori come per legge;
3) dà atto , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano 21 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni Valentina Paletto
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