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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13606 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51535/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- ST AB Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 51535 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1
in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Barbara Mioli, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di procura alle liti in atti, dagli avvocati Alessandra Gabbani e Andrea Gabbani, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2025 le parti si sono riportate “alle proprie richieste, eccezioni e deduzioni in atti e chiedono che la causa
sia rimessa al Collegio per la decisione. Entrambe le parti chiedono i termini di cui
all'art. 190 c.p.c..”.
Più precisamente, guardando ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, la ricorrente ha chiesto e chiede che: “Dovrà essere pronunciata domanda di addebito della
separazione a carico del marito, a causa delle molteplici e gravi condotte poste in
essere dal medesimo in violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio, che
verranno debitamente documentate nel corso del giudizio. 1) autorizzare i coniugi a
vivere separati;
2) assegnare la casa coniugale sita in Roma, Viale Arrigo Boito
n.16/D, piano 5° Int.14 e relativa pertinenza (soffitta) alla moglie;
3) affidare i figli
minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per i
soli atti di straordinaria amministrazione, segnatamente ma non esclusivamente
quanto alle decisioni riguardanti la istruzione, la educazione, e la salute dei minori,
che saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
della inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi minori;
4) stabilire che il
padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le
esigenze di studio degli stessi, secondo il seguente calendario: - a fine settimana
alternati dal venerdì alla uscita di scuola sino al lunedì mattina;
- per un pomeriggio
infrasettimanale dall'uscita di scuola e riaccompagno presso la abitazione materna
entro le 21,00; - per due settimane anche consecutive nel mese di agosto, da
2 concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sei giorni consecutivi
durante le vacanze natalizie, dal 25 dicembre al 30 e dal 31 al 6, mentre il giorno 24
dicembre ad anni alterni con il genitore con il quale trascorreranno il periodo sino al
6 gennaio;
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
5) determinare in €.750,00
per ciascun minore il contributo del padre per il mantenimento dei figli, oltre al 70%
delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma.”
Queste invece le conclusioni della resistente, contenute nella comparsa di costituzione e risposta: “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e autorizzandoli a vivere separatamente con Controparte_1 Parte_1
obbligo di mutuo rispetto.
2. Disporre che la casa coniugale sita in Roma Viale Arrigo
Boito n. 16 sia assegnata alla 3. Disporre che i figli siano affidati Pt_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con coabitazione prevalente presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per
l'ordinaria amministrazione quando i figli è con l'uno o l'altro genitore;
4. Disporre che
i figli potranno essere con il padre con le seguenti modalità fino ad oggi attuate ad
eccezione del giovedì: - durante la settimana il padre accompagna la figlia a Per_2
scuola il lunedì ed il mercoledì; il giovedì la prende alle 15,40 da scuola, la
accompagna dalla logopedista, la riprende a fine seduta, tenendola con sè insieme
al fratello per poi essere riaccompagnarli dalla madre dopo cena entro le h. 21,30; -
il padre prende dalla scuola il figlio tutti i giorni della settimana, il minore Per_1
resta con il padre e/o con la nonna paterna anche il pomeriggio, per essere
riaccompagnato a casa alle h. 18,30 quando la madre torna dal lavoro;
il martedì ed
il giovedì il padre si occupa di prendere lo zaino all'uscita della scuola e consegnare
3 la borsa del calcio al figlio;
il giorno del giovedì di ritorno dal calcio generalmente alle
h. 17,45 il padre riprende il figlio e lo porta a casa con sé, per essere poi ricondotto
dalla madre alle h. 21,30 unitamente alla sorella;
il martedì dopo il calcio il Per_2
figlio sarà ripreso dalla madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscite della
scuola fino alla domenica per essere riaccompagnati dalla madre alle entro le h.
21,30. Nelle vacanze estive i figli saranno con il padre per tre settimane anche
frazionate durante l'estate dalla fine fino all'inizio della scuola;
il sig. CP_1
comunicherà alla sig.ra ntro il 30 maggio come e quando intende utilizzarle Pt_1
tenendo altresì conto del piano ferie della madre e dell'impegno della prole;
Le feste
natalizie per sei giorni consecutivi ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 e dal 31 al 6
gennaio, il 24 Dicembre ad anni alterni con il genitore con il quale trascorreranno il
periodo fino al 6 gennaio. Le festività pasquali, dal Venerdì Santo fino al Lunedì
dell'Angelo, saranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. 5.
Disporre che i figli siano con il padre per il compleanno di quest'ultimo e per la festa
del papà, così come saranno con la madre per il suo compleanno e la festa della
mamma.
6. Nel periodo in cui ciascun genitore terrà i figli con sé durante le vacanze
sono sospese le visite dell'altro.
7. Disporre che il padre versi mensilmente per il
contributo dei figli € 200,00, con aggiornamento annuale Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, così come previsto dal protocollo del Tribunale adito
sottoscritto con il Foro di Roma in data 17.12.2014. Si chiede che le parti
reciprocamente si diano il consenso per il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e
della carta di identità valida per l'espatrio compresa quella della minore. Con
condanna alle spese di giudizio.”
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 6 luglio 2006 in Parte_1 Controparte_1
Cerveteri, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati due figli: il 20 febbraio 2008 e il 30 Per_1
marzo 2010 , entrambi tuttora minorenni. Per_2
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento di e presso la Per_1 Per_2
madre, regolamentando la frequentazione con il padre e assegnando alla sig.ra la casa familiare sita in Roma, alla via Arrigo Boito n. 16; ha disposto il Pt_1
contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi;
ha altresì previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, assunte le prove orali, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
Nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia di separazione ma anche sui provvedimenti accessori rispetto alla predetta, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione;
esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori e;
assegno di mantenimento da Per_1 Per_2
5 corrispondere in favore dei medesimi;
stabile dimora dei minori;
periodi di incontro dei minori con il genitore non stabilmente convivente.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale proposta da alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni da loro rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate non possono che condurre a tale conclusione.
Domanda di addebito della separazione
Parte ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al resistente e non ha rinunciato nel corso del giudizio a tale domanda accessoria.
Più in particolare, la ricorrente ha dedotto la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, il quale avrebbe intrattenuto negli anni 2018/2019 due relazioni extraconiugali con due diverse donne.
Deve premettersi, in tema di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una
violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a
giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si
constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e
6 crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in
atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass.
civ. ord. n. 16859 del 14.8.2015).
Considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'onere della prova della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto è gravata la parte che abbia formulato tale eccezione (cfr. Cass. civ, ord. n. 3923 del 19.2.2018,
secondo cui “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e
la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità
della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio (sono stati escussi escussi - investigatore privato –; – compagna del Testimone_1 Testimone_2
– e - amico di lunga data del e conoscente della CP_1 Testimone_3 CP_1
), si deve ritenere che il resistente abbia intrattenuto una relazione Parte_1
extraconiugale quanto meno a far data dal mese di gennaio 2019; solo successivamente il resistente si è allontanato dalla casa coniugale.
Il teste di parte ricorrente, l'investigatore privato ha confermato Tes_1
l'esistenza di una relazione intima tra l'odierno resistente e la sig.ra Testimone_2
già a decorrere dal gennaio 2019. Il più in dettaglio, ha riferito che il 15 Tes_1
7 gennaio 2019 si era appostato, con la propria autovettura, nei pressi di un locale frequentato dal resistente, seguendolo in automobile presso un parcheggio, ove il si stava intrattenendo in atteggiamenti intimi e inequivoci con una donna. CP_1
L'investigatore privato, pur non sapendo fornire le generalità di questa donna, ha confermato di averla vista durante tutto il periodo di osservazione in compagnia del resistente, aggiungendo che “la ragazza in questione era sempre la stessa di cui ai
capitoli precedenti”. In merito all'abitazione di questa ragazza, il ha così Tes_1
riferito: “Ho dedotto che tale abitazione in Via Somalia fosse quella dove viveva la
donna perché più volte avevo visto il andare a prendere e riaccompagnare CP_1
ivi la donna suddetta … preciso che la ragazza in questione era sempre la stessa di
cui ai capitoli precedenti. Preciso che ho potuto verificare quanto ho detto in quanto
passeggiavo sul marciapiede in prossimità del quale era parcheggiata l'auto.
Nell'occasione non ho potuto scattare delle foto perché era troppo buio.”
La teste di parte resistente, sig.ra attuale compagna del Testimone_2
, pur non contestando la relazione, l'ha collocata temporalmente nel periodo CP_1
“nel maggio – giugno 2020”, infatti la predetta ha dichiarato di aver conosciuto il
“…nel 2017-2018 in quanto frequentavamo lo stesso gruppo di amici che CP_1
spesso si riuniva in un locale in via Mancinelli, mentre la nostra relazione
sentimentale è iniziata nel maggio – giugno 2020, preciso che nel 2019 avevo una
relazione con altra persona.” Il secondo teste di parte resistente, sig. Testimone_3
ha collocato a sua volta, sotto un profilo temporale, l'inizio della relazione tra il resistente e la sig.ra ella primavera del 2020, precisando di frequentare la Tes_2
coppia due volte alla settimana sino all'inverno dell'anno 2022 affermando poi che:
8 “non li ho comunque mai visti scambiarsi effusioni anche se si sapeva che avevano
una relazione.”
A parere del Collegio, appaiono meno credibili le dichiarazioni rese dalla teste attuale compagna del resistente, in ordine all'inizio della relazione Testimone_2
sentimentale con il resistente in quanto tali dichiarazioni sono contraddette da quelle rese dall'investigatore privato teste obiettivamente indifferente, il quale ha Tes_1
confermato di aver visto la coppia n diversi e specifici episodi di Controparte_2
intimità e precisamente nelle date del 15 gennaio e del 19 febbraio 2019. D'altronde,
poco cambierebbe ai fini di causa se la persona di sesso femminile che il CP_1
frequentava stabilmente in atteggiamenti intimi prima dell'allontanamento dalla casa familiare non era la si sarebbe comunque trattato di una violazione del Tes_2
dovere coniugale di fedeltà, per di più non occasionale.
A fronte di ciò, il resistente non ha assolto all'onere sullo stesso gravante di dimostrare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto. Invero, le deduzioni del circa l'anteriorità della crisi rispetto alla relazione CP_1
extraconiugale (gennaio 2019) sono rimaste prive di adeguati riscontri probatori. Più
in dettaglio, il ha dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i CP_1
coniugi era già definitivamente venuta meno per colpa della e, in specie, Pt_1
per asserite condotte denigratorie nei confronti del resistente, ossia per non avere riconosciuto pari dignità al ruolo genitoriale paterno rispetto a quello da lei esercitato nei confronti dei figli ed utilizzando, dinanzi a loro, apprezzamenti offensivi e denigranti nei confronti del . Si tratta di affermazioni non dimostrate. CP_1
9 Ciò posto, dalle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, non emerge alcun elemento che comprovi che la crisi coniugale fosse già in atto e antecedente alla scoperta del tradimento da parte della Pt_1
La separazione che ne è scaturita, con l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, deve, dunque, essere causalmente ricollegata alla violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del con conseguente addebito della CP_1
separazione a carico di quest'ultimo.
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., assunta all'udienza del 26 dicembre 2019, i figli minori e sono stati affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con stabile dimora presso la madre, e sono state poi fissate specifiche tempistiche per gli incontri con il padre.
Tale decisione deve essere confermata, stante anche il sostanziale accordo di entrambe le parti su tali aspetti. Infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., non vi sono obiettive e concludenti ragioni che facciano ritenere inopportuno l'affido condiviso.
È noto in proposito che “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non
coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale
dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio
per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si
esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo
psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. civ. sent.
n. 6535 del 6.3.2019). Nel caso in esame, non risulta che la pur elevata conflittualità
tra i due genitori si sia palesata in forme talmente gravi e specifiche da pregiudicare
10 frequentemente o gravemente la capacità dei genitori stessi di assumere le più
adatte decisioni nell'interesse dei figli. Pertanto, sulla base della giurisprudenza di legittimità citata in premessa, la forte litigiosità e le difficoltà di comunicazione tra le parti non costituiscono un elemento sufficiente per derogare dalla regola preferenziale dell'affidamento condiviso.
Di conseguenza, le decisioni di maggiore importanza relative alla cura,
all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori andranno prese da entrambi i genitori, di comune accordo. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore temporaneamente convivente.
I minori dovranno continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora e così come del resto richiesto anche dal (cfr. pag. 11 CP_1
della relativa comparsa conclusionale). Consegue il diritto ed il dovere del padre di incontrare i figli nei termini stabiliti dalla suddetta ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.,
riprodotti in dispositivo.
Assegno di mantenimento in favore dei figli minori e . Per_1 Per_2
Con riferimento alle questioni economiche, si deve preliminarmente dare atto che in sede di provvedimenti provvisori è stato stabilito a carico del resistente un assegno mensile di euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento della prole coabitante con la madre, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie in eguale misura tra le parti.
Dalla documentazione complessivamente prodotta è emerso che la ricorrente è
dipendente, a tempo indeterminato, della società FiberCop, percependo un reddito
11 netto mensile pari a circa euro 1.500,00 su tredici mensilità; nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito annuo netto pari a circa euro 25.390,00; è attualmente proprietaria dell'immobile sito in Roma alla Via Ivanoe Bonomi, 20, ad uso abitazione,
oltre a un immobile sito in Acilia, il quale necessità di lavori di ristrutturazione. La
ricorrente è poi gravata da mutuo bancario, per un importo originario pari ad euro
100.000,00 con scadenza al 1° dicembre 2039, con rata mensile a tasso fisso pari ad euro 480,72 e di un prestito di euro 5.000,00 da rimborsare secondo le proprie disponibilità.
Il resistente svolge l'attività professionale di agente di commercio da cui, a suo dire, ricava un reddito mensile lordo pari a circa euro 1.800,00; nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito netto annuo pari a circa euro 12.826,00. È proprietario di un immobile sito in Roma al Viale Gottardo da cui percepisce un canone di locazione annuo pari a circa 9.000 euro, oltre ad essere comproprietario, nella misura di 1/6, di un immobile sito in Roma alla via Giarabub, 13 e, nella misura di 1/3 di un immobile sito in Ovindoli (AQ) alla via della Magnola. Il resistente è poi gravato da un canone di locazione ammontante ad euro 900,00 per l'immobile in cui vive. Alla luce di tale esborso e del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, si deve ritenere che i redditi del resistente siano con ogni probabilità sottostimati: ben difficilmente una locazione di euro 900,00 mensili oltre accessori può essere sostenuta con entrate mensili di circa 1.800 euro, visto che ai predetti 900 euro mensili si devono aggiungere gli esborsi per il mantenimento dei figli;
parimenti, il non sarebbe stato fideiussore di un mutuo per la casa familiare di importo CP_1
pari a 1.200 euro mensili se, con le predette entrate della moglie e con due figli da mantenere, egli non avesse entrate ben superiori a quelle già dichiarate.
12 Ciò posto, visti i redditi delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli con i genitori e delle loro presumibili esigenze, va considerato che il resistente all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali soggiornava presso l'abitazione materna mentre, all'attualità risiede in altra abitazione, condotta in locazione con il predetto importo mensile di euro 900,00; nelle more, la sig.ra ha venduto la casa coniugale, acquistando nel luglio 2021 l'abitazione di Pt_1
via Ivanoe Bonomi 20 per la quale paga una rata di mutuo più contenuta (euro 480,00
invece di euro 1.200, quest'ultima inizialmente con il supporto del marito).
Il Tribunale ritiene quindi che il contributo dovuto dal sig. per il CP_1
mantenimento della prole debba fissarsi all'attualità nella misura di euro 700,00
(350,00 per ciascun figlio), ossia in importo inferiore a quello stabilito con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., così come oggi rivalutato;
inoltre, ciascun genitore dovrà
sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la prole.
Tale importo di euro 700,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat relativi al costo della vita, decorrerà dal mese di ottobre del 2025. Restando invece ferme,
fino a tale mensilità, le statuizioni contenute nella suddetta ordinanza del 26 dicembre
2019.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter
13 se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che,
anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel
quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto nell'ordinanza presidenziale del
26 dicembre 2019.
La regolazione delle spese della lite
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in importo intermedio rispetto a quelli offerti dalle parti, le spese di lite devono essere compensate per il 50%, e poste a carico del resistente, per lo più soccombente nella domanda avente contenuto patrimoniale, quanto all'ulteriore 50%.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 24 luglio 2019, Controparte_1
nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 20 Parte_1
giugno 1965 a Frascati, e , nato il [...] a [...], Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio nel comune di Cerveteri in data 6 luglio
2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Cerveteri al n. 75, Parte 2, Serie A, Anno 2006;
14 - dichiara che la separazione deve essere addebitata a;
Controparte_1
- conferma il regime dell'affido condiviso dei figli minori e a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con dimora degli stessi presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, salvi diversi CP_1
accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori medesimi, secondo lo seguenti modalità: durante la settimana il padre accompagnerà la figlia a scuola il lunedì ed il mercoledì; il giovedì Per_2
prenderà la figlia all'uscita da scuola, la accompagnerà dalla Per_2
logopedista, la riprenderà a fine seduta, tenendola con sé insieme al fratello
, che il padre avrà ripreso dall'uscita dal calcio, per poi Per_1
riaccompagnare entrambi i figli a scuola la mattina del giorno successivo;
il padre prenderà dalla scuola il figlio tutti i giorni della settimana, Per_1
facendo stare il minore con sé o con la nonna paterna anche il pomeriggio, e lo riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 18.30 (quando la madre sarà
tornata dal lavoro); il martedì dopo il calcio il figlio sarà ripreso dalla madre;
a fine settimana alternati il padre terrà con sé i figli dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica quando lo riaccompagnerà dalla madre entro le ore
15 21,30; nelle vacanze estive i figli saranno con il padre per tre settimane anche frazionate durante l'estate, previ accordi da raggiungere entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio il padre vedrà i minori per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; nelle vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- dispone che il , con decorrenza dal mese di ottobre del 2025, CP_1
corrisponda in euro 700,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) il contributo mensile per il mantenimento dei figli e , entro e Per_1 Per_2
non oltre il 5 di ogni mese e con le modalità preferibilmente tracciabili comunicategli dalla con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa Pt_1
con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; restano ferme, fino al settembre del 2025, le statuizioni contenute nell'ordinanza del
26 dicembre 2019;
- dispone che le spese straordinarie – come sopra intese - eventualmente necessarie per i minori siano poste in misura eguale tra le parti;
- compensa per il 50% le spese di lite e condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della residua quota del 50% delle Parte_1
spese della lite, liquidandole, in tale proporzione, in euro 4.200,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote legge e se dovute;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
16 Civile del Comune di Cerveteri per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 settembre 2025.
Il Giudice estensore
ST AB
Il Presidente
RT EN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- ST AB Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 51535 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1
in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Barbara Mioli, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di procura alle liti in atti, dagli avvocati Alessandra Gabbani e Andrea Gabbani, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2025 le parti si sono riportate “alle proprie richieste, eccezioni e deduzioni in atti e chiedono che la causa
sia rimessa al Collegio per la decisione. Entrambe le parti chiedono i termini di cui
all'art. 190 c.p.c..”.
Più precisamente, guardando ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, la ricorrente ha chiesto e chiede che: “Dovrà essere pronunciata domanda di addebito della
separazione a carico del marito, a causa delle molteplici e gravi condotte poste in
essere dal medesimo in violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio, che
verranno debitamente documentate nel corso del giudizio. 1) autorizzare i coniugi a
vivere separati;
2) assegnare la casa coniugale sita in Roma, Viale Arrigo Boito
n.16/D, piano 5° Int.14 e relativa pertinenza (soffitta) alla moglie;
3) affidare i figli
minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per i
soli atti di straordinaria amministrazione, segnatamente ma non esclusivamente
quanto alle decisioni riguardanti la istruzione, la educazione, e la salute dei minori,
che saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
della inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi minori;
4) stabilire che il
padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le
esigenze di studio degli stessi, secondo il seguente calendario: - a fine settimana
alternati dal venerdì alla uscita di scuola sino al lunedì mattina;
- per un pomeriggio
infrasettimanale dall'uscita di scuola e riaccompagno presso la abitazione materna
entro le 21,00; - per due settimane anche consecutive nel mese di agosto, da
2 concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sei giorni consecutivi
durante le vacanze natalizie, dal 25 dicembre al 30 e dal 31 al 6, mentre il giorno 24
dicembre ad anni alterni con il genitore con il quale trascorreranno il periodo sino al
6 gennaio;
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
5) determinare in €.750,00
per ciascun minore il contributo del padre per il mantenimento dei figli, oltre al 70%
delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma.”
Queste invece le conclusioni della resistente, contenute nella comparsa di costituzione e risposta: “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e autorizzandoli a vivere separatamente con Controparte_1 Parte_1
obbligo di mutuo rispetto.
2. Disporre che la casa coniugale sita in Roma Viale Arrigo
Boito n. 16 sia assegnata alla 3. Disporre che i figli siano affidati Pt_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con coabitazione prevalente presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per
l'ordinaria amministrazione quando i figli è con l'uno o l'altro genitore;
4. Disporre che
i figli potranno essere con il padre con le seguenti modalità fino ad oggi attuate ad
eccezione del giovedì: - durante la settimana il padre accompagna la figlia a Per_2
scuola il lunedì ed il mercoledì; il giovedì la prende alle 15,40 da scuola, la
accompagna dalla logopedista, la riprende a fine seduta, tenendola con sè insieme
al fratello per poi essere riaccompagnarli dalla madre dopo cena entro le h. 21,30; -
il padre prende dalla scuola il figlio tutti i giorni della settimana, il minore Per_1
resta con il padre e/o con la nonna paterna anche il pomeriggio, per essere
riaccompagnato a casa alle h. 18,30 quando la madre torna dal lavoro;
il martedì ed
il giovedì il padre si occupa di prendere lo zaino all'uscita della scuola e consegnare
3 la borsa del calcio al figlio;
il giorno del giovedì di ritorno dal calcio generalmente alle
h. 17,45 il padre riprende il figlio e lo porta a casa con sé, per essere poi ricondotto
dalla madre alle h. 21,30 unitamente alla sorella;
il martedì dopo il calcio il Per_2
figlio sarà ripreso dalla madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscite della
scuola fino alla domenica per essere riaccompagnati dalla madre alle entro le h.
21,30. Nelle vacanze estive i figli saranno con il padre per tre settimane anche
frazionate durante l'estate dalla fine fino all'inizio della scuola;
il sig. CP_1
comunicherà alla sig.ra ntro il 30 maggio come e quando intende utilizzarle Pt_1
tenendo altresì conto del piano ferie della madre e dell'impegno della prole;
Le feste
natalizie per sei giorni consecutivi ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 e dal 31 al 6
gennaio, il 24 Dicembre ad anni alterni con il genitore con il quale trascorreranno il
periodo fino al 6 gennaio. Le festività pasquali, dal Venerdì Santo fino al Lunedì
dell'Angelo, saranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. 5.
Disporre che i figli siano con il padre per il compleanno di quest'ultimo e per la festa
del papà, così come saranno con la madre per il suo compleanno e la festa della
mamma.
6. Nel periodo in cui ciascun genitore terrà i figli con sé durante le vacanze
sono sospese le visite dell'altro.
7. Disporre che il padre versi mensilmente per il
contributo dei figli € 200,00, con aggiornamento annuale Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, così come previsto dal protocollo del Tribunale adito
sottoscritto con il Foro di Roma in data 17.12.2014. Si chiede che le parti
reciprocamente si diano il consenso per il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e
della carta di identità valida per l'espatrio compresa quella della minore. Con
condanna alle spese di giudizio.”
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 6 luglio 2006 in Parte_1 Controparte_1
Cerveteri, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati due figli: il 20 febbraio 2008 e il 30 Per_1
marzo 2010 , entrambi tuttora minorenni. Per_2
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento di e presso la Per_1 Per_2
madre, regolamentando la frequentazione con il padre e assegnando alla sig.ra la casa familiare sita in Roma, alla via Arrigo Boito n. 16; ha disposto il Pt_1
contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi;
ha altresì previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, assunte le prove orali, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
Nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia di separazione ma anche sui provvedimenti accessori rispetto alla predetta, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione;
esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori e;
assegno di mantenimento da Per_1 Per_2
5 corrispondere in favore dei medesimi;
stabile dimora dei minori;
periodi di incontro dei minori con il genitore non stabilmente convivente.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale proposta da alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni da loro rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate non possono che condurre a tale conclusione.
Domanda di addebito della separazione
Parte ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al resistente e non ha rinunciato nel corso del giudizio a tale domanda accessoria.
Più in particolare, la ricorrente ha dedotto la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, il quale avrebbe intrattenuto negli anni 2018/2019 due relazioni extraconiugali con due diverse donne.
Deve premettersi, in tema di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una
violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a
giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si
constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e
6 crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in
atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass.
civ. ord. n. 16859 del 14.8.2015).
Considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'onere della prova della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto è gravata la parte che abbia formulato tale eccezione (cfr. Cass. civ, ord. n. 3923 del 19.2.2018,
secondo cui “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e
la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità
della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio (sono stati escussi escussi - investigatore privato –; – compagna del Testimone_1 Testimone_2
– e - amico di lunga data del e conoscente della CP_1 Testimone_3 CP_1
), si deve ritenere che il resistente abbia intrattenuto una relazione Parte_1
extraconiugale quanto meno a far data dal mese di gennaio 2019; solo successivamente il resistente si è allontanato dalla casa coniugale.
Il teste di parte ricorrente, l'investigatore privato ha confermato Tes_1
l'esistenza di una relazione intima tra l'odierno resistente e la sig.ra Testimone_2
già a decorrere dal gennaio 2019. Il più in dettaglio, ha riferito che il 15 Tes_1
7 gennaio 2019 si era appostato, con la propria autovettura, nei pressi di un locale frequentato dal resistente, seguendolo in automobile presso un parcheggio, ove il si stava intrattenendo in atteggiamenti intimi e inequivoci con una donna. CP_1
L'investigatore privato, pur non sapendo fornire le generalità di questa donna, ha confermato di averla vista durante tutto il periodo di osservazione in compagnia del resistente, aggiungendo che “la ragazza in questione era sempre la stessa di cui ai
capitoli precedenti”. In merito all'abitazione di questa ragazza, il ha così Tes_1
riferito: “Ho dedotto che tale abitazione in Via Somalia fosse quella dove viveva la
donna perché più volte avevo visto il andare a prendere e riaccompagnare CP_1
ivi la donna suddetta … preciso che la ragazza in questione era sempre la stessa di
cui ai capitoli precedenti. Preciso che ho potuto verificare quanto ho detto in quanto
passeggiavo sul marciapiede in prossimità del quale era parcheggiata l'auto.
Nell'occasione non ho potuto scattare delle foto perché era troppo buio.”
La teste di parte resistente, sig.ra attuale compagna del Testimone_2
, pur non contestando la relazione, l'ha collocata temporalmente nel periodo CP_1
“nel maggio – giugno 2020”, infatti la predetta ha dichiarato di aver conosciuto il
“…nel 2017-2018 in quanto frequentavamo lo stesso gruppo di amici che CP_1
spesso si riuniva in un locale in via Mancinelli, mentre la nostra relazione
sentimentale è iniziata nel maggio – giugno 2020, preciso che nel 2019 avevo una
relazione con altra persona.” Il secondo teste di parte resistente, sig. Testimone_3
ha collocato a sua volta, sotto un profilo temporale, l'inizio della relazione tra il resistente e la sig.ra ella primavera del 2020, precisando di frequentare la Tes_2
coppia due volte alla settimana sino all'inverno dell'anno 2022 affermando poi che:
8 “non li ho comunque mai visti scambiarsi effusioni anche se si sapeva che avevano
una relazione.”
A parere del Collegio, appaiono meno credibili le dichiarazioni rese dalla teste attuale compagna del resistente, in ordine all'inizio della relazione Testimone_2
sentimentale con il resistente in quanto tali dichiarazioni sono contraddette da quelle rese dall'investigatore privato teste obiettivamente indifferente, il quale ha Tes_1
confermato di aver visto la coppia n diversi e specifici episodi di Controparte_2
intimità e precisamente nelle date del 15 gennaio e del 19 febbraio 2019. D'altronde,
poco cambierebbe ai fini di causa se la persona di sesso femminile che il CP_1
frequentava stabilmente in atteggiamenti intimi prima dell'allontanamento dalla casa familiare non era la si sarebbe comunque trattato di una violazione del Tes_2
dovere coniugale di fedeltà, per di più non occasionale.
A fronte di ciò, il resistente non ha assolto all'onere sullo stesso gravante di dimostrare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto. Invero, le deduzioni del circa l'anteriorità della crisi rispetto alla relazione CP_1
extraconiugale (gennaio 2019) sono rimaste prive di adeguati riscontri probatori. Più
in dettaglio, il ha dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i CP_1
coniugi era già definitivamente venuta meno per colpa della e, in specie, Pt_1
per asserite condotte denigratorie nei confronti del resistente, ossia per non avere riconosciuto pari dignità al ruolo genitoriale paterno rispetto a quello da lei esercitato nei confronti dei figli ed utilizzando, dinanzi a loro, apprezzamenti offensivi e denigranti nei confronti del . Si tratta di affermazioni non dimostrate. CP_1
9 Ciò posto, dalle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, non emerge alcun elemento che comprovi che la crisi coniugale fosse già in atto e antecedente alla scoperta del tradimento da parte della Pt_1
La separazione che ne è scaturita, con l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, deve, dunque, essere causalmente ricollegata alla violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del con conseguente addebito della CP_1
separazione a carico di quest'ultimo.
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., assunta all'udienza del 26 dicembre 2019, i figli minori e sono stati affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con stabile dimora presso la madre, e sono state poi fissate specifiche tempistiche per gli incontri con il padre.
Tale decisione deve essere confermata, stante anche il sostanziale accordo di entrambe le parti su tali aspetti. Infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., non vi sono obiettive e concludenti ragioni che facciano ritenere inopportuno l'affido condiviso.
È noto in proposito che “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non
coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale
dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio
per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si
esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo
psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. civ. sent.
n. 6535 del 6.3.2019). Nel caso in esame, non risulta che la pur elevata conflittualità
tra i due genitori si sia palesata in forme talmente gravi e specifiche da pregiudicare
10 frequentemente o gravemente la capacità dei genitori stessi di assumere le più
adatte decisioni nell'interesse dei figli. Pertanto, sulla base della giurisprudenza di legittimità citata in premessa, la forte litigiosità e le difficoltà di comunicazione tra le parti non costituiscono un elemento sufficiente per derogare dalla regola preferenziale dell'affidamento condiviso.
Di conseguenza, le decisioni di maggiore importanza relative alla cura,
all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori andranno prese da entrambi i genitori, di comune accordo. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore temporaneamente convivente.
I minori dovranno continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora e così come del resto richiesto anche dal (cfr. pag. 11 CP_1
della relativa comparsa conclusionale). Consegue il diritto ed il dovere del padre di incontrare i figli nei termini stabiliti dalla suddetta ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.,
riprodotti in dispositivo.
Assegno di mantenimento in favore dei figli minori e . Per_1 Per_2
Con riferimento alle questioni economiche, si deve preliminarmente dare atto che in sede di provvedimenti provvisori è stato stabilito a carico del resistente un assegno mensile di euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento della prole coabitante con la madre, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie in eguale misura tra le parti.
Dalla documentazione complessivamente prodotta è emerso che la ricorrente è
dipendente, a tempo indeterminato, della società FiberCop, percependo un reddito
11 netto mensile pari a circa euro 1.500,00 su tredici mensilità; nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito annuo netto pari a circa euro 25.390,00; è attualmente proprietaria dell'immobile sito in Roma alla Via Ivanoe Bonomi, 20, ad uso abitazione,
oltre a un immobile sito in Acilia, il quale necessità di lavori di ristrutturazione. La
ricorrente è poi gravata da mutuo bancario, per un importo originario pari ad euro
100.000,00 con scadenza al 1° dicembre 2039, con rata mensile a tasso fisso pari ad euro 480,72 e di un prestito di euro 5.000,00 da rimborsare secondo le proprie disponibilità.
Il resistente svolge l'attività professionale di agente di commercio da cui, a suo dire, ricava un reddito mensile lordo pari a circa euro 1.800,00; nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito netto annuo pari a circa euro 12.826,00. È proprietario di un immobile sito in Roma al Viale Gottardo da cui percepisce un canone di locazione annuo pari a circa 9.000 euro, oltre ad essere comproprietario, nella misura di 1/6, di un immobile sito in Roma alla via Giarabub, 13 e, nella misura di 1/3 di un immobile sito in Ovindoli (AQ) alla via della Magnola. Il resistente è poi gravato da un canone di locazione ammontante ad euro 900,00 per l'immobile in cui vive. Alla luce di tale esborso e del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, si deve ritenere che i redditi del resistente siano con ogni probabilità sottostimati: ben difficilmente una locazione di euro 900,00 mensili oltre accessori può essere sostenuta con entrate mensili di circa 1.800 euro, visto che ai predetti 900 euro mensili si devono aggiungere gli esborsi per il mantenimento dei figli;
parimenti, il non sarebbe stato fideiussore di un mutuo per la casa familiare di importo CP_1
pari a 1.200 euro mensili se, con le predette entrate della moglie e con due figli da mantenere, egli non avesse entrate ben superiori a quelle già dichiarate.
12 Ciò posto, visti i redditi delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli con i genitori e delle loro presumibili esigenze, va considerato che il resistente all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali soggiornava presso l'abitazione materna mentre, all'attualità risiede in altra abitazione, condotta in locazione con il predetto importo mensile di euro 900,00; nelle more, la sig.ra ha venduto la casa coniugale, acquistando nel luglio 2021 l'abitazione di Pt_1
via Ivanoe Bonomi 20 per la quale paga una rata di mutuo più contenuta (euro 480,00
invece di euro 1.200, quest'ultima inizialmente con il supporto del marito).
Il Tribunale ritiene quindi che il contributo dovuto dal sig. per il CP_1
mantenimento della prole debba fissarsi all'attualità nella misura di euro 700,00
(350,00 per ciascun figlio), ossia in importo inferiore a quello stabilito con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., così come oggi rivalutato;
inoltre, ciascun genitore dovrà
sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la prole.
Tale importo di euro 700,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat relativi al costo della vita, decorrerà dal mese di ottobre del 2025. Restando invece ferme,
fino a tale mensilità, le statuizioni contenute nella suddetta ordinanza del 26 dicembre
2019.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter
13 se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che,
anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel
quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto nell'ordinanza presidenziale del
26 dicembre 2019.
La regolazione delle spese della lite
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in importo intermedio rispetto a quelli offerti dalle parti, le spese di lite devono essere compensate per il 50%, e poste a carico del resistente, per lo più soccombente nella domanda avente contenuto patrimoniale, quanto all'ulteriore 50%.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 24 luglio 2019, Controparte_1
nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 20 Parte_1
giugno 1965 a Frascati, e , nato il [...] a [...], Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio nel comune di Cerveteri in data 6 luglio
2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Cerveteri al n. 75, Parte 2, Serie A, Anno 2006;
14 - dichiara che la separazione deve essere addebitata a;
Controparte_1
- conferma il regime dell'affido condiviso dei figli minori e a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con dimora degli stessi presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, salvi diversi CP_1
accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori medesimi, secondo lo seguenti modalità: durante la settimana il padre accompagnerà la figlia a scuola il lunedì ed il mercoledì; il giovedì Per_2
prenderà la figlia all'uscita da scuola, la accompagnerà dalla Per_2
logopedista, la riprenderà a fine seduta, tenendola con sé insieme al fratello
, che il padre avrà ripreso dall'uscita dal calcio, per poi Per_1
riaccompagnare entrambi i figli a scuola la mattina del giorno successivo;
il padre prenderà dalla scuola il figlio tutti i giorni della settimana, Per_1
facendo stare il minore con sé o con la nonna paterna anche il pomeriggio, e lo riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 18.30 (quando la madre sarà
tornata dal lavoro); il martedì dopo il calcio il figlio sarà ripreso dalla madre;
a fine settimana alternati il padre terrà con sé i figli dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica quando lo riaccompagnerà dalla madre entro le ore
15 21,30; nelle vacanze estive i figli saranno con il padre per tre settimane anche frazionate durante l'estate, previ accordi da raggiungere entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio il padre vedrà i minori per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; nelle vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- dispone che il , con decorrenza dal mese di ottobre del 2025, CP_1
corrisponda in euro 700,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) il contributo mensile per il mantenimento dei figli e , entro e Per_1 Per_2
non oltre il 5 di ogni mese e con le modalità preferibilmente tracciabili comunicategli dalla con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa Pt_1
con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; restano ferme, fino al settembre del 2025, le statuizioni contenute nell'ordinanza del
26 dicembre 2019;
- dispone che le spese straordinarie – come sopra intese - eventualmente necessarie per i minori siano poste in misura eguale tra le parti;
- compensa per il 50% le spese di lite e condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della residua quota del 50% delle Parte_1
spese della lite, liquidandole, in tale proporzione, in euro 4.200,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote legge e se dovute;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
16 Civile del Comune di Cerveteri per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 settembre 2025.
Il Giudice estensore
ST AB
Il Presidente
RT EN
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