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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 571/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa TT NI, all'udienza del 20 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni, Parte_1 rappresentanti e difensori di elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, al Viale Parte_1 S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per la presentazione in via telematica;
RICORRENTE E con socio unico, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, nonché dall'avv. Andrea Grazzini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, alla Piazza Vittorio Veneto n. 1, come da procura alle liti stesa su foglio separato, da considerarsi in calce alla memoria di costituzione e difensiva: RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.2.2024 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società con socio Controparte_1 unico per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- ACCERTARE il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità a decorrere dal mese di novembre 2008 e per l'effetto condannare la convenuta alla regolarizzazione delle buste paga della stessa per i motivi esposti;
- CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.737,79 (o il diverso importo ritenuto di giustizia) per i motivi dedotti;
Con riserva di agire in separato giudizio per tutto quanto successivamente maturato e maturando. Con vittoria di spese. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e assolvere la convenuta da ogni domanda in esso contenuta;
in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, parte attrice ha dedotto che:
- in data 17.10.2005 la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta con contratto di apprendistato professionalizzate, con inquadramento al livello VI del C.C.N.L. Commercio Terziario e con orario di lavoro full-time (doc. 1);
pagina 1 di 4 - a ottobre 2007 le è stato riconosciuto il V livello del C.C.N.L. sopracitato (doc.
2 - busta paga ottobre 2007);
- in data 12.1.2009 il rapporto di lavoro è stato trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 3);
- nel mese di ottobre 2009 le è stato riconosciuto il IV livello del C.C.N.L. Commercio (doc. 4 – busta paga ottobre 2009);
- nel mese di ottobre 2017 l'orario di lavoro della ricorrente è stato trasformato in orario di lavoro part-time al 47,63%; poi, nel mese di ottobre 2019 l'orario di lavoro è stato trasformato in part- time al 63,16%;
- la ricorrente, sin dal 2005, presta attività lavorativa presso il punto vendita di CP_1 Empoli;
- il 13.07.2022 il direttore del punto vendita di Empoli, ha affisso nella bacheca Parte_2 aziendale la seguente comunicazione: “Care colleghe e cari colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisone. Quindi, vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) A decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo riconosciuto ed un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili;
b) Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part- time secondo l'attuale parametro retributivo” (doc. 5);
- l'art. 184 lettera a) del C.C.N.L. del 2004, disciplinante gli scatti di anzianità, prevedeva che “per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale …il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987” (doc. 7);
- la norma è stata mantenuta nei successivi rinnovi contrattuali (doc.
8 - contratti successivi al 2004);
- in base alla disposizione contrattuale predetta, la convenuta avrebbe dovuto riconoscere il primo scatto di anzianità a tutti i dipendenti, anche a quelli assunti come apprendisti, dopo 3 anni dalla data di assunzione;
- invero, ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità, non ha erroneamente CP_1 considerato il periodo di apprendistato (doc.
9 - buste paga);
- è, quindi, creditrice dell'importo di euro 2.737,79 a titolo di differenze retributive Pt_1 maturate dal novembre 2008 al novembre 2023 (doc. 11 - conteggio), al netto della detrazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del comunicato aziendale di cui al punto 4;
- gli scatti di anzianità sono parte della c.d. “normale retribuzione” e sono ricompresi nella c.d.
“retribuzione di fatto” (artt. 185 e 187 del C.C.N.L. ratione temporis vigente) e, quindi, gli stessi incidono su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, come, ad esempio: tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità (artt. 200 e 201); maggiorazioni per lavoro straordinario, maggiorazioni per lavoro prestato nel giorno di riposo, festività, ferie, maggiorazioni per lavoro supplementare, lavoro domenicale, permessi retribuiti, sul T.F.R. etc. (artt. 77,81, 132,137,139,140).
6. La società datrice ha resistito alla domanda, difendendo la legittimità del proprio operato.
7. È pacifico, e, comunque, documentalmente provato (v. buste paga di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente), che la società resistente, solo con la busta paga di luglio 2022, abbia riconosciuto alla ricorrente l'anzianità convenzionale dal 17 ottobre 2005 e n. 5 scatti di anzianità, con data del successivo scatto indicata nel gennaio 2024.
8. Il calcolo degli scatti di anzianità risulta, quindi, conforme, sia, alla previsione della soprariportata disposizione contrattuale collettiva (che prevede che “ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”, senza operare alcuna distinzione tra le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione del personale dipendente, considerato, altresì, che, il contratto di apprendistato determina l'instaurazione ab origine di un rapporto a tempo indeterminato, che, salvo pagina 2 di 4 recesso alla scadenza, prosegue nelle forme di un ordinario rapporto di lavoro subordinato), sia, al contenuto della succitata comunicazione datata 13.07.2022, con la quale la società datrice di lavoro ha riconosciuto alla ricorrente la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione dei 10 scatti di anzianità triennali, dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (17.10.2005).
9. Ciò posto, per quanto concerne, invece, le conseguenti differenze retributive rivendicate dalla lavoratrice, non è dato comprendere a quale legittimo titolo la società datrice pretenderebbe di detrarre dalle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di scatti di anzianità (e di relativa incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti), gli “svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore, quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% (anziché 30% previsto dal CCNL), premi etc.”, ossia voci retributive diverse e distinte per natura e funzione.
10. E, del resto, l'art. 184 C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro de quo (con previsione confermata nei successivi contratti collettivi) prevede espressamente che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né, eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare.
11. È, dunque, del tutto irrilevante la circostanza che la lavoratrice “ha sempre percepito un compenso assai superiore al minimo contrattuale previsto dalla contrattazione collettiva;”, non potendo trovare applicazione nel caso di specie l'invocato principio giurisprudenziale dell'assorbimento, riguardando esso, infatti, la diversa fattispecie dell'accertamento giudiziale della effettiva natura subordinata di un rapporto di lavoro formalizzato dalle parti come autonomo.
12. Come si evince chiaramente dal conteggio in atti (doc. 11 fasc. ric.), parte ricorrente, nel quantificare le spettanze, ha, invece, correttamente detratto dal dovuto il superminimo assorbibile mensile di € 20,00 lordi erogato dal luglio 2022 e l'una tantum di € 700,00.
13. Né può rilevare il fatto che le parti nel contratto di assunzione abbiano pattuito che “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” (doc. 1 fasc. res.), riguardando tale previsione, con tutta evidenza, l'assorbimento del superminimo ad opera di futuri aumenti del minimo contrattuale derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale.
14. Deve, poi, rilevarsi che non è pertinente il richiamo, operato da parte resistente, alla previsione dell'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente), atteso che il diritto di credito azionato dalla lavoratrice rinviene la propria fonte nella suddetta disciplina pattizia collettiva, configurando, piuttosto, la comunicazione del luglio 2022, un riconoscimento di debito;
e che, in ogni caso, alle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., si applica l'art. 2113 c.c.
15. Peraltro, nel caso in esame, non è intervenuta fra le odierne parti alcuna conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto le differenze retributive oggetto di causa.
16. Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta.
17. Come è noto, infatti, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
18. E, nel caso di specie, il primo scatto triennale è maturato nel novembre 2008 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge.
19. Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento al conteggio allegato al ricorso (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente), dal quale emerge, quale totale delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice dal novembre 2008 al novembre 2023, la somma complessiva capitale lorda di € 2.500,70 (non potendosi pronunciare una sentenza di condanna in punto di incidenza della predetta somma sul T.F.R., in quanto non ancora esigibile, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere).
pagina 3 di 4 20. Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma capitale lorda di € 2.500,70, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo ex art. 429 c.p.c.
21. Ogni altro profilo risulta assorbito.
22. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per cui il ricorso è stato accolto e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma capitale lorda di euro 2.500,70, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., per differenze retributive ai titoli e per il periodo di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A., come per legge.
Firenze, 20 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
TT NI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa TT NI, all'udienza del 20 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni, Parte_1 rappresentanti e difensori di elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, al Viale Parte_1 S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per la presentazione in via telematica;
RICORRENTE E con socio unico, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, nonché dall'avv. Andrea Grazzini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, alla Piazza Vittorio Veneto n. 1, come da procura alle liti stesa su foglio separato, da considerarsi in calce alla memoria di costituzione e difensiva: RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.2.2024 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società con socio Controparte_1 unico per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- ACCERTARE il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità a decorrere dal mese di novembre 2008 e per l'effetto condannare la convenuta alla regolarizzazione delle buste paga della stessa per i motivi esposti;
- CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.737,79 (o il diverso importo ritenuto di giustizia) per i motivi dedotti;
Con riserva di agire in separato giudizio per tutto quanto successivamente maturato e maturando. Con vittoria di spese. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e assolvere la convenuta da ogni domanda in esso contenuta;
in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, parte attrice ha dedotto che:
- in data 17.10.2005 la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta con contratto di apprendistato professionalizzate, con inquadramento al livello VI del C.C.N.L. Commercio Terziario e con orario di lavoro full-time (doc. 1);
pagina 1 di 4 - a ottobre 2007 le è stato riconosciuto il V livello del C.C.N.L. sopracitato (doc.
2 - busta paga ottobre 2007);
- in data 12.1.2009 il rapporto di lavoro è stato trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 3);
- nel mese di ottobre 2009 le è stato riconosciuto il IV livello del C.C.N.L. Commercio (doc. 4 – busta paga ottobre 2009);
- nel mese di ottobre 2017 l'orario di lavoro della ricorrente è stato trasformato in orario di lavoro part-time al 47,63%; poi, nel mese di ottobre 2019 l'orario di lavoro è stato trasformato in part- time al 63,16%;
- la ricorrente, sin dal 2005, presta attività lavorativa presso il punto vendita di CP_1 Empoli;
- il 13.07.2022 il direttore del punto vendita di Empoli, ha affisso nella bacheca Parte_2 aziendale la seguente comunicazione: “Care colleghe e cari colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisone. Quindi, vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) A decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo riconosciuto ed un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili;
b) Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part- time secondo l'attuale parametro retributivo” (doc. 5);
- l'art. 184 lettera a) del C.C.N.L. del 2004, disciplinante gli scatti di anzianità, prevedeva che “per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale …il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987” (doc. 7);
- la norma è stata mantenuta nei successivi rinnovi contrattuali (doc.
8 - contratti successivi al 2004);
- in base alla disposizione contrattuale predetta, la convenuta avrebbe dovuto riconoscere il primo scatto di anzianità a tutti i dipendenti, anche a quelli assunti come apprendisti, dopo 3 anni dalla data di assunzione;
- invero, ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità, non ha erroneamente CP_1 considerato il periodo di apprendistato (doc.
9 - buste paga);
- è, quindi, creditrice dell'importo di euro 2.737,79 a titolo di differenze retributive Pt_1 maturate dal novembre 2008 al novembre 2023 (doc. 11 - conteggio), al netto della detrazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del comunicato aziendale di cui al punto 4;
- gli scatti di anzianità sono parte della c.d. “normale retribuzione” e sono ricompresi nella c.d.
“retribuzione di fatto” (artt. 185 e 187 del C.C.N.L. ratione temporis vigente) e, quindi, gli stessi incidono su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, come, ad esempio: tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità (artt. 200 e 201); maggiorazioni per lavoro straordinario, maggiorazioni per lavoro prestato nel giorno di riposo, festività, ferie, maggiorazioni per lavoro supplementare, lavoro domenicale, permessi retribuiti, sul T.F.R. etc. (artt. 77,81, 132,137,139,140).
6. La società datrice ha resistito alla domanda, difendendo la legittimità del proprio operato.
7. È pacifico, e, comunque, documentalmente provato (v. buste paga di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente), che la società resistente, solo con la busta paga di luglio 2022, abbia riconosciuto alla ricorrente l'anzianità convenzionale dal 17 ottobre 2005 e n. 5 scatti di anzianità, con data del successivo scatto indicata nel gennaio 2024.
8. Il calcolo degli scatti di anzianità risulta, quindi, conforme, sia, alla previsione della soprariportata disposizione contrattuale collettiva (che prevede che “ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”, senza operare alcuna distinzione tra le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione del personale dipendente, considerato, altresì, che, il contratto di apprendistato determina l'instaurazione ab origine di un rapporto a tempo indeterminato, che, salvo pagina 2 di 4 recesso alla scadenza, prosegue nelle forme di un ordinario rapporto di lavoro subordinato), sia, al contenuto della succitata comunicazione datata 13.07.2022, con la quale la società datrice di lavoro ha riconosciuto alla ricorrente la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione dei 10 scatti di anzianità triennali, dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (17.10.2005).
9. Ciò posto, per quanto concerne, invece, le conseguenti differenze retributive rivendicate dalla lavoratrice, non è dato comprendere a quale legittimo titolo la società datrice pretenderebbe di detrarre dalle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di scatti di anzianità (e di relativa incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti), gli “svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore, quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% (anziché 30% previsto dal CCNL), premi etc.”, ossia voci retributive diverse e distinte per natura e funzione.
10. E, del resto, l'art. 184 C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro de quo (con previsione confermata nei successivi contratti collettivi) prevede espressamente che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né, eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare.
11. È, dunque, del tutto irrilevante la circostanza che la lavoratrice “ha sempre percepito un compenso assai superiore al minimo contrattuale previsto dalla contrattazione collettiva;”, non potendo trovare applicazione nel caso di specie l'invocato principio giurisprudenziale dell'assorbimento, riguardando esso, infatti, la diversa fattispecie dell'accertamento giudiziale della effettiva natura subordinata di un rapporto di lavoro formalizzato dalle parti come autonomo.
12. Come si evince chiaramente dal conteggio in atti (doc. 11 fasc. ric.), parte ricorrente, nel quantificare le spettanze, ha, invece, correttamente detratto dal dovuto il superminimo assorbibile mensile di € 20,00 lordi erogato dal luglio 2022 e l'una tantum di € 700,00.
13. Né può rilevare il fatto che le parti nel contratto di assunzione abbiano pattuito che “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” (doc. 1 fasc. res.), riguardando tale previsione, con tutta evidenza, l'assorbimento del superminimo ad opera di futuri aumenti del minimo contrattuale derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale.
14. Deve, poi, rilevarsi che non è pertinente il richiamo, operato da parte resistente, alla previsione dell'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente), atteso che il diritto di credito azionato dalla lavoratrice rinviene la propria fonte nella suddetta disciplina pattizia collettiva, configurando, piuttosto, la comunicazione del luglio 2022, un riconoscimento di debito;
e che, in ogni caso, alle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., si applica l'art. 2113 c.c.
15. Peraltro, nel caso in esame, non è intervenuta fra le odierne parti alcuna conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto le differenze retributive oggetto di causa.
16. Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta.
17. Come è noto, infatti, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
18. E, nel caso di specie, il primo scatto triennale è maturato nel novembre 2008 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge.
19. Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento al conteggio allegato al ricorso (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente), dal quale emerge, quale totale delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice dal novembre 2008 al novembre 2023, la somma complessiva capitale lorda di € 2.500,70 (non potendosi pronunciare una sentenza di condanna in punto di incidenza della predetta somma sul T.F.R., in quanto non ancora esigibile, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere).
pagina 3 di 4 20. Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma capitale lorda di € 2.500,70, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo ex art. 429 c.p.c.
21. Ogni altro profilo risulta assorbito.
22. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per cui il ricorso è stato accolto e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma capitale lorda di euro 2.500,70, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., per differenze retributive ai titoli e per il periodo di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A., come per legge.
Firenze, 20 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
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