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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5528/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in secondo grado di giudizio, al n. 5528/2022 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Parte_1
COLONNA LORENZO;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
NOVEMBRE EUGENIA;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 11.07.2022, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9216/2021, emessa dal Giudice di pace di il 10.12.2021 e depositata in cancelleria il CP_1
12.01.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso dodici sanzioni amministrative, poi ridotte a sei, tutte emesse per violazione dell'art. 7, comma 9 e comma 14 del C.d.S.
In particolare, l'originario ricorrente aveva proposto opposizione avverso dodici verbali di contestazione, e più segnatamente avverso le sanzioni nn. Z6032352, Z6033028, Z6033501,
Z6031860, Z6033510, Z6030930, Z6031735, Z6036371, Z6036251, Z6036862, Z6039475 e
Z6039476. Dinanzi al primo Giudice, il , con la comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
ha dato atto che prima dell'introduzione del giudizio di opposizione i verbali nn. Z6030930/21,
Z6033510/21, Z6031735/21, Z6032352/21, Z6033028/21, Z6033501/21, erano stati annullati in autotutela.
Il Giudice di pace, all'esito dell'udienza del 10.12.2021, ha emesso la sentenza di rigetto dell'opposizione confermando tutti gli originari verbali.
1 Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, si è costituito il , il quale ha Controparte_1
concluso per l'infondatezza del gravame ed ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Tuttavia, prima di esaminare nel merito il gravame, giova una premessa di carattere processuale.
Allo stato, devono intendersi oggetto di opposizione unicamente i verbali nn. Z6031860, Z6036371,
Z6036251, Z6036862, Z6039475 e Z6039476, atteso che per i restanti, come concordemente affermato dalle parti in causa, è intervenuto l'annullamento in autotutela.
Pertanto, deve intendersi cessata la materia del contendere con riferimento ai verbali già annullati.
Nel merito, con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della prima decisione per aver il Giudice di pace ritenuto legittimi i verbale impugnati perché elevati in un periodo antecedente al 19.05.2021, data di decorrenza del permesso di transito e/o sosta nella Z.T.L. rilasciato alla Parte_1
Il motivo è fondato.
Prima di esaminare nel merito la doglianza, si rende necessaria una sintetica ricostruzione dei fatti.
L'appellante ha esposto di aver presentato richiesta di rinnovo del permesso di transito e/o sosta nelle Z.T.L. in data 28.04.2021, sebbene lo stesso sia poi stato concesso solo con decorrenza
19.05.2021. La ha dedotto, inoltre, di aver presentato una prima istanza di annullamento in Pt_1
autotutela in data 28.07.2021, avente ad oggetto alcuni dei verbali poi opposti dinanzi al Giudice di pace ed, in data 2.08.2021, una seconda istanza avente ad oggetto i restanti verbali.
Il 2.09.2021 il ha offerto riscontro alla seconda istanza negando l'annullamento in CP_1
autotutela dei verbali evidenziando che il permesso rilasciato alla in forza del quale veniva Pt_1
consentito il transito al veicolo tg. FP810LC nella ZTL, avesse decorrenza dal 19.05.2021 e, pertanto, le violazioni sanzionate, poiché commesse in data precedente, sarebbero state legittimamente elevate.
In data 29.09.2021, viceversa, riscontrava la prima istanza accogliendola ed annullando in autotutela alcuni verbali, anche questi commessi in data antecedente al 19.05.2021 (su tale specifico aspetto, cfr. p. 2 della comparsa di costituzione e risposta del in grado di appello, nel quale Controparte_1
2 viene indicato, come motivo di accoglimento, il fatto che le violazioni siano state commesse in data successiva al 28.04.2021, data di presentazione del permesso di transito).
Orbene, ciò premesso in fatto, nel merito va osservato quanto segue.
Le peculiarità del caso di specie, a parere del Tribunale, consentono di considerare preminente la scriminante della buona fede, con prevalenza sugli aspetti formali circa l'effettiva decorrenza del permesso di transito.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cons. Stato Sez. VI Sent., 21/06/2011, n. 3719).
Ebbene, sulla scorta delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso de quo si ritiene che il comportamento posto in essere dal conducente del veicolo tg. FP810LC sia stato conforme alla buona fede.
Difatti, dagli atti di causa è emerso che il permesso di transito in questione sia stato richiesto dal Sig.
, in data 28.04.2021 - circostanza confermata dallo stesso Ente - per permettere a Parte_2
costui di raggiungere Piazzetta Corte Conte Accardo allo scopo di accompagnare i propri figli presso la scuola elementare (cfr. richiesta allegata in atti).
Orbene, in primo luogo va sottolineato che tutte le violazioni sono successive all'inoltro dell'istanza di rilascio del permesso, ragion per cui è ragionevole presumere che il conducente ritenesse di essere legittimato già da tale data, presunzione questa, del resto, condivisa anche dallo stesso comune in sede di annullamento in autotutela di alcune sanzioni.
In secondo luogo, va evidenziato che vi sono elementi tali per cui è possibile presumere che il transito nella ZTL sia stato effettuato in conformità ai motivi per cui è stato richiesto il permesso.
Invero, un peculiare aspetto della vicenda in esame risiede proprio nel fatto che il passaggio nella
ZTL del veicolo in questione era propedeutico all'accompagnamento di minori presso l'edificio scolastico, circostanza questa non contestata dall'Ente e di cui, viceversa, vi è riscontro negli stessi verbali di accertamento opposti. Ed infatti, i verbali di contestazione hanno ad oggetto tutte commissioni effettuate in giorni feriali ed in orario mattutino (nel dettaglio, nella fascia oraria che
3 va dalle 8:20 alle 8:33), ossia tutte in circostanze di tempo notoriamente riconducibili all'inizio delle lezioni scolastiche.
Tutto ciò evidenziato, il Tribunale ritiene, in definitiva, sussistenti elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.
Dall'accoglimento del secondo motivo di appello discende logicamente l'accoglimento del gravame, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, i verbali nn. Z6031860, Z6036371, Z6036251, Z6036862,
Z6039475 e Z6039476 devono essere annullati.
Dall'accoglimento dell'appello discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite sostenute dalla nel corso del primo grado di giudizio, tenuto conto Parte_1
dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
e liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati
[...]
al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e ridotti della metà stante l'esigua attività difensiva espletata.
Le spese di lite sostenute dalla nel corso del secondo grado di giudizio, tenuto parimenti Parte_1
conto dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
e liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati CP_1
al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e ridotti della metà stante l'esigua attività difensiva espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 9216/2021, emessa dal Giudice di pace di il 10.12.2021 e depositata in cancelleria CP_1
il 12.01.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9216/2021, annulla i verbali nn.
Z6031860, Z6036371, Z6036251, Z6036862, Z6039475 e Z6039476 emessi dalla Polizia
Municipale di;
CP_1
b) Dichiara cessata la materia in relazione ai verbali n. Z6030930/21, Z6033510/21,
Z6031735/21, Z6032352/21, Z6033028/21, Z6033501/21, già annullati in autotutela;
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1
favore del difensore della dichiaratosi antistatario, che liquida in € 175,00 oltre Parte_1
4 spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
d) condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1
del difensore della dichiaratosi antistatario, che liquida in € 335,00 oltre spese Parte_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in secondo grado di giudizio, al n. 5528/2022 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Parte_1
COLONNA LORENZO;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
NOVEMBRE EUGENIA;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 11.07.2022, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9216/2021, emessa dal Giudice di pace di il 10.12.2021 e depositata in cancelleria il CP_1
12.01.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso dodici sanzioni amministrative, poi ridotte a sei, tutte emesse per violazione dell'art. 7, comma 9 e comma 14 del C.d.S.
In particolare, l'originario ricorrente aveva proposto opposizione avverso dodici verbali di contestazione, e più segnatamente avverso le sanzioni nn. Z6032352, Z6033028, Z6033501,
Z6031860, Z6033510, Z6030930, Z6031735, Z6036371, Z6036251, Z6036862, Z6039475 e
Z6039476. Dinanzi al primo Giudice, il , con la comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
ha dato atto che prima dell'introduzione del giudizio di opposizione i verbali nn. Z6030930/21,
Z6033510/21, Z6031735/21, Z6032352/21, Z6033028/21, Z6033501/21, erano stati annullati in autotutela.
Il Giudice di pace, all'esito dell'udienza del 10.12.2021, ha emesso la sentenza di rigetto dell'opposizione confermando tutti gli originari verbali.
1 Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, si è costituito il , il quale ha Controparte_1
concluso per l'infondatezza del gravame ed ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Tuttavia, prima di esaminare nel merito il gravame, giova una premessa di carattere processuale.
Allo stato, devono intendersi oggetto di opposizione unicamente i verbali nn. Z6031860, Z6036371,
Z6036251, Z6036862, Z6039475 e Z6039476, atteso che per i restanti, come concordemente affermato dalle parti in causa, è intervenuto l'annullamento in autotutela.
Pertanto, deve intendersi cessata la materia del contendere con riferimento ai verbali già annullati.
Nel merito, con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della prima decisione per aver il Giudice di pace ritenuto legittimi i verbale impugnati perché elevati in un periodo antecedente al 19.05.2021, data di decorrenza del permesso di transito e/o sosta nella Z.T.L. rilasciato alla Parte_1
Il motivo è fondato.
Prima di esaminare nel merito la doglianza, si rende necessaria una sintetica ricostruzione dei fatti.
L'appellante ha esposto di aver presentato richiesta di rinnovo del permesso di transito e/o sosta nelle Z.T.L. in data 28.04.2021, sebbene lo stesso sia poi stato concesso solo con decorrenza
19.05.2021. La ha dedotto, inoltre, di aver presentato una prima istanza di annullamento in Pt_1
autotutela in data 28.07.2021, avente ad oggetto alcuni dei verbali poi opposti dinanzi al Giudice di pace ed, in data 2.08.2021, una seconda istanza avente ad oggetto i restanti verbali.
Il 2.09.2021 il ha offerto riscontro alla seconda istanza negando l'annullamento in CP_1
autotutela dei verbali evidenziando che il permesso rilasciato alla in forza del quale veniva Pt_1
consentito il transito al veicolo tg. FP810LC nella ZTL, avesse decorrenza dal 19.05.2021 e, pertanto, le violazioni sanzionate, poiché commesse in data precedente, sarebbero state legittimamente elevate.
In data 29.09.2021, viceversa, riscontrava la prima istanza accogliendola ed annullando in autotutela alcuni verbali, anche questi commessi in data antecedente al 19.05.2021 (su tale specifico aspetto, cfr. p. 2 della comparsa di costituzione e risposta del in grado di appello, nel quale Controparte_1
2 viene indicato, come motivo di accoglimento, il fatto che le violazioni siano state commesse in data successiva al 28.04.2021, data di presentazione del permesso di transito).
Orbene, ciò premesso in fatto, nel merito va osservato quanto segue.
Le peculiarità del caso di specie, a parere del Tribunale, consentono di considerare preminente la scriminante della buona fede, con prevalenza sugli aspetti formali circa l'effettiva decorrenza del permesso di transito.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cons. Stato Sez. VI Sent., 21/06/2011, n. 3719).
Ebbene, sulla scorta delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso de quo si ritiene che il comportamento posto in essere dal conducente del veicolo tg. FP810LC sia stato conforme alla buona fede.
Difatti, dagli atti di causa è emerso che il permesso di transito in questione sia stato richiesto dal Sig.
, in data 28.04.2021 - circostanza confermata dallo stesso Ente - per permettere a Parte_2
costui di raggiungere Piazzetta Corte Conte Accardo allo scopo di accompagnare i propri figli presso la scuola elementare (cfr. richiesta allegata in atti).
Orbene, in primo luogo va sottolineato che tutte le violazioni sono successive all'inoltro dell'istanza di rilascio del permesso, ragion per cui è ragionevole presumere che il conducente ritenesse di essere legittimato già da tale data, presunzione questa, del resto, condivisa anche dallo stesso comune in sede di annullamento in autotutela di alcune sanzioni.
In secondo luogo, va evidenziato che vi sono elementi tali per cui è possibile presumere che il transito nella ZTL sia stato effettuato in conformità ai motivi per cui è stato richiesto il permesso.
Invero, un peculiare aspetto della vicenda in esame risiede proprio nel fatto che il passaggio nella
ZTL del veicolo in questione era propedeutico all'accompagnamento di minori presso l'edificio scolastico, circostanza questa non contestata dall'Ente e di cui, viceversa, vi è riscontro negli stessi verbali di accertamento opposti. Ed infatti, i verbali di contestazione hanno ad oggetto tutte commissioni effettuate in giorni feriali ed in orario mattutino (nel dettaglio, nella fascia oraria che
3 va dalle 8:20 alle 8:33), ossia tutte in circostanze di tempo notoriamente riconducibili all'inizio delle lezioni scolastiche.
Tutto ciò evidenziato, il Tribunale ritiene, in definitiva, sussistenti elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.
Dall'accoglimento del secondo motivo di appello discende logicamente l'accoglimento del gravame, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, i verbali nn. Z6031860, Z6036371, Z6036251, Z6036862,
Z6039475 e Z6039476 devono essere annullati.
Dall'accoglimento dell'appello discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite sostenute dalla nel corso del primo grado di giudizio, tenuto conto Parte_1
dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
e liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati
[...]
al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e ridotti della metà stante l'esigua attività difensiva espletata.
Le spese di lite sostenute dalla nel corso del secondo grado di giudizio, tenuto parimenti Parte_1
conto dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
e liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati CP_1
al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e ridotti della metà stante l'esigua attività difensiva espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 9216/2021, emessa dal Giudice di pace di il 10.12.2021 e depositata in cancelleria CP_1
il 12.01.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9216/2021, annulla i verbali nn.
Z6031860, Z6036371, Z6036251, Z6036862, Z6039475 e Z6039476 emessi dalla Polizia
Municipale di;
CP_1
b) Dichiara cessata la materia in relazione ai verbali n. Z6030930/21, Z6033510/21,
Z6031735/21, Z6032352/21, Z6033028/21, Z6033501/21, già annullati in autotutela;
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1
favore del difensore della dichiaratosi antistatario, che liquida in € 175,00 oltre Parte_1
4 spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
d) condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1
del difensore della dichiaratosi antistatario, che liquida in € 335,00 oltre spese Parte_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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