TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°2469/2023 R.G. promossa, con atto di citazione dd. 21.07.2023 notificato, a mezzo pec in data 4.8.2023,
alla convenuta da:
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pavia di
Udine (UD), rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Chiara Grasso,
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
attrice;
contro
(P.I. I , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cadè (RE)
convenuta contumace;
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
1 La causa veniva iscritta a ruolo il 14.8.2023 e all'udienza del
15.01.2025, il difensore di parte attrice precisava le conclusioni,
procedendo a breve discussione orale, all'esito della quale, la causa
è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice: Nel merito ed in via principale: “Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
per aver consegnato alla società Parte_1 [...]
piastrelle non conformi, e in quantità Controparte_1
minore, rispetto ma quelle contrattualmente previste;
condannare la società convenuta alla restituzione dell'esborso sostenuto per l'acquisto delle piastrelle difformi, di € 2.200,00;
condannare la società al risarcimento dei CP_2 Parte_1
danni a favore della società a titolo Controparte_1
di costi sostenuti dalla stessa per la posa delle piastrelle difformi, pari ad € 4.000,00 nonché, di ulteriori costi da sostenere per la rimozione delle stesse, preventivati in € 4.290,00”.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine Controparte_2
di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, esponendo : - che aveva acquistato dalla società Made
2 in Sassuolo 2020 Srls un quantitativo di piastrelle pari a 135 mq del tipo “ Aspen gold white R11+” di spessore 9 mm, per il corrispettivo di € 2.200,00, pagato prima della consegna della merce;
- che la convenuta aveva consegnato una quantità di piastrelle inferiore a quella ordinata e con spessore difforme (95 mq invece di 135 mq – 7
mm invece di 9 mm); - che le piastrelle, così come pervenute, erano risultate inutilizzabili e che pertanto, la società attrice, dopo aver sostenuto un costo di € 4.000,00 per la posa, avrebbe dovuto sostenere l'ulteriore spesa di € 4.290,00 per la rimozione delle stesse;
- che le richieste di adempimento erano rimaste inesitate.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni che sono state riportate in epigrafe.
La convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita ed è
stata dichiarata contumace. L'attrice ha, inoltre, documentato l'invito alla procedura di negoziazione assistita non accolto dalla controparte.
Istruita la causa con l'assunzione del teste indicato dalla parte attrice e con l'acquisizione delle produzioni documentali Persona_1
offerte, all'udienza del 15.01.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il preventivo n. 242 del 26.07.2022 predisposto da
[...]
ed accettato dall'attrice prevedeva la vendita di Controparte_2
3 mq. 135 di piastrelle “30x60 Aspen Gold White R11+ antigelo e
antiscivolo spess. 9 mm” e non è stato disconosciuto (doc. 1 di parte attrice). La società attrice ha invece provato che vi è stata una differenza tra la merce ordinata e quella consegnata (per quantitativo e spessore), grazie alla prova testimoniale espletata e che ha denunciato tale difformità, tramite pec del 26.09.2022, entro 8 giorni dalla scoperta, avvenuta il 21.09.2022, durante i lavori di messa in posa delle piastrelle.
Ed invero, il teste operaio incaricato dall'attrice di Persona_1
mettere in posa le piastrelle, ha dichiarato che le piastrelle consegnate erano risultate troppo sottili, in quanto avevano uno spessore di 7 mm. invece che di 9 o 10 mm., per cui si erano rotte subito dopo la posa, nel momento in cui vi era passato sopra con un veicolo da lavoro, nonostante avesse utilizzato quasi 1 cm. di colla al momento della posa. Inoltre, il quantitativo di piastrelle pervenuto era risultato inferiore a quello ordinato, tanto è vero che il teste ha dichiarato che erano rimasti 30 mq. di superficie senza piastrelle.
Pacifico, quindi, che i beni alienati erano privi delle qualità
promesse essenziali per l'uso a cui erano destinati e, pertanto,
provato l'inadempimento contrattuale della venditrice, il compratore secondo l'art. 1497 c.c., ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, eccedendo il difetto di qualità i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Ne consegue che sarà tenuta a Controparte_2
restituire il corrispettivo pagato dall'attrice per l'acquisto delle 4 piastrelle risultate viziate, pari ad € 2.200,00, versati in contanti all'emissione da parte della convenuta della fattura n. 179 del
5.8.2022, nonché a risarcire il danno conseguente al suo inadempimento contrattuale pari all'importo di € 4.000,00 pagato per l'inutile posa delle piastrelle che poi si sono rotte (come da fattura n.
24 del 28.11.2022 emessa dal posatore di cui al doc. 3) Persona_1
e alla spesa necessaria per la rimozione dei 110 mq. di piastrelle incollate, spesa che, sulla scorta del preventivo dimesso doc. n. 4,
corrisponde ad € 1.320,00. Non dovuto, per contro, risulta il costo per la posa delle nuove piastrelle che, altrimenti, darebbe luogo ad un arricchimento indebito per l'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e il parametro minimo per la fase decisionale, stante la semplicità dell'attività che è
stata svolta in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2469/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento della domanda attorea, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Controparte_2
condanna la convenuta alla restituzione della somma di €
5 2.200,00 e al risarcimento dei danni quantificati in € 5.320,00, il tutto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2. Condanna la convenuta a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compenso, € 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali al 15%, CNA ed IVA
come per legge.
Così deciso, in Udine 11.02.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
6