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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CARLA Parte_1 C.F._1
MARCUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco
Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LELIA Parte_2 C.F._2
PARENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in RE (LU), via Nino Bixio
n. 34, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti dichiarano di avere mezzi propri per il loro mantenimento.
2) Il sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 80.000,00 (ottantamila/00 euro) a Parte_1 titolo di assegno di divorzio una tantum ai sensi dell'art. 5, VIII comma legge 898 del 1970, come novellata dalla legge 74 del 1997, alla signora che a tale titolo si obbliga ad Parte_2 accettarla. La corresponsione dell'importo complessivo di € 80.000,00 verrà rateizzato in quattro anni, senza maturazione di interessi, mediante pagamenti annuali di € 25.000,00 ciascuno i primi tre e di € 5.000,00 il quarto ed ultimo. La prima rata verrà corrisposta entro un mese dalla comunicazione della emananda sentenza con la quale il Tribunale di Lucca pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente il sig. cesserà di corrispondere sia il contributo al Pt_1
1 mantenimento a favore della moglie stabilito con gli accordi di separazione che il contributo in tali accordi previsto quale rimborso per le spese dei figli anche dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica per i periodi di soggiorno presso l'abitazione già coniugale (cfr. clausola
n. 3 del ricorso per separazione consensuale che prevede la somma mensile di € 2.400,00, soggetta ad aggiornamento Istat, per la prima causale e quella di € 100,00 per ciascun figlio per la seconda causale). Le successive tre rate verranno corrisposte sempre a distanza di un anno l'una dall'altra.
3) Con l'attuazione dell'obbligo posto a carico del sig. e di cui alla clausola che Parte_1 precede, la signora dichiara che le proprie eventuali esigenze di mantenimento e Parte_2 qualsiasi pretesa di carattere compensativo saranno state pienamente soddisfatte con conseguente, totale e definitiva, estinzione di qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del sig. con rinuncia Pt_1 della stessa a qualsiasi ulteriore diritto patrimoniale e per il proprio mantenimento, a qualsiasi ulteriore titolo, anche compensativo.
4) Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo. In particolare i ricorrenti si danno reciprocamente atto che i contributi ordinari e straordinari relativi al mantenimento dei figli sono stati regolarmente adempiuti sino a quando è sussistita la condizione di non autonomia economica di ciascuno dei due. La corresponsione è cessata al raggiungimento dell'indipendenza economica su accordo di entrambi i genitori e di ciascun figlio.
5) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RE (LU) il 31/7/1995, dal quale sono nati i due figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n RE (LU) in data 31/7/1995, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di RE (LU) all'Atto Numero 85, Parte II, Serie A,
Ufficio primo, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CARLA Parte_1 C.F._1
MARCUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco
Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LELIA Parte_2 C.F._2
PARENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in RE (LU), via Nino Bixio
n. 34, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti dichiarano di avere mezzi propri per il loro mantenimento.
2) Il sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 80.000,00 (ottantamila/00 euro) a Parte_1 titolo di assegno di divorzio una tantum ai sensi dell'art. 5, VIII comma legge 898 del 1970, come novellata dalla legge 74 del 1997, alla signora che a tale titolo si obbliga ad Parte_2 accettarla. La corresponsione dell'importo complessivo di € 80.000,00 verrà rateizzato in quattro anni, senza maturazione di interessi, mediante pagamenti annuali di € 25.000,00 ciascuno i primi tre e di € 5.000,00 il quarto ed ultimo. La prima rata verrà corrisposta entro un mese dalla comunicazione della emananda sentenza con la quale il Tribunale di Lucca pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente il sig. cesserà di corrispondere sia il contributo al Pt_1
1 mantenimento a favore della moglie stabilito con gli accordi di separazione che il contributo in tali accordi previsto quale rimborso per le spese dei figli anche dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica per i periodi di soggiorno presso l'abitazione già coniugale (cfr. clausola
n. 3 del ricorso per separazione consensuale che prevede la somma mensile di € 2.400,00, soggetta ad aggiornamento Istat, per la prima causale e quella di € 100,00 per ciascun figlio per la seconda causale). Le successive tre rate verranno corrisposte sempre a distanza di un anno l'una dall'altra.
3) Con l'attuazione dell'obbligo posto a carico del sig. e di cui alla clausola che Parte_1 precede, la signora dichiara che le proprie eventuali esigenze di mantenimento e Parte_2 qualsiasi pretesa di carattere compensativo saranno state pienamente soddisfatte con conseguente, totale e definitiva, estinzione di qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del sig. con rinuncia Pt_1 della stessa a qualsiasi ulteriore diritto patrimoniale e per il proprio mantenimento, a qualsiasi ulteriore titolo, anche compensativo.
4) Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo. In particolare i ricorrenti si danno reciprocamente atto che i contributi ordinari e straordinari relativi al mantenimento dei figli sono stati regolarmente adempiuti sino a quando è sussistita la condizione di non autonomia economica di ciascuno dei due. La corresponsione è cessata al raggiungimento dell'indipendenza economica su accordo di entrambi i genitori e di ciascun figlio.
5) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RE (LU) il 31/7/1995, dal quale sono nati i due figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n RE (LU) in data 31/7/1995, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di RE (LU) all'Atto Numero 85, Parte II, Serie A,
Ufficio primo, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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