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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26788/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VOTA ROBERTA e Parte_1
RO RI OL che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VERGNANO FILIPPO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il giorno 08/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
LD SE (TO) il 03/03/2007.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LD SE
(atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/10/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
14/02/2022 e pubblicata il 24/02/2022.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LD SE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 4 DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente e che manterrà residenza anagrafica presso il domicilio della madre, fino al raggiungimento alla indipendenza economica di e il protrarsi della coabitazione Per_1 del medesimo con la madre, la somma mensile di € 1.000,00, entro il 10 di ogni mese, con accredito sul conto corrente intestato alla madre i cui estremi sono noti al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Torino e dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulle spese per i figli del 15.03.2016 il cui contenuto le parti dichiarano di aver visionato e compreso.
Il tutto con la precisazione che il genitore che non ha direttamente effettuato il pagamento sarà tenuto a rimborsare all'altro genitore la quota di propria spettanza, entro cinque giorni dall'esibizione delle pezze giustificative della spesa sostenuta. Le scelte mediche e scolastiche, che esulano dall'ordinario, dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate, così come gli eventuali corsi e le attività extrascolastiche frequentate dal figlio.
DÀ ATTO che l'immobile sito in AL RA (TO), via Aosta. n. 19 – alloggio in AL RA
(TO), via Aosta n. 19, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 5, Part. 280, Sub. 1,
Cat. A/2 ed il garage sito in AL RA (TO), via Aosta n. 19, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 5, Part. 281, Sub. 1, Cat. C/6 - di proprietà esclusiva di è stato Parte_1 venduto, con il consenso di , a terzi e la somma ricavata dalla compravendita è stata Controparte_1 accreditata sul conto corrente aperto a nome del figlio maggiorenne. Per_1
DÀ ATTO che l'immobile di ES (CN), via Stazione n. 10 (in comproprietà per la quota di 1/2 cadauno tra le parti) - alloggio sito in ES (CN), via Stazione n. 10, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 8, Part. 220, Sub. 8, Cat. A/3 ed il garage sito in ES (CN), via Stazione n. 10, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 8, Part. 220, Sub. 17, Cat. C/6 - rimarrà cointestato alle parti ed il canone di locazione verrà, come allo stato, incamerato nella misura del 50% cadauno dalle parti che dovranno, ovviamente, contribuire in tale misura al mantenimento, ordinario e straordinario, dell'immobile e a corrispondere i relativi importi a titolo di spese, imposte e tasse.
DÀ ATTO che le parti dichiarano e si impegnano a valutare entro l'anno 2025, previo consulto di un notaio di comune fiducia, se trasferire la nuda proprietà del predetto immobile al figlio Per_1 mantenendo a loro favore l'usufrutto generale e vitalizio.
DÀ ATTO che i ricorrenti sono completamente autonomi ed economicamente autosufficienti avendo definito ogni loro rapporto anche di natura economica e nulla hanno ed avranno a pretender l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 sulle spese di lite tra le parti. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26788/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VOTA ROBERTA e Parte_1
RO RI OL che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VERGNANO FILIPPO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il giorno 08/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
LD SE (TO) il 03/03/2007.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LD SE
(atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/10/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
14/02/2022 e pubblicata il 24/02/2022.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LD SE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 4 DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente e che manterrà residenza anagrafica presso il domicilio della madre, fino al raggiungimento alla indipendenza economica di e il protrarsi della coabitazione Per_1 del medesimo con la madre, la somma mensile di € 1.000,00, entro il 10 di ogni mese, con accredito sul conto corrente intestato alla madre i cui estremi sono noti al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Torino e dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulle spese per i figli del 15.03.2016 il cui contenuto le parti dichiarano di aver visionato e compreso.
Il tutto con la precisazione che il genitore che non ha direttamente effettuato il pagamento sarà tenuto a rimborsare all'altro genitore la quota di propria spettanza, entro cinque giorni dall'esibizione delle pezze giustificative della spesa sostenuta. Le scelte mediche e scolastiche, che esulano dall'ordinario, dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate, così come gli eventuali corsi e le attività extrascolastiche frequentate dal figlio.
DÀ ATTO che l'immobile sito in AL RA (TO), via Aosta. n. 19 – alloggio in AL RA
(TO), via Aosta n. 19, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 5, Part. 280, Sub. 1,
Cat. A/2 ed il garage sito in AL RA (TO), via Aosta n. 19, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 5, Part. 281, Sub. 1, Cat. C/6 - di proprietà esclusiva di è stato Parte_1 venduto, con il consenso di , a terzi e la somma ricavata dalla compravendita è stata Controparte_1 accreditata sul conto corrente aperto a nome del figlio maggiorenne. Per_1
DÀ ATTO che l'immobile di ES (CN), via Stazione n. 10 (in comproprietà per la quota di 1/2 cadauno tra le parti) - alloggio sito in ES (CN), via Stazione n. 10, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 8, Part. 220, Sub. 8, Cat. A/3 ed il garage sito in ES (CN), via Stazione n. 10, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 8, Part. 220, Sub. 17, Cat. C/6 - rimarrà cointestato alle parti ed il canone di locazione verrà, come allo stato, incamerato nella misura del 50% cadauno dalle parti che dovranno, ovviamente, contribuire in tale misura al mantenimento, ordinario e straordinario, dell'immobile e a corrispondere i relativi importi a titolo di spese, imposte e tasse.
DÀ ATTO che le parti dichiarano e si impegnano a valutare entro l'anno 2025, previo consulto di un notaio di comune fiducia, se trasferire la nuda proprietà del predetto immobile al figlio Per_1 mantenendo a loro favore l'usufrutto generale e vitalizio.
DÀ ATTO che i ricorrenti sono completamente autonomi ed economicamente autosufficienti avendo definito ogni loro rapporto anche di natura economica e nulla hanno ed avranno a pretender l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 sulle spese di lite tra le parti. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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