TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3085/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
Nell'interesse di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oreste Domenico Parte_1
Giambellini e Antonia Bonadies;
- attrice – creditrice procedente - contro
Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Stella;
Controparte_1
- convenuto – debitore esecutato – nonché contro rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Riefolo;
Controparte_2
- terza pignorata – nonché contro
Controparte_3
- terza pignorata contumace -
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Sig. , in data 13.7.2020, Controparte_1 [...] promuoveva il presente giudizio di merito, che veniva iscritto al R.G. n. Parte_1
3085/2020 del contenzioso civile del Tribunale di Trani, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “(i) in via preliminare: revocare l'ordinanza [del medesimo Tribunale di Trani] 13 maggio 2020 con la quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare
R.G.E. n. 850/2019 limitatamente all'importo di Euro 955,65 attesa l'erroneità di detto
1 provvedimento per i motivi dianzi indicati;
(ii) nel merito: a) accertare il diritto di Parte_1
a procedere all'esecuzione forzata presso terzi R.G.E. n. 850/2019 pendente avanti codesto
[...]
Tribunale e, di conseguenza, dichiararsi la regolarità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi notificati al Sig. per i motivi dianzi evidenziati;
Controparte_1
b) dichiararsi la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 850/2019 ed assegnata al Giudice, dott. Salvatore Caradonna, con assegnazione anche dell'importo di Euro
955,65 vincolato da Banca Intesa SanPaolo S.p.A. di cui all'ordinanza riservata 13 maggio 2020;
(iii) condannare il Sig. , alla rifusione delle spese e compensi del presente Controparte_1 giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, al 4% CPA e al 22% IVA;
oltre alla produzione di documentazione a sostegno delle deduzioni che hanno condotto alle suddette conclusioni”.
In data 20.10.2020 si costituiva il Sig. che, con propria comparsa, Controparte_1 nell'impugnare e contestare ogni avverso, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(i) nel merito, dichiarare impignorabile l'importo trattenuto dal Terzo,
Banca Intesa Sanpaolo, accreditato in data 20.12.2019, nei limiti in cui rinveniente da importo accreditato quale stipendio del lavoratore [Sig. ] esecutato;
e (ii) con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 22 marzo 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto non necessitava di alcuna attività istruttoria, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Attesa la mancata accettazione della proposta da parte del sig. , all'udienza del CP_1
28.6.2022, veniva disposto che integrasse il contraddittorio nei confronti Parte_1 dei terzi pignorati Banca Intesa SanPaolo e Controparte_2
Integrato il contraddittorio, all'udienza del 20.3.2023 si costituiva che, Controparte_2 ritenendo la propria posizione di assoluta estraneità rispetto all'oggetto della causa, chiedendo al Giudice che ciò venisse accertato e dichiarato e, per l'effetto, chiedendo di condannare la parte che sarebbe risultata soccombente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 22.10.2024, le parti, precisate le conclusioni come dai rispettivi scritti difensivi già depositati, chiedevano l'accoglimento delle medesime, nonché che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva pertanto riservata per la decisione.
§§§§§§§§
2 La domanda, all'esito dell'intero svolgimento processuale, appare fondata, pertanto deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La questione sottesa all'odierno giudizio attiene alla legittimità o meno dell'azione esecutiva su importi derivanti da trattamenti stipendiali.
In particolare il convenuto eccepisce l'illegittimità dell'azione esecutiva, in quanto operata in danno di emolumenti, a suo dire, stipendiali.
Come noto, lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge, ovvero è necessario in ogni caso garantire il minimo vitale per poter condurre una vita dignitosa al debitore.
Questo vuol dire che quindi esiste un limite oltre il quale il pignoramento dello stipendio non è consentito.
Tuttavia, tale principio di diritto trova fondamento solo ove sia data prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro.
Nel caso che ci occupa è emerso che il sig. è si titolare di un rapporto di lavoro, CP_1 tuttavia sorto solo successivamente alla data di notifica dell'atto esecutivo, avvenuto in data
20.05.2019.
Peraltro, gli accrediti presenti sui conti correnti intestati al convenuto, così come risultanti dalle dichiarazioni resi dai terzi chiamati in causa, attestano la presenza di somme, ma non dimostrano la provenienza delle stesse, né variazioni periodiche, che possano indurre a ritenere la presenza di un rapporto lavorativo.
Non si ritiene sufficientemente provata l'eccezione di parte convenuta, che fonda la presenza di un rapporto lavorativo su “presunte” retribuzioni “in contanti”.
Peraltro una siffatta circostanza potrebbe anche essere intesa elusiva delle attuali norme in materia di diritto di lavoro e di tracciabilità dei flussi, e ciò anche in danno degli eventuali creditori.
Nel caso di specie, non si ritiene applicabile il comma 8 dell'art. 545 cpc , in quanto al momento della notifica dell'atto esecutivo non vi erano rapporti lavorativi in essere, né è stata fornita prova in senso contrario.
Diversamente si ritiene applicabile unicamente la limitazione di cui al comma 4 del citato articolo 545 cpc, che prevede la pignorabilità nella misura di 1/5, con la conseguenza che è legittima l'azione esecutiva iniziata dall'attore e questa va proseguita nel rispetto esclusivo delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 545 cpc.
Inoltre appare erroneo il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso nel procedimento RGE n. 850/2019, in quanto è evidente che è stato determinato un importo
3 superiore a quello effettivamente risultante dall'atto esecutivo, peraltro tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto.
Si ritiene, quindi, dover revocare l'ordinanza emessa in data 13.05.2020, limitatamente all'importo di € 955,65, poiché erroneo, considerato che l'istanza di sospensione riguardava solo parte degli emolumenti, ovvero quelli eccedenti la soglia di impignorabilità.
Infine, non può sottacersi il comportamento processuale assunto dal convenuto, che non ha inteso accogliere la proposta conciliativa, senza addurre un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del Giudice, pertanto si ritiene equo ed appropriato condannare il sig.
al pagamento di una somma pari a due volte i compensi di causa Controparte_1 liquidati a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella somma di € 552,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo lo scaglione compreso tra gli Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani in data 13.05.2020 nel giudizio esecutivo RGE n. 850/2019, limitatamente all'importo di € 955,65
- accoglie il ricorso formulato dalla e, per l'effetto, dispone la Parte_1 prosecuzione del giudizio esecutivo presso terzi di cui all'RGE n. 850/2019, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti esecutivi fissati dall'art. 545, co. 5 cpc;
- condanna il sig. , ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento di una somma pari a CP_1 due volte i compensi di causa liquidati a suo carico.
- Condanna il sig. alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore CP_1 della che vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come Parte_1 modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 552,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come
4 e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3085/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
Nell'interesse di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oreste Domenico Parte_1
Giambellini e Antonia Bonadies;
- attrice – creditrice procedente - contro
Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Stella;
Controparte_1
- convenuto – debitore esecutato – nonché contro rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Riefolo;
Controparte_2
- terza pignorata – nonché contro
Controparte_3
- terza pignorata contumace -
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Sig. , in data 13.7.2020, Controparte_1 [...] promuoveva il presente giudizio di merito, che veniva iscritto al R.G. n. Parte_1
3085/2020 del contenzioso civile del Tribunale di Trani, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “(i) in via preliminare: revocare l'ordinanza [del medesimo Tribunale di Trani] 13 maggio 2020 con la quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare
R.G.E. n. 850/2019 limitatamente all'importo di Euro 955,65 attesa l'erroneità di detto
1 provvedimento per i motivi dianzi indicati;
(ii) nel merito: a) accertare il diritto di Parte_1
a procedere all'esecuzione forzata presso terzi R.G.E. n. 850/2019 pendente avanti codesto
[...]
Tribunale e, di conseguenza, dichiararsi la regolarità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi notificati al Sig. per i motivi dianzi evidenziati;
Controparte_1
b) dichiararsi la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 850/2019 ed assegnata al Giudice, dott. Salvatore Caradonna, con assegnazione anche dell'importo di Euro
955,65 vincolato da Banca Intesa SanPaolo S.p.A. di cui all'ordinanza riservata 13 maggio 2020;
(iii) condannare il Sig. , alla rifusione delle spese e compensi del presente Controparte_1 giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, al 4% CPA e al 22% IVA;
oltre alla produzione di documentazione a sostegno delle deduzioni che hanno condotto alle suddette conclusioni”.
In data 20.10.2020 si costituiva il Sig. che, con propria comparsa, Controparte_1 nell'impugnare e contestare ogni avverso, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(i) nel merito, dichiarare impignorabile l'importo trattenuto dal Terzo,
Banca Intesa Sanpaolo, accreditato in data 20.12.2019, nei limiti in cui rinveniente da importo accreditato quale stipendio del lavoratore [Sig. ] esecutato;
e (ii) con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 22 marzo 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto non necessitava di alcuna attività istruttoria, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Attesa la mancata accettazione della proposta da parte del sig. , all'udienza del CP_1
28.6.2022, veniva disposto che integrasse il contraddittorio nei confronti Parte_1 dei terzi pignorati Banca Intesa SanPaolo e Controparte_2
Integrato il contraddittorio, all'udienza del 20.3.2023 si costituiva che, Controparte_2 ritenendo la propria posizione di assoluta estraneità rispetto all'oggetto della causa, chiedendo al Giudice che ciò venisse accertato e dichiarato e, per l'effetto, chiedendo di condannare la parte che sarebbe risultata soccombente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 22.10.2024, le parti, precisate le conclusioni come dai rispettivi scritti difensivi già depositati, chiedevano l'accoglimento delle medesime, nonché che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva pertanto riservata per la decisione.
§§§§§§§§
2 La domanda, all'esito dell'intero svolgimento processuale, appare fondata, pertanto deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La questione sottesa all'odierno giudizio attiene alla legittimità o meno dell'azione esecutiva su importi derivanti da trattamenti stipendiali.
In particolare il convenuto eccepisce l'illegittimità dell'azione esecutiva, in quanto operata in danno di emolumenti, a suo dire, stipendiali.
Come noto, lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge, ovvero è necessario in ogni caso garantire il minimo vitale per poter condurre una vita dignitosa al debitore.
Questo vuol dire che quindi esiste un limite oltre il quale il pignoramento dello stipendio non è consentito.
Tuttavia, tale principio di diritto trova fondamento solo ove sia data prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro.
Nel caso che ci occupa è emerso che il sig. è si titolare di un rapporto di lavoro, CP_1 tuttavia sorto solo successivamente alla data di notifica dell'atto esecutivo, avvenuto in data
20.05.2019.
Peraltro, gli accrediti presenti sui conti correnti intestati al convenuto, così come risultanti dalle dichiarazioni resi dai terzi chiamati in causa, attestano la presenza di somme, ma non dimostrano la provenienza delle stesse, né variazioni periodiche, che possano indurre a ritenere la presenza di un rapporto lavorativo.
Non si ritiene sufficientemente provata l'eccezione di parte convenuta, che fonda la presenza di un rapporto lavorativo su “presunte” retribuzioni “in contanti”.
Peraltro una siffatta circostanza potrebbe anche essere intesa elusiva delle attuali norme in materia di diritto di lavoro e di tracciabilità dei flussi, e ciò anche in danno degli eventuali creditori.
Nel caso di specie, non si ritiene applicabile il comma 8 dell'art. 545 cpc , in quanto al momento della notifica dell'atto esecutivo non vi erano rapporti lavorativi in essere, né è stata fornita prova in senso contrario.
Diversamente si ritiene applicabile unicamente la limitazione di cui al comma 4 del citato articolo 545 cpc, che prevede la pignorabilità nella misura di 1/5, con la conseguenza che è legittima l'azione esecutiva iniziata dall'attore e questa va proseguita nel rispetto esclusivo delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 545 cpc.
Inoltre appare erroneo il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso nel procedimento RGE n. 850/2019, in quanto è evidente che è stato determinato un importo
3 superiore a quello effettivamente risultante dall'atto esecutivo, peraltro tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto.
Si ritiene, quindi, dover revocare l'ordinanza emessa in data 13.05.2020, limitatamente all'importo di € 955,65, poiché erroneo, considerato che l'istanza di sospensione riguardava solo parte degli emolumenti, ovvero quelli eccedenti la soglia di impignorabilità.
Infine, non può sottacersi il comportamento processuale assunto dal convenuto, che non ha inteso accogliere la proposta conciliativa, senza addurre un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del Giudice, pertanto si ritiene equo ed appropriato condannare il sig.
al pagamento di una somma pari a due volte i compensi di causa Controparte_1 liquidati a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella somma di € 552,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo lo scaglione compreso tra gli Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani in data 13.05.2020 nel giudizio esecutivo RGE n. 850/2019, limitatamente all'importo di € 955,65
- accoglie il ricorso formulato dalla e, per l'effetto, dispone la Parte_1 prosecuzione del giudizio esecutivo presso terzi di cui all'RGE n. 850/2019, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti esecutivi fissati dall'art. 545, co. 5 cpc;
- condanna il sig. , ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento di una somma pari a CP_1 due volte i compensi di causa liquidati a suo carico.
- Condanna il sig. alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore CP_1 della che vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come Parte_1 modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 552,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come
4 e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
5