TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3129 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato a [...] -SP- Brasile il 18/12/1967 (c.f ); Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] - SP il 06/01/1978 (c.f ) in nome proprio e in nome Persona_1 C.F._2
e per conto dei figli minori: nata il [...] a [...]-SP (c.f Parte_2
) e nata il [...] a [...]-SP (c.f C.F._3 Parte_3
); nata il [...] a [...] -SP (c.f. C.F._4 Controparte_1
) in nome proprio e in nome e per conto del figlio minore , C.F._5 Persona_2 nato a [...]-SP il 07/08/2021 (c.f ); nata a [...] C.F._6 Parte_4
SP Brasile il 28/08/1970 (c.f ); nato a [...] - SP- Brasile il C.F._7 Parte_5
11/02/1997 (c.f tutti elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi alla via C.F._8
Thaulero n. 8, presso lo studio dell'avvocato Maristella Urbini che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
Email_1
- RESISTENTE contumace
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini Controparte_2 italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato il [...] a [...] - Persona_3
Crotone - Italia, emigrato in Brasile, dove decedeva senza mai naturalizzarsi brasiliano conservando sempre la cittadinanza italiana (all.1).
sposava il 21/12/1901 a Rocca di Neto-Italia e dall'unione nasceva Persona_3 Persona_4
il 20/05/1923 a São João da Boa Vista - SP. - Brasile. Persona_5
sposava il 26/12/1946 a San Paolo-Brasile e dall'unione Persona_5 Persona_6 nasceva il 08/10/1947 a San Paolo-SP Brasile la quale, a sua volta, sposava Persona_7
il 01/09/1966 a San Paolo-SP Brasile e da detta unione nascevano: Parte_1 Parte_1 il 18/12/1967 a Cambuci - SP- Brasile e il 28/10/1970 a San Paolo - SP Brasile. Parte_4 sposava il 18/11/1994 a Butantã-SP Brasile e da detto Parte_1 Persona_8 matrimonio nasceva nato il [...] a [...]-SP il quale a sua volta, Persona_1 sposava il 22/03/2003 a San Paolo - SP Brasile (divorziato nel 2022) e dal citato Persona_9 matrimonio nascevano: il 08/07/2006 - San Paolo SP Brasile e Parte_2 [...]
nata il [...] a [...] - SP Brasile. Parte_3 sposava il 15/04/1993 a Butantã - SP Brasile e Parte_4 Persona_10 dall'unione nascevano: nata il [...] a [...] - SP Brasile e nato il Controparte_1 Parte_5
11/02/1997 a Jardim Paulista - SP Brasile. sposava il 27/06/2014 a Vargem Grande Paulista-SP Brasile e da detta Controparte_1 Persona_2 unione nasceva il 07/08/2021 a San Paolo Brasile. Persona_2
Nessuno si costituiva nell'interesse del . Controparte_2
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 04 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , pur regolarmente citato. Controparte_2
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo , e da questi alla Persona_3
2 figlia , nata il [...] a [...]ão da Boa Vista, la quale sposava Persona_5 Persona_6 il 26/12/1946 a San Paolo-Brasile e dall'unione nasceva il 08/10/1947.
[...] Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1
n.1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge 555 del
1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
3 Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo italiano e per discendenza diretta Persona_3 derivante da . Persona_5
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 04.04.2025
la Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
5