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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 147/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Cascina Colombaro n. 1 codice fiscale: difesa e rappresentata, C.F._1
dall'Avv. Manuela Ciaschetti e dall'avv. Giorgia Vigna Taglianti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Ivrea Corso Re Umberto n. 25
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...](Valle d'Aosta) Fraz. CP_1
Castello n 58; codice fiscale: difeso e rappresentato dall'Avv. Elena C.F._2
Pellerey ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Rovato (BS) Via
Castello n 19 per giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 5 Conclusioni congiunte
relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Montalto Dora il
16 settembre 1991 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Champorcher al n. 3, Serie
B, P II il 7.10.1991;
• ordinare ai Comuni di Montalto Dora e di Champorcher di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio;
• confermare le condizioni patrimoniali già oggetto della sentenza di separazione ossia:
1) La signora si impegna, entro 30 giorni dalla data di comparizione dei Parte_1
coniugi per l'omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire a titolo gratuito
Per_ la quota del 5% della Società RE s.a.s alle figlie e sicchè a Controparte_2 Per_1
queste ultime sarà conferita la quota del 2,5% ciascuno della predetta Società in Accomandita
Semplice.
2) Le spese notarili per il suddetto trasferimento saranno a carico del signor invero CP_1
trattandosi di atto di esecuzione di accordi convenuti in sede di separazione e divorzio, l'atto in
notarile sconta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della
L. n. 74/1987 nonchè della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e
circolare 2/E del 12 febbraio 2014 e l'ulteriore Ord. n 26362/22 della Corte di Cassazione in tela di
cessione di quote societarie.
• dichiarare compensate le spese legali.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM RI IG esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.01.2024
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 CP_1
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
pagina 2 di 5 - contraevano matrimonio con rito concordatario a Montalto Dora il 16 settembre 1991
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Champorcher al n. 3, Serie B, P II il
7.10.1991;
- dal matrimonio sono nate: il giorno 8.11 1995 la figlia (CF ) Per_1 C.F._3
Per_ residente in [...] e il 21.12.2001 la figlia (CF
) residente in [...], Cascina Colombaro n 1, entrambe C.F._4
maggiorenni ed indipendenti economicamente;
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ed ex art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del 12 marzo 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 22.5.2024), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi pagina 3 di 5 sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 11 giugno 2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 892/2024, passata in giudicato il 4.3.2025 (come da attestazione della cancelleria in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
22.5.2025), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Montalto Dora il 14 settembre 1991 Parte_1 CP_1
trascritto il 16 settembre 1991 nei Registri dello stato civile del detto Comune al n. 7 P.2 S.A
; ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora si Parte_1
impegna, entro 30 giorni dalla data di comparizione dei coniugi per l'omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire a titolo gratuito la quota del 5%
pagina 4 di 5 Per_ della Società RE s.a.s di RE EG & C. alle figlie e , sicchè a queste Per_1
ultime sarà conferita la quota del 2,5% ciascuno della predetta Società in Accomandita
Semplice.
Le spese notarili per il suddetto trasferimento saranno a carico del signor , CP_1
invero trattandosi di atto di esecuzione di accordi convenuti in sede di separazione e divorzio, l'atto in notarile sconta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 nonchè della sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10 maggio 1999 e circolare 2/E del 12 febbraio 2014 e l'ulteriore Ord. n 26362/22
della Corte di Cassazione in tela di cessione di quote societarie.
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 147/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Cascina Colombaro n. 1 codice fiscale: difesa e rappresentata, C.F._1
dall'Avv. Manuela Ciaschetti e dall'avv. Giorgia Vigna Taglianti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Ivrea Corso Re Umberto n. 25
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...](Valle d'Aosta) Fraz. CP_1
Castello n 58; codice fiscale: difeso e rappresentato dall'Avv. Elena C.F._2
Pellerey ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Rovato (BS) Via
Castello n 19 per giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 5 Conclusioni congiunte
relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Montalto Dora il
16 settembre 1991 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Champorcher al n. 3, Serie
B, P II il 7.10.1991;
• ordinare ai Comuni di Montalto Dora e di Champorcher di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio;
• confermare le condizioni patrimoniali già oggetto della sentenza di separazione ossia:
1) La signora si impegna, entro 30 giorni dalla data di comparizione dei Parte_1
coniugi per l'omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire a titolo gratuito
Per_ la quota del 5% della Società RE s.a.s alle figlie e sicchè a Controparte_2 Per_1
queste ultime sarà conferita la quota del 2,5% ciascuno della predetta Società in Accomandita
Semplice.
2) Le spese notarili per il suddetto trasferimento saranno a carico del signor invero CP_1
trattandosi di atto di esecuzione di accordi convenuti in sede di separazione e divorzio, l'atto in
notarile sconta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della
L. n. 74/1987 nonchè della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e
circolare 2/E del 12 febbraio 2014 e l'ulteriore Ord. n 26362/22 della Corte di Cassazione in tela di
cessione di quote societarie.
• dichiarare compensate le spese legali.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM RI IG esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.01.2024
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 CP_1
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
pagina 2 di 5 - contraevano matrimonio con rito concordatario a Montalto Dora il 16 settembre 1991
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Champorcher al n. 3, Serie B, P II il
7.10.1991;
- dal matrimonio sono nate: il giorno 8.11 1995 la figlia (CF ) Per_1 C.F._3
Per_ residente in [...] e il 21.12.2001 la figlia (CF
) residente in [...], Cascina Colombaro n 1, entrambe C.F._4
maggiorenni ed indipendenti economicamente;
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ed ex art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del 12 marzo 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 22.5.2024), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi pagina 3 di 5 sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 11 giugno 2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 892/2024, passata in giudicato il 4.3.2025 (come da attestazione della cancelleria in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
22.5.2025), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Montalto Dora il 14 settembre 1991 Parte_1 CP_1
trascritto il 16 settembre 1991 nei Registri dello stato civile del detto Comune al n. 7 P.2 S.A
; ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora si Parte_1
impegna, entro 30 giorni dalla data di comparizione dei coniugi per l'omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire a titolo gratuito la quota del 5%
pagina 4 di 5 Per_ della Società RE s.a.s di RE EG & C. alle figlie e , sicchè a queste Per_1
ultime sarà conferita la quota del 2,5% ciascuno della predetta Società in Accomandita
Semplice.
Le spese notarili per il suddetto trasferimento saranno a carico del signor , CP_1
invero trattandosi di atto di esecuzione di accordi convenuti in sede di separazione e divorzio, l'atto in notarile sconta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 nonchè della sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10 maggio 1999 e circolare 2/E del 12 febbraio 2014 e l'ulteriore Ord. n 26362/22
della Corte di Cassazione in tela di cessione di quote societarie.
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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