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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1987/2024 vertente tra
(P.IVA ) con sede legale in Poggibonsi (SI), Via Borgo Parte_1 P.IVA_1
Marturi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bruni (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Barberino Tavarnelle (FI), Via Collodi n. 1 G presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: DANNO TEMUTO
Con provvedimento del 07.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni :
Parte attrice: In via istruttoria: “In via principale si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., accertare e valutare la congruità dei lavori autorizzati (come da ordinanza emessa nel procedimento cautelare RG. N. 776/2024, Dott. per danno temuto) ed Per_1 eseguiti dalla società con le modalità descritte dall'ing. nella Parte_1 CP_2 relazione tecnica in atti (v. doc. 7 in atto di citazione), nonché accertare e valutare la congruità della ripartizione delle spese tra i due comproprietari - e Parte_1 Controparte_3
– sulla scorta della contabilità prodotta (v. doc. da 11 a 15 in atto di citazione); In via subordinata, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre la C.T.U. al fine di valutare e accertare la congruità dei lavori eseguiti nella proprietà dei e della sig.ra Parte_1 CP_3
tenuto in considerazione del pericolo grave ed imminente che gravava sull'immobile
[...] come descritto nella relazione dell'ing. (v. doc. 7 in atto di citazione), nonché accertare CP_2 la congruità della ripartizione delle spese come richieste da parte attrice sulla sorta della contabilità prodotta (v. doc. da 11 a15 in atto di citazione). Nello specifico, indichi il CTU le somme dovute dalla sig.ra nei confronti della che, ad Controparte_3 Parte_1 oggi, ha anticipato tutte le spese relative all'intervento presso l'immobile. Con condanna della sig.ra alla refusione delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio”. Controparte_3 Conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertato e dichiarato il pericolo di danno grave e prossimo, per l'effetto condannare la SI.ra (C.F. ) residente in Controparte_3 C.F._2 Poggibonsi (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, Int. 4, al pagamento delle spese per intervento di rifacimento del solaio relativo all'immobile sito in Poggibonsi (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, sostenute dalla per conto della convenuta, Parte_1 oltre al pagamento del compenso dell'Ing. per la somma complessiva di € 7.913,60, o CP_2 nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare sulla base dell'esperenda istruttoria;
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese del presente Controparte_3 procedimento”.
Discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.: 5.06.2025 (sostituita dal deposito di note scritte):
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. La società ha promosso in questa sede giudizio di merito a seguito di Controparte_4 azione per danno temuto ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c. – accertamento del pericolo di danno grave e prossimo – condanna alla restituzione delle spese sostenute per i lavori di rimessa in pristino del solaio resi necessari a causa pericolo grave e imminente. Con ricorso ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c., depositato il 23.04.2024, l'odierna attrice ricorreva dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) autorizzare lo sgombero del ripostiglio di proprietà della SI.ra e, a tal fine, Controparte_3 nominare un custode incaricato di predisporre un inventario dei beni presenti e di proprietà della ricorrente e della conservazione dei medesimi fino al termine dei lavori, disponendone il pagamento a carico della parte convenuta;
2) autorizzare la ad accedere Parte_1 alla proprietà della convenuta per svolgere le opere di messa in pristino e ristrutturazione descritte in narrativa per ovviare alla situazione di pericolo descritta in premessa, depositando per entrambe le proprietà una dichiarazione di intervento in via d'urgenza – quale titolo abilitativo comunale – nonché depositando il progetto strutturale alla Regione Toscana Settore sismico (ex genio civile), con riferimenti ai lavori autorizzati, per entrambe le proprietà di cui in narrativa;
3) condannare della SI.ra al pagamento delle spese del presente CP_3 procedimento”. La è proprietaria di un appartamento sito nel Comune di Poggibonsi Controparte_4 (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, piano S1 – T2, catastalmente identificato al Foglio 72, Particella 791, Subalterno 12, mentre l'odierna convenuta è proprietaria di un appartamento sito nel medesimo complesso di cui sopra al n. 42, piano T1, catastalmente identificato al Foglio 71, Particella 791, Subalterno 6. L'edificio ove sono ubicati i due appartamenti in questione si sviluppa su tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato ed ha una struttura portante in muratura mista di mattoni, pietre e pietrame;
nel mese di gennaio 2024 si è verificata la rottura di alcuni travicelli di legno – sottostanti il ripostiglio della SI.ra – che hanno causato lo sfondamento del solaio, CP_3 che divide il piano seminterrato, dov'è ubicata la cantina di proprietà della Parte_1 e il piano ammezzato, dove sono presenti due ripostigli, tra cui quello interessato dal crollo, di proprietà della SI.ra (cfr. planimetrie - doc. 4). CP_3 La società comunicava alla SI.ra , il grave deterioramento del Parte_1 CP_3 solaio e la necessità di intervenire al fine di evitare ulteriori crolli, ma quest'ultima non ha mai preso contatti con la ricorrente né con l'amministratore di condominio ( doc. 5). L'odierna convenuta non forniva riscontro neppure alla comunicazione a mezzo raccomandata A/R che la inviava tramite il proprio legale (doc. 6). Parte_1 A fronte del silenzio della GN , l'odierna attrice incaricava lo Studio di Ingegneria CP_3
- Bruttini e Associati, al fine di valutare l'entità del danno e la tipologia di intervento necessario. La relazione tecnica evidenziava la necessità di un intervento urgente al fine di scongiurare altri crolli parziali o addirittura totali del solaio (doc. 7) L'odierna attrice, pertanto, ricorreva con azione di danno temuto davanti al Tribunale di Siena. All'udienza del 15 maggio 2024, il Giudice autorizzava la ad accedere Controparte_4 alla proprietà della resistente a sgomberare il locale ed a svolgere le opere di messa CP_3 in sicurezza del solaio, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative.
non si costituiva nel giudizio cautelare e restava contumace. Con ordinanza Controparte_3 del 13.07.2024 il giudice confermava il proprio decreto inaudita altera parte e accoglieva il ricorso, così autorizzando la ricorrente ad accedere alla proprietà della Parte_1 resistente ed a svolgere le opere di messa in sicurezza del solaio, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e previo sgombero del locale. La effettuava i lavori di cui sopra, sostenendone integralmente i costi e Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito al fine di ottenere in via ordinaria la condanna della al pagamento delle spese per intervento di messa in sicurezza del solaio. CP_3
La convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 3 febbraio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa vedeva istruttoria di natura esclusivamente documentale. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. Anzitutto, deve rilevarsi che nel procedimento di denuncia di danno temuto, la fase cautelare e quella, successiva, di merito, sono, tra loro, del tutto autonome, sicché le valutazioni compiute in sede di convalida della misura cautelare non possono, sic et simpliciter, legittimamente porsi a fondamento della decisione della fase di merito, necessitando, per converso, in questa sede, una valutazione completa ed esaustiva di ogni tema di giudizio introdotto dalle parti, ivi inclusa quella relativa alla situazione di fatto addotta a fondamento della richiesta introduttiva del giudizio, allo scopo di regolare definitivamente il rapporto tra soggetto autore della situazione di pericolo e soggetto esposto alla stessa, sulla base della effettiva entità di quel pericolo, della individuazione dell'intervento idoneo ad eliminarlo, della definitiva identificazione dell'onerato all'intervento e della misura di tale onere. ( cfr Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 28/05/2004 - Rv. 573246 - 01). Inoltre, preme precisare che “In tema di azioni di nunciazione, la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, giacché diversamente da quanto dall'art. 1171 cod. civ. previsto con il fare riferimento all'opera da "altri" intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, per l'ipotesi della nuova opera l'art. 1172 cod. civ. indica espressamente quale fonte generatrice di danno "qualsiasi edificio, albero o altra cosa", in tale generica formulazione dovendo pertanto ritenersi compresa anche la cosa di cui è comproprietario l'istante, che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, giacché anche in tal caso risulta integrato il "rapporto tra cosa e cosa" che ne costituisce il presupposto essenziale”. Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 29/01/2007 (Rv. 599143 - 01) Peraltro, “La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo,
o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.” Sez. 2 - , Sentenza n. 25094 del 22/08/2022 (Rv. 665587 - 01) Nel caso di specie senza dubbio ricorre la condizione prevista ex art 1172 c.c. Nel mese di gennaio 2024 nella proprietà della – in particolare, nel ripostiglio – si è CP_3 verificata la rottura di alcuni travicelli, rottura che ha determinato lo sfondamento del solaio del piano seminterrato (ove è collocata la cantina di proprietà della . Parte_1 Secondo quanto indicato dal tecnico, incaricato dalla ing. il crollo Parte_1 CP_2 è derivato dal cattivo stato della consistenza del legname. Dall'accaduto sono derivati rischi importanti anche in punto di sicurezza. Infatti, nella relazione tecnica versata in atti del 26.03.2024 (doc. 7) si legge che il “cattivo stato di consistenza dei legnami, che si è progressivamente accentuato nel tempo, fino ad oggi che si è verificato l'evento di rottura di alcuni travicelli ed il conseguente sfondamento del solaio. A seguito di tale situazione si rende necessario intervenire con un definitivo intervento di sostituzione dell'intero impalcato, in quanto si valuta che tutto il legname sia in uno stato di conservazione tale da non essere più in grado di svolgere le funzioni statiche a cui è preposto in sicurezza. Risulta evidente l'avanzato stato di ammaloramento degli elementi portanti in legno a causa di aggressioni biologiche dovute a muffe, funghi e insetti”. […] “L'intervento oggetto della seguente pratica consiste nel completo rifacimento del solaio ammalorato e danneggiato, descritto precedentemente, e per questo si rende necessario il preliminare sgombro dei due ripostigli, e la demolizione dei tramezzi;
dopo la ricostruzione del solaio si provvederà alla ricostruzione dei tramezzi e alla riconsegna dei ripostigli ai rispettivi proprietari” […] “Preme evidenziare che, ad oggi, si ritiene necessario e non oltre procrastinabile l'intervento di rifacimento progettato al fine di scongiurare altri crolli parziali o addirittura totali del solaio, con possibili conseguenze anche per il resto dell'edificio e sulla pubblica incolumità.” I lavori autorizzati dal giudice in sede di giudizio cautelare sono stati eseguiti come descritto nella relazione tecnica redatta dall'Ing. in atti e già richiamata prevedendo quanto segue: CP_2
“l'intervento oggetto della seguente pratica consiste nel completo rifacimento del solaio ammalorato e danneggiato, descritto precedentemente, e per questo si rende necessario il preliminare sgombro dei due ripostigli, e la demolizione dei tramezzi;
dopo la ricostruzione del solaio, si provvederà alla ricostruzione dei tramezzi e alla riconsegna dei ripostigli ai rispettivi proprietari. Visto che il solaio da ricostruire continuerà ad essere collocato in ambiente molto umido e le membrature dovranno essere inserite in una muratura anch'essa molto umida, si ritiene assolutamente non idoneo l'uso di legname in quanto materiale vulnerabile in condizioni di elevata umidità. Per tali ragioni si è progettato un nuovo solaio costituito da profili metallici del tipo HEA 120 posti ad interasse di 80 cm, scempiato di tavelle e tavelline in laterizio e sovrastante getto in soletta in calcestruzzo di spessore 5 cm, armata con rete e.s. o6/20x20”, in modo da mantenere la stessa orditura di quello attuale e la stessa quota d'imposta”. Parte attrice ha prodotto la segnalazione di inizio lavori della (procedura protocollo n. 22706- cfr doc. 11) e la comunicazione di fine dei lavori (doc. 12). Posto che la rottura dei travicelli ha interessato il legno sottostante al ripostiglio della GN
con conseguente sfondamento del solaio posto tra le due proprietà (piano superiore CP_3
e piano inferiore i costi dovranno essere ripartiti tra l'odierna CP_3 Parte_1 attrice e la convenuta, nella sua qualità di proprietaria del piano superiore. Sulla quantificazione dei costi delle attività di demolizione e di rifacimento del solaio, si richiama, in quanto completo ed esaustivo, il computo metrico a firma dell'Ing. già depositato CP_2 nel procedimento cautelare (doc. 13). Dalla documentazione in questione si evince che il costo totale dell'intervento ammonta alla somma di € 12.373,58, come da SAL finale sottoscritto dall'Ing. (doc. 14). CP_2 Pertanto, come si evince da tale prospetto, la spesa a carico della SI.ra , Controparte_3 comprensiva di spese relative alle parti comuni dell'immobile, ammonta alla somma di € 6.737,92. A detta somma dovranno essere aggiunte le spese (nella misura del 50%) sostenute dalla
[...] per l'attività professionale svolta dall'Ing. nella misura di € 1.175,68 Parte_1 CP_2 (doc. 15), per un ammontare complessivo quindi di € 7.913,60. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, in base al valore della domanda e secondo la tariffa applicabile per fase di studio, introduttiva e decisoria (applicando a quest'ultima i parametri minimi, in considerazione dell'attività processuale svolta, alle altre fasi si applicano valori medi) sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento della domanda proposta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, condanna al pagamento delle spese per Controparte_3 intervento di rifacimento del solaio relativo all'immobile sito in Poggibonsi (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, sostenute dalla per conto Parte_1 della convenuta (pari ad € 6.737,92), oltre al pagamento del compenso dell'Ing. CP_2
(pari ad € 1.175,68) per la somma complessiva di € 7.913,60; 2) Pone a carico di il pagamento delle spese processuali liquidate in € Controparte_3
264,00 per spese e € 2.550,00 €per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge.
Così deciso in Siena, 09.06.2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1987/2024 vertente tra
(P.IVA ) con sede legale in Poggibonsi (SI), Via Borgo Parte_1 P.IVA_1
Marturi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bruni (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Barberino Tavarnelle (FI), Via Collodi n. 1 G presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: DANNO TEMUTO
Con provvedimento del 07.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni :
Parte attrice: In via istruttoria: “In via principale si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., accertare e valutare la congruità dei lavori autorizzati (come da ordinanza emessa nel procedimento cautelare RG. N. 776/2024, Dott. per danno temuto) ed Per_1 eseguiti dalla società con le modalità descritte dall'ing. nella Parte_1 CP_2 relazione tecnica in atti (v. doc. 7 in atto di citazione), nonché accertare e valutare la congruità della ripartizione delle spese tra i due comproprietari - e Parte_1 Controparte_3
– sulla scorta della contabilità prodotta (v. doc. da 11 a 15 in atto di citazione); In via subordinata, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre la C.T.U. al fine di valutare e accertare la congruità dei lavori eseguiti nella proprietà dei e della sig.ra Parte_1 CP_3
tenuto in considerazione del pericolo grave ed imminente che gravava sull'immobile
[...] come descritto nella relazione dell'ing. (v. doc. 7 in atto di citazione), nonché accertare CP_2 la congruità della ripartizione delle spese come richieste da parte attrice sulla sorta della contabilità prodotta (v. doc. da 11 a15 in atto di citazione). Nello specifico, indichi il CTU le somme dovute dalla sig.ra nei confronti della che, ad Controparte_3 Parte_1 oggi, ha anticipato tutte le spese relative all'intervento presso l'immobile. Con condanna della sig.ra alla refusione delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio”. Controparte_3 Conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertato e dichiarato il pericolo di danno grave e prossimo, per l'effetto condannare la SI.ra (C.F. ) residente in Controparte_3 C.F._2 Poggibonsi (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, Int. 4, al pagamento delle spese per intervento di rifacimento del solaio relativo all'immobile sito in Poggibonsi (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, sostenute dalla per conto della convenuta, Parte_1 oltre al pagamento del compenso dell'Ing. per la somma complessiva di € 7.913,60, o CP_2 nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare sulla base dell'esperenda istruttoria;
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese del presente Controparte_3 procedimento”.
Discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.: 5.06.2025 (sostituita dal deposito di note scritte):
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. La società ha promosso in questa sede giudizio di merito a seguito di Controparte_4 azione per danno temuto ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c. – accertamento del pericolo di danno grave e prossimo – condanna alla restituzione delle spese sostenute per i lavori di rimessa in pristino del solaio resi necessari a causa pericolo grave e imminente. Con ricorso ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c., depositato il 23.04.2024, l'odierna attrice ricorreva dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) autorizzare lo sgombero del ripostiglio di proprietà della SI.ra e, a tal fine, Controparte_3 nominare un custode incaricato di predisporre un inventario dei beni presenti e di proprietà della ricorrente e della conservazione dei medesimi fino al termine dei lavori, disponendone il pagamento a carico della parte convenuta;
2) autorizzare la ad accedere Parte_1 alla proprietà della convenuta per svolgere le opere di messa in pristino e ristrutturazione descritte in narrativa per ovviare alla situazione di pericolo descritta in premessa, depositando per entrambe le proprietà una dichiarazione di intervento in via d'urgenza – quale titolo abilitativo comunale – nonché depositando il progetto strutturale alla Regione Toscana Settore sismico (ex genio civile), con riferimenti ai lavori autorizzati, per entrambe le proprietà di cui in narrativa;
3) condannare della SI.ra al pagamento delle spese del presente CP_3 procedimento”. La è proprietaria di un appartamento sito nel Comune di Poggibonsi Controparte_4 (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, piano S1 – T2, catastalmente identificato al Foglio 72, Particella 791, Subalterno 12, mentre l'odierna convenuta è proprietaria di un appartamento sito nel medesimo complesso di cui sopra al n. 42, piano T1, catastalmente identificato al Foglio 71, Particella 791, Subalterno 6. L'edificio ove sono ubicati i due appartamenti in questione si sviluppa su tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato ed ha una struttura portante in muratura mista di mattoni, pietre e pietrame;
nel mese di gennaio 2024 si è verificata la rottura di alcuni travicelli di legno – sottostanti il ripostiglio della SI.ra – che hanno causato lo sfondamento del solaio, CP_3 che divide il piano seminterrato, dov'è ubicata la cantina di proprietà della Parte_1 e il piano ammezzato, dove sono presenti due ripostigli, tra cui quello interessato dal crollo, di proprietà della SI.ra (cfr. planimetrie - doc. 4). CP_3 La società comunicava alla SI.ra , il grave deterioramento del Parte_1 CP_3 solaio e la necessità di intervenire al fine di evitare ulteriori crolli, ma quest'ultima non ha mai preso contatti con la ricorrente né con l'amministratore di condominio ( doc. 5). L'odierna convenuta non forniva riscontro neppure alla comunicazione a mezzo raccomandata A/R che la inviava tramite il proprio legale (doc. 6). Parte_1 A fronte del silenzio della GN , l'odierna attrice incaricava lo Studio di Ingegneria CP_3
- Bruttini e Associati, al fine di valutare l'entità del danno e la tipologia di intervento necessario. La relazione tecnica evidenziava la necessità di un intervento urgente al fine di scongiurare altri crolli parziali o addirittura totali del solaio (doc. 7) L'odierna attrice, pertanto, ricorreva con azione di danno temuto davanti al Tribunale di Siena. All'udienza del 15 maggio 2024, il Giudice autorizzava la ad accedere Controparte_4 alla proprietà della resistente a sgomberare il locale ed a svolgere le opere di messa CP_3 in sicurezza del solaio, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative.
non si costituiva nel giudizio cautelare e restava contumace. Con ordinanza Controparte_3 del 13.07.2024 il giudice confermava il proprio decreto inaudita altera parte e accoglieva il ricorso, così autorizzando la ricorrente ad accedere alla proprietà della Parte_1 resistente ed a svolgere le opere di messa in sicurezza del solaio, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e previo sgombero del locale. La effettuava i lavori di cui sopra, sostenendone integralmente i costi e Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito al fine di ottenere in via ordinaria la condanna della al pagamento delle spese per intervento di messa in sicurezza del solaio. CP_3
La convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 3 febbraio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa vedeva istruttoria di natura esclusivamente documentale. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. Anzitutto, deve rilevarsi che nel procedimento di denuncia di danno temuto, la fase cautelare e quella, successiva, di merito, sono, tra loro, del tutto autonome, sicché le valutazioni compiute in sede di convalida della misura cautelare non possono, sic et simpliciter, legittimamente porsi a fondamento della decisione della fase di merito, necessitando, per converso, in questa sede, una valutazione completa ed esaustiva di ogni tema di giudizio introdotto dalle parti, ivi inclusa quella relativa alla situazione di fatto addotta a fondamento della richiesta introduttiva del giudizio, allo scopo di regolare definitivamente il rapporto tra soggetto autore della situazione di pericolo e soggetto esposto alla stessa, sulla base della effettiva entità di quel pericolo, della individuazione dell'intervento idoneo ad eliminarlo, della definitiva identificazione dell'onerato all'intervento e della misura di tale onere. ( cfr Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 28/05/2004 - Rv. 573246 - 01). Inoltre, preme precisare che “In tema di azioni di nunciazione, la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, giacché diversamente da quanto dall'art. 1171 cod. civ. previsto con il fare riferimento all'opera da "altri" intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, per l'ipotesi della nuova opera l'art. 1172 cod. civ. indica espressamente quale fonte generatrice di danno "qualsiasi edificio, albero o altra cosa", in tale generica formulazione dovendo pertanto ritenersi compresa anche la cosa di cui è comproprietario l'istante, che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, giacché anche in tal caso risulta integrato il "rapporto tra cosa e cosa" che ne costituisce il presupposto essenziale”. Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 29/01/2007 (Rv. 599143 - 01) Peraltro, “La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo,
o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.” Sez. 2 - , Sentenza n. 25094 del 22/08/2022 (Rv. 665587 - 01) Nel caso di specie senza dubbio ricorre la condizione prevista ex art 1172 c.c. Nel mese di gennaio 2024 nella proprietà della – in particolare, nel ripostiglio – si è CP_3 verificata la rottura di alcuni travicelli, rottura che ha determinato lo sfondamento del solaio del piano seminterrato (ove è collocata la cantina di proprietà della . Parte_1 Secondo quanto indicato dal tecnico, incaricato dalla ing. il crollo Parte_1 CP_2 è derivato dal cattivo stato della consistenza del legname. Dall'accaduto sono derivati rischi importanti anche in punto di sicurezza. Infatti, nella relazione tecnica versata in atti del 26.03.2024 (doc. 7) si legge che il “cattivo stato di consistenza dei legnami, che si è progressivamente accentuato nel tempo, fino ad oggi che si è verificato l'evento di rottura di alcuni travicelli ed il conseguente sfondamento del solaio. A seguito di tale situazione si rende necessario intervenire con un definitivo intervento di sostituzione dell'intero impalcato, in quanto si valuta che tutto il legname sia in uno stato di conservazione tale da non essere più in grado di svolgere le funzioni statiche a cui è preposto in sicurezza. Risulta evidente l'avanzato stato di ammaloramento degli elementi portanti in legno a causa di aggressioni biologiche dovute a muffe, funghi e insetti”. […] “L'intervento oggetto della seguente pratica consiste nel completo rifacimento del solaio ammalorato e danneggiato, descritto precedentemente, e per questo si rende necessario il preliminare sgombro dei due ripostigli, e la demolizione dei tramezzi;
dopo la ricostruzione del solaio si provvederà alla ricostruzione dei tramezzi e alla riconsegna dei ripostigli ai rispettivi proprietari” […] “Preme evidenziare che, ad oggi, si ritiene necessario e non oltre procrastinabile l'intervento di rifacimento progettato al fine di scongiurare altri crolli parziali o addirittura totali del solaio, con possibili conseguenze anche per il resto dell'edificio e sulla pubblica incolumità.” I lavori autorizzati dal giudice in sede di giudizio cautelare sono stati eseguiti come descritto nella relazione tecnica redatta dall'Ing. in atti e già richiamata prevedendo quanto segue: CP_2
“l'intervento oggetto della seguente pratica consiste nel completo rifacimento del solaio ammalorato e danneggiato, descritto precedentemente, e per questo si rende necessario il preliminare sgombro dei due ripostigli, e la demolizione dei tramezzi;
dopo la ricostruzione del solaio, si provvederà alla ricostruzione dei tramezzi e alla riconsegna dei ripostigli ai rispettivi proprietari. Visto che il solaio da ricostruire continuerà ad essere collocato in ambiente molto umido e le membrature dovranno essere inserite in una muratura anch'essa molto umida, si ritiene assolutamente non idoneo l'uso di legname in quanto materiale vulnerabile in condizioni di elevata umidità. Per tali ragioni si è progettato un nuovo solaio costituito da profili metallici del tipo HEA 120 posti ad interasse di 80 cm, scempiato di tavelle e tavelline in laterizio e sovrastante getto in soletta in calcestruzzo di spessore 5 cm, armata con rete e.s. o6/20x20”, in modo da mantenere la stessa orditura di quello attuale e la stessa quota d'imposta”. Parte attrice ha prodotto la segnalazione di inizio lavori della (procedura protocollo n. 22706- cfr doc. 11) e la comunicazione di fine dei lavori (doc. 12). Posto che la rottura dei travicelli ha interessato il legno sottostante al ripostiglio della GN
con conseguente sfondamento del solaio posto tra le due proprietà (piano superiore CP_3
e piano inferiore i costi dovranno essere ripartiti tra l'odierna CP_3 Parte_1 attrice e la convenuta, nella sua qualità di proprietaria del piano superiore. Sulla quantificazione dei costi delle attività di demolizione e di rifacimento del solaio, si richiama, in quanto completo ed esaustivo, il computo metrico a firma dell'Ing. già depositato CP_2 nel procedimento cautelare (doc. 13). Dalla documentazione in questione si evince che il costo totale dell'intervento ammonta alla somma di € 12.373,58, come da SAL finale sottoscritto dall'Ing. (doc. 14). CP_2 Pertanto, come si evince da tale prospetto, la spesa a carico della SI.ra , Controparte_3 comprensiva di spese relative alle parti comuni dell'immobile, ammonta alla somma di € 6.737,92. A detta somma dovranno essere aggiunte le spese (nella misura del 50%) sostenute dalla
[...] per l'attività professionale svolta dall'Ing. nella misura di € 1.175,68 Parte_1 CP_2 (doc. 15), per un ammontare complessivo quindi di € 7.913,60. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, in base al valore della domanda e secondo la tariffa applicabile per fase di studio, introduttiva e decisoria (applicando a quest'ultima i parametri minimi, in considerazione dell'attività processuale svolta, alle altre fasi si applicano valori medi) sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento della domanda proposta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, condanna al pagamento delle spese per Controparte_3 intervento di rifacimento del solaio relativo all'immobile sito in Poggibonsi (SI), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 42, sostenute dalla per conto Parte_1 della convenuta (pari ad € 6.737,92), oltre al pagamento del compenso dell'Ing. CP_2
(pari ad € 1.175,68) per la somma complessiva di € 7.913,60; 2) Pone a carico di il pagamento delle spese processuali liquidate in € Controparte_3
264,00 per spese e € 2.550,00 €per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge.
Così deciso in Siena, 09.06.2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni