Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 57/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 09.06.2024 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 09.06.2024 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 09.06.2024 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, vertente tra
(Cod. Fisc. ) subentrante Parte_1 P.IVA_1
a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in per-
[...] sona del sig. , nella qualità di procuratore dell' Persona_1 [...]
, in virtù di procura speciale rilasciata dall'avv. Parte_1
Ernesto AR Ruffini, Presidente dell' , Parte_1
per Notar con studio in Roma, Via Cola Di Rienzo n°285, Persona_2
Rep. n. 177893 del 28/04/2022, Racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall' avv. Davide Rienzo (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata in SA OL La AD (CE) alla Via S. Croce
n.138, in virtù di procura in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ) domiciliato Controparte_2 C.F._2
presso i difensori costituiti in primo grado avv.ti Salvatore Lista (Cod. Fisc.
) e Gianmarco Lista (Cod. Fisc. C.F._3 [...]
con studio in SAta AR AP VE (CE) al Viale C.F._4 del Consiglio d'Europa n.6 appellato contumace nonché
, in persona del p.t., domiciliato ope le- Controparte_3 CP_4
gis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Armando
Diaz n. 11, 80134- Napoli appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l' appellante: come da atto di citazione in appello e note relative CP_5 all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
L'appellante per la provincia di Caserta Parte_2 [...]
- nella pretesa qualità di creditore, ha dedotto di Parte_3 aver notificato all'appellato l'intimazione di paga- Controparte_2
mento n. 02820219004095407000 riferita alla cartella n°02820130024324976 000 di importo pari ad euro 1.423,66 e relativo a re- cupero multe ed ammende dell'anno 2006.
L'appellante ha, altresì, precisato che avverso tale intimazione di pa- CP_5
gamento parte appellata proponeva opposizione ex Controparte_2
art. 615 c.p.c. innanzi a G.d.P. di SAta AR AP VE convenendo in giudizio l' , già Equitalia Sud, non- Parte_1 CP_1
ché il onde sentir dichiarare estinto il credito van- Controparte_3
tato con riferimento alla cartella esattoriale n. 02820130024324976 000 per intervenuta prescrizione. Con condanna alle spese e competenze di giudizio.
In prime cure, instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_5
la quale deduceva il difetto di legittimazione passiva, la regolarità della noti- fica nonché l'infondatezza della prescrizione e/o decadenza del diritto di ri- scossione essendo stata la cartella e gli atti interruttivi notificati nei termini anche alla luce della sospensione Covid-19.
Il giudizio di primo grado veniva così definito con sentenza n. 3409/2022 del Giudice di Pace di SAta AR AP VE, pubblicata il 01.07.2023, di accoglimento dell'opposizione proposta per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese di lite.
Orbene, col gravame proposto l' appellante censura, in via principale, CP_5
l'erroneità della statuizione di prime cure per violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 28 L. 689/81 in combinato disposto art. 68 D.L. 18/2020.
L'appellante ha, inoltre, denunciato la circostanza per cui la parte CP_5
appellata in primo grado fosse decaduta dal diritto di impugnazione dell'intimazione di pagamento perché avvenuta mediante notifica dell'atto introduttivo, in data 07/03/2022, oltre il termine previsto ex lege e decorren- te dalla data di recapito dell'intimazione opposta ovvero il 21.01.2022.
3
Gli appellati, e il , non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica restando, pertanto, contumaci.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Sempre preliminarmente, va detto che l'appello risulta certamente ammissi- bile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pro- nuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
A tale riguardo va detto che “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univo- ca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudi- ce” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito all'oggetto della richiesta formulata nel presente grado di giudizio.
Motivi di appello
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito fun- zionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del cor- retto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospetta- zione operata dalle parti – occorre rilevare che l'opposizione spiegata in primo grado è volta, da un lato, a contestare il quomodo dell'azione esecuti- va, pertanto riconducibile all'ambito dell'art. 617 c.p.c. (cfr. motivi relativi all'omessa notifica); dall'altro censura l'an debeatur dell'esecuzione, de- volvendo un motivo ex art. 615 c.p.c., quale è la prescrizione del diritto dell'ente creditore ad agire in executivis (motivi inerenti la prescrizione del- la pretesa esattoriale).
4
Il Tribunale, in sede di gravame, reputa necessario soffermarsi sulla que- stione dell'omessa notifica della cartella di pagamento: a ben vedere, tale circostanza costituisce un prius logico rispetto alla delibazione delle ulterio- ri censure svolte, in ragione delle conseguenze giuridiche scaturenti ove sia configurabile la detta ipotesi.
La parte opponente ha eccepito l'omessa notifica della richiamata cartella di pagamento.
Ebbene, è orientamento pacifico in giurisprudenza che i vizi, come quello in esame, inerenti la notifica del titolo esecutivo, la regolarità formale del titolo esecutivo ovvero la mancata notifica dello stesso, costituiscono motivi da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da propor- si per legge entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto. Sul punto si richiamano ex multis le seguenti pronunce: Cass. Civ. Sezione III, 04.07.2006 n. 15275; Cass.
21.2.2007, n. 4018; Cass. 3.4.2012, n. 5333; Cassazione civile sez. VI,
04/04/2018, n. 8402.
Tanto preliminarmente chiarito in punto di qualificazione della domanda, deve rilevarsi la inammissibilità per tardività della doglianza spiegata con l'opposizione proposta in primo grado. Come altresì noto, infatti, la opposi- zione ai sensi dell'art.617 c.p.c., deve essere spiegata nel termine di deca- denza dei venti giorni previsto dalla norma.
Come noto, le opposizioni agli atti esecutivi prevedono il termine perentorio di venti giorni per la relativa proposizione, nella specie decorrente dalla no- tificazione della intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo notifica del
21.01.2022 (cfr. doc. allegato all'atto introduttivo di appello), laddove la ri- chiesta di notificazione di parte appellata dell'atto introduttivo dell'opposizione è del 07.03.2022 e, dunque, una volta elasso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Ne deriva che l'opposizione proposta in primo grado debba essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n.
3409/2022 del giudice di pace di SAta AR AP VE, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da Parte_4
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CP_6
• condanna al pagamento, in favore Controparte_2 dell' , delle spese del doppio grado Parte_3
di giudizio, che liquida: per il primo grado, nella somma complessi- va di € 633,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfetario come per legge;
per il secondo grado, nella somma complessiva di euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese di euro 174,00, rimborso forfetta- rio nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• restano compensate le spese di lite nei confronti del Controparte_3
in ragione della contumacia dell'Amministrazione.
[...]
SAta AR AP VE, 10 giugno 2025.
Il Giudice
AR Del Prete
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