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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina
Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1239/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'02.10.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante GE , con Parte_1 Parte_2
sede legale a Napoli, in via G. Melisurgo, 4 e sede Amministrativa a Rivello, in c.da
Bottarile, elettivamente domiciliata a TE in via Seminario Maggiore 103, presso lo studio dell'Avv Salomone Bevilacqua che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto.
RICORRENTE
CONTRO con sede in Tito ( PZ) alla via Settentrionale 98, in Controparte_1
persona del suo rappresentante legale p.t. sig. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv Stefania Marinelli che la rappresenta e difende, in virtù del mandato a margine del presente atto.
RESISTENTE
OGGETTO: Procedimento di ingiunzione ante causam
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
In data 14 Marzo 2014 veniva notificato alla con sede a Parte_3
Napoli in via Melisurgo N 4 in persona del Legale rappresentante p.t., ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto N 288/2014 DL 528/2014, cron 2723 emesso dal Tribunale di TE ,in data 11/03/2014, notificato il 14/03/2014,con il quale si ingiungeva alla attuale Società opponente il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 13.332/00 oltre interessi ai sensi del Parte_4
D.lgs 231/2002 dalla maturazione del credito fino al soddisfo nonché le spese di lite che si liquidano in euro 930,00 di cui euro 130,00 per esborsi ed euro 800,00 per compensi. Il detto decreto ingiuntivo veniva emesso in base a presunte prestazioni lavorative presso il cantiere di Venosa svolte dalla società Parte_4
nei confronti della La Società opponente
[...] Parte_1 [...]
propone opposizione al detto decreto ingiuntivo, contestando l'inesistenza Parte_1
delle prestazioni indicate nelle fatture ,in quanto attinenti a prestazioni in realtà mai rese .A fondamento dell'assunto riportato nell'atto introduttivo del giudizio,la contesta la mancanza di alcun tipo di preventivo ,di un ordine di Parte_1 servizio di alcun contratto di nolo che vada a confermare alcun tipo di rapporto commerciale sotteso alle prestazioni indicate in fattura.Sostiene la società opponente che nessun tipo di apparecchiatura né nel cantiere di Venosa,né in alcun altro cantiere sono state utilizzate come invece riportato nelle fatture.Chiede,pertando,l'accoglimento della proposta opposizione dichiarando, all'uopo l'infondatezza della pretesa creditoria della società Parte_5
Si costituisce affermando di essere
[...] Controparte_3
creditrice nei confronti della della somma di euro 13.332,00 a tiolo Parte_1
di corrispettivo dovuto in virtù delle prestazioni effettuate in favore della detta società presso il cantiere di quest'ultima in Venosa.Che tale credito deriva dalla somma dei singoli importi riportati nelle due fatture ,rispettivamente N 33 del
7.10.2010 per euro 5.280,00 ( IVA inclusa) e N 1 del 31.01.2011 per euro 8.052,00 (
IVA inclusa), chiede pertanto il pagamento in suo favore della somma di euro
13.332,00, oltre interessi ex art 4 e 5 del d.lgs n. 231/2001 maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture al soddisfo ,nonché le spese e le competenze del procedimento oltre IVA e CPA.
Viene concesso il decreto ingiuntivo , a firma del Dott il 06.02.2014.Viene CP_4
chiesta la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, in data
08.03.2016, viene rigettata l'istanza. La causa viene istruita mediante prova testimoniale. In data 17.05.2019 viene escussa la IG.ra , moglie del Tes_1
rappresentante legale della società opposta,la quale riferisce,sotto giuramento,:” sono stata impiegata presso la Società di mio marito per una decina di anni dal 2005 al 2015, mi occupavo dell'amministrazione e della contabilità dell'azienda.La contabilizzazione dei buoni avveniva mediante sottoscrizione del responsabile del cantiere della ” Viene ancora escusso il IG. il quale , Parte_1 Testimone_2
sotto giuramento riferisce:” ho lavorato alle dipendenze del fino a Parte_4
circa tre anni fa.Continua: i buoni che mi vengono mostrati venivano compilati alla mia presenza e controfirmati dal capo cantiere e nominato dalla ,i detti Parte_1
buoni rappresentano prestazioni realizzate con la attrezzatura , (trivelle e accessori) di proprietà della noleggiata dalla ed i giorni di Controparte_1 Parte_1
lavorazione.”La causa viene interrotta e riassunta .Viene chiesta la nomina di una CTU ma l'istanza viene rigettata e la causa viene rinviata per la precisazione delle conclusioni.Dopo vari rinvii la causa viene introitata a Sentenza dalla scrivente in data
02.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la presenza delle depositate fatture
( da sole,se contestate, non bastevoli a formare prova nella fase di cognizione piena) trova supporto in un rapporto contrattuale tra la e la Parte_1 [...]
di antica data in riferimento al cantiere di Venosa.Dal 2009,la Parte_4
emette fatture regolarmente saldate dalla attinenti Controparte_1 Parte_1
alla realizzazione della strada di collegamento tra la S.S. Candela-TE venosa Sud-
IV Lotto Funzionale.Per la realizzazione di detta strada la ,ripeto Controparte_1
emette varie fatture, tutte regolarmente pagate dalla così come da Parte_1
assegni depositati agli atti aventi medesima causale di cui alle fatture rimaste insolute
,ovvero il nolo delle trivelle di sua proprietà.Per costante giurisprudenza le fatture ,se contestate sono mero indizio di prova nella fase di cognizione piena, hanno, infatti, bisogno di documenti ,testimonianze per essere supportate e avere,quindi, all'interno del giudizio di cognizione valenza probatoria.Nel caso che ci occupa, le ammesse testimonianze non lasciano dubbi sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra la e la , rapporto attinente sempre al noleggio di trivelle Parte_1 Controparte_1
per la realizzazione della strada Candela potenza venosa Sud-IV Lotto Funzionale già dal 2009, così come da fatture, assegni riportanti medesima causale .
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, nella persona del Gop Dott Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
contro , rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara infondata Parte_4
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
Condanna la al pagamento delle somme indicate in decreto Parte_1
ingiuntivo del 06.02.2014 così suddivise: euro 13.332,00 oltre interessi ai sensi del
D.lgs 231/2002 sino al soddisfo;
euro 930 per spese di giustizia di cui euro130,00 per esborsi, euro 800,00 per onorari.Così deciso in TE lì 30.05.2025.
Il Giudice
Dott Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina
Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1239/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'02.10.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante GE , con Parte_1 Parte_2
sede legale a Napoli, in via G. Melisurgo, 4 e sede Amministrativa a Rivello, in c.da
Bottarile, elettivamente domiciliata a TE in via Seminario Maggiore 103, presso lo studio dell'Avv Salomone Bevilacqua che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto.
RICORRENTE
CONTRO con sede in Tito ( PZ) alla via Settentrionale 98, in Controparte_1
persona del suo rappresentante legale p.t. sig. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv Stefania Marinelli che la rappresenta e difende, in virtù del mandato a margine del presente atto.
RESISTENTE
OGGETTO: Procedimento di ingiunzione ante causam
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
In data 14 Marzo 2014 veniva notificato alla con sede a Parte_3
Napoli in via Melisurgo N 4 in persona del Legale rappresentante p.t., ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto N 288/2014 DL 528/2014, cron 2723 emesso dal Tribunale di TE ,in data 11/03/2014, notificato il 14/03/2014,con il quale si ingiungeva alla attuale Società opponente il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 13.332/00 oltre interessi ai sensi del Parte_4
D.lgs 231/2002 dalla maturazione del credito fino al soddisfo nonché le spese di lite che si liquidano in euro 930,00 di cui euro 130,00 per esborsi ed euro 800,00 per compensi. Il detto decreto ingiuntivo veniva emesso in base a presunte prestazioni lavorative presso il cantiere di Venosa svolte dalla società Parte_4
nei confronti della La Società opponente
[...] Parte_1 [...]
propone opposizione al detto decreto ingiuntivo, contestando l'inesistenza Parte_1
delle prestazioni indicate nelle fatture ,in quanto attinenti a prestazioni in realtà mai rese .A fondamento dell'assunto riportato nell'atto introduttivo del giudizio,la contesta la mancanza di alcun tipo di preventivo ,di un ordine di Parte_1 servizio di alcun contratto di nolo che vada a confermare alcun tipo di rapporto commerciale sotteso alle prestazioni indicate in fattura.Sostiene la società opponente che nessun tipo di apparecchiatura né nel cantiere di Venosa,né in alcun altro cantiere sono state utilizzate come invece riportato nelle fatture.Chiede,pertando,l'accoglimento della proposta opposizione dichiarando, all'uopo l'infondatezza della pretesa creditoria della società Parte_5
Si costituisce affermando di essere
[...] Controparte_3
creditrice nei confronti della della somma di euro 13.332,00 a tiolo Parte_1
di corrispettivo dovuto in virtù delle prestazioni effettuate in favore della detta società presso il cantiere di quest'ultima in Venosa.Che tale credito deriva dalla somma dei singoli importi riportati nelle due fatture ,rispettivamente N 33 del
7.10.2010 per euro 5.280,00 ( IVA inclusa) e N 1 del 31.01.2011 per euro 8.052,00 (
IVA inclusa), chiede pertanto il pagamento in suo favore della somma di euro
13.332,00, oltre interessi ex art 4 e 5 del d.lgs n. 231/2001 maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture al soddisfo ,nonché le spese e le competenze del procedimento oltre IVA e CPA.
Viene concesso il decreto ingiuntivo , a firma del Dott il 06.02.2014.Viene CP_4
chiesta la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, in data
08.03.2016, viene rigettata l'istanza. La causa viene istruita mediante prova testimoniale. In data 17.05.2019 viene escussa la IG.ra , moglie del Tes_1
rappresentante legale della società opposta,la quale riferisce,sotto giuramento,:” sono stata impiegata presso la Società di mio marito per una decina di anni dal 2005 al 2015, mi occupavo dell'amministrazione e della contabilità dell'azienda.La contabilizzazione dei buoni avveniva mediante sottoscrizione del responsabile del cantiere della ” Viene ancora escusso il IG. il quale , Parte_1 Testimone_2
sotto giuramento riferisce:” ho lavorato alle dipendenze del fino a Parte_4
circa tre anni fa.Continua: i buoni che mi vengono mostrati venivano compilati alla mia presenza e controfirmati dal capo cantiere e nominato dalla ,i detti Parte_1
buoni rappresentano prestazioni realizzate con la attrezzatura , (trivelle e accessori) di proprietà della noleggiata dalla ed i giorni di Controparte_1 Parte_1
lavorazione.”La causa viene interrotta e riassunta .Viene chiesta la nomina di una CTU ma l'istanza viene rigettata e la causa viene rinviata per la precisazione delle conclusioni.Dopo vari rinvii la causa viene introitata a Sentenza dalla scrivente in data
02.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la presenza delle depositate fatture
( da sole,se contestate, non bastevoli a formare prova nella fase di cognizione piena) trova supporto in un rapporto contrattuale tra la e la Parte_1 [...]
di antica data in riferimento al cantiere di Venosa.Dal 2009,la Parte_4
emette fatture regolarmente saldate dalla attinenti Controparte_1 Parte_1
alla realizzazione della strada di collegamento tra la S.S. Candela-TE venosa Sud-
IV Lotto Funzionale.Per la realizzazione di detta strada la ,ripeto Controparte_1
emette varie fatture, tutte regolarmente pagate dalla così come da Parte_1
assegni depositati agli atti aventi medesima causale di cui alle fatture rimaste insolute
,ovvero il nolo delle trivelle di sua proprietà.Per costante giurisprudenza le fatture ,se contestate sono mero indizio di prova nella fase di cognizione piena, hanno, infatti, bisogno di documenti ,testimonianze per essere supportate e avere,quindi, all'interno del giudizio di cognizione valenza probatoria.Nel caso che ci occupa, le ammesse testimonianze non lasciano dubbi sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra la e la , rapporto attinente sempre al noleggio di trivelle Parte_1 Controparte_1
per la realizzazione della strada Candela potenza venosa Sud-IV Lotto Funzionale già dal 2009, così come da fatture, assegni riportanti medesima causale .
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, nella persona del Gop Dott Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
contro , rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara infondata Parte_4
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
Condanna la al pagamento delle somme indicate in decreto Parte_1
ingiuntivo del 06.02.2014 così suddivise: euro 13.332,00 oltre interessi ai sensi del
D.lgs 231/2002 sino al soddisfo;
euro 930 per spese di giustizia di cui euro130,00 per esborsi, euro 800,00 per onorari.Così deciso in TE lì 30.05.2025.
Il Giudice
Dott Bernardina Massari