Art. 4.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attivita', presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.
In caso di impedimento o di assenza e' sostituito dal membro piu' anziano della Giunta esecutiva.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attivita', presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.
In caso di impedimento o di assenza e' sostituito dal membro piu' anziano della Giunta esecutiva.