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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
18,45), assente il procuratore della ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 42592 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, al piazzale Clodio, n. 18, presso lo studio dell'avv. Daniele CHECCHI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - pagamen- to ratei indennità di accompagnamento
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024, ha Parte_1
esposto che il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto di omologa del
13.5.2024 (R.G. n. 32463/2023), ha riconosciuto in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (28 febbraio 2023); che il 2 giugno 2024 è stato notificato all'Istituto il detto decreto di omologa ed il 22
1 luglio 2024 è stato inviato il c.d. modello AP70 relativo ai dati socio- economici per beneficiare della prestazione assistenziale;
e che, ciò nonostan- te, non è stato eseguito alcun pagamento.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2023 e la conse- guente condanna dell' a corrispondere i relativi ratei maturati e maturan- CP_1
di, oltre gli accessori di legge.
L' , benché ritualmente citato come da atti depositati il 21 febbraio CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 18 del 1980 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (Cass. civ., sez. lav., 15/04/2016, n. 7565).
Pertanto, poiché con decreto di omologa del 13 maggio 2024 è stato ac- certato che la ricorrente si trova in condizioni di salute tali da aver bisogno di assistenza continua a decorrere dalla data della domanda amministrativa (28 febbraio 2023), deve dichiararsi il diritto della medesima all'indennità di ac- compagnamento dal 1° marzo 2023 (art. 3, 4° comma, l. n. 18/1980).
Tuttavia, non è possibile condannare l' al pagamento dei relativi CP_2
ratei.
Invero, la ricorrente non ha provato di non essere stata ricoverata con oneri a carico dell'erario, elemento che, come detto, è condizione per l'effettiva erogazione della prestazione economica. Si rammenta che “l'onere
2 probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del dirit- to da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vi- cinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo diffi- cile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la ma- teriale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 01/09/2023, n. 25603).
E' stato infatti depositato soltanto il c.d. modello AP/70 (inviato all' ), nel quale è indicata la c.d. condizione di “non ricovero”; ma tale CP_2
dichiarazione potrebbe valere esclusivamente in sede amministrativa, mentre in sede giudiziaria è priva di ogni effetto, non potendo la parte rendere dichia- razioni in proprio favore (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 20/12/2010, n.
25800; Id., 09/03/2018, n. 5708).
Né ha efficacia probatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorie- tà allegata al ricorso relativa appunto al c.d. “non ricovero” poiché tale genere di dichiarazione, salvo diversa specifica disposizione di legge, non ha in giu- dizio alcun valore probatorio (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 02/07/2015, n.
13630; Cass. civ., sez. lav., 28/01/2015, n. 1606; Cass. civ., sez. VI,
15/01/2015, n. 547; Id., 05/04/2017, n. 8856).
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21 novembre 2024, così provve- Parte_1
de:
1 - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagna- Parte_1
mento dal 1° marzo 2023;
2 - rigetta la domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione;
3 - dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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