Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03346/2025REG.PROV.COLL.
N. 09496/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9496 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Omega Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A01E9B3DA1, rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Pardini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Panciatichi, 78;
contro
Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Nuoto Lucca”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Frati e Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Lucca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01134/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Nuoto Lucca” e l’appello incidentale da questa interposto;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 3 aprile 2025, con la quale parte appellante principale dichiara di non aver più interesse all’appello;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) , 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Alberto Urso, si dà atto che l’avv. Maria Beatrice Pieraccini ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in appello la ASD Omega Sport ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo per la Toscana n. 1134 del 2024 che ha parzialmente accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ASD “Circolo Nuoto Lucca” avverso gli atti del Comune di Lucca di diniego del rinnovo della concessione per la gestione di piscina comunale già vantata dalla Circolo Nuoto Lucca, nonché di indizione e aggiudicazione in favore della Omega Sport della successiva procedura di gara per la nuova assegnazione;
- in particolare, per quanto di rilievo, il Tar ha accolto i secondi e terzi motivi aggiunti proposti dalla ricorrente e annullato l’aggiudicazione della concessione per la gestione della piscina comunale in favore della Omega Sport;
- s’è costituita in giudizio per resistere all’appello la ASD Circolo Nuoto Lucca, che ha proposto anche appello incidentale avverso la sentenza, in via subordinata all’accoglimento dell’appello principale;
- con atto depositato il 3 aprile 2025 l’appellante principale ha reso nota la sopravvenienza di circostanze che hanno determinato il venir meno del proprio interesse alla definizione del grado di giudizio, e perciò ha chiesto dichiararsene l’improcedibilità con compensazione delle spese;
- il Circolo Nuoto Lucca ha a sua volta preso atto della suddetta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso a spese compensate;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto dichiarato dalla stessa appellante va rilevata la sopraggiunta carenza d’interesse all’appello principale, con conseguente improcedibilità di questo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) , Cod. proc. amm.;
- in conseguenza di ciò, va dichiarata altresì l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse anche dell’appello incidentale, in quanto espressamente proposto in via subordinata all’accoglimento dell’appello principale;
- ricorrono giuste ragioni, consistenti nella tempestiva comunicazione da parte dell’appellante della sopraggiunta carenza d’interesse e nell’accordo delle parti al riguardo per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO