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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 7345/2022 R.G., avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c.
TRA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. che elegge domicilio in Salerno, al Corso Parte_2
Vittorio Emanuele 58, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Polverino (C.F.:
) e Chiara Polverino (C.F. , dai C.F._1 C.F._2
quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.
CONVENUTA-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 14.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la , ed esponeva: a) CP_1
con ricorso del 16.12.2015, la ricorrente azienda agricola chiedeva al
Tribunale di Salerno disporsi il sequestro conservativo in danno di CP_1 per un importo non inferiore a € 100.000,00; b) a fondamento del ricorso,
[...] la società ricorrente deduceva di essersi associata alla Controparte_2
(con sede in Angri), obbligandosi ad effettuare coltivazioni di pomodoro
[...]
(nelle varietà IMPACT e HEINZ) su una superficie complessiva di ettari
10.78.00 ed a conferire i prodotti secondo i meccanismi normativi del settore attraverso la veicolazione di c) la ricorrente deduceva, ancora, CP_1
che la ignorando le plurime richieste della medesima di ritiro del CP_1 prodotto, aveva determinato la perdita dell'intera produzione di pomodoro
IMPACT, ponendo in essere la sua attività di intermediazione in modo del tutto difforme dalla tempistica necessaria e così pregiudicando la commercializzazione del prodotto attraverso il conferimento;
d) in particolare, la nonostante la ricorrente avesse segnalato la necessità di CP_1
provvedere al ritiro del prodotto, inviando inutilmente due note a mezzo raccomandata, solo nei giorni successivi al 24.8.2015 inviava un proprio tecnico presso l'azienda al fine di rilevare le coltivazioni in atto, le Parte_1
condizioni e le relative quantità e il tecnico rilevava che il prodotto IMPACT, pur se regolarmente coltivato secondo le specifiche di settore, aveva ormai perso le caratteristiche necessarie per la trasformazione industriale;
e) la società ricorrente rilevava di aver perso l'intera produzione di pomodoro
IMPACT, costituita da kg. 3,2 per 216.360 piantine per un totale di kg.
692.352, produzione che avrebbe consentito alla ricorrente di ricavare un corrispettivo globale (parametrato di € 90 per mille Kg) di € 65.833,44; f) il
Tribunale adito, con provvedimento definitivo, respingeva il ricorso in difetto del periculum in mora;
g) tanto premesso, la citava la a Parte_1 CP_1 comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno all'udienza del
30.11.2022 e chiedeva: 1) condannare la al pagamento della somma CP_1 di € 65.833,44, salvo liquidazione maggiore o minore, con liquidazione alla attualità e rimborso delle spese giudiziali.
Il Giudice, all'udienza del 06.12.2022, dichiarava la nullità dell'atto di citazione, ordinandone la rinnovazione entro il termine del 20.01.2023.
Con atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la parte attrice ribadiva le pretese esposte in precedenza e citava la a comparire in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno all'udienza dell'8.05.2023.
Dichiarata la contumacia della assegnati i termini di cui all'art. CP_1
183, comma 6, c.p.c. e non ammessi i mezzi istruttori articolati dalla parte attrice, il Giudice, all'udienza del 14.10.2024, assegnava la causa in decisione senza termini.
Giova preliminarmente sottolineare che la domanda proposta dall'odierno attore è una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c. La disposizione appena citata recita testualmente:
“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”.
In tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. dispone: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”. L'onere di provare un fatto, in particolare, ricade sul soggetto il quale invoca proprio quel fatto a sostegno della propria pretesa;
dunque, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
In merito al caso di specie, la società attrice chiede che la convenuta sia condannata al pagamento della somma di € 65.833,44, oltre accessori.
A fondamento della pretesa, la parte attrice deduce che di essersi associata alla
(con sede in Angri), obbligandosi ad effettuare Controparte_2
coltivazioni di pomodoro (nelle varietà IMPACT e HEINZ) su una superficie complessiva di ettari 10.78.00 ed a conferire i prodotti secondo i meccanismi normativi del settore attraverso la veicolazione di (che era una CP_1
organizzazione di produttori). Deduceva ancora che la ignorando le CP_1
plurime richieste della ricorrente di ritiro del prodotto, aveva determinato la perdita dell'intera produzione di pomodoro IMPACT, ponendo in essere la sua attività di intermediazione in modo del tutto difforme dalla tempistica necessaria e così pregiudicando la commercializzazione del prodotto attraverso il conferimento.
La parte attrice, dunque, non chiarisce affatto quale fosse il titolo in forza del quale dovesse ritenersi obbligata a consentire il ritiro di una certa CP_1
quantità di prodotto né lo produce in atti, restando del tutto incerta la ragione per cui essa società attrice ritiene di ascrivere a la violazione di CP_1 obblighi in relazione al cui sorgere alcuna prova adduce;
l'attrice, invero, si limita a richiedere la nomina di ctu per la stima dei pretesi danni, ctu di carattere eminentemente esplorativo, alla luce della carenza assertiva e probatoria.
Sulla base di quanto sostenuto, la domanda proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Nulla per le spese.
3. Salerno, 24.02.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 7345/2022 R.G., avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c.
TRA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. che elegge domicilio in Salerno, al Corso Parte_2
Vittorio Emanuele 58, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Polverino (C.F.:
) e Chiara Polverino (C.F. , dai C.F._1 C.F._2
quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.
CONVENUTA-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 14.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la , ed esponeva: a) CP_1
con ricorso del 16.12.2015, la ricorrente azienda agricola chiedeva al
Tribunale di Salerno disporsi il sequestro conservativo in danno di CP_1 per un importo non inferiore a € 100.000,00; b) a fondamento del ricorso,
[...] la società ricorrente deduceva di essersi associata alla Controparte_2
(con sede in Angri), obbligandosi ad effettuare coltivazioni di pomodoro
[...]
(nelle varietà IMPACT e HEINZ) su una superficie complessiva di ettari
10.78.00 ed a conferire i prodotti secondo i meccanismi normativi del settore attraverso la veicolazione di c) la ricorrente deduceva, ancora, CP_1
che la ignorando le plurime richieste della medesima di ritiro del CP_1 prodotto, aveva determinato la perdita dell'intera produzione di pomodoro
IMPACT, ponendo in essere la sua attività di intermediazione in modo del tutto difforme dalla tempistica necessaria e così pregiudicando la commercializzazione del prodotto attraverso il conferimento;
d) in particolare, la nonostante la ricorrente avesse segnalato la necessità di CP_1
provvedere al ritiro del prodotto, inviando inutilmente due note a mezzo raccomandata, solo nei giorni successivi al 24.8.2015 inviava un proprio tecnico presso l'azienda al fine di rilevare le coltivazioni in atto, le Parte_1
condizioni e le relative quantità e il tecnico rilevava che il prodotto IMPACT, pur se regolarmente coltivato secondo le specifiche di settore, aveva ormai perso le caratteristiche necessarie per la trasformazione industriale;
e) la società ricorrente rilevava di aver perso l'intera produzione di pomodoro
IMPACT, costituita da kg. 3,2 per 216.360 piantine per un totale di kg.
692.352, produzione che avrebbe consentito alla ricorrente di ricavare un corrispettivo globale (parametrato di € 90 per mille Kg) di € 65.833,44; f) il
Tribunale adito, con provvedimento definitivo, respingeva il ricorso in difetto del periculum in mora;
g) tanto premesso, la citava la a Parte_1 CP_1 comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno all'udienza del
30.11.2022 e chiedeva: 1) condannare la al pagamento della somma CP_1 di € 65.833,44, salvo liquidazione maggiore o minore, con liquidazione alla attualità e rimborso delle spese giudiziali.
Il Giudice, all'udienza del 06.12.2022, dichiarava la nullità dell'atto di citazione, ordinandone la rinnovazione entro il termine del 20.01.2023.
Con atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la parte attrice ribadiva le pretese esposte in precedenza e citava la a comparire in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno all'udienza dell'8.05.2023.
Dichiarata la contumacia della assegnati i termini di cui all'art. CP_1
183, comma 6, c.p.c. e non ammessi i mezzi istruttori articolati dalla parte attrice, il Giudice, all'udienza del 14.10.2024, assegnava la causa in decisione senza termini.
Giova preliminarmente sottolineare che la domanda proposta dall'odierno attore è una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c. La disposizione appena citata recita testualmente:
“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”.
In tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. dispone: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”. L'onere di provare un fatto, in particolare, ricade sul soggetto il quale invoca proprio quel fatto a sostegno della propria pretesa;
dunque, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
In merito al caso di specie, la società attrice chiede che la convenuta sia condannata al pagamento della somma di € 65.833,44, oltre accessori.
A fondamento della pretesa, la parte attrice deduce che di essersi associata alla
(con sede in Angri), obbligandosi ad effettuare Controparte_2
coltivazioni di pomodoro (nelle varietà IMPACT e HEINZ) su una superficie complessiva di ettari 10.78.00 ed a conferire i prodotti secondo i meccanismi normativi del settore attraverso la veicolazione di (che era una CP_1
organizzazione di produttori). Deduceva ancora che la ignorando le CP_1
plurime richieste della ricorrente di ritiro del prodotto, aveva determinato la perdita dell'intera produzione di pomodoro IMPACT, ponendo in essere la sua attività di intermediazione in modo del tutto difforme dalla tempistica necessaria e così pregiudicando la commercializzazione del prodotto attraverso il conferimento.
La parte attrice, dunque, non chiarisce affatto quale fosse il titolo in forza del quale dovesse ritenersi obbligata a consentire il ritiro di una certa CP_1
quantità di prodotto né lo produce in atti, restando del tutto incerta la ragione per cui essa società attrice ritiene di ascrivere a la violazione di CP_1 obblighi in relazione al cui sorgere alcuna prova adduce;
l'attrice, invero, si limita a richiedere la nomina di ctu per la stima dei pretesi danni, ctu di carattere eminentemente esplorativo, alla luce della carenza assertiva e probatoria.
Sulla base di quanto sostenuto, la domanda proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Nulla per le spese.
3. Salerno, 24.02.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante