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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2835/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Aldo De Luca Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
, c.f. , elettivamente dom.ta in AR PI (AV) alla Parte_2 C.F._2
Rampa S. Paolo, n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi Marraffino, c.f. , dal C.F._3
quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;
E
, c.f. , elett.te dom.ta presso l'indirizzo Parte_3 C.F._4
digitale del suo difensore avv. Antonio De Lillo ( ), Email_1
c.f. , dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;
C.F._5
RICORRENTI CONGIUNTI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
21.02.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Deve darsi atto che, a seguito di omologazione della separazione consensuale con decreto n.
702/2017, , in qualità di amministratrice di sostegno di , con ricorso Parte_1 Parte_2
del 24.09.2024, adiva il Tribunale per sentire “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LV PI (AV), in data 29/01/1983 tra il sig. e la Parte_2 sig.ra , con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile Parte_3
e con ogni conseguenziale pronuncia;
2. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti
e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, essendo anche i figli economicamente autosufficienti;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
In particolare, parte ricorrente deduceva che:
- in data 29/01/1983, e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_3
concordatario in LV PI (AV), con atto trascritto nei registri di stato civile del detto comune al n. 2, p. 2 anno 1983;
- dal matrimonio sono nati due figli, , nata il [...], e , nato il Per_1 Persona_2
01/09/1988, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con ricorso congiunto depositato il 21/10/2016 (R.G. n. 4478/2016), i coniugi e Parte_2
chiedevano al Tribunale di Benevento di pronunciare, con decreto di Parte_3
omologa, la loro separazione;
- con decreto di omologa n. cronol. 702/2017 del 23/01/2017, il Tribunale di Benevento omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
- dalla data dell'udienza presidenziale i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
- nel 2019 il è risultato affetto da gravi disturbi psico-fisici che ne hanno compromesso Parte_2
la piena capacità di esercitare il controllo dei propri atti e di determinarsi autonomamente;
- con ricorso del 09/08/2019 (R.G. n. 1153/2019 V.G.), chiedeva la Parte_4 nomina di un amministratore di sostegno nell'interesse di ove evidenziava la propria Parte_2
Cont Per incompatibilità e inidoneità a ricoprire la veste di e l'indisponibilità dei figli e ad Per_2
essere nominati come amministratori di sostegno del padre;
- con decreto cronol. n.817/2022 del 17/03/2022, il Giudice Tutelare dichiarava aperta
Cont l'amministrazione di sostegno per e nominava come l'Avv. Emilio Benvenuto;
Parte_2
- con istanza del 01/03/2024, , sorella di presentava istanza per la Parte_1 Parte_2
Cont sostituzione del nominato
- con decreto del 10/05/2024, il Giudice Tutelare nominava, come nuovo amministratore di sostegno di , ; Parte_2 Parte_1
2 - con istanza del 23/08/2024, , quale AdS di presentava istanza al Parte_1 Parte_2
Giudice Tutelare, al fine di autorizzarla a istaurare un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e;
Parte_2 Parte_3
- con decreto di accoglimento n. cronol. 3268/2024 del 30/08/2024 il G.T. autorizzava quanto richiesto;
- vive, all'attualità, presso la Comunità Alloggio Casa Mons. di Sant'Angelo Parte_2 Per_3 all'Esca e sta aspettando di essere trasferito in altra struttura, più idonea alle sue condizioni;
- il suo stato di salute, soprattutto mentale, è migliorato molto negli ultimi tempi;
- ha manifestato, in varie occasioni, la propria volontà di volersi divorziare dalla ex Parte_2
moglie e di tanto ne è a conoscenza anche l'assistente sociale che segue l'amministrato.
Con comparsa depositata il 20.01.25, si costituiva , la quale aderiva alle Parte_3
richieste formulate dal ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
In via preliminare, si osserva che, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14669 del 06/06/2018; Cass. n. 9582/2000), cui questo
Collegio intende dar seguito, l'amministratore di sostegno possa compiere in nome e per conto dell'amministrato anche un atto personalissimo, qual è l'azione volta ad ottenere la pronuncia del divorzio. Ed invero, ad avviso della giurisprudenza consolidatasi sul punto, detta azione può ben essere proposta dall'amministratore senza che vi sia la necessità di nomina di un curatore speciale
(fatta salva l'ipotesi di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'amministrato) laddove ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione dell'amministrato e previa autorizzazione del giudice tutelare.
Tanto premesso, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm. e che non vi è alcuna possibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In particolare, la pronuncia di divorzio appare corrispondere all'interesse dell'amministrato ed effettivamente volta a dare attuazione alle sue esigenze di protezione, come anche ritenuto dal giudice tutelare il quale ha reso una valutazione positiva al riguardo. Dalle allegazioni delle parti emerge infatti che i coniugi, già dal 2016, avevano proposto ricorso congiunto per la separazione, che dalla data dell'udienza presidenziale non è più ripresa la convivenza, che nel 2019 Parte_2
si ammalava, che lo stesso ha più volte manifestato la propria volontà a volersi divorziare e che di ciò ne è a conoscenza anche l'assistente sociale che ha seguito l'amministrato.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono i requisiti per disporne la loro integrale compensazione, considerata l'intervenuta adesione del resistente alle condizioni indicate nel ricorso.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.01.83 in LV
PI (AV), tra e , con atto trascritto nei registri di Stato Parte_2 Parte_3
civile del detto Comune al n. 2, p. 2 anno 1983;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile di LV PI (AV) per la trascrizione, annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 898/70 e 134 R.D. n. 1238/39, 49 lett. G e 69 lett. D
D.P.R. 396/2000 - Ordinamento Dello Stato Civile;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Benevento il 22.05.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Aldo De Luca Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
, c.f. , elettivamente dom.ta in AR PI (AV) alla Parte_2 C.F._2
Rampa S. Paolo, n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi Marraffino, c.f. , dal C.F._3
quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;
E
, c.f. , elett.te dom.ta presso l'indirizzo Parte_3 C.F._4
digitale del suo difensore avv. Antonio De Lillo ( ), Email_1
c.f. , dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;
C.F._5
RICORRENTI CONGIUNTI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
21.02.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Deve darsi atto che, a seguito di omologazione della separazione consensuale con decreto n.
702/2017, , in qualità di amministratrice di sostegno di , con ricorso Parte_1 Parte_2
del 24.09.2024, adiva il Tribunale per sentire “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LV PI (AV), in data 29/01/1983 tra il sig. e la Parte_2 sig.ra , con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile Parte_3
e con ogni conseguenziale pronuncia;
2. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti
e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, essendo anche i figli economicamente autosufficienti;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
In particolare, parte ricorrente deduceva che:
- in data 29/01/1983, e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_3
concordatario in LV PI (AV), con atto trascritto nei registri di stato civile del detto comune al n. 2, p. 2 anno 1983;
- dal matrimonio sono nati due figli, , nata il [...], e , nato il Per_1 Persona_2
01/09/1988, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con ricorso congiunto depositato il 21/10/2016 (R.G. n. 4478/2016), i coniugi e Parte_2
chiedevano al Tribunale di Benevento di pronunciare, con decreto di Parte_3
omologa, la loro separazione;
- con decreto di omologa n. cronol. 702/2017 del 23/01/2017, il Tribunale di Benevento omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
- dalla data dell'udienza presidenziale i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
- nel 2019 il è risultato affetto da gravi disturbi psico-fisici che ne hanno compromesso Parte_2
la piena capacità di esercitare il controllo dei propri atti e di determinarsi autonomamente;
- con ricorso del 09/08/2019 (R.G. n. 1153/2019 V.G.), chiedeva la Parte_4 nomina di un amministratore di sostegno nell'interesse di ove evidenziava la propria Parte_2
Cont Per incompatibilità e inidoneità a ricoprire la veste di e l'indisponibilità dei figli e ad Per_2
essere nominati come amministratori di sostegno del padre;
- con decreto cronol. n.817/2022 del 17/03/2022, il Giudice Tutelare dichiarava aperta
Cont l'amministrazione di sostegno per e nominava come l'Avv. Emilio Benvenuto;
Parte_2
- con istanza del 01/03/2024, , sorella di presentava istanza per la Parte_1 Parte_2
Cont sostituzione del nominato
- con decreto del 10/05/2024, il Giudice Tutelare nominava, come nuovo amministratore di sostegno di , ; Parte_2 Parte_1
2 - con istanza del 23/08/2024, , quale AdS di presentava istanza al Parte_1 Parte_2
Giudice Tutelare, al fine di autorizzarla a istaurare un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e;
Parte_2 Parte_3
- con decreto di accoglimento n. cronol. 3268/2024 del 30/08/2024 il G.T. autorizzava quanto richiesto;
- vive, all'attualità, presso la Comunità Alloggio Casa Mons. di Sant'Angelo Parte_2 Per_3 all'Esca e sta aspettando di essere trasferito in altra struttura, più idonea alle sue condizioni;
- il suo stato di salute, soprattutto mentale, è migliorato molto negli ultimi tempi;
- ha manifestato, in varie occasioni, la propria volontà di volersi divorziare dalla ex Parte_2
moglie e di tanto ne è a conoscenza anche l'assistente sociale che segue l'amministrato.
Con comparsa depositata il 20.01.25, si costituiva , la quale aderiva alle Parte_3
richieste formulate dal ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
In via preliminare, si osserva che, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14669 del 06/06/2018; Cass. n. 9582/2000), cui questo
Collegio intende dar seguito, l'amministratore di sostegno possa compiere in nome e per conto dell'amministrato anche un atto personalissimo, qual è l'azione volta ad ottenere la pronuncia del divorzio. Ed invero, ad avviso della giurisprudenza consolidatasi sul punto, detta azione può ben essere proposta dall'amministratore senza che vi sia la necessità di nomina di un curatore speciale
(fatta salva l'ipotesi di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'amministrato) laddove ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione dell'amministrato e previa autorizzazione del giudice tutelare.
Tanto premesso, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm. e che non vi è alcuna possibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In particolare, la pronuncia di divorzio appare corrispondere all'interesse dell'amministrato ed effettivamente volta a dare attuazione alle sue esigenze di protezione, come anche ritenuto dal giudice tutelare il quale ha reso una valutazione positiva al riguardo. Dalle allegazioni delle parti emerge infatti che i coniugi, già dal 2016, avevano proposto ricorso congiunto per la separazione, che dalla data dell'udienza presidenziale non è più ripresa la convivenza, che nel 2019 Parte_2
si ammalava, che lo stesso ha più volte manifestato la propria volontà a volersi divorziare e che di ciò ne è a conoscenza anche l'assistente sociale che ha seguito l'amministrato.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono i requisiti per disporne la loro integrale compensazione, considerata l'intervenuta adesione del resistente alle condizioni indicate nel ricorso.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.01.83 in LV
PI (AV), tra e , con atto trascritto nei registri di Stato Parte_2 Parte_3
civile del detto Comune al n. 2, p. 2 anno 1983;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile di LV PI (AV) per la trascrizione, annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 898/70 e 134 R.D. n. 1238/39, 49 lett. G e 69 lett. D
D.P.R. 396/2000 - Ordinamento Dello Stato Civile;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Benevento il 22.05.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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