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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 565 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CIATTI
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CIATTI
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTI ATTRICI
e
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
BASILICO ROBERTO del Foro di Milano e dall'Avv. COLNAGO ANDREA del Foro di
Roma, elettivamente domiciliato presso il secondo, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Diritti reali - servitù”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria Parte_3
domanda, istanza ed eccezione così giudicare:
- Effettuati tutti gli accertamenti che il caso richiede, confermare che il fondo al CP_1
mapp. 10858 Comune di Induno OL, se privato dei passi carraio e pedonale, nonché di sottopasso con cavi e tubazioni, di fatto oggi in essere sui mapp. 10183, 10186 e 9820 di proprietà degli attori, rimarrebbe intercluso non potendo diversamente raggiungere la pubblica via Trieste in Induno OL (VA);
- Determinare di conseguenza l'ammontare dell'indennità che il titolare del fondo dominante dovrà necessariamente corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1053 c.c. ai proprietari dei fondi serventi perche possano venir costituite nelle forme di legge le servitù prediali in questione, indennità che gli attori qui hanno indicato in € 28.500,00;
- Condannare di conseguenza il convenuto a corrispondere agli attori il detto importo, o quello maggiore o minore che dovesse risultar di giustizia ad esito dell'espletanda istruttoria.
Interessi e rivalutazione monetaria dal 3/2/2018 (epoca dalla quale il abita e lavora CP_1 nell'immobile di sua proprietà edificato sul fondo dominante) al saldo.
Al pagamento dello stesso dichiarare costituite in favore del fondo al mapp. 10858 CP_1
ed a carico dei fondi e le servitù di passo carraio e sottopasso della lunghezza di Pt_1 Pt_2
mt. 23,70 e mt. 3,55 di larghezza sul mapp. 10183, nonché di passo pedonale della lunghezza di mt. 16 e della larghezza di mt. 1,30 sui mapp. 10186 e 9820. Determinare i criteri e le regole di utilizzo degli stessi che le parti dovranno rispettare ed in quale quota ciascuno degli interessati sarà tenuto a partecipare alle spese per la loro conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Disporre la trascrizione ex artt. 2643 e 2644 c.c. dell'emananda sentenza costitutiva le servitù prediali di cui in epigrafe, ma ciò previo rilascio di quietanza da parte dei proprietari dei fondi serventi dell'avvenuto pagamento della liquidanda indennità ex art. 1053 c.c.
- Con vittoria di spese e compensi di causa e del prodromico procedimento di Mediazione ex
D.Lgs. n. 28/10.
In via istruttoria si torna a chiedere l'ammissione di C.T.U. atta a determinare l'esatto ammontare dell'indennità ex art. 1053 c.c. dovuta dal convenuto agli attori ai fini della costituzione delle servitù per cui è causa, nonché a descrivere dettagliatamente i luoghi, le superfici occupate dai passi, le loro esatte dimensioni ed in genere le loro caratteristiche. Si chieda altresì all'Ausiliario di indicare nel suo elaborato a quali regole, modalità e limiti
pagina 2 di 6 dovranno attenersi – per ragioni di sicurezza ed in relazione alla destinazione residenziale del sito - i confinanti nell'uso delle servitù nonchè in quale quota ciascuna delle parti in causa dovrà partecipare alle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione e la manutenzione dei passi.”;
Per parte convenuta : “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: • respingere le CP_1
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti dedotti. IN VIA ISTRUTTORIA: • Si reiterano le istanze istruttorie dedotte dalla difesa del
Sig. nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. Il CP_1 tutto con vittoria di spese, compensi professionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 23/02/2023, il sig.
e la sig.ra , quali proprietari pro indiviso di immobile Parte_1 Parte_2
unifamiliare, hanno convenuto in giudizio il sig. , loro vicino di casa CP_1
proprietario di immobile sul fondo confinante intercluso, il quale ha realizzato un passo carraio, pedonale, nonché un sottopasso di tubazioni e cavi di servizio sulla proprietà attorea, senza che però sia mai stata formalizzata la costituzione delle relative servitù, nonostante le previsioni di cui al piano di lottizzazione/progettazione, nonché di accordi stragiudiziali pattuiti nel 2022 rimasti però ineseguiti. Gli attori hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità ex art. 1053 c.c. spettante agli attori, di cui è chiesta quantificazione;
gli attori hanno chiesto altresì che, solo dopo il pagamento di detta somma, siano costituite le servitù per cui è causa, determinandone i criteri e le regole di utilizzo, nonché di riparto delle relative spese;
con ordine di trascrizione della sentenza costitutiva solo successivamente all'intervenuto pagamento di quanto dovuto;
con vittoria di spese di lite, comprensive anche della fase stragiudiziale di mediazione obbligatoria.
Nominato il giudicante in data 06/03/2023, con decreto 07/03/2023 la prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 12/09/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta 09/09/2023, oltre i termini ex art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, si è costituito in giudizio il convenuto sig. , CP_1
contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 6 A sostegno della propria posizione, parte convenuta ha evidenziato come fra lo stesso e i danti causa degli attori (i genitori del assieme al Comune di Induno CP_1 Pt_1
OL (VA), sia stata stipulata una Convenzione notarile in data 28/07/2008 in cui gli acquirenti si sarebbero dichiarati a conoscenza di tutti i diritti ed obblighi nascenti dalla convenzione stessa in cui subentrano, fra i quali rientrerebbero anche le servitù per cui è causa, regolarmente registrate e trascritte nei registri immobiliari e richiamate nell'atto di acquisto del relativo lotto. Pertanto, il convenuto ha evidenziato come alcuna indennità possa spettare agli attori, in quanto le servitù, già esistenti, sono state create con accordo negoziale che non prevedeva alcun corrispettivo a tal fine.
All'esito della prima udienza di comparizione 12/09/2023 sono stati assegnati alle parti i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza 09/01/2024, con ordinanza riservata 11/01/2024, rigettate le istanze di prova richieste dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata dunque istruita documentalmente.
All'udienza 22/10/2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
1) Le domande attoree
Gli attori hanno chiesto la determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c. dovuta dal convenuto in loro favore, in conseguenza della costituzione in suo favore delle servitù per cui
è causa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, con una inversione logica delle conclusioni, gli attori chiedono, espressamente, prima la determinazione dell'ammontare dell'indennità, con conseguente condanna al pagamento, e solo in seconda battuta, con domanda gradata come consequenziale, solo successivamente all'intervenuto pagamento di tale somma, la costituzione delle servitù per cui
è causa, in favore del fondo del convenuto e in danno del fondo di cui sono proprietari.
pagina 4 di 6 Ebbene, emerge ictu oculi il rigetto della domanda: in difetto di previa costituzione delle servitù, non vi potrà essere la determinazione di alcuna indennità “per la loro costituzione”.
Parte convenuta, peraltro, non ha formulato, neppure in via subordinata, domanda di costituzione delle servitù per interclusione del proprio fondo (ritenendo di essere già titolare del relativo diritto).
Peraltro, gli attori stessi allegano la circostanza per cui ritengono che allo stato alcuna servitù risulta regolarmente costituta, così impedendosi la quantificazione di ogni conseguente indennità.
Non potendosi poi procedere a costituzione condizionata di servitù (al previo pagamento dell'indennità), non possono accogliersi le domande di richiesta di costituzione delle stesse (in disparte ogni valutazione in ordine all'effettiva o meno sussistenza dell'interesse ad agire degli attori per la costituzione di una servitù in favore del fondo di altri, di parte convenuta).
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli attori, in solido fra loro attesa la comunanza d'interesse ex art. 97 c.p.c.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (criterio della domanda), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, nonché dell'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA gli attori e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di parte convenuta , delle spese di lite, che si CP_1
pagina 5 di 6 liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 10/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 565 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CIATTI
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CIATTI
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTI ATTRICI
e
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
BASILICO ROBERTO del Foro di Milano e dall'Avv. COLNAGO ANDREA del Foro di
Roma, elettivamente domiciliato presso il secondo, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Diritti reali - servitù”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria Parte_3
domanda, istanza ed eccezione così giudicare:
- Effettuati tutti gli accertamenti che il caso richiede, confermare che il fondo al CP_1
mapp. 10858 Comune di Induno OL, se privato dei passi carraio e pedonale, nonché di sottopasso con cavi e tubazioni, di fatto oggi in essere sui mapp. 10183, 10186 e 9820 di proprietà degli attori, rimarrebbe intercluso non potendo diversamente raggiungere la pubblica via Trieste in Induno OL (VA);
- Determinare di conseguenza l'ammontare dell'indennità che il titolare del fondo dominante dovrà necessariamente corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1053 c.c. ai proprietari dei fondi serventi perche possano venir costituite nelle forme di legge le servitù prediali in questione, indennità che gli attori qui hanno indicato in € 28.500,00;
- Condannare di conseguenza il convenuto a corrispondere agli attori il detto importo, o quello maggiore o minore che dovesse risultar di giustizia ad esito dell'espletanda istruttoria.
Interessi e rivalutazione monetaria dal 3/2/2018 (epoca dalla quale il abita e lavora CP_1 nell'immobile di sua proprietà edificato sul fondo dominante) al saldo.
Al pagamento dello stesso dichiarare costituite in favore del fondo al mapp. 10858 CP_1
ed a carico dei fondi e le servitù di passo carraio e sottopasso della lunghezza di Pt_1 Pt_2
mt. 23,70 e mt. 3,55 di larghezza sul mapp. 10183, nonché di passo pedonale della lunghezza di mt. 16 e della larghezza di mt. 1,30 sui mapp. 10186 e 9820. Determinare i criteri e le regole di utilizzo degli stessi che le parti dovranno rispettare ed in quale quota ciascuno degli interessati sarà tenuto a partecipare alle spese per la loro conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Disporre la trascrizione ex artt. 2643 e 2644 c.c. dell'emananda sentenza costitutiva le servitù prediali di cui in epigrafe, ma ciò previo rilascio di quietanza da parte dei proprietari dei fondi serventi dell'avvenuto pagamento della liquidanda indennità ex art. 1053 c.c.
- Con vittoria di spese e compensi di causa e del prodromico procedimento di Mediazione ex
D.Lgs. n. 28/10.
In via istruttoria si torna a chiedere l'ammissione di C.T.U. atta a determinare l'esatto ammontare dell'indennità ex art. 1053 c.c. dovuta dal convenuto agli attori ai fini della costituzione delle servitù per cui è causa, nonché a descrivere dettagliatamente i luoghi, le superfici occupate dai passi, le loro esatte dimensioni ed in genere le loro caratteristiche. Si chieda altresì all'Ausiliario di indicare nel suo elaborato a quali regole, modalità e limiti
pagina 2 di 6 dovranno attenersi – per ragioni di sicurezza ed in relazione alla destinazione residenziale del sito - i confinanti nell'uso delle servitù nonchè in quale quota ciascuna delle parti in causa dovrà partecipare alle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione e la manutenzione dei passi.”;
Per parte convenuta : “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: • respingere le CP_1
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti dedotti. IN VIA ISTRUTTORIA: • Si reiterano le istanze istruttorie dedotte dalla difesa del
Sig. nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. Il CP_1 tutto con vittoria di spese, compensi professionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 23/02/2023, il sig.
e la sig.ra , quali proprietari pro indiviso di immobile Parte_1 Parte_2
unifamiliare, hanno convenuto in giudizio il sig. , loro vicino di casa CP_1
proprietario di immobile sul fondo confinante intercluso, il quale ha realizzato un passo carraio, pedonale, nonché un sottopasso di tubazioni e cavi di servizio sulla proprietà attorea, senza che però sia mai stata formalizzata la costituzione delle relative servitù, nonostante le previsioni di cui al piano di lottizzazione/progettazione, nonché di accordi stragiudiziali pattuiti nel 2022 rimasti però ineseguiti. Gli attori hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità ex art. 1053 c.c. spettante agli attori, di cui è chiesta quantificazione;
gli attori hanno chiesto altresì che, solo dopo il pagamento di detta somma, siano costituite le servitù per cui è causa, determinandone i criteri e le regole di utilizzo, nonché di riparto delle relative spese;
con ordine di trascrizione della sentenza costitutiva solo successivamente all'intervenuto pagamento di quanto dovuto;
con vittoria di spese di lite, comprensive anche della fase stragiudiziale di mediazione obbligatoria.
Nominato il giudicante in data 06/03/2023, con decreto 07/03/2023 la prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 12/09/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta 09/09/2023, oltre i termini ex art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, si è costituito in giudizio il convenuto sig. , CP_1
contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 6 A sostegno della propria posizione, parte convenuta ha evidenziato come fra lo stesso e i danti causa degli attori (i genitori del assieme al Comune di Induno CP_1 Pt_1
OL (VA), sia stata stipulata una Convenzione notarile in data 28/07/2008 in cui gli acquirenti si sarebbero dichiarati a conoscenza di tutti i diritti ed obblighi nascenti dalla convenzione stessa in cui subentrano, fra i quali rientrerebbero anche le servitù per cui è causa, regolarmente registrate e trascritte nei registri immobiliari e richiamate nell'atto di acquisto del relativo lotto. Pertanto, il convenuto ha evidenziato come alcuna indennità possa spettare agli attori, in quanto le servitù, già esistenti, sono state create con accordo negoziale che non prevedeva alcun corrispettivo a tal fine.
All'esito della prima udienza di comparizione 12/09/2023 sono stati assegnati alle parti i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza 09/01/2024, con ordinanza riservata 11/01/2024, rigettate le istanze di prova richieste dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata dunque istruita documentalmente.
All'udienza 22/10/2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
1) Le domande attoree
Gli attori hanno chiesto la determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c. dovuta dal convenuto in loro favore, in conseguenza della costituzione in suo favore delle servitù per cui
è causa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, con una inversione logica delle conclusioni, gli attori chiedono, espressamente, prima la determinazione dell'ammontare dell'indennità, con conseguente condanna al pagamento, e solo in seconda battuta, con domanda gradata come consequenziale, solo successivamente all'intervenuto pagamento di tale somma, la costituzione delle servitù per cui
è causa, in favore del fondo del convenuto e in danno del fondo di cui sono proprietari.
pagina 4 di 6 Ebbene, emerge ictu oculi il rigetto della domanda: in difetto di previa costituzione delle servitù, non vi potrà essere la determinazione di alcuna indennità “per la loro costituzione”.
Parte convenuta, peraltro, non ha formulato, neppure in via subordinata, domanda di costituzione delle servitù per interclusione del proprio fondo (ritenendo di essere già titolare del relativo diritto).
Peraltro, gli attori stessi allegano la circostanza per cui ritengono che allo stato alcuna servitù risulta regolarmente costituta, così impedendosi la quantificazione di ogni conseguente indennità.
Non potendosi poi procedere a costituzione condizionata di servitù (al previo pagamento dell'indennità), non possono accogliersi le domande di richiesta di costituzione delle stesse (in disparte ogni valutazione in ordine all'effettiva o meno sussistenza dell'interesse ad agire degli attori per la costituzione di una servitù in favore del fondo di altri, di parte convenuta).
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli attori, in solido fra loro attesa la comunanza d'interesse ex art. 97 c.p.c.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (criterio della domanda), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, nonché dell'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA gli attori e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di parte convenuta , delle spese di lite, che si CP_1
pagina 5 di 6 liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 10/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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