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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. RL Lo TI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3245/2021 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A GROTTE IL 02/02/63 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Alfonso Neri
ATTRICE
CONTRO
NATO A CALTANISSETTA IL Controparte_1
19/10/72 rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Avanzato
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10/11/2021 conveniva in Parte_1 giudizio . Esponeva l'attrice di essere Controparte_1 proprietaria di un immobile sito in Grotte nella Via Machiavelli di due magazzini posti al piano terra dello stesso stabile e di una terrazza oggi sottotetto nonché infine di un vano in comproprietà in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che il convenuto aveva utilizzato il cespite in questione in via esclusiva in tal modo precludendo l'utilizzo dei due magazzini sottostanti l'immobile e l'accesso al vano tecnico da parte di essa attrice. Pertanto concludeva chiedendo la condanna del convenuto
1 alla restituzione della piena disponibilità dei cespiti in questione ed al pagamento di una somma per l'illegittima detenzione. Controparte_1
costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle avverse
[...] pretese invocandone il rigetto instando in via riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a vario titolo per il cespite in questione e delle spese funerarie sostenute per i danti causa degli odierni contendenti. Istruita la causa con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento avendo esse trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e dall'espletamento dell'indagine peritale. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le ulteriori istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale di parte attrice ed all'esito delle emergenze peritali vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Piace in primo luogo osservare come nella specie il convenuto, che già godeva dell'immobile, attraverso la sua quota, ha come dallo stesso ammesso, realizzato, un godimento esclusivo del bene in modo diretto. Ora, appare necessario quindi ripristinare la situazione anteriore. Il bene deve, cioè, essere restituito alla disponibilità della comunione la quale, a questo punto, può decidere, sempre con gli stessi meccanismi, di ricominciare a goderne direttamente, o, viceversa, realizzare un'altra modalità di godimento indiretto. La diversa opinione che ritiene, cioè, non consentita la condanna al rilascio dell'immobile
2 locato ad uno dei comproprietari, perviene al risultato di impedire alla comunione di esercitare ulteriormente la sua facoltà di godimento, attraverso le modalità dalla stessa decise. La mancata riconsegna del bene impedirebbe, cioè, alla comunione di, goderne. In altre parole, viene ad essere alterato il rapporto fra comunione e comunista come riconosciuto e disciplinato in quanto, mentre da un lato si consente al locatore comproprietario di godere pienamente del bene, dall'altro ciò impedisce alla comunione di decidere in ordine alle sue facoltà di godimento. D'altra parte, al comproprietario è sempre riconosciuto il godimento attraverso un possesso ideale del bene in proporzione alla sua quota. Nè è configurabile un'ipotesi di interversione nel possesso, della quale difettano i presupposti.
Piace infatti ricordare come al fine di mutare la detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso, finchè il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore. Quest'ultimo mutamento, in particolare, richiede il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. L'interversione nel possesso, poi, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta
3 opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale. I principi riportati consentono agevolmente di evidenziare che, nella specie, difettano proprio i presupposti per l'applicabilità della norma dell'art. 1141 c.c., secondo comma. Pertanto nell'ipotesi di godimento in via esclusiva del bene da parte di uno dei comproprietari, il quale ha in tal modo alterato il rapporto fra comunione il bene stesso deve essere restituito alla comunione per consentire alla stessa di disporne ed attraverso la sua maggioranza esercitare la facoltà di goderne direttamente od indirettamente. Le deduzioni di parte attrice hanno attestato l'inesistenza di serrature o di chiavi sulla saracinesca del civico 46 e la presenza di un foro sul muro divisorio che consente l'azionamento del blocco motore dall'interno dei locali in disponibilità del convenuto, con conseguente impossibilità per l'attrice di usufruire del bene. Nell'ambito dell'indagine peritale espletata stata richiesta al CTU la verifica dei titoli edilizi per l'apertura della saracinesca e la conformità del frazionamento. Ed invero, le resultanze emerse dalla documentazione versata in atti, ha acclarato che
[...]
ha modificato porzioni di immobile in comproprietà Controparte_1 con creando libero accesso al terrazzo ed eliminando una Parte_1 porta preesistente. Peraltro, parte convenuta ha realizzato un nuovo ingresso al magazzino contraddistinto dal n. civico 46 che ha provveduto a chiudere con una saracinesca con la collocazione di un freno motore che, ad oggi, inibisce la libera apertura della saracinesca stessa all'attrice. Inoltre, parte convenuta ha impedito l'accesso al magazzino contraddistinto dal n. civico 48 apponendo una nuova serratura per cui non è stato possibile al consulente tecnico d'ufficio l'accesso in sede di sopralluogo e verifica dei
4 siti stante la mancata consegna della chiave di apertura alla attrice comproprietaria La condotta perpetrata da parte Parte_1 convenuta ha inibito ed inibisce l'accesso al vano tecnico in comproprietà per aver ivi collocato un lucchetto esterno e una catena interna. La parte convenuta ha spostato scarichi e tubazioni (tubi e cassetta gas) a ridosso del muro dell'attrice, ostacolando l'installazione del selettore di apertura elettrica della saracinesca. Non può non evidenziarsi che durante le operazioni peritali, il civico 48 risultava “facilmente accessibile”, ma la chiave dell'attrice non apriva entrambe le serrature;
una delle serrature era stata sostituita con altra dello stesso tipo, rendendo di fatto inaccessibile il bene all'attrice. Le difese del convenuto, basate sulla “vetustà” delle serrature e sul loro mancato recente cambio, non superano l'evidenza dell'inaccessibilità riscontrata in seno alla perizia d'ufficio. Il vano seminterrato, in comproprietà, risultava chiuso con un lucchetto le cui chiavi erano nella sola disponibilità del convenuto. All'interno, vi erano riserve idriche di nuova installazione senza autorizzazione dell'attrice ad uso esclusivo e continuativo da parte del convenuto. Le riserve idriche furono predisposte dal dante causa degli odierni contendenti Pt_2
per alimentare entrambe le unità (piano primo del convenuto e
[...] piano secondo dell'attrice). Parte convenuta ex abrupto ha mutato in suo favore l'intestazione del contatore idrico (da a Parte_2 [...]
). La non compatibilità della luce della porta (post- Controparte_1 copertura) con le dimensioni dei serbatoi dimostra che le vasche sono anteriori alla copertura;
tre risultano allacciate al piano del convenuto, con dispositivo elettronico di mandata, mentre una vasca dell'attrice è isolata, senza autorizzazione. L'impianto solare termico sul lastrico ha provocato deformazioni del solaio pertanto risultano necessari lo smontaggio del pannello e del boiler da 300 litri. Tornando al commento della vicenda che
5 ci occupa occorre rilevare come nel magazzino, posto al civico, 46, identificato catastalmente al fg. 21 part. 317 sub. 11, alla restituzione delle chiavi (come affermato nell'ambito dell'indagine peritale “qualora esistenti”) dovrà essere contemporaneamente rimosso il blocco motore e chiuso il foro, presente nella parete, necessario ad inserire e disinserire lo stesso blocco motore attraverso vari cavi elettrici presenti;
la parte attrice di suo, predisporrà quanto necessario per fare installare delle serrature manuali (attualmente mancati) e/o un selettore elettronico;
(cfr. allegato fotografico). Nel magazzino, posto al civico, 48, identificato catastalmente al fg. 21 part. 317 sub 5, la parte convenuta dovrà necessariamente consegnare le chiavi di entrambe le serrature attualmente installate;
la parte attrice di suo, predisporrà quanto necessario per fare installare delle serrature manuali (attualmente mancati) e/o un selettore elettronico. Per i locali sottostanti l'appartamento in parola, deve ribadirsi che gli stessi sono anche di proprietà di parte attrice e che non dovrà essere impedito alla stessa il facile utilizzo (apposizione di nuovi lucchetti), nel rispetto delle regole di comproprietà di un bene. Per i serbatoi d'acqua presenti nel lastrico solare, dovrà essere rispristinato lo stato dei luoghi da parte convenuta attraverso la rimozione del dispositivo elettronico di pompaggio (autoclave), la riconsegna di una delle tre vasche a Pt_1
e la rimozione totale dell'impianto elettrico e idrico predisposto
[...] dalla parte convenuta, come opportunamente documentato. Rimane indiscussa la questione della rimozione dal lastrico solare dei vari suppellettili e mobili vecchi, come opportunamente specificato nell'elaborato peritale. Nel solaio del locale di sgombero, vanno ancora condivise le resultanze peritali nella parte in cui, il convenuto ha installato un impianto solare senza esaminare la capacità portante del solaio causando deformazioni di notevole entità. Lo stesso impianto solare dovrà
6 essere rimosso per essere collocato in una porzione di copertura condominiale, oltre alla rimessa in pristino e la rimozione di tutte le tubazioni installate dalla parte convenuta nel lastrico solare senza alcuna autorizzazione da parte attrice che dall'impianto solare raggiungono l'appartamento di proprietà di . Il proprietario, Controparte_1 recita l'art. 832 c.c., ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Ciò vuol dire che il proprietario del bene, anch'egli comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico (es divieto di atti emulativi, art, 833 c.c., divieto d'immissioni, art. 844 c.c.), ha diritto di usare il proprio bene immobile nel modo che ritiene più opportuno. Non
è infatti ammessa una occupazione di un bene immobile altrui senza il consenso del proprietario. In caso di occupazione sine titulo, il proprietario potrà quindi esperire l'azione personale di restituzione. Con
l'azione de qua le norme in materia mirano a fornire una tutela volta per ripristinare lo status quo ante modificato per effetto di un rapporto giuridico. L'azione restitutoria presuppone quindi che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, che nel caso di specie discende dalla successione testamentaria nonché dall'Atto pubblico di compravendita per come individuato in citazione. È principio consolidato che, colui che agisce, per ottenere la restituzione di un bene, deve semplicemente provare l'obbligo di parte convenuta al rilascio, non essendo richiesta la prova del diritto di proprietà. Per costante valutazione, la distinzione tra azioni reali e personali e la distinzione tra azioni personali ed azioni petitorie si fondano sulla differenza delle rispettive causae petendi, ossia dei titoli giuridici delle relative domande. Così, anche se le azioni sono dirette a conseguire un medesimo risultato concreto, quale il recupero del bene, che può avvenire indifferentemente con l'azione petitoria od azione di recupero, esse si distinguono alla luce della causa
7 petendi. Va tuttavia puntualizzato che in ordine alle finalità delle azioni, esiste una rilevante differenza: l'azione di restituzione è infatti volta ad un recupero materiale del bene, mentre, l'azione di rivendicazione è volta a rimuovere una situazione di incertezza venutasi a creare in ordine al diritto di proprietà sul bene. L'azione restitutoria ha natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta ad ottenere consequenzialmente la consegna della res. Da quanto detto, deriva quindi che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo quella dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno per invalidità, inefficacia, per decorso del termine di durata o per l'esercizio dell'eventuale facoltà di recesso del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione. Nel caso di specie, con la madre in vita, parte convenuta fruiva assieme agli altri germani degli individuati beni immobili, accessori e pertinenze. Successivamente alla morte della madre ed alla luce dei titoli legittimanti la attrice, i comportamenti illegittimamente tenuti da hanno reso Controparte_1 necessario l'esperimento dell'azione di restituzione al fine di far valere l'obbligo del medesimo al rilascio dei beni immobili, illegittimamente occupati, nonché lo sgombero del vano sottotetto degli oggetti personali, ivi arbitrariamente allocati, oltre che il rispristino dello status quo ante.
Delineata in tal modo la condotta di parte convenuta, quale occupazione sine titulo, ed illegittima, degli immobili individuati in narrativa, consegue la fondatezza della ulteriore richiesta di indennità per il danno consistente nella perdita di disponibilità e godimento dei beni e, indi, nella impossibilità di conseguire l'utilità connesse all'utilizzo degli immobili. A commento dell'ulteriore domanda attorea occorre infatti ricordare come in
8 caso di utilizzo in via esclusiva del bene immobile da parte di uno dei comunisti, parte attrice abbia diritto al risarcimento del danno, essendo il danno in re ipsa in quanto detta occupazione pone il comproprietario nell'impossibilità di conseguire anche parzialmente l'utilità ricavabile dal bene medesimo anche solo potenzialmente e, cioè, indipendentemente dal fatto che egli in concreto l'avrebbe poi conseguita o meno nel caso in cui il bene non fosse stato in via esclusiva utilizzato. Quest'ultima circostanza, infatti, è indifferente per l'ordinamento giuridico, in quanto il proprietario
è del tutto libero, come si diceva, di esercitare o non esercitare in concreto il suo diritto. Per cui non solo egli non deve fornire al riguardo nessuna prova nell'an, ma non è ammesso neppure che l'occupante possa fornire utilmente una prova contraria, in relazione al disinteresse e comunque al mancato esercizio in concreto da parte del proprietario del suo diritto, né rileva che detta circostanza risulti eventualmente ex actis. Una lettura più aggiornata e costituzionalmente orientata dell'art. 832 cc, sebbene continui ad affermare il principio secondo cui il proprietario (o possessore o detentore qualificato) non deve dare la prova nell'an del danno subìto a seguito di occupazione abusiva, aggiunge però che si è qui in presenza di una presunzione di danno solo relativa (iuris tantum), per cui l'occupante può fornire la prova contraria nell'an, oppure la stessa può anche risultare ex actis. Sicché, qualora risulti ex actis oppure l'occupante dimostri il disinteresse e comunque il mancato esercizio in concreto da parte del proprietario (o possessore o detentore qualificato) del suo diritto, nessun risarcimento sarà dovuto. Ovviamente, in simili ipotesi, il proprietario (o possessore o detentore qualificato), al fine di contrastare la prova fornita dall'occupante o emergente ex actis, avrà l'onere di fornire a sua volta l'eventuale prova contraria e cioè di dimostrare il proprio interesse e comunque il proprio effettivo esercizio in concreto del suo diritto. Si è sin
9 qui parlato della prova sull'an. Resta il problema della prova sul quantum.
In proposito, devesi rammentare che più in generale la Suprema Corte, ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria, pur in presenza di prova sull'an circa la sussistenza del danno, ne richiede necessariamente la dimostrazione anche sul quantum (ossia la concreta dimostrazione del suo preciso ammontare), salvo il caso in cui tale prova risulti nel caso di specie
“impervia o impossibile” o comunque presenti una “difficoltà di un certo rilievo”, alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato dall'attore. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno risulta legittimo e doveroso, dovendosi altrimenti rigettare la domanda risarcitoria per mancata prova sul quantum.
Pertanto nel caso di domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, qualora non risulti ex actis oppure l'occupante non dimostri il disinteresse e comunque il mancato esercizio in concreto da parte del proprietario (o possessore o detentore qualificato) del suo diritto, cionondimeno quest'ultimo ha l'onere di provare il quantum della sua pretesa. Prova, quest'ultima, che egli dovrà fornire con riferimento, ove possibile, al c.d. danno figurativo, ossia al valore locativo del cespite usurpato, magari anche facendo riferimento al valore locativo di immobili similari ubicati nella medesima zona. Se egli non fornisce detta prova o se la stessa non risulta già altrimenti dagli atti processuali, il Giudice dovrà dunque rigettare la domanda risarcitoria per mancanza di prova sul quantum, in tal caso risultando tale prova “impervia o impossibile” ovvero presentando la stessa una “difficoltà di un certo rilievo”. Invece, nei casi in cui non sia possibile fare ricorso al criterio del danno figurativo ed in cui la prova si presenti effettivamente nel caso di specie “impervia o impossibile” o presenti una “difficoltà di un certo rilievo”, il Giudice può fare ricorso, anche d'ufficio rientrando tra i suoi poteri discrezionali, alla valutazione
10 equitativa del danno ex art. 1226 cc, sempre che ricorrano “elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”. Al riguardo, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno da illegittima occupazione dell'immobile altrui ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato.
Ergo, la legittimità della richiesta attorea alla condanna del convenuto alla refusione di una somma in suo favore, a titolo di mancato godimento dei beni e dei frutti civili che sarebbero derivanti dal loro utilizzo che quantificata in via equitativa ammonta ad euro 10.000,00. L'importo così liquidato, costituendo debito di valore per la sua natura risarcitoria, allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio della persona danneggiata, deve essere rivalutato, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, alla stregua degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, presumendosi tali valori, in assenza della prova di un danno da svalutazione maggiore sofferto dall'attrice, conforme alle potenzialità reddituali di quest'ultima. Sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno, devono poi essere computati gli interessi al tasso legale, dalla domanda fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità all'insegnamento del Supremo Collegio, che ha escluso il loro calcolo sull'importo finale rivalutato, posto che ”con tale modalità, si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto”. A commento infine delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto occorre rilevare come le emergenze processuali abbiano escluso che l'attrice abbia sopraelevato la copertura a due falde, in profilati e pannelli, la quale risulta realizzata negli anni 2014-2015 dal dante causa delle parti, come attestato dalla Polizia Municipale nonchè dalle foto aeree del gennaio 2016 che mostrano la copertura già esistente. Più in particolare, la relazione
11 congiunta della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico comunale ha accertato che la copertura al tetto è stata realizzata in assenza di titolo edilizio negli anni 2014-2015 dal dante causa delle parti, sulla terrazza appartenente a e pertanto risulta da escludere che l'opera Parte_1 sia stata eseguita dall'attrice, con conseguente infondatezza delle domande riconvenzionali di demolizione e della pretesa indennitaria ex art. 1127 c.c. avanzata dal convenuto. A fronte di tale accertamento, l'allegazione del convenuto secondo cui avrebbe “trasformato la terrazza Parte_1 in sottotetto” e “sopraelevato” ex art. 1127 c.c., limitando servitù e accessi, rimane è apparsa priva di riscontro oggettivo e merita reiezione. L'ulteriore deduzione fondante la pretesa riconvenzionale attinente il preteso inserimento di un tubo nella canna fumaria da parte dell'attrice è apparsa anch'essa priva di riscontri probatori sufficienti per l'adozione di ordini di facere o di ripristino. Per quanto attiene l'ulteriore pretesa creditoria di rimborso delle spese funerarie anch'essa avanzata in via riconvenzionale dal convenuto occorre rilevare, che in questo caso trattasi di domanda inammissibile ex articolo 36 c.p.c., in ragione del fatto che la riconvenzionale, per essere ammissibile, deve dipendere “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”; mentre così non è nel caso che qui occupa, atteso che il titolo dedotto in giudizio è la declaratoria di illiceità del comportamento posto in essere dal convenuto, mentre la riconvenzionale
è relativa alla condanna dell'attrice al pagamento di una somma di denaro e quindi tra le domande non vi è comunanza sotto il profilo oggettivo della causa petendi, con la conseguenza che nessun collegamento oggettivo lega le domande principali e riconvenzionali, ciò che solo può giustificare il simultaneus processus in assenza di dipendenza dei titoli. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara il diritto di alla Parte_1 restituzione dei magazzini meglio descritti in atti;
condanna il convenuto alla consegna immediata dei cespiti e delle relative chiavi nonchè allo sgombero del vano sottotetto e al ripristino dello status quo ante;
condanna, quanto al civico 46, il convenuto alla rimozione del blocco motore azionabile dal foro sul muro divisorio e al ripristino della piena fruibilità della;
condanna, quanto al civico 48, il convenuto alla Parte_3 sostituzione della serratura e alla consegna delle relative chiavi nella disponibilità di entrambe le parti, ripristinando in tal modo l'accessibilità all'attrice; condanna il convenuto, quanto al vano tecnico, alla rimozione del lucchetto e alla consegna delle chiavi all'attrice, con rimozione dell'autoclave e al ripristino dell'uso paritario delle riserve idriche (due per ciascuna unità); condanna il convenuto allo smontaggio dell'impianto solare termico e del boiler da 300 litri dal lastrico di proprietà dell'attrice; condanna infine il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indennità per l'illegittima occupazione dei cespiti per cui è lite nella misura di euro 10.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 22/12/2025
IL GIUDICE RL Lo TI IN
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. RL Lo TI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3245/2021 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A GROTTE IL 02/02/63 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Alfonso Neri
ATTRICE
CONTRO
NATO A CALTANISSETTA IL Controparte_1
19/10/72 rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Avanzato
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10/11/2021 conveniva in Parte_1 giudizio . Esponeva l'attrice di essere Controparte_1 proprietaria di un immobile sito in Grotte nella Via Machiavelli di due magazzini posti al piano terra dello stesso stabile e di una terrazza oggi sottotetto nonché infine di un vano in comproprietà in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che il convenuto aveva utilizzato il cespite in questione in via esclusiva in tal modo precludendo l'utilizzo dei due magazzini sottostanti l'immobile e l'accesso al vano tecnico da parte di essa attrice. Pertanto concludeva chiedendo la condanna del convenuto
1 alla restituzione della piena disponibilità dei cespiti in questione ed al pagamento di una somma per l'illegittima detenzione. Controparte_1
costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle avverse
[...] pretese invocandone il rigetto instando in via riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a vario titolo per il cespite in questione e delle spese funerarie sostenute per i danti causa degli odierni contendenti. Istruita la causa con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento avendo esse trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e dall'espletamento dell'indagine peritale. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le ulteriori istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale di parte attrice ed all'esito delle emergenze peritali vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Piace in primo luogo osservare come nella specie il convenuto, che già godeva dell'immobile, attraverso la sua quota, ha come dallo stesso ammesso, realizzato, un godimento esclusivo del bene in modo diretto. Ora, appare necessario quindi ripristinare la situazione anteriore. Il bene deve, cioè, essere restituito alla disponibilità della comunione la quale, a questo punto, può decidere, sempre con gli stessi meccanismi, di ricominciare a goderne direttamente, o, viceversa, realizzare un'altra modalità di godimento indiretto. La diversa opinione che ritiene, cioè, non consentita la condanna al rilascio dell'immobile
2 locato ad uno dei comproprietari, perviene al risultato di impedire alla comunione di esercitare ulteriormente la sua facoltà di godimento, attraverso le modalità dalla stessa decise. La mancata riconsegna del bene impedirebbe, cioè, alla comunione di, goderne. In altre parole, viene ad essere alterato il rapporto fra comunione e comunista come riconosciuto e disciplinato in quanto, mentre da un lato si consente al locatore comproprietario di godere pienamente del bene, dall'altro ciò impedisce alla comunione di decidere in ordine alle sue facoltà di godimento. D'altra parte, al comproprietario è sempre riconosciuto il godimento attraverso un possesso ideale del bene in proporzione alla sua quota. Nè è configurabile un'ipotesi di interversione nel possesso, della quale difettano i presupposti.
Piace infatti ricordare come al fine di mutare la detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso, finchè il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore. Quest'ultimo mutamento, in particolare, richiede il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. L'interversione nel possesso, poi, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta
3 opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale. I principi riportati consentono agevolmente di evidenziare che, nella specie, difettano proprio i presupposti per l'applicabilità della norma dell'art. 1141 c.c., secondo comma. Pertanto nell'ipotesi di godimento in via esclusiva del bene da parte di uno dei comproprietari, il quale ha in tal modo alterato il rapporto fra comunione il bene stesso deve essere restituito alla comunione per consentire alla stessa di disporne ed attraverso la sua maggioranza esercitare la facoltà di goderne direttamente od indirettamente. Le deduzioni di parte attrice hanno attestato l'inesistenza di serrature o di chiavi sulla saracinesca del civico 46 e la presenza di un foro sul muro divisorio che consente l'azionamento del blocco motore dall'interno dei locali in disponibilità del convenuto, con conseguente impossibilità per l'attrice di usufruire del bene. Nell'ambito dell'indagine peritale espletata stata richiesta al CTU la verifica dei titoli edilizi per l'apertura della saracinesca e la conformità del frazionamento. Ed invero, le resultanze emerse dalla documentazione versata in atti, ha acclarato che
[...]
ha modificato porzioni di immobile in comproprietà Controparte_1 con creando libero accesso al terrazzo ed eliminando una Parte_1 porta preesistente. Peraltro, parte convenuta ha realizzato un nuovo ingresso al magazzino contraddistinto dal n. civico 46 che ha provveduto a chiudere con una saracinesca con la collocazione di un freno motore che, ad oggi, inibisce la libera apertura della saracinesca stessa all'attrice. Inoltre, parte convenuta ha impedito l'accesso al magazzino contraddistinto dal n. civico 48 apponendo una nuova serratura per cui non è stato possibile al consulente tecnico d'ufficio l'accesso in sede di sopralluogo e verifica dei
4 siti stante la mancata consegna della chiave di apertura alla attrice comproprietaria La condotta perpetrata da parte Parte_1 convenuta ha inibito ed inibisce l'accesso al vano tecnico in comproprietà per aver ivi collocato un lucchetto esterno e una catena interna. La parte convenuta ha spostato scarichi e tubazioni (tubi e cassetta gas) a ridosso del muro dell'attrice, ostacolando l'installazione del selettore di apertura elettrica della saracinesca. Non può non evidenziarsi che durante le operazioni peritali, il civico 48 risultava “facilmente accessibile”, ma la chiave dell'attrice non apriva entrambe le serrature;
una delle serrature era stata sostituita con altra dello stesso tipo, rendendo di fatto inaccessibile il bene all'attrice. Le difese del convenuto, basate sulla “vetustà” delle serrature e sul loro mancato recente cambio, non superano l'evidenza dell'inaccessibilità riscontrata in seno alla perizia d'ufficio. Il vano seminterrato, in comproprietà, risultava chiuso con un lucchetto le cui chiavi erano nella sola disponibilità del convenuto. All'interno, vi erano riserve idriche di nuova installazione senza autorizzazione dell'attrice ad uso esclusivo e continuativo da parte del convenuto. Le riserve idriche furono predisposte dal dante causa degli odierni contendenti Pt_2
per alimentare entrambe le unità (piano primo del convenuto e
[...] piano secondo dell'attrice). Parte convenuta ex abrupto ha mutato in suo favore l'intestazione del contatore idrico (da a Parte_2 [...]
). La non compatibilità della luce della porta (post- Controparte_1 copertura) con le dimensioni dei serbatoi dimostra che le vasche sono anteriori alla copertura;
tre risultano allacciate al piano del convenuto, con dispositivo elettronico di mandata, mentre una vasca dell'attrice è isolata, senza autorizzazione. L'impianto solare termico sul lastrico ha provocato deformazioni del solaio pertanto risultano necessari lo smontaggio del pannello e del boiler da 300 litri. Tornando al commento della vicenda che
5 ci occupa occorre rilevare come nel magazzino, posto al civico, 46, identificato catastalmente al fg. 21 part. 317 sub. 11, alla restituzione delle chiavi (come affermato nell'ambito dell'indagine peritale “qualora esistenti”) dovrà essere contemporaneamente rimosso il blocco motore e chiuso il foro, presente nella parete, necessario ad inserire e disinserire lo stesso blocco motore attraverso vari cavi elettrici presenti;
la parte attrice di suo, predisporrà quanto necessario per fare installare delle serrature manuali (attualmente mancati) e/o un selettore elettronico;
(cfr. allegato fotografico). Nel magazzino, posto al civico, 48, identificato catastalmente al fg. 21 part. 317 sub 5, la parte convenuta dovrà necessariamente consegnare le chiavi di entrambe le serrature attualmente installate;
la parte attrice di suo, predisporrà quanto necessario per fare installare delle serrature manuali (attualmente mancati) e/o un selettore elettronico. Per i locali sottostanti l'appartamento in parola, deve ribadirsi che gli stessi sono anche di proprietà di parte attrice e che non dovrà essere impedito alla stessa il facile utilizzo (apposizione di nuovi lucchetti), nel rispetto delle regole di comproprietà di un bene. Per i serbatoi d'acqua presenti nel lastrico solare, dovrà essere rispristinato lo stato dei luoghi da parte convenuta attraverso la rimozione del dispositivo elettronico di pompaggio (autoclave), la riconsegna di una delle tre vasche a Pt_1
e la rimozione totale dell'impianto elettrico e idrico predisposto
[...] dalla parte convenuta, come opportunamente documentato. Rimane indiscussa la questione della rimozione dal lastrico solare dei vari suppellettili e mobili vecchi, come opportunamente specificato nell'elaborato peritale. Nel solaio del locale di sgombero, vanno ancora condivise le resultanze peritali nella parte in cui, il convenuto ha installato un impianto solare senza esaminare la capacità portante del solaio causando deformazioni di notevole entità. Lo stesso impianto solare dovrà
6 essere rimosso per essere collocato in una porzione di copertura condominiale, oltre alla rimessa in pristino e la rimozione di tutte le tubazioni installate dalla parte convenuta nel lastrico solare senza alcuna autorizzazione da parte attrice che dall'impianto solare raggiungono l'appartamento di proprietà di . Il proprietario, Controparte_1 recita l'art. 832 c.c., ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Ciò vuol dire che il proprietario del bene, anch'egli comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico (es divieto di atti emulativi, art, 833 c.c., divieto d'immissioni, art. 844 c.c.), ha diritto di usare il proprio bene immobile nel modo che ritiene più opportuno. Non
è infatti ammessa una occupazione di un bene immobile altrui senza il consenso del proprietario. In caso di occupazione sine titulo, il proprietario potrà quindi esperire l'azione personale di restituzione. Con
l'azione de qua le norme in materia mirano a fornire una tutela volta per ripristinare lo status quo ante modificato per effetto di un rapporto giuridico. L'azione restitutoria presuppone quindi che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, che nel caso di specie discende dalla successione testamentaria nonché dall'Atto pubblico di compravendita per come individuato in citazione. È principio consolidato che, colui che agisce, per ottenere la restituzione di un bene, deve semplicemente provare l'obbligo di parte convenuta al rilascio, non essendo richiesta la prova del diritto di proprietà. Per costante valutazione, la distinzione tra azioni reali e personali e la distinzione tra azioni personali ed azioni petitorie si fondano sulla differenza delle rispettive causae petendi, ossia dei titoli giuridici delle relative domande. Così, anche se le azioni sono dirette a conseguire un medesimo risultato concreto, quale il recupero del bene, che può avvenire indifferentemente con l'azione petitoria od azione di recupero, esse si distinguono alla luce della causa
7 petendi. Va tuttavia puntualizzato che in ordine alle finalità delle azioni, esiste una rilevante differenza: l'azione di restituzione è infatti volta ad un recupero materiale del bene, mentre, l'azione di rivendicazione è volta a rimuovere una situazione di incertezza venutasi a creare in ordine al diritto di proprietà sul bene. L'azione restitutoria ha natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta ad ottenere consequenzialmente la consegna della res. Da quanto detto, deriva quindi che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo quella dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno per invalidità, inefficacia, per decorso del termine di durata o per l'esercizio dell'eventuale facoltà di recesso del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione. Nel caso di specie, con la madre in vita, parte convenuta fruiva assieme agli altri germani degli individuati beni immobili, accessori e pertinenze. Successivamente alla morte della madre ed alla luce dei titoli legittimanti la attrice, i comportamenti illegittimamente tenuti da hanno reso Controparte_1 necessario l'esperimento dell'azione di restituzione al fine di far valere l'obbligo del medesimo al rilascio dei beni immobili, illegittimamente occupati, nonché lo sgombero del vano sottotetto degli oggetti personali, ivi arbitrariamente allocati, oltre che il rispristino dello status quo ante.
Delineata in tal modo la condotta di parte convenuta, quale occupazione sine titulo, ed illegittima, degli immobili individuati in narrativa, consegue la fondatezza della ulteriore richiesta di indennità per il danno consistente nella perdita di disponibilità e godimento dei beni e, indi, nella impossibilità di conseguire l'utilità connesse all'utilizzo degli immobili. A commento dell'ulteriore domanda attorea occorre infatti ricordare come in
8 caso di utilizzo in via esclusiva del bene immobile da parte di uno dei comunisti, parte attrice abbia diritto al risarcimento del danno, essendo il danno in re ipsa in quanto detta occupazione pone il comproprietario nell'impossibilità di conseguire anche parzialmente l'utilità ricavabile dal bene medesimo anche solo potenzialmente e, cioè, indipendentemente dal fatto che egli in concreto l'avrebbe poi conseguita o meno nel caso in cui il bene non fosse stato in via esclusiva utilizzato. Quest'ultima circostanza, infatti, è indifferente per l'ordinamento giuridico, in quanto il proprietario
è del tutto libero, come si diceva, di esercitare o non esercitare in concreto il suo diritto. Per cui non solo egli non deve fornire al riguardo nessuna prova nell'an, ma non è ammesso neppure che l'occupante possa fornire utilmente una prova contraria, in relazione al disinteresse e comunque al mancato esercizio in concreto da parte del proprietario del suo diritto, né rileva che detta circostanza risulti eventualmente ex actis. Una lettura più aggiornata e costituzionalmente orientata dell'art. 832 cc, sebbene continui ad affermare il principio secondo cui il proprietario (o possessore o detentore qualificato) non deve dare la prova nell'an del danno subìto a seguito di occupazione abusiva, aggiunge però che si è qui in presenza di una presunzione di danno solo relativa (iuris tantum), per cui l'occupante può fornire la prova contraria nell'an, oppure la stessa può anche risultare ex actis. Sicché, qualora risulti ex actis oppure l'occupante dimostri il disinteresse e comunque il mancato esercizio in concreto da parte del proprietario (o possessore o detentore qualificato) del suo diritto, nessun risarcimento sarà dovuto. Ovviamente, in simili ipotesi, il proprietario (o possessore o detentore qualificato), al fine di contrastare la prova fornita dall'occupante o emergente ex actis, avrà l'onere di fornire a sua volta l'eventuale prova contraria e cioè di dimostrare il proprio interesse e comunque il proprio effettivo esercizio in concreto del suo diritto. Si è sin
9 qui parlato della prova sull'an. Resta il problema della prova sul quantum.
In proposito, devesi rammentare che più in generale la Suprema Corte, ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria, pur in presenza di prova sull'an circa la sussistenza del danno, ne richiede necessariamente la dimostrazione anche sul quantum (ossia la concreta dimostrazione del suo preciso ammontare), salvo il caso in cui tale prova risulti nel caso di specie
“impervia o impossibile” o comunque presenti una “difficoltà di un certo rilievo”, alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato dall'attore. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno risulta legittimo e doveroso, dovendosi altrimenti rigettare la domanda risarcitoria per mancata prova sul quantum.
Pertanto nel caso di domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, qualora non risulti ex actis oppure l'occupante non dimostri il disinteresse e comunque il mancato esercizio in concreto da parte del proprietario (o possessore o detentore qualificato) del suo diritto, cionondimeno quest'ultimo ha l'onere di provare il quantum della sua pretesa. Prova, quest'ultima, che egli dovrà fornire con riferimento, ove possibile, al c.d. danno figurativo, ossia al valore locativo del cespite usurpato, magari anche facendo riferimento al valore locativo di immobili similari ubicati nella medesima zona. Se egli non fornisce detta prova o se la stessa non risulta già altrimenti dagli atti processuali, il Giudice dovrà dunque rigettare la domanda risarcitoria per mancanza di prova sul quantum, in tal caso risultando tale prova “impervia o impossibile” ovvero presentando la stessa una “difficoltà di un certo rilievo”. Invece, nei casi in cui non sia possibile fare ricorso al criterio del danno figurativo ed in cui la prova si presenti effettivamente nel caso di specie “impervia o impossibile” o presenti una “difficoltà di un certo rilievo”, il Giudice può fare ricorso, anche d'ufficio rientrando tra i suoi poteri discrezionali, alla valutazione
10 equitativa del danno ex art. 1226 cc, sempre che ricorrano “elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”. Al riguardo, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno da illegittima occupazione dell'immobile altrui ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato.
Ergo, la legittimità della richiesta attorea alla condanna del convenuto alla refusione di una somma in suo favore, a titolo di mancato godimento dei beni e dei frutti civili che sarebbero derivanti dal loro utilizzo che quantificata in via equitativa ammonta ad euro 10.000,00. L'importo così liquidato, costituendo debito di valore per la sua natura risarcitoria, allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio della persona danneggiata, deve essere rivalutato, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, alla stregua degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, presumendosi tali valori, in assenza della prova di un danno da svalutazione maggiore sofferto dall'attrice, conforme alle potenzialità reddituali di quest'ultima. Sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno, devono poi essere computati gli interessi al tasso legale, dalla domanda fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità all'insegnamento del Supremo Collegio, che ha escluso il loro calcolo sull'importo finale rivalutato, posto che ”con tale modalità, si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto”. A commento infine delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto occorre rilevare come le emergenze processuali abbiano escluso che l'attrice abbia sopraelevato la copertura a due falde, in profilati e pannelli, la quale risulta realizzata negli anni 2014-2015 dal dante causa delle parti, come attestato dalla Polizia Municipale nonchè dalle foto aeree del gennaio 2016 che mostrano la copertura già esistente. Più in particolare, la relazione
11 congiunta della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico comunale ha accertato che la copertura al tetto è stata realizzata in assenza di titolo edilizio negli anni 2014-2015 dal dante causa delle parti, sulla terrazza appartenente a e pertanto risulta da escludere che l'opera Parte_1 sia stata eseguita dall'attrice, con conseguente infondatezza delle domande riconvenzionali di demolizione e della pretesa indennitaria ex art. 1127 c.c. avanzata dal convenuto. A fronte di tale accertamento, l'allegazione del convenuto secondo cui avrebbe “trasformato la terrazza Parte_1 in sottotetto” e “sopraelevato” ex art. 1127 c.c., limitando servitù e accessi, rimane è apparsa priva di riscontro oggettivo e merita reiezione. L'ulteriore deduzione fondante la pretesa riconvenzionale attinente il preteso inserimento di un tubo nella canna fumaria da parte dell'attrice è apparsa anch'essa priva di riscontri probatori sufficienti per l'adozione di ordini di facere o di ripristino. Per quanto attiene l'ulteriore pretesa creditoria di rimborso delle spese funerarie anch'essa avanzata in via riconvenzionale dal convenuto occorre rilevare, che in questo caso trattasi di domanda inammissibile ex articolo 36 c.p.c., in ragione del fatto che la riconvenzionale, per essere ammissibile, deve dipendere “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”; mentre così non è nel caso che qui occupa, atteso che il titolo dedotto in giudizio è la declaratoria di illiceità del comportamento posto in essere dal convenuto, mentre la riconvenzionale
è relativa alla condanna dell'attrice al pagamento di una somma di denaro e quindi tra le domande non vi è comunanza sotto il profilo oggettivo della causa petendi, con la conseguenza che nessun collegamento oggettivo lega le domande principali e riconvenzionali, ciò che solo può giustificare il simultaneus processus in assenza di dipendenza dei titoli. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara il diritto di alla Parte_1 restituzione dei magazzini meglio descritti in atti;
condanna il convenuto alla consegna immediata dei cespiti e delle relative chiavi nonchè allo sgombero del vano sottotetto e al ripristino dello status quo ante;
condanna, quanto al civico 46, il convenuto alla rimozione del blocco motore azionabile dal foro sul muro divisorio e al ripristino della piena fruibilità della;
condanna, quanto al civico 48, il convenuto alla Parte_3 sostituzione della serratura e alla consegna delle relative chiavi nella disponibilità di entrambe le parti, ripristinando in tal modo l'accessibilità all'attrice; condanna il convenuto, quanto al vano tecnico, alla rimozione del lucchetto e alla consegna delle chiavi all'attrice, con rimozione dell'autoclave e al ripristino dell'uso paritario delle riserve idriche (due per ciascuna unità); condanna il convenuto allo smontaggio dell'impianto solare termico e del boiler da 300 litri dal lastrico di proprietà dell'attrice; condanna infine il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indennità per l'illegittima occupazione dei cespiti per cui è lite nella misura di euro 10.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 22/12/2025
IL GIUDICE RL Lo TI IN
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