Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 711/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Stefano SPINELLI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonella MICELE Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Giorgia FABBRI e dell'avv. Manila Controparte_2 cecchini appellate
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza appellata, “con ricorso depositato in data 23-03-2023, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e l' , dinanzi al Tribunale di Bologna in CP_1 Controparte_3 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere prestato servizio presso l'Ausl convenuta dal 1979, e di avere svolto funzioni di Vicedirettore Amministrativo di ruolo dal 1988. Affermava poi che l'Ausl convenuta, con atti del 13-10-1992 e del 09-12-1992, aveva deliberato di trasformare N°4 posti vacanti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia al 10° Livello, indicendo i relativi Concorsi. Precisava sul punto che la medesima ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al Concorso Interno per un posto di Direttore Amministrativo Bilancio e Programmazione Finanziaria interno, cui la ricorrente aveva chiesto di partecipare.
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2. Ha proposto appello la censurando la decisione declinatoria della Parte_1 giurisdizione. A sostegno del gravame ha dedotto in primo luogo che non è incontroverso che la posizione giuridica sostanziale della ricorrente sia di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (come affermato in motivazione), che, per contro, “l'oggetto della controversia è l'acquisizione, seppure in termini di perdita di chance, di un posto dirigenziale: posto di Direttore Amministrativo, posizione funzionale intermedia, X livello, concorso interno bandito con Deliberazione n. 867 del 17.05.1993 (posto corrispondente ad incarichi dirigenziali). Pertanto, nella fattispecie, non si applica l'art. 63, comma 4, TU 165/2001, bensì l'art. 63, comma 1, TU 165/2001, ove viene disposto che: “sono devolute al GO, in funzione del Giudice del Lavoro, tutte le pag. 2 di 6 controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA … incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali …”. Ha dunque affermato la lavoratrice che non si applica nella fattispecie l'art. 30 d.lgs. 104/2010 – come affermato dall'Amministrazione resistente. Ha ribadito che “è principio noto che, ai fini del riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, ma anche soprattutto della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridica del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre Cass., SU, ord. n. 12378 del 16.05.2008; Cass., SU, ord. n. 15323 del 25.06.2010). Nella fattispecie, la ricorrente ha partecipato al concorso interno bandito con Deliberazione 867 del 17.05.1993, per il posto di Direttore Amministrativo, X livello, avendone i requisiti e vantando la legittima aspettativa di un inquadramento, facendone affidamento (anche se l'Amministrazione non vi ha dato corso per un'interpretazione erronea delle norme applicabili). La ricorrente chiede ora al Giudice di accertare il suo pregiudizio alla carriera a seguito del suo mancato inquadramento nella qualifica dirigenziale, ossia chiede di risarcire il danno, eventuale ed autonomo ex art. 2043 cc rispetto alla correttezza dell'azione amministrativa, consistente nella lesione del suo “diritto”, anche in termini di perdita di chance, al conferimento del posto superiore”. Ha richiamato giurisprudenza a sé favorevole, in particolare Cass. Civ. SSUU ord. 1207/2006. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione delle Amministrazioni appellate, che hanno contestato la fondatezza del gravame, riproponendo le ragioni già dedotte vittoriosamente in prime cure – e richiamando, comunque, le ulteriori eccezioni, anche preliminari al merito, a suo tempo sollevate (difetto di competenza territoriale, decadenza dall'azione, prescrizione del diritto, difetto di “legittimazione passiva”).
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Poche parole sembrano sufficienti per dirimere la controversia, posto che, per quanto non possa affermarsi effettivamente incontestato tra le parti che la posizione giuridica sostanziale della ricorrente, che è stata lesa dal provvedimento di esclusione dal concorso pubblico indetto dall'Amministratore Straordinario dell'Unità Sanitaria Locale convenuta, per la copertura del posto di Direttore Amministrativo Bilancio e Programmazione Finanziaria, ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (pag. 4 sentenza), va tuttavia rilevato che la natura della detta posizione giuridica sostanziale si ricava sia dalla prospettazione attorea (si vedano gli atti introduttivi del giudizio avanti il TAR Lazio, prima, e avanti il Consiglio di Stato,
pag. 3 di 6 poi), sia dal tenore dei provvedimenti che hanno definito il precedente contenzioso1 e dalla stessa Autorità che li ha emessi. In altre parole, non può dubitarsi del fatto che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente fosse intrinsecamente connesso alla violazione di regole di comportamento della PA che trascendevano la sua posizione individuale e tratteggiavano dunque l'interesse legittimo al regolare funzionamento della procedura concorsuale. Ciò di per sé traccia altresì il perimetro delle tutele per così dire accessorie, anche sul piano risarcitorio, noto il riparto di giurisdizione come definito, ex multis, da Cassazione civile sez. un., 26/5/2004, n. 10180: “Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione compiutane dall'interessato), ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda con la quale un 1 Si veda in particolare la motivazione di CDS 3201/19
pag. 4 di 6 candidato ad un concorso di professore universitario di prima fascia chieda il risarcimento del danno da perdita di chance, in relazione al pregiudizio della propria posizione nel procedimento di valutazione comparativa a causa della illegittima nomina suppletiva, a seguito della intervenuta decadenza di un membro della commissione esaminatrice, di altro componente in luogo della sostituzione della intera commissione. Nella controversia in esame - il cui oggetto si individua in una denunzia di illegittimità di una serie di atti amministrativi attinenti al concorso per la nomina a professore universitario, cui l'attore ricollega eziologicamente la richiesta di risarcimento dei danni - trova infatti applicazione il disposto dell'art. 68, comma 4, del d.lg. n. 29 del 1993, sostituito dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998, ed ora dall'art. 63, comma 4, del d.lg. n. 165 del 2001, in base al quale restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto giudice, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge n. 205 del 2000, ha altresì il potere, anche nelle controversie che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità, e non solo in quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, in tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative all'annullamento degli atti illegittimi e quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che all'uopo sia necessaria in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimità del provvedimento, ed eliminandosi altresì il pericolo di contrasto tra giudicati”. Il principio di concentrazione di cui si legge nella decisione appena ricordata risponde a criteri generali di efficienza della PA, oltre che di coerenza delle valutazioni di settore. A ciò si aggiunga quanto correttamente dedotto dalla a proposito CP_1 dell'eliminazione della pregiudiziale amministrativa (comma 3 dell'art. 30 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), nonché della espressa normativa concentrazione, in capo al Giudice amministrativo, di tutte “le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma” (art. 7 comma 4 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104). La decisione impugnata merita dunque conferma – così nuovamente assorbite le ulteriori questioni dedotte ed eccepite dalle parti tutte.
4. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate, per la relativa particolarità del caso, per la mancanza di precedenti sul comparto che qui rileva e per la – sia pure limitata e superata – presenza di contrasti nella giurisprudenza meno recente di legittimità. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 761/2024 del Tribunale di Parte_1
Bologna resa in data 7/6/2024 e pubblicata il giorno 13/6/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 29/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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