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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2248/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2248/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
24.12.2024 tra
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in
Villafalletto (CN), Via Monsola n. 72, rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Mellano ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Saluzzo, Corso Roma n. 20, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Borgo di Trevi, Via Faustana n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Ciotti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Corso G. Mazzini n. 39, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
FATTO
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale emessa dal Tribunale di Spoleto in data
10.06.2020 (R.G. 393/2020).
Le parti hanno rappresentato che: dalla loro unione è nato il figlio , in data 20.07.2007; Persona_1 tra le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si prevedeva, tra l'altro, l'affido esclusivo del minore alla madre;
collocamento prevalente presso la madre;
diritto di divista del padre secondo le condizioni concordate tra le parti;
contributo paterno al mantenimento di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente, il padre ha manifestato l'esigenza di modificare l'importo del contributo al mantenimento del figlio a causa di un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Per tali ragioni, le parti hanno chiesto concordemente la modifica del decreto del Tribunale di Spoleto del 10.06.2020 alle seguenti
Condizioni
“- disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, sig.ra Controparte_1 con collocamento presso quest'ultima;
- disporre la modifica dell'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, pari ad € 300,00 mensili a Controparte_1
decorrere dal mese di luglio 2024, alla luce delle modificate condizioni economiche del sig.
[...]
; Pt_1
- disporre che il sig. continui a compartecipare al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie, se documentate e concordate preventivamente per iscritto;
- riconoscere alla sig.ra il potere di assumere in autonomia oltre alle scelte di ordinaria CP_1 amministrazione anche le scelte di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso, dalla data del deposito del ricorso e sino al compimento della maggiore età del figlio e, in virtù della predetta autonomia della madre nelle decisioni di particolare importanza riguardanti il figlio, dichiarare tenuta la signora a sostenere in via CP_1
esclusiva le spese relative a tali decisioni nella sola ipotesi in cui si determini in autonomia ove al contrario intenda interessare della scelta il sig. , quest'ultimo sarà tenuto, previa Parte_1
informativa e autorizzazione da parte dello stesso, alla compartecipazione della spesa nella misura del
50% come per legge;
pagina 2 di 4 - disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre e dei nonni paterni, sarà determinato come sempre previo avviso alla madre (di almeno una settimana) quando questi potranno recarsi in Umbria, compatibilmente con le esigenze scolastiche educative e sportive del minore e sempre nel rispetto della volontà e delle preminenti esigenze del figlio minore;
- disporre che il sig. avrà diritto a trascorrere alcuni giorni con il figlio almeno per 5 volte Pt_1
l'anno, per 2-3 giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre e nel preminente rispetto della volontà del figlio minore”
All'esito della prima udienza di comparizione sostituita, su richiesta delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che, sulla base delle allegazioni delle Parti e della documentazione in atti, il ricorso congiuntamente proposto da e , debba essere Parte_1 Controparte_1
accolto, rispondendo alle mutate esigenze delle parti rispetto alle precedenti condizioni di cui al decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da E di modifica del Parte_1 Controparte_1
decreto del Tribunale di Spoleto del 10.06.2020, così provvede:
- DISPONE a parziale modifica delle condizioni in ordine all'esercizio della responsabilità pagina 3 di 4 genitoriale di cui al Decreto del Tribunale di Spoleto del 10.06.2020, quanto indicato in parte motiva alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2248/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
24.12.2024 tra
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in
Villafalletto (CN), Via Monsola n. 72, rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Mellano ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Saluzzo, Corso Roma n. 20, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Borgo di Trevi, Via Faustana n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Ciotti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Corso G. Mazzini n. 39, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
FATTO
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale emessa dal Tribunale di Spoleto in data
10.06.2020 (R.G. 393/2020).
Le parti hanno rappresentato che: dalla loro unione è nato il figlio , in data 20.07.2007; Persona_1 tra le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si prevedeva, tra l'altro, l'affido esclusivo del minore alla madre;
collocamento prevalente presso la madre;
diritto di divista del padre secondo le condizioni concordate tra le parti;
contributo paterno al mantenimento di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente, il padre ha manifestato l'esigenza di modificare l'importo del contributo al mantenimento del figlio a causa di un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Per tali ragioni, le parti hanno chiesto concordemente la modifica del decreto del Tribunale di Spoleto del 10.06.2020 alle seguenti
Condizioni
“- disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, sig.ra Controparte_1 con collocamento presso quest'ultima;
- disporre la modifica dell'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, pari ad € 300,00 mensili a Controparte_1
decorrere dal mese di luglio 2024, alla luce delle modificate condizioni economiche del sig.
[...]
; Pt_1
- disporre che il sig. continui a compartecipare al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie, se documentate e concordate preventivamente per iscritto;
- riconoscere alla sig.ra il potere di assumere in autonomia oltre alle scelte di ordinaria CP_1 amministrazione anche le scelte di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso, dalla data del deposito del ricorso e sino al compimento della maggiore età del figlio e, in virtù della predetta autonomia della madre nelle decisioni di particolare importanza riguardanti il figlio, dichiarare tenuta la signora a sostenere in via CP_1
esclusiva le spese relative a tali decisioni nella sola ipotesi in cui si determini in autonomia ove al contrario intenda interessare della scelta il sig. , quest'ultimo sarà tenuto, previa Parte_1
informativa e autorizzazione da parte dello stesso, alla compartecipazione della spesa nella misura del
50% come per legge;
pagina 2 di 4 - disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre e dei nonni paterni, sarà determinato come sempre previo avviso alla madre (di almeno una settimana) quando questi potranno recarsi in Umbria, compatibilmente con le esigenze scolastiche educative e sportive del minore e sempre nel rispetto della volontà e delle preminenti esigenze del figlio minore;
- disporre che il sig. avrà diritto a trascorrere alcuni giorni con il figlio almeno per 5 volte Pt_1
l'anno, per 2-3 giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre e nel preminente rispetto della volontà del figlio minore”
All'esito della prima udienza di comparizione sostituita, su richiesta delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che, sulla base delle allegazioni delle Parti e della documentazione in atti, il ricorso congiuntamente proposto da e , debba essere Parte_1 Controparte_1
accolto, rispondendo alle mutate esigenze delle parti rispetto alle precedenti condizioni di cui al decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da E di modifica del Parte_1 Controparte_1
decreto del Tribunale di Spoleto del 10.06.2020, così provvede:
- DISPONE a parziale modifica delle condizioni in ordine all'esercizio della responsabilità pagina 3 di 4 genitoriale di cui al Decreto del Tribunale di Spoleto del 10.06.2020, quanto indicato in parte motiva alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4