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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8992/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Rovato (BS), presso lo studio dell'Avv. BROLIS DANTE BENEDETTO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Cazzago San Martino CP_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. METELLI MARIA LUISA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 28.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, di proprietà dei coniugi al 50%, alla Sig.ra che la abiterà con CP_1
il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che attualmente Per_1 frequenta l'università Cattolica di Brescia;
3. il padre corrisponderà, direttamente al figlio che presta il consenso, quale contributo al Per_1 suo mantenimento la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT ai sensi di legge, da bonificarsi sul suo c/c personale
(IBAN [...]) fino a quando lo stesso risulterà economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia,
(impegnandosi fin da ora a corrispondere il 50% della retta dell'università Cattolica di Brescia, frequentata da fino al conseguimento del diploma di laurea) di seguito specificate: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
4. I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio corrisposto dall' venga trattenuto in CP_2
via esclusiva dalla madre CP_1
5. Le parti di comune accordo dichiarano che le spese sanitarie e fiscali rimborsate in sede di dichiarazione dei redditi saranno detratte nella misura del 50% ciascuno;
6. La sig.ra provvederà personalmente alla voltura di tutte le utenze della casa coniugale CP_1
sostenendone integralmente i costi;
il sig. autorizza il figlio maggiorenne alla Pt_1 Per_1
chiusura della polizza assicurativa accesa a suo favore e all'incasso della somma liquidata;
il sig. si impegna alla sistemazione dei danni cagionati alla tettoia della casa familiare, già Pt_1 indennizzati dall'assicurazione;
7. la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione nei confronti del marito e alla CP_1
domanda di assegno per il proprio mantenimento;
8. le parti, sempre entro quindici giorni dall'emanazione della sentenza di separazione si impegnano a chiudere il c/c cointestato (IBAN: IT90 V030 6955 1401 0000 0000 123) acceso presso banca
INTESA SANPAOLO di Rovato finora utilizzato per il pagamento delle utenze della casa coniugale, dividendo al 50% quanto ivi rimanente;
9. la sig.ra corrisponderà al sig. a mezzo bonifico bancario (IBAN CP_1 Parte_1
[...]) la somma di € 33.000,00 (trentatremila/00) a chiusura tombale dei loro rapporti di comunione dei beni, che verrà corrisposta in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'emanazione della sentenza di separazione;
10. il sig. accetta la somma di € 33.000,00, e con il suo ricevimento dichiara di nulla più avere Pt_1
a pretendere dalla sig.ra relativamente ai rapporti di comunione. CP_1
11. Le parti rinunciano all'impugnativa dell'emananda sentenza.
12. Spese legali interamente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rovato (BS) in data 30.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovato, al n. 56, parte II, serie A, anno 2000, unione dalla quale è nato, in data 8.1.2005, il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali. La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata in data 24.1.2025
e poi rinviata al 28.3.2025, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
la Giudice, quindi, si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8992/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Rovato (BS), presso lo studio dell'Avv. BROLIS DANTE BENEDETTO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Cazzago San Martino CP_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. METELLI MARIA LUISA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 28.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, di proprietà dei coniugi al 50%, alla Sig.ra che la abiterà con CP_1
il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che attualmente Per_1 frequenta l'università Cattolica di Brescia;
3. il padre corrisponderà, direttamente al figlio che presta il consenso, quale contributo al Per_1 suo mantenimento la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT ai sensi di legge, da bonificarsi sul suo c/c personale
(IBAN [...]) fino a quando lo stesso risulterà economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia,
(impegnandosi fin da ora a corrispondere il 50% della retta dell'università Cattolica di Brescia, frequentata da fino al conseguimento del diploma di laurea) di seguito specificate: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
4. I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio corrisposto dall' venga trattenuto in CP_2
via esclusiva dalla madre CP_1
5. Le parti di comune accordo dichiarano che le spese sanitarie e fiscali rimborsate in sede di dichiarazione dei redditi saranno detratte nella misura del 50% ciascuno;
6. La sig.ra provvederà personalmente alla voltura di tutte le utenze della casa coniugale CP_1
sostenendone integralmente i costi;
il sig. autorizza il figlio maggiorenne alla Pt_1 Per_1
chiusura della polizza assicurativa accesa a suo favore e all'incasso della somma liquidata;
il sig. si impegna alla sistemazione dei danni cagionati alla tettoia della casa familiare, già Pt_1 indennizzati dall'assicurazione;
7. la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione nei confronti del marito e alla CP_1
domanda di assegno per il proprio mantenimento;
8. le parti, sempre entro quindici giorni dall'emanazione della sentenza di separazione si impegnano a chiudere il c/c cointestato (IBAN: IT90 V030 6955 1401 0000 0000 123) acceso presso banca
INTESA SANPAOLO di Rovato finora utilizzato per il pagamento delle utenze della casa coniugale, dividendo al 50% quanto ivi rimanente;
9. la sig.ra corrisponderà al sig. a mezzo bonifico bancario (IBAN CP_1 Parte_1
[...]) la somma di € 33.000,00 (trentatremila/00) a chiusura tombale dei loro rapporti di comunione dei beni, che verrà corrisposta in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'emanazione della sentenza di separazione;
10. il sig. accetta la somma di € 33.000,00, e con il suo ricevimento dichiara di nulla più avere Pt_1
a pretendere dalla sig.ra relativamente ai rapporti di comunione. CP_1
11. Le parti rinunciano all'impugnativa dell'emananda sentenza.
12. Spese legali interamente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rovato (BS) in data 30.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovato, al n. 56, parte II, serie A, anno 2000, unione dalla quale è nato, in data 8.1.2005, il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali. La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata in data 24.1.2025
e poi rinviata al 28.3.2025, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
la Giudice, quindi, si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209