Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 20/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 38/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati ON MA AN Presidente relatore
BA ZI CE
Laura De Rentiis CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30000 del registro di Segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
AR LI TI, nata a [...] l’[...] e residente in [...]; C.F.: [...], assistita e difesa dall’Avv. Maurizio Passerini del Foro di Sondrio, pec: avv.mauriziopasserini@legalmail.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gravedona ed Uniti (Co), viale Stampa n. 4.
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario Maria Giovanna Porcu, il Pubblico ministero Selene Francesca Lupacchino e l’Avvocato Maurizio Passerini per la convenuta, con il consenso dei quali è stata data per letta la relazione di causa.
FATTO
Con atto di citazione depositato in segreteria in data 24 febbraio 2021, il Procuratore regionale ha agito nei confronti della signora AR LI TI chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità patrimoniale da condotta dolosa o, in via subordinata, gravemente colposa, per danni subiti dall’Agenzia delle Dogane (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
In estrema sintesi, il Requirente ipotizzava il coinvolgimento di personale doganale nell’ambito dell’attività illecita di un’organizzazione criminosa dedita alla commercializzazione clandestina di alcol nel corso degli anni 2002-2004.
L’istruttoria, svolta dalla Procura contabile tramite la Guardia di Finanza, ha avuto ad oggetto i danni e i fatti inerenti alla simulazione di esportazioni in Svizzera di ingenti quantitativi di alcol etilico e alcol puro attraverso la Dogana Principale di Tirano, Sezione di Piattamala.
In tale ambito, è stata ritenuta sussistente la responsabilità di AR LI TI, funzionaria doganale, di cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sondrio aveva chiesto il rinvio a giudizio, insieme ad altri imputati, per svariati reati in riferimento alla fattispecie in contestazione.
Il G.U.P., con sentenza 22 marzo 2018, n. 84, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della signora TI per intervenuta prescrizione.
Ad avviso del Requirente contabile, una cospicua posta di danno all’Erario che sarebbe stato arrecato dalla TI deriverebbe dal mancato introito di imposte (accise e I.V.A.) in relazione a tredici carichi di alcol nel corso degli anni 2002-2004. Si addebita alla convenuta di aver falsamente attestato l’uscita di merci dall’Italia verso la Svizzera (circostanza che, in base alla normativa richiamata in citazione, avrebbe determinato la non debenza dei tributi), del tutto fittizia in quanto, nella realtà, mai avvenuta.
La prova della condotta illecita della convenuta è stata data mediante la produzione, in copia, di alcune bollette doganali, apparentemente da essa sottoscritte, che avrebbero attestato falsamente l’uscita dal territorio nazionale delle suddette merci.
In aggiunta al danno da minore entrata di euro 1.429.344,77, di cui euro 1.176.015,78 per accise ed euro 253.328,99 per I.V.A., oltre accessori, la Procura ha contestato alla convenuta anche il danno da interruzione del nesso sinallagmatico per euro 18.321,92, oltre accessori.
Il giudizio è stato sospeso, avendo la convenuta, previa richiesta di termine alla Sezione, ex art. 105, comma 1 c.g.c., promosso giudizio per querela di falso in relazione alle bollette doganali di cui si è detto.
Il giudizio civile è stato definito con sentenza n. 9795/2024 del Tribunale di Milano, sez. 15^ civile, pubblicata il 13.11.2024, con la quale, all’esito della CTU, è stata accertata e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da AR LI TI con riguardo a tutte le bollette doganali, tranne per le bollette doganali EU1 940/Z del 02/02/2004, in quanto documento illeggibile, quindi non periziabile, ed EU1 3246/A del 02/07/2004, in quanto non riportante firme a nome della signora TI.
Con atto del 1° luglio 2025, depositato in Segreteria in data 27 agosto 2025, la Procura regionale ha prodotto copia della sentenza civile che, come da essa appurato, è passata in giudicato. Contestualmente, è stato depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di responsabilità n. 30000, con la conseguente richiesta di dichiarazione di estinzione del processo, atto che è stato notificato alla parte convenuta presso il difensore costituito tramite PEC in data 7 luglio 2025.
Con atto depositato in Segreteria in data 6 agosto 2025, la parte convenuta ha prodotto anch’essa copia della sentenza del Tribunale e ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione.
Con decreto presidenziale è stata fissata per la discussione del giudizio l’udienza dell’11 febbraio 2026.
In data 10 febbraio 2026 il difensore della convenuta ha depositato una nota spese.
Nell’udienza di discussione, il Presidente, preso atto che dall’attestazione della cancelleria del Tribunale si evinceva il passaggio in giudicato della sentenza, ma non la data in cui ciò si era verificato, ha chiesto al difensore della convenuta, che l’aveva assistita e rappresentata anche nel giudizio innanzi al Tribunale, se la sentenza fosse stata notificata alla controparte, ricevendone risposta negativa. Il Pubblico ministero nulla ha obiettato al riguardo, affermando anzi che anche la Procura regionale aveva ritenuto che la sentenza non fosse stata notificata.
Preso atto che la parte convenuta non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dalla Procura attrice, il giudizio è stato quindi discusso nel merito.
Il Pubblico ministero ha dichiarato di non insistere nella richiesta di condanna della convenuta e ha chiesto la compensazione delle spese. Al riguardo, ha sottolineato che la frode all’erario pubblico è stata provata, così come che la stessa era stata agevolata da funzionari pubblici conniventi.
Nella fase dell’invito a dedurre, in cui la presunta responsabile si era difesa, tra l’altro, disconoscendo come propria la firma apposta sulle bollette doganali che attestavano l’uscita della merce dal territorio nazionale verso la Svizzera, la Procura, nel presupposto che tali bollette erano atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso e che, nel corso del processo penale, non ne era stata accertata la falsità, aveva posto termine alla convenuta per proporre giudizio per querela di falso (non essendo tale giudizio proponibile dal Pubblico ministero).
Tuttavia, per scelta della convenuta, tale giudizio è stato proposto solo dopo l’instaurazione del giudizio contabile, talché le spese di cui la parte chiede la rifusione sarebbero la conseguenza di tale scelta.
Il difensore della convenuta ha insistito per una pronuncia di assoluzione della sua assistita, con riconoscimento delle spese.
La causa è stata quindi spedita a decisione.
DIRITTO
In ordine alla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto quasi integralmente la querela di falso proposta dalla convenuta, il difensore della parte ha affermato di non averla notificata alla controparte. Il termine per l’impugnazione applicabile era quindi quello lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. Sul punto, come detto in narrativa, il Pubblico ministero nulla ha obiettato.
Considerato che la sentenza del Tribunale civile è stata pubblicata in data 13 novembre 2024 e che la parte convenuta ne ha depositato copia nella Segreteria della Sezione in data 6 agosto 2025, ne consegue che tale deposito è da considerare tempestivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 6 c.g.c.
Nel merito, la domanda attrice è da rigettare in quanto infondata.
Come detto sinteticamente in narrativa, il danno erariale contestato alla convenuta, per la parte preponderante, relativa a minori entrate tributarie, è stato originato da una frode, accertata in sede penale.
Nel corso del processo penale, alla convenuta nel presente giudizio era stata imputata la commissione di reati strumentali alla suddetta frode, consistiti nell’aver attestato falsamente, in alcuni bollettari doganali, l’uscita di merci dal territorio nazionale verso la Svizzera, merci che, invece, sono state vendute in nero in Italia con conseguente evasione di tributi come accise e IVA.
Sebbene sembri che gli autori della frode potessero contare sull’ausilio di funzionari doganali conniventi in servizio presso la medesima dogana in cui prestava servizio la convenuta (almeno stando alla dichiarazione riportata a pag. 15 della citazione e alla documentazione ivi richiamata), nulla è stato appurato circa l’identità di tali funzionari. Talché, in definitiva, l’unica prova della partecipazione della convenuta alla frode causativa del danno contestato era data proprio dai bollettari che, apparentemente, risultavano da lei sottoscritti.
Tale prova è ora venuta a mancare a seguito dell’accertata falsità di detta sottoscrizione. Vero è che, per uno dei bollettari in questione, tale falsità non è stata accertata, ma non perché il consulente abbia viceversa accertato l’autenticità della firma della TI, bensì perché il cattivo stato della copia del documento (gli originali non sono stati rinvenuti) non ne consentiva la periziabilità. Talché, quanto meno su un piano presuntivo, è del tutto verosimile che nemmeno tale bollettario sia stato firmato dalla convenuta. Al riguardo, essendosi in presenza di una copia dell’atto pubblico (mancando l’originale) e presentando tale copia i difetti di cui all’art. 2716, primo comma c.c., è rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.
Venendo alla questione delle spese, deve essere disattesa la richiesta, formulata dal Pubblico ministero in udienza, di compensazione delle stesse.
La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 31, comma 2 c.g.c., a tenore del quale “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”.
La norma, il cui chiaro disposto non appare suscettibile di interpretazioni alternative, è stata letta dalla giurisprudenza contabile come ostativa a pronunce di compensazione al ricorrere dei casi ivi previsti (v. Sez. 3^ appello, n. 46/2017, che evidenzia come il divieto di compensazione, già prima dell’approvazione del c.g.c., fosse stato oggetto di una norma interpretativa recata dal comma 30 quinquies dell’art. 17, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n.102, chiaramente significativa dell’intento del legislatore di tenere sempre indenne il dipendente pubblico dalle spese incontrate per la propria difesa nel giudizio di responsabilità amministrativa, ogni qual volta tale responsabilità sia esclusa; in senso conforme, Sez. 1^ appello, n. 14/2025).
Deve quindi procedersi alla liquidazione, in favore della convenuta e con carico all’amministrazione di appartenenza, delle spese di difesa.
All’uopo, occorre applicare il D.M. n. 55/2014, nel testo ora vigente.
Il valore della controversia, da determinare in base alla somma domandata da parte attrice, si colloca nello scaglione da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 (v. art. 6 D.M. cit.).
Per tale scaglione, si applica un aumento del compenso fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00, i quali, a loro volta, corrispondono al compenso medio per le controversie di valore fino a euro 520.000,00, aumentato fino al 30 per cento in più.
Al riguardo, tenuto conto, in applicazione dei parametri generali di cui all’art. 4, comma 1 del D.M. cit., che la trattazione dell’affare non ha richiesto un’attività difensiva di particolare pregio e difficoltà sotto il profilo giuridico e fattuale, si ritiene equo applicare un aumento del 5%.
Talché i compensi per le varie fasi processuali, come da tabella 11 allegata al D.M. cit., sono così determinati:
fase di studio della controversia euro 3.686,00 + 5% = 3.870,30 + 5% = 4.063,82;
fase introduttiva del giudizio euro 1.418,00 + 5% = 1.488,90 + 5% = 1.563,35;
fase istruttoria e/o di trattazione euro 1.775,00 + 5% = 1.863,75 + 5% = 1.956,94;
fase decisionale euro 4.043,00 + 5% = 4.245,15 + 5% = 4.457,41;
per un totale di euro 12.041,52.
In applicazione dei parametri generali di cui all’art. 4, comma 1 D.M. cit. e per le medesime ragioni sopra esposte, tale compenso viene diminuito del 30%, per un ammontare definitivo di euro 8.429,06.
Su tale importo vanno calcolate le spese generali al 15% e gli oneri di legge (IVA e CPA).
Non è invece luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, stante la pronuncia di rigetto della domanda e la natura di parte solo formale del Pubblico ministero contabile.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta nei confronti della signora AR LI TI.
Liquida, in favore della convenuta, le spese di assistenza legale nella somma di euro 8.429,06 a titolo di compenso per il difensore, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA nella misura di legge, e le pone a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ON MA AN)
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 20/02/2026 Il Direttore di Segreteria
OR AR
Firmato digitalmente