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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 741/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to presso lo studio del Parte_1 difensore Avv. FOSSATI MARGHERITA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta presso lo studio del Parte_2 difensore Avv. POILLUCCI PIERA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 25/07/2015;
• non hanno avuto figli;
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto Imperia il Parte_1 Parte_2
25/07/2015, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2015, parte
II, serie A, atto n. 17), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
Potranno fissare la loro residenza ove meglio crederanno, rilasciando fin da ora il loro assenso al rilascio dei documenti di espatrio;
2) I coniugi danno atto e se del caso convengono, con esplicita reciproca rinuncia ad ogni diversa pretesa, di aver già prima d'ora concordato e regolato con effetto satisfattivo per entrambi la divisione/assegnazione di ogni somma di denaro che, anche depositata sui conti correnti n. 1029513163, IBAN [...] e CP_1 CP_2
n. 44077, IBAN [...], abbia in ogni modo costituito
[...]
oggetto di comunione legale dei beni anche ai sensi dell'art. 177 lettere b) e c) a seguito e per effetto della convenzione di separazione dei beni di cui al rogito Notaio Per_1
2.4.2025 Rep. 5256 richiamato in premessa del ricorso introduttivo. Quanto in oggi
[...]
2 depositato nei conti correnti personali dei coniugi deve pertanto considerarsi di esclusiva proprietà del relativo intestatario. I coniugi danno pertanto atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa a titolo di divisione/restituzione/rimborso di ogni somma di denaro che sia stata o possa essere considerata oggetto della predetta comunione, con esplicita reciproca rinuncia ad ogni diverso diritto e/o pretesa al riguardo,
precisando di ben conoscere l'entità delle predette somme e di aver comunque tenuto conto delle stesse e di ogni ulteriore circostanza del caso concreto nell'addivenire al presente accordo di separazione. I coniugi danno altresì atto di essersi altresì già divisi tutti i restanti beni mobili oggetto di comunione diversi dall'autoveicolo di cui al successivo punto 3 e, a seguito di abbandono dell'ex casa coniugale, di essere già in possesso di ogni bene ed effetto personale.
3) I coniugi precisano, inoltre, che intendono avvalersi di quanto disposto dall'art. 19
della legge 74/1987, nella sua portata estensiva determinata dall'interpretazione della
Suprema Corte di Cassazione, che prevede che i trasferimenti anche mobiliari collegati alla separazione (ed al divorzio) siano esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e che la pattuizione che segue è da ritenersi facente parte del negozio stipulato ai fini del componimento della crisi coniugale ed elemento imprescindibile e funzionale all'accordo: l'autoveicolo SUZUKI EW B32S MT BALENO, tg. FV597JK, numero di telaio:
MA3EWB32S00426622, acquistato in costanza di matrimonio ed intestato al SI. Pt_1
, rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà della sola SI.ra , la quale
[...] Parte_2
dovrà provvedere alla necessaria voltura con peraltro diritto ad ottenere il rimborso del relativo costo dal marito;
4) Tenuto conto dell'attuale condizione patrimoniale/reddituale delle parti e dell'attuale mancanza di uno stabile reddito lavorativo della SInora nonché delle Pt_2
precedenti ulteriori pattuizioni patrimoniali, il SI. corrisponderà Parte_1
mensilmente alla SI.ra quale contributo al mantenimento della stessa, la Parte_2
somma di Euro 1500,00 (millecinquecento), indicizzanda annualmente in base a legge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Le spese del procedimento e della relativa difesa legale resteranno integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
3 Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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