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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/12/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30000388 /2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30000388/2012 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Parte_2
RICORRENTE -OPPOSTO contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. e
[...] C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._4 Parte_3
e dell'avv.
[...] CP_4
INTERVENUTI-OPPONENTI
(C.F. e Controparte_2 C.F._5 CP_5
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Vittorio
[...] C.F._6
Brancati
INTERVENUTI
Oggetto: Usucapione - 1159 bis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2012, ha proposto Parte_1 ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. (art. 3 L. 346/1976) dinanzi alla Sezione distaccata di RV OV, chiedendo che fosse dichiarato pagi na 1 di 18 proprietario di un appezzamento di terreno sito in RN (SA), foglio 24, particella 2188, di cui assumeva il possesso pubblico, pacifico e continuato da circa quarant'anni.
Il ricorrente ha dedotto
- di godere pubblicamente, pacificamente e in modo continuativo, da circa quarant'anni, del fondo sito nel Comune di RN (SA), contraddistinto al foglio 24, particella 2188, seminativo, are 09, ca 86, derivante dal frazionamento del 22/10/2010 della particella 473 dello stesso foglio;
- che il terreno risultava ancora intestato a persone ormai decedute, ossia fu nato il [...] e deceduto ad Olevano sul Parte_1 Per_1
IA (SA) il 30/12/1994, nonché a fu , nato il Controparte_6 CP_6
24/08/1907 ad RN ed ivi deceduto in data 20/06/2009;
- che (morto nel 1994) era deceduto senza lasciare eredi, Parte_1 mentre , premorta la coniuge , aveva Controparte_6 Parte_4 lasciato quali eredi i figli, (nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_6 residente a[...]); (nata ad [...] il Controparte_7
27/05/1937 e ivi residente a[...]); (nata ad Controparte_8
RN il 18/06/1948 e, residente in [...])e
(nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
1);
- che nessuno di costoro aveva mai avanzato pretese o rivendicazioni negli ultimi vent'anni;
- che, in particolare, negli ultimi vent'anni nessuno aveva mai esperito atti di possesso o di reclamo, come si evince dalla certificazione dell'Agenzia del
Territorio.
Con decreto del 14 giugno 2012, il Tribunale ha disposto la notifica del ricorso ai soggetti che, secondo i registri immobiliari, risultavano titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di causa.
Ha inoltre ordinato l'affissione del ricorso e del decreto per 90 giorni all'Albo del Tribunale e a quello del Comune di RN, con avvertimento che chiunque pagi na 2 di 18 avesse avuto interesse avrebbe potuto proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza dell'affissione o dalla data di notificazione.
In data 27 giugno 2013, il ricorrente ha depositato istanza per la definitiva dichiarazione di intervenuta usucapione.
Il Giudice adito ha quindi fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19 dicembre 2013, con onere di notifica alle parti resistenti.
La prima udienza si è poi effettivamente tenuta il 2 gennaio 2014.
L'istanza, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stata regolarmente notificata alle parti resistenti.
Prima dell'udienza indicata, sono intervenuti volontariamente , CP_2 CP_1
e , deducendo Controparte_10
- la mancanza dell' “animus possidendi” del ricorrente, in quanto costui non avrebbe mai avuto l'intenzione né il comportamento tipico del proprietario esclusivo, essendo il terreno oggetto contesa con essi intervenienti;
- che, infatti, il fondo in questione appartiene de facto alla massa ereditaria del de cuius , il quale, per meri motivi di intestazione delle Controparte_2 proprietà alienò solo formalmente il bene in favore di giusto Controparte_6 atto di compravendita del 04/06/1932 per notar Persona_2
- che, quindi, (e successivamente i suoi aventi causa) non Controparte_6 avevano mai detenuto l'immobile in questione;
- che, per contro, essi intervenienti e i loro prossimi congiunti avevano governato e gestito uti dominus l'immobile in questione;
- che, ad ogni modo, non sussisteva un possesso continuativo e pacifico;
- che, infatti, essi, direttamente e indirettamente a mezzo propri preposti, nel corso dell'ultimo mezzo secolo, avevano esercitato (e continuano ad esercitare) il possesso del bene in oggetto;
- che, in particolare, si sono occupati della coltura dello stesso e delle attività di manutenzione, pulizia e riordino necessarie alla corretta gestione e salvaguardia di una proprietà immobiliare;
- che, per contro, il possesso del ricorrente era stato solo saltuario o comunque non esclusivo. pagi na 3 di 18 Hanno, pertanto, così concluso: «1)In via principale dichiarare assolutamente infondata in fatto e in diritto e la proposta domanda, e per
l'effetto rigettare in toto la richiesta di usucapione del fondo individuato al folio 24 particella 2188 del N.C.T. del Comune di RN, per carenza dei requisiti e di cui all'art. 1158 c.c.;2) in via meramente subordinata e in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare i comparenti sig.ri compossessori del bene immobile in oggetto unitamente al CP_2 ricorrente;
3)in ogni caso condannare parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio con attribuzione diretta in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.»
Con ordinanza del 27/11/2014, resa a scioglimento di riservata assunta all'udienza del 17/11/2014, il Tribunale (cui la causa era stata trasferita per soppressione della sezione distaccata) ha ritenuto che l'intervento esperito non consentisse l'emissione del decreto di riconoscimento della proprietà, comportando invece la necessità di un accertamento del diritto controverso nell'ambito del rito ordinario a cognizione piena.
La decisione ha dato seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non
è da ritenersi tardiva l'opposizione all'istanza ancorché proposta oltre i novanta giorni dal termine di affissione o notificazione, ove ancora non sia stato emesso il decreto ovvero sia ancora aperto il termine di opposizione al decreto.
Conseguentemente, ha fissato l'udienza di trattazione per il 23/06/2015.
Successivamente, tutte le parti, a tale scopo autorizzate, hanno depositato memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Nella memoria primo termine, la parte ricorrente ha eccepito
- l'inammissibilità dell'opposizione proposta, tramite intervento volontario da , e;
CP_2 CP_1 Controparte_10
- che, infatti, come si evince dallo stesso ricorso e dall'atto notarile depositato, gli intervenienti non risultavano tra i titolari di diritti reali sul bene in questione, avendo discendenza, come dichiarato nello stesso intervento, dal defunto che aveva venduto, con atto notarile del 1932, a Controparte_2
pagi na 4 di 18 , ai cui eredi era stato regolarmente notificato il ricorso con il Controparte_6 pedissequo decreto;
- che, quindi, trattandosi di terzi l'opposizione andava proposta nei termini di cui al 3° comma dell'art.3 della Legge 346/1976, e cioè, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione (in pratica entro 180 giorni dal momento dell'affissione all'Albo del Tribunale e di quello del Comune di RN);
- che, pertanto, nella fattispecie l'opposizione è stata proposta oltre tale termine e sostanzialmente all'udienza del 02/01/2014 ed era, perciò, inammissibile;
- che, la normativa in questione prevede, nella seconda parte del 5° comma dell'articolo richiamato, che gli interessati possono proporre opposizione all'eventuale decreto di accoglimento dell'istanza, tenuto conto della necessità di pubblicità analoghe a quelle del ricorso con il decreto, entro l'ulteriore termine di giorni 60 dalla pubblicazione;
- che, pertanto, qualora gli intervenuti avessero avuto interesse alla vicenda de quo avrebbero dovuto proporre opposizione, nei termini e nei modi, previsti dalla legge;
- che, quindi, la modalità di opposizione esercitata dagli intervenienti non era legislativamente prevista;
, e (26.06.1950) nella memoria I termine, CP_2 CP_1 CP_2 CP_2 invece, hanno precisato
- che l'intervento volontario in opposizione al procedimento di usucapione da loro proposto è avvenuto nel pieno rispetto dei termini di legge;
- che l'art. 3 della Legge 346/1976, testualmente prevede che «(…) contro la richiesta di riconoscimento della proprietà, è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione (all'albo pretorio: nda) oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente (…)»;
- che, nel caso di specie, il termine utile ai fini dell'opposizione era certamente da intendersi «entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
pagi na 5 di 18 affissione», poiché la parte ricorrente non aveva provveduto alla notifica del ricorso nei confronti di essi intervenienti;
- che, pertanto, nel medesimo ricorso introduttivo, il ricorrente aveva indicato il 14.09.2012 quale data di affissione all'Albo del Tribunale di Salerno-
Sezione distaccata di RV OV (oltreché alla sede della Casa
Comunale di RN);
- che, pertanto, è da tale data che doveva individuarsi il dies a quo per il computarsi del termine di cui all'art. 3 legge 346/76;
- che lo stesso è stato rispettato, giacché provvedevano a depositare atto di intervento volontario in opposizione in data 07/12/2012;
Con ordinanza del 09/05/2016, il Giudice ha ammesso le prove testimoniali richieste dal ricorrente e quelle articolate dagli intervenuti, con esclusione di alcuni capitoli di prova ritenuti generici o ininfluenti.
L'udienza per l'escussione dei testimoni è stata fissata per il 10/02/2017; a tale udienza sono stati escussi tutti e quattro i testimoni di parte ricorrente, mentre non sono comparsi i testimoni della parte intervenuta.
Alla successiva udienza del 05/05/2017, il testimone non è Controparte_6 stato escusso, essendo stata accolta l'eccezione di incapacità a testimoniare.
Nelle udienze successive sono intervenuti anche e , CP_2 Controparte_5
(germani del ricorrente) deducendo
- l'erronea rappresentazione della massa ereditaria in contestazione;
- che, infatti, il terreno non era mai appartenuto ai , ma era sempre CP_6 stato della famiglia;
CP_2
- che, a tal fine, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 142 del 24 novembre 1936, aveva dichiarato nulla la vendita simulata tra e CP_2
; CP_6
- che la vendita simulata veniva realizzata al solo fine di evitare che fossero escussi i beni di;
Controparte_2
- che, infatti, e erano Persona_3 Persona_4 rispettivamente genero e suocero;
pagi na 6 di 18 - che, pertanto, il ricorrente aveva sottaciuto questa circostanza al solo fine di recare pregiudizio alla massa ereditaria dei e, quindi, per CP_2 danneggiare i suoi fratelli e cugini, sottraendo un bene alla massa ereditaria;
- che, per contro, essi avevano sempre posseduto e coltivato il terreno insieme alla madre e, dopo la sua morte, avevano tollerato la presenza dell'attore solo per evitare liti familiari;
- che l'attuale ricorrente avrebbe avuto un comportamento prepotente, impedendo agli altri eredi di accedere al terreno.
Hanno pertanto, concluso: «Voglia l'lll.mo Tribunale adito, previa fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti, così decidere e provvedere: 1) In via principale dichiarare che il bene di cui al foglio 24 part. 273 è di proprietà della famiglia , in virtù di sentenza n. 142 emanata dal Tribunale di CP_2
Salerno in data 24 novembre 1936 e registrata in Salerno in data 6 febbraio
1937 al n. 1565 Mod. 3 Vol. 168 folio 2; 2) in ogni caso condannare il ricorrente, alla refusione delle spese del presente giudizio con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario.»
Chiedevano, inoltre, la rimessione nei termini per l'espletamento dell'attività istruttoria, richiesta rigettata dal Giudice con ordinanza del 19/11/2018.
Il processo veniva interrotto, per morte di una delle parti, all'udienza del
30/05/2019 e regolarmente riassunto dal ricorrente all'udienza del 04/03/2020.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento ha subito una seconda interruzione per morte di un'altra parte, dichiarata all'udienza del 14/02/2024, e sempre regolarmente riassunto dal ricorrente.
All'udienza del 22/05/2024, le parti comparse hanno rassegnato le loro conclusioni e la Giudice ha introitato la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
pagi na 7 di 18 1. In via preliminare, si dà atto che , e CP_6 CP_8 Pt_3 CP_7
pur avendo ricevuto la notifica del ricorso per usucapione speciale ex
[...] art 1159 bis c.c. (art 3 Legge 346/76) e del decreto del 13.06.2012 non hanno proposto opposizione nel termine di legge previsto.
1.1. Essendo, pertanto, decorsi inutilmente i termini per l'opposizione, i medesimi devono essere dichiarati contumaci.
2. Sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'attore, per cui l'opposizione era da proporsi nei termini di cui al 3° comma dell'art.3 della legge 346/1976, e cioè, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione, con inidoneità dell'intervento spiegato dagli . CP_2
2.1. Va premesso, in diritto, che la legge citata disciplina una particolare forma di usucapione prevista specificamente per la piccola proprietà di fondi rustici e la proprietà dei fondi situati nei comuni classificati montani. La specialità dell'usucapione consiste, in primo luogo, nella riduzione a 15 anni della durata del possesso, rispetto all'usucapione sia ordinaria, che deve essere superiore ai venti anni.
2.2. È inoltre necessario che il fondo sia stato destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come attività agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ad una propria vicenda produttiva (C. 8778/2010).
2.3. Secondo la tesi maggioritaria, l'acquisto della proprietà, nell'usucapione speciale, non avviene in virtù del protrarsi del possesso per il tempo stabilito dalla norma, bensì in virtù del decreto o della sentenza previsti dall'art. 3, L.
10.5.1976, n. 346. Il provvedimento del giudice, non essendo dichiarativo dell'acquisizione del diritto, costituirebbe, puramente e semplicemente, un titolo idoneo per la trascrizione. Di conseguenza, il provvedimento medesimo non comprometterebbe la possibilità, per i terzi, di dimostrare di essere i titolari effettivi della proprietà (o di altro diritto reale).
2.4. Laddove non sia stato ancora emesso il decreto, non può considerarsi tardiva l'opposizione all'istanza di riconoscimento della proprietà rurale, pagi na 8 di 18 seppure proposta successivamente alla scadenza dei novanta giorni dal termine di affissione o notificazione (Cass. 773/1982).
2.5. Unico postulato del decreto è il conferimento di una sola «presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3, L. 10.5.1976, n. 346 o di un autonomo giudizio non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà; ad un tal riguardo, l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto, come invece previsto per l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo - suscettibile di acquisire il valore formale e sostanziale di cosa giudicata - o, in generale, nei giudizi di opposizione a provvedimenti dotati di una propria sfera di effetti» ( C.
20068/2018; C. 14373/2004).
2.6. Secondo la giurisprudenza di legittimità il procedimento "ex lege" 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8789 del 28/06/2000); tuttavia, occorre osservare che la legge citata non prescrive nessuna forma dell'opposizione, né onere di notifica.
2.7. Va rammentato che
- «gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo» (art. 121 c.p.c.);
- «termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori» (art. 152 c.p.c., ult. c.);
- «la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpreta purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta» (Cass. n. 8680 del 26/06/2000, conf. succ. Sez. U - , Ordinanza n. 3760 del 12/02/2024), ma nel caso i specie pagi na 9 di 18 l'applicazione di detto canone non porta ad affermare la perentorietà del termine non essendo utilizzata nemmeno l'espressione “entro e non oltre”;
- «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» (art. 156 c.p.c.);
2.8. nel caso di specie i hanno espresso la loro volontà di opporsi CP_2 all'emanazione del decreto mediante deposito di un atto di intervento in data
7/12/2012 (v. relativo timbro della cancelleria), nel presente procedimento, quando era ancora nella fase antecedente all'emanazione del decreto. Come appena detto, nella fase anteriore all'emanazione del decreto non si è ancora instaurato un procedimento ordinario, per cui sarebbe stato necessario, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza, che l'atto di opposizione fosse notificato al ricorrente (con applicazione analogica dell'art. 645 c.p.c.);
d'altro canto, però, l'art. 267 c.p.c. prevede che sia onere del cancelliere comunicare alle altre parti costituite (in questo caso al ricorrente), comunicazione che non è stata eseguita.
2.9. A questo punto il precedente giudice titolare, investito dell'istanza di emanazione del decreto da parte del ricorrente, avvedutosi dell'intervento, ha soprasseduto all'emanazione del decreto (in forza del principio espresso da
Cass. 773/1982) e, condivisibilmente, fissato udienza (in data 02/1/2014, rinviata al 6/11/2014), alla quale il ricorrente ha avuto formale conoscenza dell'atto di intervento-opposizione, che ha, quindi, “raggiunto lo scopo”.
2.10. Alla luce di siffatta ricostruzione deve confermarsi il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, già espresso nell'ordinanza del 27/11/2014, in ragione della natura non perentoria del termine del termine e del principio del raggiungimento dello scopo.
3. Oggetto della domanda e qualificazione giuridica
3.1. Passando ora all'esame della domanda, il ricorrente ha, come già detto, chiesto dichiararsi l'avvenuto acquisto, per usucapione speciale ex art. 1159-bis
c.c., della proprietà di un fondo rustico sito in RN (SA), distinto in catasto al foglio 24, particella 2188, sul presupposto del possesso pacifico, pubblico e continuato esercitato per oltre quarant'anni. pagi na 10 di 18 3.2. La domanda è stata dunque espressamente fondata sulla norma di cui all'art. 1159-bis c.c., il cui primo comma testualmente prevede: «La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni».
3.3. In ogni caso, anche ove si volesse riqualificare la domanda ai sensi dell'art. 1158 c.c. (usucapione ordinaria), in applicazione del principio iura novit curia e del principio di conservazione dell'atto processuale, la decisione non muterebbe, poiché entrambe le forme di usucapione presuppongono, quale elemento essenziale, l'esercizio del possesso continuato, pacifico, pubblico e con animus domini, il cui accertamento costituisce il fulcro della presente controversia, giacché «la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte;
pertanto, una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 -bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extra -petizione, né tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12607 del
24/05/2010, conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7543 del 31/03/2011 e Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30251 del 20/11/2019).
3.4. Tornando alla fattispecie ex art. 1559 -bis c.p.c., il concetto di fondo rustico indica un'entità agricola ben individuata, destinata ad una determinata produzione( C. 20451/2017; C. 2159/1986), per cui per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è necessaria la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva» (C. 36626/2022; C. 20068/2018; C. 14577/2004; C. 13325/2000)
pagi na 11 di 18 3.5. Anche in questo caso, il ricorrente, che rivendica il diritto di proprietà per il maturarsi dell'usucapione deve provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva ( C. 975/2000).
3.6. L'acquisto per usucapione trova il suo fondamento nel mancato esercizio da parte dell'effettivo proprietario delle potestà dominicali e nella signoria prolungata da parte di un altro soggetto che si sostituisca ad esso nell'utilizzo del bene, manifestando quel convincimento soggettivo tale da escludere qualsiasi ingerenza altrui sul bene - c.d. animus possidendi - e altresì nell'assenza di interruzioni lungo tutto il periodo di tempo necessario.
3.7. Una tale situazione di mero fatto, quindi, può divenire opponibile erga omnes qualora si sia consolidata nel tempo come situazione giuridica piena e definitiva e, in quanto tale, certa e stabile.
3.8. Si osserva in diritto che «la questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione, comunque e in qualunque momento sollevata dal convenuto, non integra gli estremi né dell'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto stesso non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio
contro
- diritto idoneo a paralizzarlo), né dell'eccezione in senso stretto (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa di parte), bensì quelli della mera difesa (in quanto il convenuto si limita a contestare il protrarsi ultraventennale del possesso dell'attore, evidenziando l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa, e cioè una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda) che, come tale, non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto - il pagi na 12 di 18 quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda» (v. Cass. n. 05487 del 20/11/2004, ribadita da Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2021, n. 26111).
3.9. La previsione di un onere probatorio particolarmente rigoso in capo all'attore che agisce per l'accertamento dell'usucapione è conforme alle Carte sovranazionali, in particolare alla DU (così Cass. n. 20539 del 30/08/2017:
«in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla DU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale»).
4. Requisiti oggettivi: accertamento del possesso
4.1. In primo luogo, occorre rilevare la genericità dei capitoli di prova articolati del ricorrente, ammessi dal precedente g.i., a riguardo va rilevato che
«l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice» (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019).
Difatti le circostanze articolate erano generiche e inidonee a dare prova del possesso;
con maggiore specificità:
1) vero che il ricorrente ha posseduto dal 1973 e sino ad oggi, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto il seguente appezzamento di terreno sito in RN (SA) e contraddistinto nel NCT del medesimo Comune al pagi na 13 di 18 Foglio 24, particella, 2188, seminativo, are 09, ca 86 (derivante dal frazionamento del 22/10/2010 della particella 473 stesso foglio), si rammenta che il possesso è un concetto giuridico la cui esistenza non può certo essere rimessa al teste, anche nella sua accezione “laica”, è sinonimo di apprensione materiale di una cosa, che, comunque, non rivela nulla delle modalità attraverso le quali tale apprensione di è esplicata, ma solo dette modalità possono essere oggetto di prova testimoniale, integrando, appunto, dei fatti ai quali il teste può avere assistito;
2) vero che lo stesso in tutti questi anni ha provveduto alla coltivazione del predetto fondo producendo patate, fagioli, granturco ed altro;
l'espressione
“tutti questi anni” è generica;
3) vero che lo stesso, sul terreno in questione, ha costruito un deposito prefabbricato per il ricovero degli attrezzi da lavoro ed altro materiale”; il capitolo manca dell'indicazione temporale;
4) vero che svolge l'attività di falegname e, molti anni or sono, chiese al ricorrente, sig. il permesso di tenere sulla particella di Parte_1 terreno in questione delle assi di legno necessarie per la sua attività e questi lo permise;
5) vero che svolge l'attività di muratore e, molti anni or sono, chiese al ricorrente sig. il permesso di mantenere sulla Parte_1 particella di terreno in questione del materiale edile e questi lo permise;
6) vero che, molto tempo fa, chiese al ricorrente sig. il Parte_1 permesso di mantenere sulla particella di terreno in questione i propri cani e questi lo permise;
in tutti i capitoli manca del tutto l'indicazione del profilo temporale;
4.2. Ai testi escussi sono state sottoposte la circostanze di cui ai capitole 1) e
3), ma nessuno ha riferito di quali coltivazioni abbiano visto praticare dal ricorrente sul fondo (nel verbale dell'udienza di assunzione della prova del
10/2/20171 è indicata solo la sigla A.D.R. – a domanda risponde – generalmente 1 Udienza del 10 febbraio 2017 Viene introdotto il primo testimone (…) «Sono e mi chiamo nato a (…). Indifferente». Testimone_1 pagi na 14 di 18 utilizzata quando al teste viene posta una domanda a chiarimento) ma nessuno ha specificato quando e cosa il ricorrente coltivasse.
1) vero che il ricorrente ha posseduto dal 1973 e sino ad oggi, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto il seguente appezzamento di terreno sito in RN (SA) e contraddistinto nel NCT del medesimo Comune al Foglio 24, particella, 2188, seminativo, are 09, ca 86 (derivante dal frazionamento del 22/10/2010 della particella 473 stesso foglio); «Confermo la circostanza di cui al capo 1) della memoria ex articolo 183 del 18/09/2015 di parte ricorrente conosco i fatti in quanto sono titolare di una falegnameria confinante con il terreno in possesso del signor
.
Parte_1
ADR: « Confermo il signor in tutti questi anni ha provveduto alla coltivazione del
Parte_1 fondo»;
ADR: «in relazione alla circostanza di cui al capitolo 3) posso dire che nel terreno in questione esistono dei box in cui sono tenute delle galline, maiali ed altro allevati dal . Non so né CP_2 chi né quando li abbia costruiti. Penso la famiglia del ricorrente »
ADR: «confermo che all'incirca nell'anno 1981 chiesi al di tenere alcune tavole di
Parte_1 legno nel mio terreno e questi me lo permise».
ADR: «posso dire che anche attualmente il è nel possesso del terreno»
Parte_1
2) Viene introdotto il secondo testimone (…) Sono e mi chiamo (…). Indifferente Tes_2 ADR: «In relazione alla circostanza indicatami, posso dire che circa 25 anni or sono ho chiesto al di tenere i miei cani nella sua proprietà e questi me lo permise. Posso, inoltre, dire Parte_1 che ho mantenuto i miei cani in quel terreno per circa dieci anni» ADR: «Confermo che il in passato allevava dei maiali in quel terreno che teneva lì in Persona_5 alcune baracche ivi allocate e che tuttora esistono» ADR: «Non posso precisare l'anno dal quale il è nel possesso del bene»; Parte_1Con ADR dell'Avv. : «Posso dire che sulla p.lla in questione, in questi anni, non ho visto operare altre persone al di fuori del Anzi preciso che non la particella bensì la porzione di Parte_1 terreno sui cui venivano allevati i maiali».
3) Viene introdotto il terzo testimone (…) Sono e mi chiamo (…). Indifferente. Tes_3
ADR: «Confermo la circostanza di cui al capo 1) della memoria ex articolo 183 di parte ricorrente. Conosco i fatti di causa in quanto ho l'abitazione confinante con il terreno in questione ed ivi abito sin dalla nascita».
ADR: «Il signor in tutti questi anni ha coltivato il fondo»; CP_2
ADR: «Posso confermare che il ha costruito nel terreno delle baracche dove alleva Parte_1 animali».
ADR: «Anche attualmente il coltiva il fondo e lo ha fatto da sempre in modo Parte_1 continuativo. Non ho mai visto altre persone in quel terreno tranne qualche volta i figli del
. Parte_1 4) Viene introdotto il quarto testimone (…) Sono e mi chiamo (…). Indifferente. Testimone_4
ADR: «In relazione alle circostanze di causa posso dire solamente che nell'anno 2010, dovendo fare dei lavori edili ad un fabbricato confinante con il terreno in questione, chiesi il permesso a di poggiare una parte dell'impalcatura e del materiale edile» Parte_1
ADR: «I committenti dei lavori mi dissero che dovevo chiedere il permesso al in Parte_1 quanto era il proprietario e coltivava il terreno».
ADR: «Il mi diede il permesso». CP_2
ADR: «Il cantiere duro circa 15 giorni».
ADR: «I committenti confinanti erano e sono i sig.ri » Per_6 pagi na 15 di 18 4.3. Deve, inoltre, rilevarsi che nell'espletamento della prova è stata introdotta una circostanza fattuale nuova, ossia che sul fondo in questione vi fossero allevati dei maiali;
tale fatto è stato in maniera inammissibile sottoposto ai testi, non rientrando dell'ambito delle legittime domande a precisazione.
4.4. Inoltre, va evidenziato che «in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di
"ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
4.5. Pertanto, non si può ritenere, sul piano oggettivo, che il ricorrente abbia esercitato atti di possesso idonei a configurare sia l'usucapione ordinaria ventennale, sia quella speciale quindicennale (ex art. 1159-bis, comma 1, c.c.).
4.6. Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in esame non sussistono neppure gli ulteriori presupposti dell'usucapione.
4.7. È necessario che il possesso sia esercitato con la consapevolezza e la volontà di comportarsi da proprietario, in modo esclusivo, non clandestino, non violento e non interrotto.
4.8. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie e le deduzioni delle parti intervenute non consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso uti
pagi na 16 di 18 dominus da parte del ricorrente, mancando la prova della manifestazione esterna dell'esclusività per tutto il tempo utile all'usucapione.
4.9. non stato dedotto e nessuna dei capitoli di prova lo contemplava.
4.10. Va soggiunto che, a cospetto delle specifiche contestazioni dei primi intervenuti, relative alle proprietà del bene, ossia che lo stesso aveva continuato ad essere nel possesso di , dante causa di , e Controparte_2 Controparte_6 il ricorrente non ha dedotto alcunché.
4.11. Da ultimo, deve precisarsi che, comunque, non avrebbe potuto essere emesso il decreto di cui all'art. 3 della l. 346/1976, in quanto il ricorrente si era limitato a produrre estratti dei registri catastali non gli estratti dei registri immobiliari, come prescritto dalla disposizione.
5. La domanda di accertamento del compossesso, avanzata dagli interventori,
è assorbita, essendo subordinata al rigetto della domanda attorea.
6. Per quanto concerne gli intervenuti (n. 1953) e Controparte_2
(n.1956), i quali hanno spiegato domanda di rivendica della Controparte_5 comproprietà del bene deve rilevarsi che proprio in ragione della mancata produzione degli estratti dei Registri Immobiliari, nei quali era stata trascritta la sentenza n. 1429/1935 del 17-24/11/1935 (e non 142, come erroneamente indicato dagli intervenienti) e a mezzo della quale era stata dichiarata la nullità dell'atto di compravendita col quale aveva venduto il bene a Controparte_2
, con conseguente retrocessione del bene nel patrimonio di Controparte_11
legittima la loro costituzione in giudizio, ma non è Controparte_2 sufficiente all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in quanto la conoscenza della trascrizione della sentenza poteva aversi con un semplice astratto dei registri immobiliari;
pertanto, la domanda di rivendica in quanto formulata nella comparsa d'intervento del 6/10/2017 è inammissibile perché tardiva.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il valore della causa è pari a €
1.324 (calcolato ex art. 15 c.p.c., il reddito domenicale del terreno, dalla visura catastale in atti, è di €6,62); le spese sono liquidate ai medi per tutte le fasi per quanto concerne gli intervenuti del 2012; mentre sono compensate per gli pagi na 17 di 18 intervenuti nel 2017, in ragione dell'inammissibilità della domanda proposta, con conseguente reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo sito in RN (SA), distinto in catasto al foglio 24, particella 2188;
B) Dichiara inammissibile la domanda di rivendica del medesimo immobile avanzata da (C.F. e Controparte_2 C.F._5
(C.F. ; Controparte_5 C.F._6
C) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di Parte_1 lite sostenute (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) che liquidano complessivamente in €
[...] C.F._4
2.552,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari costituiti in atti;
D) Compensa per intero le spese di lite tra (C.F. Controparte_2
e (C.F. C.F._5 Controparte_5
, C.F._6
6 dicembre 2025
La Giudice
dott. Grazia Roscigno
pagi na 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30000388/2012 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Parte_2
RICORRENTE -OPPOSTO contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. e
[...] C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._4 Parte_3
e dell'avv.
[...] CP_4
INTERVENUTI-OPPONENTI
(C.F. e Controparte_2 C.F._5 CP_5
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Vittorio
[...] C.F._6
Brancati
INTERVENUTI
Oggetto: Usucapione - 1159 bis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2012, ha proposto Parte_1 ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. (art. 3 L. 346/1976) dinanzi alla Sezione distaccata di RV OV, chiedendo che fosse dichiarato pagi na 1 di 18 proprietario di un appezzamento di terreno sito in RN (SA), foglio 24, particella 2188, di cui assumeva il possesso pubblico, pacifico e continuato da circa quarant'anni.
Il ricorrente ha dedotto
- di godere pubblicamente, pacificamente e in modo continuativo, da circa quarant'anni, del fondo sito nel Comune di RN (SA), contraddistinto al foglio 24, particella 2188, seminativo, are 09, ca 86, derivante dal frazionamento del 22/10/2010 della particella 473 dello stesso foglio;
- che il terreno risultava ancora intestato a persone ormai decedute, ossia fu nato il [...] e deceduto ad Olevano sul Parte_1 Per_1
IA (SA) il 30/12/1994, nonché a fu , nato il Controparte_6 CP_6
24/08/1907 ad RN ed ivi deceduto in data 20/06/2009;
- che (morto nel 1994) era deceduto senza lasciare eredi, Parte_1 mentre , premorta la coniuge , aveva Controparte_6 Parte_4 lasciato quali eredi i figli, (nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_6 residente a[...]); (nata ad [...] il Controparte_7
27/05/1937 e ivi residente a[...]); (nata ad Controparte_8
RN il 18/06/1948 e, residente in [...])e
(nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
1);
- che nessuno di costoro aveva mai avanzato pretese o rivendicazioni negli ultimi vent'anni;
- che, in particolare, negli ultimi vent'anni nessuno aveva mai esperito atti di possesso o di reclamo, come si evince dalla certificazione dell'Agenzia del
Territorio.
Con decreto del 14 giugno 2012, il Tribunale ha disposto la notifica del ricorso ai soggetti che, secondo i registri immobiliari, risultavano titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di causa.
Ha inoltre ordinato l'affissione del ricorso e del decreto per 90 giorni all'Albo del Tribunale e a quello del Comune di RN, con avvertimento che chiunque pagi na 2 di 18 avesse avuto interesse avrebbe potuto proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza dell'affissione o dalla data di notificazione.
In data 27 giugno 2013, il ricorrente ha depositato istanza per la definitiva dichiarazione di intervenuta usucapione.
Il Giudice adito ha quindi fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19 dicembre 2013, con onere di notifica alle parti resistenti.
La prima udienza si è poi effettivamente tenuta il 2 gennaio 2014.
L'istanza, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stata regolarmente notificata alle parti resistenti.
Prima dell'udienza indicata, sono intervenuti volontariamente , CP_2 CP_1
e , deducendo Controparte_10
- la mancanza dell' “animus possidendi” del ricorrente, in quanto costui non avrebbe mai avuto l'intenzione né il comportamento tipico del proprietario esclusivo, essendo il terreno oggetto contesa con essi intervenienti;
- che, infatti, il fondo in questione appartiene de facto alla massa ereditaria del de cuius , il quale, per meri motivi di intestazione delle Controparte_2 proprietà alienò solo formalmente il bene in favore di giusto Controparte_6 atto di compravendita del 04/06/1932 per notar Persona_2
- che, quindi, (e successivamente i suoi aventi causa) non Controparte_6 avevano mai detenuto l'immobile in questione;
- che, per contro, essi intervenienti e i loro prossimi congiunti avevano governato e gestito uti dominus l'immobile in questione;
- che, ad ogni modo, non sussisteva un possesso continuativo e pacifico;
- che, infatti, essi, direttamente e indirettamente a mezzo propri preposti, nel corso dell'ultimo mezzo secolo, avevano esercitato (e continuano ad esercitare) il possesso del bene in oggetto;
- che, in particolare, si sono occupati della coltura dello stesso e delle attività di manutenzione, pulizia e riordino necessarie alla corretta gestione e salvaguardia di una proprietà immobiliare;
- che, per contro, il possesso del ricorrente era stato solo saltuario o comunque non esclusivo. pagi na 3 di 18 Hanno, pertanto, così concluso: «1)In via principale dichiarare assolutamente infondata in fatto e in diritto e la proposta domanda, e per
l'effetto rigettare in toto la richiesta di usucapione del fondo individuato al folio 24 particella 2188 del N.C.T. del Comune di RN, per carenza dei requisiti e di cui all'art. 1158 c.c.;2) in via meramente subordinata e in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare i comparenti sig.ri compossessori del bene immobile in oggetto unitamente al CP_2 ricorrente;
3)in ogni caso condannare parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio con attribuzione diretta in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.»
Con ordinanza del 27/11/2014, resa a scioglimento di riservata assunta all'udienza del 17/11/2014, il Tribunale (cui la causa era stata trasferita per soppressione della sezione distaccata) ha ritenuto che l'intervento esperito non consentisse l'emissione del decreto di riconoscimento della proprietà, comportando invece la necessità di un accertamento del diritto controverso nell'ambito del rito ordinario a cognizione piena.
La decisione ha dato seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non
è da ritenersi tardiva l'opposizione all'istanza ancorché proposta oltre i novanta giorni dal termine di affissione o notificazione, ove ancora non sia stato emesso il decreto ovvero sia ancora aperto il termine di opposizione al decreto.
Conseguentemente, ha fissato l'udienza di trattazione per il 23/06/2015.
Successivamente, tutte le parti, a tale scopo autorizzate, hanno depositato memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Nella memoria primo termine, la parte ricorrente ha eccepito
- l'inammissibilità dell'opposizione proposta, tramite intervento volontario da , e;
CP_2 CP_1 Controparte_10
- che, infatti, come si evince dallo stesso ricorso e dall'atto notarile depositato, gli intervenienti non risultavano tra i titolari di diritti reali sul bene in questione, avendo discendenza, come dichiarato nello stesso intervento, dal defunto che aveva venduto, con atto notarile del 1932, a Controparte_2
pagi na 4 di 18 , ai cui eredi era stato regolarmente notificato il ricorso con il Controparte_6 pedissequo decreto;
- che, quindi, trattandosi di terzi l'opposizione andava proposta nei termini di cui al 3° comma dell'art.3 della Legge 346/1976, e cioè, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione (in pratica entro 180 giorni dal momento dell'affissione all'Albo del Tribunale e di quello del Comune di RN);
- che, pertanto, nella fattispecie l'opposizione è stata proposta oltre tale termine e sostanzialmente all'udienza del 02/01/2014 ed era, perciò, inammissibile;
- che, la normativa in questione prevede, nella seconda parte del 5° comma dell'articolo richiamato, che gli interessati possono proporre opposizione all'eventuale decreto di accoglimento dell'istanza, tenuto conto della necessità di pubblicità analoghe a quelle del ricorso con il decreto, entro l'ulteriore termine di giorni 60 dalla pubblicazione;
- che, pertanto, qualora gli intervenuti avessero avuto interesse alla vicenda de quo avrebbero dovuto proporre opposizione, nei termini e nei modi, previsti dalla legge;
- che, quindi, la modalità di opposizione esercitata dagli intervenienti non era legislativamente prevista;
, e (26.06.1950) nella memoria I termine, CP_2 CP_1 CP_2 CP_2 invece, hanno precisato
- che l'intervento volontario in opposizione al procedimento di usucapione da loro proposto è avvenuto nel pieno rispetto dei termini di legge;
- che l'art. 3 della Legge 346/1976, testualmente prevede che «(…) contro la richiesta di riconoscimento della proprietà, è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione (all'albo pretorio: nda) oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente (…)»;
- che, nel caso di specie, il termine utile ai fini dell'opposizione era certamente da intendersi «entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
pagi na 5 di 18 affissione», poiché la parte ricorrente non aveva provveduto alla notifica del ricorso nei confronti di essi intervenienti;
- che, pertanto, nel medesimo ricorso introduttivo, il ricorrente aveva indicato il 14.09.2012 quale data di affissione all'Albo del Tribunale di Salerno-
Sezione distaccata di RV OV (oltreché alla sede della Casa
Comunale di RN);
- che, pertanto, è da tale data che doveva individuarsi il dies a quo per il computarsi del termine di cui all'art. 3 legge 346/76;
- che lo stesso è stato rispettato, giacché provvedevano a depositare atto di intervento volontario in opposizione in data 07/12/2012;
Con ordinanza del 09/05/2016, il Giudice ha ammesso le prove testimoniali richieste dal ricorrente e quelle articolate dagli intervenuti, con esclusione di alcuni capitoli di prova ritenuti generici o ininfluenti.
L'udienza per l'escussione dei testimoni è stata fissata per il 10/02/2017; a tale udienza sono stati escussi tutti e quattro i testimoni di parte ricorrente, mentre non sono comparsi i testimoni della parte intervenuta.
Alla successiva udienza del 05/05/2017, il testimone non è Controparte_6 stato escusso, essendo stata accolta l'eccezione di incapacità a testimoniare.
Nelle udienze successive sono intervenuti anche e , CP_2 Controparte_5
(germani del ricorrente) deducendo
- l'erronea rappresentazione della massa ereditaria in contestazione;
- che, infatti, il terreno non era mai appartenuto ai , ma era sempre CP_6 stato della famiglia;
CP_2
- che, a tal fine, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 142 del 24 novembre 1936, aveva dichiarato nulla la vendita simulata tra e CP_2
; CP_6
- che la vendita simulata veniva realizzata al solo fine di evitare che fossero escussi i beni di;
Controparte_2
- che, infatti, e erano Persona_3 Persona_4 rispettivamente genero e suocero;
pagi na 6 di 18 - che, pertanto, il ricorrente aveva sottaciuto questa circostanza al solo fine di recare pregiudizio alla massa ereditaria dei e, quindi, per CP_2 danneggiare i suoi fratelli e cugini, sottraendo un bene alla massa ereditaria;
- che, per contro, essi avevano sempre posseduto e coltivato il terreno insieme alla madre e, dopo la sua morte, avevano tollerato la presenza dell'attore solo per evitare liti familiari;
- che l'attuale ricorrente avrebbe avuto un comportamento prepotente, impedendo agli altri eredi di accedere al terreno.
Hanno pertanto, concluso: «Voglia l'lll.mo Tribunale adito, previa fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti, così decidere e provvedere: 1) In via principale dichiarare che il bene di cui al foglio 24 part. 273 è di proprietà della famiglia , in virtù di sentenza n. 142 emanata dal Tribunale di CP_2
Salerno in data 24 novembre 1936 e registrata in Salerno in data 6 febbraio
1937 al n. 1565 Mod. 3 Vol. 168 folio 2; 2) in ogni caso condannare il ricorrente, alla refusione delle spese del presente giudizio con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario.»
Chiedevano, inoltre, la rimessione nei termini per l'espletamento dell'attività istruttoria, richiesta rigettata dal Giudice con ordinanza del 19/11/2018.
Il processo veniva interrotto, per morte di una delle parti, all'udienza del
30/05/2019 e regolarmente riassunto dal ricorrente all'udienza del 04/03/2020.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento ha subito una seconda interruzione per morte di un'altra parte, dichiarata all'udienza del 14/02/2024, e sempre regolarmente riassunto dal ricorrente.
All'udienza del 22/05/2024, le parti comparse hanno rassegnato le loro conclusioni e la Giudice ha introitato la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
pagi na 7 di 18 1. In via preliminare, si dà atto che , e CP_6 CP_8 Pt_3 CP_7
pur avendo ricevuto la notifica del ricorso per usucapione speciale ex
[...] art 1159 bis c.c. (art 3 Legge 346/76) e del decreto del 13.06.2012 non hanno proposto opposizione nel termine di legge previsto.
1.1. Essendo, pertanto, decorsi inutilmente i termini per l'opposizione, i medesimi devono essere dichiarati contumaci.
2. Sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'attore, per cui l'opposizione era da proporsi nei termini di cui al 3° comma dell'art.3 della legge 346/1976, e cioè, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione, con inidoneità dell'intervento spiegato dagli . CP_2
2.1. Va premesso, in diritto, che la legge citata disciplina una particolare forma di usucapione prevista specificamente per la piccola proprietà di fondi rustici e la proprietà dei fondi situati nei comuni classificati montani. La specialità dell'usucapione consiste, in primo luogo, nella riduzione a 15 anni della durata del possesso, rispetto all'usucapione sia ordinaria, che deve essere superiore ai venti anni.
2.2. È inoltre necessario che il fondo sia stato destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come attività agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ad una propria vicenda produttiva (C. 8778/2010).
2.3. Secondo la tesi maggioritaria, l'acquisto della proprietà, nell'usucapione speciale, non avviene in virtù del protrarsi del possesso per il tempo stabilito dalla norma, bensì in virtù del decreto o della sentenza previsti dall'art. 3, L.
10.5.1976, n. 346. Il provvedimento del giudice, non essendo dichiarativo dell'acquisizione del diritto, costituirebbe, puramente e semplicemente, un titolo idoneo per la trascrizione. Di conseguenza, il provvedimento medesimo non comprometterebbe la possibilità, per i terzi, di dimostrare di essere i titolari effettivi della proprietà (o di altro diritto reale).
2.4. Laddove non sia stato ancora emesso il decreto, non può considerarsi tardiva l'opposizione all'istanza di riconoscimento della proprietà rurale, pagi na 8 di 18 seppure proposta successivamente alla scadenza dei novanta giorni dal termine di affissione o notificazione (Cass. 773/1982).
2.5. Unico postulato del decreto è il conferimento di una sola «presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3, L. 10.5.1976, n. 346 o di un autonomo giudizio non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà; ad un tal riguardo, l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto, come invece previsto per l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo - suscettibile di acquisire il valore formale e sostanziale di cosa giudicata - o, in generale, nei giudizi di opposizione a provvedimenti dotati di una propria sfera di effetti» ( C.
20068/2018; C. 14373/2004).
2.6. Secondo la giurisprudenza di legittimità il procedimento "ex lege" 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8789 del 28/06/2000); tuttavia, occorre osservare che la legge citata non prescrive nessuna forma dell'opposizione, né onere di notifica.
2.7. Va rammentato che
- «gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo» (art. 121 c.p.c.);
- «termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori» (art. 152 c.p.c., ult. c.);
- «la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpreta purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta» (Cass. n. 8680 del 26/06/2000, conf. succ. Sez. U - , Ordinanza n. 3760 del 12/02/2024), ma nel caso i specie pagi na 9 di 18 l'applicazione di detto canone non porta ad affermare la perentorietà del termine non essendo utilizzata nemmeno l'espressione “entro e non oltre”;
- «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» (art. 156 c.p.c.);
2.8. nel caso di specie i hanno espresso la loro volontà di opporsi CP_2 all'emanazione del decreto mediante deposito di un atto di intervento in data
7/12/2012 (v. relativo timbro della cancelleria), nel presente procedimento, quando era ancora nella fase antecedente all'emanazione del decreto. Come appena detto, nella fase anteriore all'emanazione del decreto non si è ancora instaurato un procedimento ordinario, per cui sarebbe stato necessario, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza, che l'atto di opposizione fosse notificato al ricorrente (con applicazione analogica dell'art. 645 c.p.c.);
d'altro canto, però, l'art. 267 c.p.c. prevede che sia onere del cancelliere comunicare alle altre parti costituite (in questo caso al ricorrente), comunicazione che non è stata eseguita.
2.9. A questo punto il precedente giudice titolare, investito dell'istanza di emanazione del decreto da parte del ricorrente, avvedutosi dell'intervento, ha soprasseduto all'emanazione del decreto (in forza del principio espresso da
Cass. 773/1982) e, condivisibilmente, fissato udienza (in data 02/1/2014, rinviata al 6/11/2014), alla quale il ricorrente ha avuto formale conoscenza dell'atto di intervento-opposizione, che ha, quindi, “raggiunto lo scopo”.
2.10. Alla luce di siffatta ricostruzione deve confermarsi il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, già espresso nell'ordinanza del 27/11/2014, in ragione della natura non perentoria del termine del termine e del principio del raggiungimento dello scopo.
3. Oggetto della domanda e qualificazione giuridica
3.1. Passando ora all'esame della domanda, il ricorrente ha, come già detto, chiesto dichiararsi l'avvenuto acquisto, per usucapione speciale ex art. 1159-bis
c.c., della proprietà di un fondo rustico sito in RN (SA), distinto in catasto al foglio 24, particella 2188, sul presupposto del possesso pacifico, pubblico e continuato esercitato per oltre quarant'anni. pagi na 10 di 18 3.2. La domanda è stata dunque espressamente fondata sulla norma di cui all'art. 1159-bis c.c., il cui primo comma testualmente prevede: «La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni».
3.3. In ogni caso, anche ove si volesse riqualificare la domanda ai sensi dell'art. 1158 c.c. (usucapione ordinaria), in applicazione del principio iura novit curia e del principio di conservazione dell'atto processuale, la decisione non muterebbe, poiché entrambe le forme di usucapione presuppongono, quale elemento essenziale, l'esercizio del possesso continuato, pacifico, pubblico e con animus domini, il cui accertamento costituisce il fulcro della presente controversia, giacché «la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte;
pertanto, una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 -bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extra -petizione, né tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12607 del
24/05/2010, conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7543 del 31/03/2011 e Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30251 del 20/11/2019).
3.4. Tornando alla fattispecie ex art. 1559 -bis c.p.c., il concetto di fondo rustico indica un'entità agricola ben individuata, destinata ad una determinata produzione( C. 20451/2017; C. 2159/1986), per cui per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è necessaria la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva» (C. 36626/2022; C. 20068/2018; C. 14577/2004; C. 13325/2000)
pagi na 11 di 18 3.5. Anche in questo caso, il ricorrente, che rivendica il diritto di proprietà per il maturarsi dell'usucapione deve provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva ( C. 975/2000).
3.6. L'acquisto per usucapione trova il suo fondamento nel mancato esercizio da parte dell'effettivo proprietario delle potestà dominicali e nella signoria prolungata da parte di un altro soggetto che si sostituisca ad esso nell'utilizzo del bene, manifestando quel convincimento soggettivo tale da escludere qualsiasi ingerenza altrui sul bene - c.d. animus possidendi - e altresì nell'assenza di interruzioni lungo tutto il periodo di tempo necessario.
3.7. Una tale situazione di mero fatto, quindi, può divenire opponibile erga omnes qualora si sia consolidata nel tempo come situazione giuridica piena e definitiva e, in quanto tale, certa e stabile.
3.8. Si osserva in diritto che «la questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione, comunque e in qualunque momento sollevata dal convenuto, non integra gli estremi né dell'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto stesso non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio
contro
- diritto idoneo a paralizzarlo), né dell'eccezione in senso stretto (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa di parte), bensì quelli della mera difesa (in quanto il convenuto si limita a contestare il protrarsi ultraventennale del possesso dell'attore, evidenziando l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa, e cioè una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda) che, come tale, non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto - il pagi na 12 di 18 quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda» (v. Cass. n. 05487 del 20/11/2004, ribadita da Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2021, n. 26111).
3.9. La previsione di un onere probatorio particolarmente rigoso in capo all'attore che agisce per l'accertamento dell'usucapione è conforme alle Carte sovranazionali, in particolare alla DU (così Cass. n. 20539 del 30/08/2017:
«in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla DU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale»).
4. Requisiti oggettivi: accertamento del possesso
4.1. In primo luogo, occorre rilevare la genericità dei capitoli di prova articolati del ricorrente, ammessi dal precedente g.i., a riguardo va rilevato che
«l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice» (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019).
Difatti le circostanze articolate erano generiche e inidonee a dare prova del possesso;
con maggiore specificità:
1) vero che il ricorrente ha posseduto dal 1973 e sino ad oggi, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto il seguente appezzamento di terreno sito in RN (SA) e contraddistinto nel NCT del medesimo Comune al pagi na 13 di 18 Foglio 24, particella, 2188, seminativo, are 09, ca 86 (derivante dal frazionamento del 22/10/2010 della particella 473 stesso foglio), si rammenta che il possesso è un concetto giuridico la cui esistenza non può certo essere rimessa al teste, anche nella sua accezione “laica”, è sinonimo di apprensione materiale di una cosa, che, comunque, non rivela nulla delle modalità attraverso le quali tale apprensione di è esplicata, ma solo dette modalità possono essere oggetto di prova testimoniale, integrando, appunto, dei fatti ai quali il teste può avere assistito;
2) vero che lo stesso in tutti questi anni ha provveduto alla coltivazione del predetto fondo producendo patate, fagioli, granturco ed altro;
l'espressione
“tutti questi anni” è generica;
3) vero che lo stesso, sul terreno in questione, ha costruito un deposito prefabbricato per il ricovero degli attrezzi da lavoro ed altro materiale”; il capitolo manca dell'indicazione temporale;
4) vero che svolge l'attività di falegname e, molti anni or sono, chiese al ricorrente, sig. il permesso di tenere sulla particella di Parte_1 terreno in questione delle assi di legno necessarie per la sua attività e questi lo permise;
5) vero che svolge l'attività di muratore e, molti anni or sono, chiese al ricorrente sig. il permesso di mantenere sulla Parte_1 particella di terreno in questione del materiale edile e questi lo permise;
6) vero che, molto tempo fa, chiese al ricorrente sig. il Parte_1 permesso di mantenere sulla particella di terreno in questione i propri cani e questi lo permise;
in tutti i capitoli manca del tutto l'indicazione del profilo temporale;
4.2. Ai testi escussi sono state sottoposte la circostanze di cui ai capitole 1) e
3), ma nessuno ha riferito di quali coltivazioni abbiano visto praticare dal ricorrente sul fondo (nel verbale dell'udienza di assunzione della prova del
10/2/20171 è indicata solo la sigla A.D.R. – a domanda risponde – generalmente 1 Udienza del 10 febbraio 2017 Viene introdotto il primo testimone (…) «Sono e mi chiamo nato a (…). Indifferente». Testimone_1 pagi na 14 di 18 utilizzata quando al teste viene posta una domanda a chiarimento) ma nessuno ha specificato quando e cosa il ricorrente coltivasse.
1) vero che il ricorrente ha posseduto dal 1973 e sino ad oggi, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto il seguente appezzamento di terreno sito in RN (SA) e contraddistinto nel NCT del medesimo Comune al Foglio 24, particella, 2188, seminativo, are 09, ca 86 (derivante dal frazionamento del 22/10/2010 della particella 473 stesso foglio); «Confermo la circostanza di cui al capo 1) della memoria ex articolo 183 del 18/09/2015 di parte ricorrente conosco i fatti in quanto sono titolare di una falegnameria confinante con il terreno in possesso del signor
.
Parte_1
ADR: « Confermo il signor in tutti questi anni ha provveduto alla coltivazione del
Parte_1 fondo»;
ADR: «in relazione alla circostanza di cui al capitolo 3) posso dire che nel terreno in questione esistono dei box in cui sono tenute delle galline, maiali ed altro allevati dal . Non so né CP_2 chi né quando li abbia costruiti. Penso la famiglia del ricorrente »
ADR: «confermo che all'incirca nell'anno 1981 chiesi al di tenere alcune tavole di
Parte_1 legno nel mio terreno e questi me lo permise».
ADR: «posso dire che anche attualmente il è nel possesso del terreno»
Parte_1
2) Viene introdotto il secondo testimone (…) Sono e mi chiamo (…). Indifferente Tes_2 ADR: «In relazione alla circostanza indicatami, posso dire che circa 25 anni or sono ho chiesto al di tenere i miei cani nella sua proprietà e questi me lo permise. Posso, inoltre, dire Parte_1 che ho mantenuto i miei cani in quel terreno per circa dieci anni» ADR: «Confermo che il in passato allevava dei maiali in quel terreno che teneva lì in Persona_5 alcune baracche ivi allocate e che tuttora esistono» ADR: «Non posso precisare l'anno dal quale il è nel possesso del bene»; Parte_1Con ADR dell'Avv. : «Posso dire che sulla p.lla in questione, in questi anni, non ho visto operare altre persone al di fuori del Anzi preciso che non la particella bensì la porzione di Parte_1 terreno sui cui venivano allevati i maiali».
3) Viene introdotto il terzo testimone (…) Sono e mi chiamo (…). Indifferente. Tes_3
ADR: «Confermo la circostanza di cui al capo 1) della memoria ex articolo 183 di parte ricorrente. Conosco i fatti di causa in quanto ho l'abitazione confinante con il terreno in questione ed ivi abito sin dalla nascita».
ADR: «Il signor in tutti questi anni ha coltivato il fondo»; CP_2
ADR: «Posso confermare che il ha costruito nel terreno delle baracche dove alleva Parte_1 animali».
ADR: «Anche attualmente il coltiva il fondo e lo ha fatto da sempre in modo Parte_1 continuativo. Non ho mai visto altre persone in quel terreno tranne qualche volta i figli del
. Parte_1 4) Viene introdotto il quarto testimone (…) Sono e mi chiamo (…). Indifferente. Testimone_4
ADR: «In relazione alle circostanze di causa posso dire solamente che nell'anno 2010, dovendo fare dei lavori edili ad un fabbricato confinante con il terreno in questione, chiesi il permesso a di poggiare una parte dell'impalcatura e del materiale edile» Parte_1
ADR: «I committenti dei lavori mi dissero che dovevo chiedere il permesso al in Parte_1 quanto era il proprietario e coltivava il terreno».
ADR: «Il mi diede il permesso». CP_2
ADR: «Il cantiere duro circa 15 giorni».
ADR: «I committenti confinanti erano e sono i sig.ri » Per_6 pagi na 15 di 18 4.3. Deve, inoltre, rilevarsi che nell'espletamento della prova è stata introdotta una circostanza fattuale nuova, ossia che sul fondo in questione vi fossero allevati dei maiali;
tale fatto è stato in maniera inammissibile sottoposto ai testi, non rientrando dell'ambito delle legittime domande a precisazione.
4.4. Inoltre, va evidenziato che «in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di
"ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
4.5. Pertanto, non si può ritenere, sul piano oggettivo, che il ricorrente abbia esercitato atti di possesso idonei a configurare sia l'usucapione ordinaria ventennale, sia quella speciale quindicennale (ex art. 1159-bis, comma 1, c.c.).
4.6. Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in esame non sussistono neppure gli ulteriori presupposti dell'usucapione.
4.7. È necessario che il possesso sia esercitato con la consapevolezza e la volontà di comportarsi da proprietario, in modo esclusivo, non clandestino, non violento e non interrotto.
4.8. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie e le deduzioni delle parti intervenute non consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso uti
pagi na 16 di 18 dominus da parte del ricorrente, mancando la prova della manifestazione esterna dell'esclusività per tutto il tempo utile all'usucapione.
4.9. non stato dedotto e nessuna dei capitoli di prova lo contemplava.
4.10. Va soggiunto che, a cospetto delle specifiche contestazioni dei primi intervenuti, relative alle proprietà del bene, ossia che lo stesso aveva continuato ad essere nel possesso di , dante causa di , e Controparte_2 Controparte_6 il ricorrente non ha dedotto alcunché.
4.11. Da ultimo, deve precisarsi che, comunque, non avrebbe potuto essere emesso il decreto di cui all'art. 3 della l. 346/1976, in quanto il ricorrente si era limitato a produrre estratti dei registri catastali non gli estratti dei registri immobiliari, come prescritto dalla disposizione.
5. La domanda di accertamento del compossesso, avanzata dagli interventori,
è assorbita, essendo subordinata al rigetto della domanda attorea.
6. Per quanto concerne gli intervenuti (n. 1953) e Controparte_2
(n.1956), i quali hanno spiegato domanda di rivendica della Controparte_5 comproprietà del bene deve rilevarsi che proprio in ragione della mancata produzione degli estratti dei Registri Immobiliari, nei quali era stata trascritta la sentenza n. 1429/1935 del 17-24/11/1935 (e non 142, come erroneamente indicato dagli intervenienti) e a mezzo della quale era stata dichiarata la nullità dell'atto di compravendita col quale aveva venduto il bene a Controparte_2
, con conseguente retrocessione del bene nel patrimonio di Controparte_11
legittima la loro costituzione in giudizio, ma non è Controparte_2 sufficiente all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in quanto la conoscenza della trascrizione della sentenza poteva aversi con un semplice astratto dei registri immobiliari;
pertanto, la domanda di rivendica in quanto formulata nella comparsa d'intervento del 6/10/2017 è inammissibile perché tardiva.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il valore della causa è pari a €
1.324 (calcolato ex art. 15 c.p.c., il reddito domenicale del terreno, dalla visura catastale in atti, è di €6,62); le spese sono liquidate ai medi per tutte le fasi per quanto concerne gli intervenuti del 2012; mentre sono compensate per gli pagi na 17 di 18 intervenuti nel 2017, in ragione dell'inammissibilità della domanda proposta, con conseguente reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo sito in RN (SA), distinto in catasto al foglio 24, particella 2188;
B) Dichiara inammissibile la domanda di rivendica del medesimo immobile avanzata da (C.F. e Controparte_2 C.F._5
(C.F. ; Controparte_5 C.F._6
C) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di Parte_1 lite sostenute (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) che liquidano complessivamente in €
[...] C.F._4
2.552,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari costituiti in atti;
D) Compensa per intero le spese di lite tra (C.F. Controparte_2
e (C.F. C.F._5 Controparte_5
, C.F._6
6 dicembre 2025
La Giudice
dott. Grazia Roscigno
pagi na 18 di 18