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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4102 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052
c.c.”, e vertente
TRA
, (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Francesco Petrarca n.4, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla
Via Pio XII n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cresci, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, (P.IVA – C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso la sita CP_2
alla Piazza Cirillo n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alida Di Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente difensore, Avv. Antonietta Rubino;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024 e da memorie conclusionali depositate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura complessiva
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di € 48.395,75, oltre al ristoro delle spese mediche sostenute e del danno patrimoniale per contrazione dei guadagni, conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro occorsogli mentre inciampava in una buca presente sulla sede stradale, non segnalata e non visibile.
Esponeva l'istante che, in data 11/07/2019, alle ore 13.40 circa, nel mentre camminava a piedi sulla Via Europa, nel tenimento del Comune di Casoria, giunto all'altezza dell'incrocio con la Via Diaz, inciampava in una buca posta sulla sede stradale e in seguito alla caduta veniva trasportato dagli operatori del 118 presso il presidio ospedaliero di Frattamaggiore ove veniva ricoverato presso l'U.O. di
Ortotraumatologia con diagnosi di “frattura del femore destro con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni”; nel corso della degenza veniva sottoposto a intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca, viti e cerchiaggio.
Successivamente veniva sottoposto a nuovo ricovero e ulteriore intervento chirurgico. L'istante, pertanto, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Controparte_1 causazione dell'evento de quo e delle successive conseguenze dannose, volesse condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di cui innanzi.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, Controparte_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c., stanti i denunciati vizi dell'editio actionis; nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda in quanto inammissibile ed infondata sia nell'an che nel quantum debeatur oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. così come invocato dalla parte attrice;
in caso di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. nella causazione del sinistro. Pt_1
In via pregiudiziale, è necessario rilevare che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti, sia una specifica quantificazione della richiesta risarcitoria ponendo in tal modo il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
per tale motivo non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare tutte le proprie difese nel merito, come ha concretamente fatto nei propri atti difensivi.
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Pertanto, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., formulata dal convenuto Controparte_1
Sempre in via pregiudiziale, va rilevata la procedibilità della domanda in considerazione dell'esperimento, da parte dell'odierno attore, della procedura di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del
D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni da sofferti, discendeva dalla CP_1
presenza di una buca posta sul manto stradale non visibile né segnalata, posta all'incrocio tra la Via Europa e la Via Diaz nel Comune di Casoria.
Tale qualificazione giuridica non è inficiata dal richiamo effettuato nella citazione introduttiva al concetto d'insidia, che non necessariamente evoca la diversa responsabilità sancita dall'art. 2043 cc, atteggiandosi l'insidia, quale situazione di fatto che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere probatorio a carico del custode, nel senso che questi per potere andare esente da responsabilità deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la custodia della cosa che ha prodotto l'insidia ed il danno (Cass. 19 novembre 2009 n. 24428).
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529).
Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006,
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n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n.
15383).
L'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada
(Cass. 24529/09 cit.). La prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.).
La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ., 94/1332).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass.Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001,
n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate
(Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Ciò posto, parte l'attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi, dimostrando la presenza della buca sul marciapiedi, a ridosso dell'attraversamento della sede stradale e che la caduta è avvenuta proprio a causa di tale anomalia.
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Orbene, i testi escussi, e , da ritenersi Testimone_1 Testimone_2
attendibili per avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente - confermavano il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attrice in citazione riconoscendo nei rilievi fotografici mostrati nel corso della deposizione lo stato dei luoghi e individuando il punto in cui si era verificato il sinistro.
In particolare, , indifferente alla parte attrice, riferiva “Ricordo Testimone_2
che ero a via Diaz per un appuntamento al bar “centro America” e stavo camminando in direzione via Europa per prendere l'auto ..mentre camminavo ho visto di fronte a me un signore che camminava nel senso opposto al mio che si accasciava urlando dal dolore….mi sono avvicinato e ho visto che aveva la gamba destra intrappolata in una buca e stava appoggiato a un albero che era di fianco….la buca era grande e profonda al punto che ci entrava il piede e parte della caviglia del signore….qualcuno ha chiamato il 118 che l'ha portato in ospedale….ricordo che nei pressi della buca non vi erano segnalazioni o transenne o altro che impedisse la circolazione in quel punto…”. Il teste riconosceva dalle foto mostrategli la buca in cui era caduto l'attore.
Le suddette circostanze sono state altresì confermate dalla teste Testimone_1 cognata della parte attrice, la quale ha dichiarato: “ (…)ricordo che il 11/07/2019 alle ore 13.30 e stavamo andando a prendere un caffè al Centro America a via
Diaz a Casoria ..mentre stavamo camminando sul marciapiede di via Europa in direzione via Diaz, mio cognato si è accasciato cadendo in una buca…la buca era coperta da un compensato, una tavoletta di legno sottile…ho sentito Pt_1 gridare e l'ho visto a terra nella buca che lamentava dolori alla gamba destra… è stata chiamata l'ambulanza da qualcuno dei presenti ed è stato portato all'ospedale di Frattamaggiore…non so se mio cognato ci abbia messo il piede dentro ma si è accasciato proprio sulla buca…ho visto la buca dopo che mio cognato è caduto ma non ricordo se fosse profonda e quanto grande perché c'era tanta confusione”. La teste escussa riconosceva dalle foto mostratele, la buca in cui era caduto il sig. . Parte_1
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Alla luce di tali risultanze, risulta acclarato che l'attore sia caduto mettendo il piede in una buca presente sul marciapiedi, nel mentre percorreva a piedi la Via
Europa nei pressi dell'incrocio con Via Diaz.
Ciò posto, l'ente convenuto non ha fornito la prova che la situazione di pericolo, rappresentata appunto dalla profonda buca creatasi sul marciapiedi in questione, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza né ha provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, poiché il sig. è caduto mentre Pt_1
camminava a piedi sul marciapiedi, utilizzando il bene secondo la sua tipica destinazione.
Tuttavia, le riferite modalità di verificazione del sinistro impongono di ascrivere parte della colpa dell'accaduto all'attore stesso che avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente attenta e prudenziale.
Al riguardo, giova osservare che, come riferito dal teste la buca era Tes_1
coperta da un compensato, ovvero sia una tavoletta di legno sottile e inoltre l'evento in questione si è verificato in pieno giorno, il che porta ad affermare che il sig. avrebbe potuto evitare di camminare sulla tavoletta di compensato, Pt_1
essendo tenuto in qualche modo a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
In considerazione di ciò, questo giudice ritiene che nella verificazione dell'infortunio per cui è causa deve essere affermata la pari concorrente pari responsabilità di parte attrice (nella misura del 50%), ai sensi dell'art.1227 c.c. per cui il cui risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto.
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Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato dal sig. . Parte_1
In proposito, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dalla documentazione medica (contenuta nel fascicolo della parte attrice) e dalla relazione peritale svolta dal consulente tecnico di ufficio, dott. ER
(logicamente e congruamente motivata anche in punto di repliche alle osservazioni delle parti), il quale ha ritenuto le lesioni pienamente compatibili con la dinamica degli eventi traumatici descritti, emerge che dal sinistro de quo siano derivate a carico dell'istante, le seguenti lesioni: “Esiti algo-disfunzionali di frattura sottotrocanterica di collo femore estesa alla diafisi femorale destra
(operato di riduzione cruenta ed osteosintesi mediante placca metallica lunga ancorata alla testa e alla diafisi femorale con viti e doppio cerchiaggio metallico)”.
Sulla scorta delle valutazioni riportate nel richiamato elaborato peritale, cui questo
Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto redatto secondo ineccepibili criteri logico-scientifici, i pregiudizi sofferti da Parte_1
possono quantificarsi in misura pari a: 40 giorni di invalidità temporanea totale,
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, altri 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e altri 60 giorni al 25%. Sono residuati postumi produttivi di un danno biologico valutabile nella misura del 9%.
In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta
(entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno
2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: Euro € 4600,00 per invalidità temporanea totale;
Euro € 2587,00 per invalidità temporanea parziale al 75%; euro 1725,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; Euro € 1725,00 per invalidità temporanea parziale al 25%; € 17116,00 per danno biologico permanente del 9 %
(valore punto pari ad Euro € 2438,24 per un soggetto di anni 45 al momento del sinistro) ed € 360,00 per spese mediche.
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In definitiva, il totale del danno liquidabile all'attore è pari ad Euro € 28.113,00 all'attualità.
Quanto al danno morale richiesto dall'attore, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso
(fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell' art 2059 cc, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però
l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n.
3677/09).
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto per un verso il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato e per altro verso, in assenza di puntuali allegazioni da parte dell'attore non si giustifica né il riconoscimento del danno morale né una personalizzazione ulteriore per gli aspetti dinamici relazionali, secondo la richiamata tabella del Tribunale di Milano.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore per contrazione del reddito derivante dall'attività di pasticceria dallo stesso esercitata, in conseguenza del sinistro occorsogli in data 11/07/2019 - è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto di seguito precisato.
Parte attrice ha allegato di aver subito una contrazione dei propri redditi da attività lavorativa successivamente al sinistro, quantificati nella misura di euro 8.715,00, quale importo pari alla differenza tra i ricavi riferiti all'anno precedente il sinistro
2018 e i minori ricavi riferiti agli anni successivi 2019, 2020,2021.
A riguardo, parte attrice ha prodotto in atti le dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2017 (PF 2018), 2018 (PF 2019) e 2019 (PF 2020), dalla quale emerge una contrazione del reddito prodotto nell'anno 2019, anno in cui si è verificato il sinistro, rispetto all'anno precedente 2018. Può quindi presuntivamente ritenersi
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dimostrato il nesso di causalità tra il danno patrimoniale subito dall'attore nella produzione del reddito di impresa da quantificarsi in € 3639,00.
Ciò posto, il Tribunale ritiene la detta richiesta non provata in ordine agli anni successivi al verificarsi del sinistro, dal momento l'attore non ha prodotto la documentazione reddituale relativa anche agli anni successivi e non ha fornito la prova che eventuali minori importi siano da addebitare proprio alle conseguenze del sinistro – tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid 19 a partire dal marzo 2020 sulle attività come quella esercitata dal (attività di pasticceria). Parte_1
In considerazione dell'accertato pari concorso di colpa del danneggiato, la somma complessiva di € 31752,00 deve essere decurtata del 50%, con conseguente riconoscimento in favore di dell'importo di € 15876,00. Parte_1
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. Infatti, “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 6951/2010) come l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio”.
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Dunque, la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (che, nella specie, risale al mese di luglio del 2019), mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e poi rivalutata anno per anno.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c. (in tal senso, cfr. Cassazione n° 13470 del 3 dicembre
1999; Cassazione n° 4030 del 21 aprile 1998). Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico del CP_1
Le spese processuali sono a carico del convenuto soccombente nella misura dei due terzi;
il residuo terzo viene compensato in considerazione del concorso di colpa dell'attore. La liquidazione delle spese viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di e del in misura rispettivamente di Parte_1 Controparte_1
un terzo e di due terzi, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 4102 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la corresponsabilità di , nella misura del 50%, Parte_1
nella produzione del fatto per cui è causa, condanna il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, a pagare a , a titolo Parte_1 risarcimento dei danni, la somma di € 15876,00 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, da
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calcolarsi come specificato in motivazione sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici I.s.t.a.t., al 11/07/2019
(ossia al momento del sinistro) e, quindi, da rivalutarsi anno per anno, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo;
b) Condanna il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1
interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
c) compensa nella misura di un terzo le spese processuali e condanna altresì il in persona del p.t., alla rifusione, in favore della Controparte_1 CP_3
parte attrice, dei due terzi delle spese processuali, che liquida in euro 363,00 per esborsi, ed euro 3.892,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giovanni Cresci;
a) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di e del in misura rispettivamente di Parte_1 Controparte_1
un terzo e di due terzi.
Aversa, 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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