Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5290/2024 promosso da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO CALOGERO;
Parte_1
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MONTARULI MASSIMO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “L'affidamento dei figli e sarà condiviso, con Per_1 Persona_2
collocazione degli stessi presso la residenza della madre, in Falconara M.ma, Via G. Leopardi n. 10.
I genitori avranno cura di concordare l'indirizzo di vita ed educativo dei figli, nonché le decisioni di maggiore interesse per gli stessi.
Il padre potrà tenere i figli con sé il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì (dalle ore 19:00) alla domenica sera (fino alle ore 19:00), oltre a tre giorni consecutivi a Natale o a Pasqua, a festività alterne. Il padre potrà altresì tenere i figli per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare sulla base del periodo di ferie di entrambi i genitori, salvo diverso accordo e compatibilmente con le esigenze dei figli.
Stabilire il totale versamento (100%) dell'assegno unico familiare a favore della sig.ra . Parte_1
1
a favore di entrambi i figli di Euro 300,00, da aggiornare secondo gli indici Istat (nella percentuale del 100%) dal primo gennaio di ogni anno, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese;
stabilire altresì a carico del padre il contributo pari al 50% di tutte le spese di carattere straordinario necessarie per la gestione dei figli, spese che dovranno essere in ogni caso concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle che saranno caratterizzate dall'urgenza, pena la perdita del diritto al rimborso;
per il rimborso delle predette spese sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al sostenimento copia degli scontrini fiscali, ricevute, fatture, o comunque altro documento di natura fiscale proveniente da terzi che attesti l'avvenuto pagamento.
La refusione delle spese straordinarie, rendicontate alla fine di ogni mese, dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano. A chiarimento, benché non esaustivo, per spese straordinarie si intendono: a) Spese mediche: spese per medicinali non coperti dal SSN, spese mediche specialistiche e spese ad esse consequenziali (es. occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi odontoiatrici e comunque apparecchi correttivi e di prevenzione, ecc.), spese per esami clinici specialistici e non, spese per interventi chirurgici;
b) Spese scolastiche: spese per tasse, per libri di testo e materiale scolastico, per ripetizioni e corsi di specializzazione, per gite scolastiche, per vacanze studio estive, spese per eventuali alloggi nel caso in cui i corsi scolastici vengano effettuati in luogo diverso da quello di residenza ecc.; c) Spese per attività sportive ed equipaggiamento relativo. Per quanto non previsto, i sigg. e si riportano Parte_1 Controparte_1 integralmente a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo per i Procedimenti in Materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Ancona in data 11/07/2013 ed in vigore dal 16/09/2013”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di disciplinare Parte_1 Controparte_1
le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e , nati fuori dal Per_1 Per_2
matrimonio rispettivamente il 10.09.2011e il 22.11.2017.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose
2 della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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