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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AR IN UL Presidente rel.
AR Elena Catalano Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10/9/2024
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
EUROPA 161 20017 RHO, presso lo studio dell'avv. POMI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
appellante contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
contumace
(C.F. ) CP_2 C.F._3
contumace
pagina 1 di 7 Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Sulle conclusioni delle parti:
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così ritenere e giudicare:
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE:
- Riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 4994/2024 emessa in data 9.05.2024 dal
Giudice Unico Dott. Marco Carbonaro della Sez. X Civile del Tribunale di Milano, pubblicata in data 13.05.2024, nel giudizio promosso dal sig. contro i signori Parte_1 CP_1
e rubricato al n. RG 9959/2021 in merito al parziale rigetto delle
[...] CP_2
domande attoree come indicato in narrativa e, conseguentemente:
- ferma la responsabilità già accertata degli odierni appellati - con ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Milano, pubblicata in data 2.12.2016 e passata in giudicato (cfr. doc. 3) - per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento del sig. , condannare i signori Parte_1
e in via solidale tra loro, al risarcimento del danno, in favore CP_1 CP_2
del sig. , procurato a quest'ultimo per il mancato godimento dell'immobile di Parte_1 sua proprietà, a causa dell'inagibilità per le accertate infiltrazioni, ammontante complessivamente ad € 78.144,91 (di cui € 6.894,91 per spese condominiali relative all'immobile dal mese di gennaio 2017 ad oggi, € 71.250,00 quali canoni di locazione che sarebbero stati percepiti dal mese di gennaio 2017 ad oggi) o quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (gennaio 2017) al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Condannare gli appellati alla refusione integrale delle spese di lite di primo grado e alle spese di lite del presente grado di giudizio oltre oneri accessori di legge.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2021 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio e innanzi al Tribunale di Milano chiedendo di accertare e dichiarare CP_1 CP_2
la presenza di tracce di infiltrazioni estese e persistenti sul plafone dell'appartamento dell'attore, accompagnata da muffe causate da una non corretta impermeabilizzazione della pavimentazione adiacente il piatto doccia presente nell'immobile dei convenuti;
chiedeva quindi di condannare questi ultimi, in solido tra loro, ad eseguire nell'immobile di cui sono proprietari, a loro cura e spese, gli interventi di impermeabilizzazione al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni, condannando, altresì, i convenuti al risarcimento del danno in favore del sig. consistente nell'importo pari ad € 54.339,97 (di cui € 6.511,97 per spese Pt_1
condominiali relative all'immobile che in ogni caso sarebbero state poste a carico del conduttore se l'immobile fosse stato agibile;
€ 4.328,00 per tasse rifiuti ed imposte ed €
43.500,00 quali canoni di locazione che sarebbero stati percepiti dal mese di aprile 2015 ad oggi), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
I convenuti non si costituivano in giudizio nonostante regolare notifica e quindi venivano dichiarati contumaci.
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione dell'11.05.2022, il giudice, ritenuta necessaria nuova CTU al fine di verificare l'attuale stato dei luoghi con l'individuazione delle opere da eseguire nell'immobile di parte convenuta, nominava il consulente allo scopo individuato.
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 4994/2024, il Tribunale condannava e CP_1
ad eseguire nel loro appartamento le opere e i lavori di impermeabilizzazione Controparte_3
necessari; rigettava invece la domanda risarcitoria per la parte relativa al danno da mancato godimento dell'immobile nel periodo interessato dalle infiltrazioni. Nello specifico, escludeva le voci di danno da mancato godimento dell'immobile sino al mese di dicembre 2016 rilevando che la questione risultava coperta da giudicato (cfr. sub. doc. 6 del fascicolo attoreo) e in particolare dal provvedimento conclusivo di ATP ex art. 702 bis c.p.c.; quanto ai danni pagina 3 di 7 lamentati per il periodo successivo al dicembre 2016, rilevava che parte attrice non aveva dimostrato né allegato che l'appartamento fosse locato all'epoca, né era emersa l'intenzione di locarlo successivamente, sicché mancava la prova del danno patito.
ha proposto appello, rilevando che l'inagibilità dell'appartamento di sua proprietà Pt_1
avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e che il primo giudice avrebbe quindi errato nel rigettare la domanda sul punto.
Chiedeva perciò la riforma della sentenza, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Assegnata la causa al relatore ex art. 349 bis c.p.c., alla prima udienza parte appellante chiedeva che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo sulle proprie eccezioni ed istanze, anche istruttorie.
La Corte, preliminarmente, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e , non costituitisi né comparsi. CP_1 CP_2
Visto l'art. 350 bis, rinviava all'udienza del 17.6.2025 (udienza tenuta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., atteso l'esonero del Presidente relatore, da parte dell'appellante, dalla relazione orale).
Lette le note sostitutive depositate, la Corte decideva la causa nei termini che si riportano, a seguito di discussione in camera di consiglio.
L'appello è infondato.
Le censure mosse dell'odierno appellante vertono sul mancato riconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile, causato dalle infiltrazioni provenienti dalla proprietà
[...]
– . CP_2 CP_1
Come precisa la giurisprudenza, il danno da mancato godimento dell'immobile non può considerarsi danno in re ipsa, essendo tale categoria di danno estranea al nostro ordinamento, posto che sono risarcibili la sola perdita subita e/o il mancato guadagno in quanto siano risultato immediato e diretto (c.d. danno conseguenza) di una lesione (c.d. danno evento) (cfr. artt. 1223 e 2056 c.c.).
pagina 4 di 7 Peraltro, in tema di mancato godimento dell'immobile, le Sezioni Unite (n. 33645/2022) già avevano chiarito che il danno subito dal proprietario, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando eventualmente il parametro del canone locativo di mercato, sempreché il proprietario provi, anche per presunzioni, il mancato guadagno, inteso come pregiudizio specifico subito (in specie: l'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri).
Alla luce di questo, si è precisato dunque che «Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo» (Cass. n. 31233/2018).
Ebbene, l'attore non ha provato, nemmeno in via presuntiva, il danno lamentato.
Anzitutto, per le voci di danno da mancato godimento dell'immobile sino al dicembre 2016, la domanda svolta in primo grado risulta inammissibile – come rilevato dal primo giudice – perché relativa a rapporto già coperto da giudicato;
dunque inammissibile per quella parte, in quanto proposta in violazione del ne bis in idem.
Quanto ai danni subiti nel periodo successivo, invece, parte attrice non ha nemmeno allegato che, prima del sinistro, l'appartamento fosse locato, allegando solo che lo stesso era abitato da
(doc. 7 fasc. primo grado), senza indicare a quale titolo lo occupasse (se Controparte_4
a titolo oneroso o gratuito, per esempio). Come rileva il Tribunale, poiché Controparte_4
risulta presumibilmente familiare dell'attore, appare più verosimile che la stessa lo
[...]
occupasse a titolo gratuito e che quindi il trasferimento di lei non abbia causato un mancato incasso di canoni (posto, comunque, che la prova al riguardo avrebbe dovuto fornirla l'attore).
Non vi è prova, quindi, che l'appartamento fosse locato prima delle infiltrazioni.
Allo stesso tempo, l'attore non ha mai nemmeno indicato – né provato – l'intenzione di locare l'appartamento successivamente al trasferimento di , né ha articolato istanze sul CP_4
pagina 5 di 7 punto), in modo da provare la potenziale redditività del locale e la sua inidoneità in concreto a produrre i guadagni sperati.
Tale intenzione di locare e mettere a reddito l'immobile, anzi, pare doversi escludere in via presuntiva – come sottolinea il Tribunale – se si considera che l'odierna parte appellante non ha neppure allegato di aver eseguito o tentato di eseguire lavori di “tamponamento”, che le consentissero di utilizzare l'immobile in tempi celeri.
Al contrario, dalle condotte del danneggiato sembra evincersi la volontà di tenere sfitto l'immobile e quindi l'assenza di un effettivo danno per la mancata disponibilità dello stesso.
In sintesi, gli elementi esaminati fanno presumere che l'appellante non avesse alcuna concreta ed effettiva volontà di locare l'appartamento in questione, e che l'evento non abbia interrotto un contratto oneroso in corso né abbia determinato un mancato incasso.
Per tali ragioni, le censure non appaiono dell'appellante fondate e l'appello deve essere conseguentemente rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.
Vista la contumacia delle appellate, le spese di lite del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Preso atto del rigetto, la Corte rileva che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2. nulla sulle spese;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 –
pagina 6 di 7 legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Milano il 17/6/2025.
Il Presidente estensore
AR IN UL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AR IN UL Presidente rel.
AR Elena Catalano Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10/9/2024
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
EUROPA 161 20017 RHO, presso lo studio dell'avv. POMI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
appellante contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
contumace
(C.F. ) CP_2 C.F._3
contumace
pagina 1 di 7 Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Sulle conclusioni delle parti:
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così ritenere e giudicare:
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE:
- Riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 4994/2024 emessa in data 9.05.2024 dal
Giudice Unico Dott. Marco Carbonaro della Sez. X Civile del Tribunale di Milano, pubblicata in data 13.05.2024, nel giudizio promosso dal sig. contro i signori Parte_1 CP_1
e rubricato al n. RG 9959/2021 in merito al parziale rigetto delle
[...] CP_2
domande attoree come indicato in narrativa e, conseguentemente:
- ferma la responsabilità già accertata degli odierni appellati - con ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Milano, pubblicata in data 2.12.2016 e passata in giudicato (cfr. doc. 3) - per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento del sig. , condannare i signori Parte_1
e in via solidale tra loro, al risarcimento del danno, in favore CP_1 CP_2
del sig. , procurato a quest'ultimo per il mancato godimento dell'immobile di Parte_1 sua proprietà, a causa dell'inagibilità per le accertate infiltrazioni, ammontante complessivamente ad € 78.144,91 (di cui € 6.894,91 per spese condominiali relative all'immobile dal mese di gennaio 2017 ad oggi, € 71.250,00 quali canoni di locazione che sarebbero stati percepiti dal mese di gennaio 2017 ad oggi) o quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (gennaio 2017) al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Condannare gli appellati alla refusione integrale delle spese di lite di primo grado e alle spese di lite del presente grado di giudizio oltre oneri accessori di legge.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2021 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio e innanzi al Tribunale di Milano chiedendo di accertare e dichiarare CP_1 CP_2
la presenza di tracce di infiltrazioni estese e persistenti sul plafone dell'appartamento dell'attore, accompagnata da muffe causate da una non corretta impermeabilizzazione della pavimentazione adiacente il piatto doccia presente nell'immobile dei convenuti;
chiedeva quindi di condannare questi ultimi, in solido tra loro, ad eseguire nell'immobile di cui sono proprietari, a loro cura e spese, gli interventi di impermeabilizzazione al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni, condannando, altresì, i convenuti al risarcimento del danno in favore del sig. consistente nell'importo pari ad € 54.339,97 (di cui € 6.511,97 per spese Pt_1
condominiali relative all'immobile che in ogni caso sarebbero state poste a carico del conduttore se l'immobile fosse stato agibile;
€ 4.328,00 per tasse rifiuti ed imposte ed €
43.500,00 quali canoni di locazione che sarebbero stati percepiti dal mese di aprile 2015 ad oggi), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
I convenuti non si costituivano in giudizio nonostante regolare notifica e quindi venivano dichiarati contumaci.
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione dell'11.05.2022, il giudice, ritenuta necessaria nuova CTU al fine di verificare l'attuale stato dei luoghi con l'individuazione delle opere da eseguire nell'immobile di parte convenuta, nominava il consulente allo scopo individuato.
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 4994/2024, il Tribunale condannava e CP_1
ad eseguire nel loro appartamento le opere e i lavori di impermeabilizzazione Controparte_3
necessari; rigettava invece la domanda risarcitoria per la parte relativa al danno da mancato godimento dell'immobile nel periodo interessato dalle infiltrazioni. Nello specifico, escludeva le voci di danno da mancato godimento dell'immobile sino al mese di dicembre 2016 rilevando che la questione risultava coperta da giudicato (cfr. sub. doc. 6 del fascicolo attoreo) e in particolare dal provvedimento conclusivo di ATP ex art. 702 bis c.p.c.; quanto ai danni pagina 3 di 7 lamentati per il periodo successivo al dicembre 2016, rilevava che parte attrice non aveva dimostrato né allegato che l'appartamento fosse locato all'epoca, né era emersa l'intenzione di locarlo successivamente, sicché mancava la prova del danno patito.
ha proposto appello, rilevando che l'inagibilità dell'appartamento di sua proprietà Pt_1
avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e che il primo giudice avrebbe quindi errato nel rigettare la domanda sul punto.
Chiedeva perciò la riforma della sentenza, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Assegnata la causa al relatore ex art. 349 bis c.p.c., alla prima udienza parte appellante chiedeva che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo sulle proprie eccezioni ed istanze, anche istruttorie.
La Corte, preliminarmente, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e , non costituitisi né comparsi. CP_1 CP_2
Visto l'art. 350 bis, rinviava all'udienza del 17.6.2025 (udienza tenuta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., atteso l'esonero del Presidente relatore, da parte dell'appellante, dalla relazione orale).
Lette le note sostitutive depositate, la Corte decideva la causa nei termini che si riportano, a seguito di discussione in camera di consiglio.
L'appello è infondato.
Le censure mosse dell'odierno appellante vertono sul mancato riconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile, causato dalle infiltrazioni provenienti dalla proprietà
[...]
– . CP_2 CP_1
Come precisa la giurisprudenza, il danno da mancato godimento dell'immobile non può considerarsi danno in re ipsa, essendo tale categoria di danno estranea al nostro ordinamento, posto che sono risarcibili la sola perdita subita e/o il mancato guadagno in quanto siano risultato immediato e diretto (c.d. danno conseguenza) di una lesione (c.d. danno evento) (cfr. artt. 1223 e 2056 c.c.).
pagina 4 di 7 Peraltro, in tema di mancato godimento dell'immobile, le Sezioni Unite (n. 33645/2022) già avevano chiarito che il danno subito dal proprietario, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando eventualmente il parametro del canone locativo di mercato, sempreché il proprietario provi, anche per presunzioni, il mancato guadagno, inteso come pregiudizio specifico subito (in specie: l'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri).
Alla luce di questo, si è precisato dunque che «Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo» (Cass. n. 31233/2018).
Ebbene, l'attore non ha provato, nemmeno in via presuntiva, il danno lamentato.
Anzitutto, per le voci di danno da mancato godimento dell'immobile sino al dicembre 2016, la domanda svolta in primo grado risulta inammissibile – come rilevato dal primo giudice – perché relativa a rapporto già coperto da giudicato;
dunque inammissibile per quella parte, in quanto proposta in violazione del ne bis in idem.
Quanto ai danni subiti nel periodo successivo, invece, parte attrice non ha nemmeno allegato che, prima del sinistro, l'appartamento fosse locato, allegando solo che lo stesso era abitato da
(doc. 7 fasc. primo grado), senza indicare a quale titolo lo occupasse (se Controparte_4
a titolo oneroso o gratuito, per esempio). Come rileva il Tribunale, poiché Controparte_4
risulta presumibilmente familiare dell'attore, appare più verosimile che la stessa lo
[...]
occupasse a titolo gratuito e che quindi il trasferimento di lei non abbia causato un mancato incasso di canoni (posto, comunque, che la prova al riguardo avrebbe dovuto fornirla l'attore).
Non vi è prova, quindi, che l'appartamento fosse locato prima delle infiltrazioni.
Allo stesso tempo, l'attore non ha mai nemmeno indicato – né provato – l'intenzione di locare l'appartamento successivamente al trasferimento di , né ha articolato istanze sul CP_4
pagina 5 di 7 punto), in modo da provare la potenziale redditività del locale e la sua inidoneità in concreto a produrre i guadagni sperati.
Tale intenzione di locare e mettere a reddito l'immobile, anzi, pare doversi escludere in via presuntiva – come sottolinea il Tribunale – se si considera che l'odierna parte appellante non ha neppure allegato di aver eseguito o tentato di eseguire lavori di “tamponamento”, che le consentissero di utilizzare l'immobile in tempi celeri.
Al contrario, dalle condotte del danneggiato sembra evincersi la volontà di tenere sfitto l'immobile e quindi l'assenza di un effettivo danno per la mancata disponibilità dello stesso.
In sintesi, gli elementi esaminati fanno presumere che l'appellante non avesse alcuna concreta ed effettiva volontà di locare l'appartamento in questione, e che l'evento non abbia interrotto un contratto oneroso in corso né abbia determinato un mancato incasso.
Per tali ragioni, le censure non appaiono dell'appellante fondate e l'appello deve essere conseguentemente rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.
Vista la contumacia delle appellate, le spese di lite del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Preso atto del rigetto, la Corte rileva che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2. nulla sulle spese;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 –
pagina 6 di 7 legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Milano il 17/6/2025.
Il Presidente estensore
AR IN UL
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