TAR Catania, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 435
TAR
Sentenza breve 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990 per decorrenza dei termini

    Il Collegio ha ritenuto che il permesso di costruire sia stato rilasciato il 10.06.2024 e l'atto di annullamento sia stato adottato il 06.11.2025, superando abbondantemente i 12 mesi previsti dall'art. 21 nonies L. 241/1990. Inoltre, non sono state dimostrate false rappresentazioni progettuali o mendaci dichiarazioni da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Vizio di motivazione per carenza di interesse pubblico

    L'amministrazione si è limitata a constatare la presunta illegittimità del permesso di costruire e il mancato ottemperamento alle richieste di variante, senza motivare adeguatamente sull'interesse pubblico preminente rispetto al legittimo affidamento dei ricorrenti, ingenerato anche dalla precedente revoca della sospensione dei lavori.

  • Accolto
    Annullamento per assorbimento

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale di revoca del permesso di costruire rende superfluo l'esame delle censure relative agli atti presupposti.

  • Accolto
    Annullamento per assorbimento

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale di revoca del permesso di costruire rende superfluo l'esame delle censure relative agli atti presupposti.

  • Accolto
    Annullamento per assorbimento

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale di revoca del permesso di costruire rende superfluo l'esame delle censure relative agli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 435
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 435
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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