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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 863/2025 del R.G.
Tra
C.F. , rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Cantile;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
RESISTENTE Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente impugnava la comunicazione di indebito dell' datata 7.2.2024 prodotta in atti, con cui CP_1
l' gli intimava la restituzione della somma erogata a titolo di NASpI esponendo: “a seguito di verifiche CP_1
è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 10/01/2023 al 08/11/2023, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 940290 per un importo complessivo di euro 11.020,82 per la seguente motivazione: - E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione NASpI non spettante in quanto titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato”. Deduceva che la richiesta di ripetizione è illegittima, poiché non rappresenta quanto realmente ottenuto a titolo di disoccupazione dal 10/01/2023 al 08/11/2023, avendo ricevuto a titolo di disoccupazione n. 940290 l'importo complessivo di €9.620,11. Si è costituito l' esponendo “Nel merito, con riferimento al caso di specie si rileva che l'indebito n. CP_1
18356946 di euro 11.020,82 periodo dal 10.01.2023 al 08.11.2023 si riferisce a prestazione naspi percepita e non spettante in quanto titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato, con decorrenza gennaio 2023. Dalla analisi effettuata risulta che L'indebito oggetto di giudizio è stato parzialmente recuperato mediante trattenuta su conguaglio ARTE di euro 8.723,37 per cui allo stato l'importo residuo è di euro 1.940,45 come da documento allegato. Quanto alla deducibilità si precisa che la stessa era stata inserita nel caricamento dell'indebito per un importo di 2.297,45, ma non è stata riconosciuta in quanto l'utente non aveva alcun credito IRPEF. (vedi allegato). …”. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
Deve premettersi che parte non contesta la sussistenza dell'indebito. La controversia attiene pertanto unicamente all'importo delle somme che il ricorrente deve restituire. L'art. 150 intitolato “Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto” del decreto legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede:
1 “1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Pertanto le somme erogate al ricorrente a titolo di disoccupazione dal 10/01/2023 al 08/11/2023 – maggiori nell'importo rispetto a quanto indicato dal ricorrente – devono essere restituite al netto della ritenuta subita. Nella fattispecie concreta in esame emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente ha percepito dal 10/01/2023 al 08/11/2023 a titolo di disoccupazione la somma di €10.475,43 al netto della ritenuta subita e pertanto, avendo l' allegato che l'indebito oggetto di giudizio è stato parzialmente recuperato mediante CP_1 una trattenuta di euro 8.723,37, deve accertarsi che il ricorrente è tenuto a restituire la somma di €1.752,06. Le spese di lite devono essere compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta che il ricorrente è tenuto a restituire la somma di €1.752,06;
- compensa le spese di lite stante la soccombenza reciproca. Si comunichi. Così deciso il 22.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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