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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 186/2025 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il 15 gennaio 2025
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rondello, del Foro di
Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro Controparte_1
di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricorso depositato in data 28.8.2024
APPELLATA
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1974/2024
emessa il 27/11/2024 e depositata in Cancelleria in data 03/12/2024, così
giudicare: riformarsi integralmente i capi della Sentenza n. 1974/2024 del
Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha accertato che le somme
1 corrisposte dall'appellata a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono dovute,
condannando alla restituzione della somma di € Parte_1
121,37=, oltre interessi, in favore di e, per l'effetto, Controparte_1
accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e qui riproposte : <
avversa, riconoscendosi dovuto quanto pagato dall'appellata ad Parte_1
a titolo di IVA, per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che:
quantomeno per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, le somme pagate dall'appellata a titolo di IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1)
essendo applicabile la misurazione presuntiva di cui al D.P.R. n. 158/1999 e,
pertanto, non devono essere restituite dall'appellante; con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019 ha effettuato la misurazione puntuale ai Parte_1
sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'IVA è dovuta e non deve essere restituita;
con riferimento all'anno 2019, la medesima appellata
Pt_ ha riconosciuto che ha effettuato la misurazione puntuale e, pertanto,
l'IVA di cui alla Fattura n. 677848 del 06/08/2019 è dovuta e non dev'essere restituita. In via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della Tariffa Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita”; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge>>”;
per parte appellata: “Nel merito: respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di Parte_1
spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.1 , quale proprietaria di immobili tutti siti nel Comune di Controparte_1
Vigonza, agiva avanti il Giudice di Pace di Padova nei confronti di Parte_1
chiedendo la restituzione delle somme riscosse dal gestore del servizio rifiuti a titolo di Iva sulla tariffa rifiuti negli anni 2014 – 2019 (per un totale di € 131,37,
di seguito ridotti a € 121,37 in sede decisionale).
A fondamento della propria domanda l'attrice deduceva che, per i periodi di imposta oggetto delle depositate fatture, la tariffa applicata aveva natura di prelievo tributario, stante la mancata realizzazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico comunale;
deduceva, anche, che un sistema di rilevazione veniva adottato solamente a partire dall'anno 2019 con la messa a disposizione degli utenti di contenitori dotati di microchip, evidenziando, tuttavia, che, sulla base della relativa fattura versata in atti, la commisurazione del prelievo rimaneva assestata sul computo di indici meramente presuntivi - dimensione dell'immobile ed il numero degli occupanti -, senza alcun riferimento all'effettiva quantità di rifiuti prodotti per utenza domestica;
da qui la non assoggettabilità ad Iva degli importi corrisposti per i periodi di imposta 2014-2019.
1.2 Si costituiva in giudizio rappresentando, in via preliminare, Parte_1
l'errata quantificazione della pretesa attorea, con conseguente debenza del minore importo di € 121,37.
La convenuta rappresentava, inoltre, che mediante le fatture relative al periodo 2014-2017 veniva riscossa da una tariffa di natura Parte_1
corrispettiva, tenuto conto che l'art. 1, comma, 668 L. n. 147/2013 istitutivo della TARI, nell'abrogare le precedenti fattispecie tariffarie (ivi compresa la
TIA2), subordinava l'entrata in vigore di tale nuovo compenso all'emanazione di un decreto ministeriale relativo ai criteri per l'effettuazione di una misurazione puntuale dei rifiuti asportati;
di talché nelle more dell'emanazione
3 del medesimo – avvenuta con DM. n. 117/2017 – dovevano trovare applicazione i criteri di commisurazione di cui al D.P.R. n. 158/1999, sia a qualificare il prelievo quale TIA2 che, diversamente, quale Per_1
La convenuta rappresentava, altresì, che per le fatture riferite agli anni 2018 e
2019 risultava non controversa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la realizzazione nel Comune di residenza dell'attrice di un regime di rilevazione puntuale indiretto della quantità del secco residuo indifferenziato conferito dagli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, segnatamente fondato sull'adozione di microchip dotati di codice identificativo, in modo da registrare il numero degli svuotamenti dei contenitori messi a disposizione dell'utenza.
1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
1974/2024, emessa il 27.11.2024, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la richiesta di rimborso dell'attrice, qualificando la tariffa oggetto del giudizio come tributo e ritenendo illegittima l'applicazione dell'Iva allo stesso. Per gli effetti, condannava alla restituzione delle somme percepite a detto Parte_1
titolo da parte di ciascun attore.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, notificata il Parte_2
3.1.2025, lamentando l'errata qualificazione del Giudice di prime cure in merito alla natura della tariffa applicata, da considerarsi quale corrispettivo della fruizione del servizio di gestione rifiuti, con riguardo al periodo di imposta
2014-2017, atteso il differimento dell'entrata in vigore della TARI (art. 1 della legge 147 del 2013) all'emanazione del decreto ministeriale sui criteri di misurazione puntuale.
Parte appellante ha, in aggiunta, ribadito che rispetto alle fatture degli anni
2018-2019 doveva ritenersi realizzato nel Comune di residenza dell'utente un sistema di conferimento e misurazione - a mezzo di microchip apposti su contenitori a capacità fissa - integrante i criteri di rilevazione puntuale
4 dell'adottato D.M. n. 117/2017, così come recepiti dalle previsioni regolamentari comunali e da apposita delibera del . Controparte_2
Per tali ragioni, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, con riconoscimento della debenza dell'Iva sulla tariffa rifiuti per gli anni di imposta 2014-2019 e la condanna degli appellati alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 Nel giudizio così incardinato si è costituita , insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 27
maggio 2025
L'appello è infondato e va respinto.
3.1 Va preliminarmente osservato che la materia del contendere attiene sostanzialmente all'Iva applicata da sugli importi dovuti nei periodi Parte_1
d'imposta compresi tra il 22.04.2014 e il 6.08.2019 (doc. 1 di parte appellata),
che il Giudice di Pace ha ritenuto di accordare in restituzione a
[...]
stante la accertata natura tributaria della tariffa rifiuti riscossa dal CP_1
soggetto gestore, per un totale di € 121,37.
Richiamando la complessa evoluzione della normativa in tema di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, secondo l'excursus compiuto in Cass. SS. UU., 7
maggio 2020, n. 8631, si rileva che la “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”
– di seguito denominata “Tariffa Integrata Ambientale” – è stata istituita dal
D.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, con contestuale soppressione del previgente regime costituito dalla tariffa TIA1 di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997,
variante della antecedente TARSU. Trattasi, a ben vedere, di prelievo commisurato “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di
5 parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce
di utenza e territoriali" (comma 2), così rappresentando "il corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo
13 gennaio2003, n. 36" (art. 238, comma 1, secondo periodo, D.lgs.
152/2006).
Tale tariffa è rimasta, tuttavia, in vigore solo per un circoscritto lasso di tempo,
in quanto in difetto del regolamento ministeriale di cui all'art. 238, comma 11,
del D.lgs. 152/2006, sulla determinazione delle componenti dei costi e della tariffa, il legislatore ha consentito ai Comuni di istituire la TIA2 – sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti – solo dal 1° luglio 2010 al
31 dicembre 2012; di qui, diversamente, l'ultrattività dei precedenti sistemi di prelievo relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, TIA1, TARSU –
nelle annualità comprese tra il 2006 e il 30 giugno 2010 (comma 11 dell'art. 238 del D.lgs. n. 152/2006; comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2quinquies, d.l. n. 208
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009; art. 1,
comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria 2008; art. 5,
comma 1, del d.l. n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
13 del 2009).
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in virtù dell'articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011 istitutivo della TARES, sia la TIA1, che la TIA2 sono state, poi,
soppresse, fermo restando la possibilità per i comuni dotati di “sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico” di prevedere l'applicazione di una tariffa “avente natura corrispettiva, in luogo del tributo” (art. 14, comma 29).
6 L'articolo 1 della legge 147 del 2013 ha, infine, istituito la TARI – subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014 -, parimenti consentendo ai Comuni, in presenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la tariffa
"corrispettivo" in alternativa alla TARI classica (“i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa
può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani”, art. 1, comma 668).
Ricordata l'evoluzione della disciplina, va evidenziato che, con riguardo al caso di specie, le fatture dimesse in giudizio (n. 296165 del 22.04.2014; n.
389916 del 27.05.2015; n. 684763 del 31.08.2016; n. 495486 del 9.06.2017;
n. 722711 del 23.08.2018; n. 677848 del 6.08.2019, doc. 1 di parte appellata)
rientrano nell'ambito applicativo della tariffa TARI.
3.2 Ciò premesso, con il primo motivo di appello ha contestato la Parte_1
decisione del Giudice di pace nella parte in cui risulta avere escluso l'applicabilità dell'Iva alla tariffa imposta al servizio di asporto rifiuti svolto nel
Comune di Vigonza dal 2014 al 2017, in considerazione della mancata realizzazione di un sistema puntuale di misurazione cui parametrare il prelievo, in concreto, riscosso dall'ente gestore. Rileva, in particolare, l'odierna appellante che, nelle suddette annualità, troverebbe applicazione la TIA2, in ragione del differimento dell'entrata in vigore della TARI, ex art. 1 della legge
147 del 2013, alla successiva emanazione del D.M. n. 117/2017 sui criteri di misurazione puntuale.
7 ha, altresì, rilevato la natura “corrispettiva” dell'attribuzione, sia Parte_1
essa qualificata come TIA2 o, in subordine, come TARI, ritenendo a tal fine sufficiente il ricorso ai vigenti indici presuntivi forfettari di cui al D.P.R.,
19.06.1999, n. 158.
Entrambi gli assunti difensivi non sono condivisibili.
Anzitutto, mette conto evidenziare che, relativamente alle annualità oggetto di contestazione, opera non già la tariffa TIA2, bensì la TARI, istituita in forza del disposto di cui all'art, 1, legge n. 147/2013 e subentrata – come già esposto -
alla TARES dal 1° gennaio 2014.
Detta tariffa ha natura tributaria, nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U., 18 giugno 2019, n. 16341; S.U.
23 novembre 2018, n. 30426; Cass. civ., 19 agosto 2020, n. 17334; Cass. civ.,
15 maggio 2019, n. 12979, Cass. civ., 19 gennaio 2014, n. 2029), e tenuto conto dello stesso tenore letterale della disciplina di riferimento. Si rileva,
infatti, che l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013, laddove afferma <i
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo
/TARI>>, va inteso nel senso di delineare l'ambito del prelievo di cui si discute in termini alternativi rispetto alla tassa sui rifiuti con carattere tributario.
La richiamata disposizione, anziché differire l'entrata in vigore dell'istituito prelievo a carattere tributario, contempla la facoltà dei Comuni, dotati di sistemi di rilevazione puntuale, di applicare autonomamente, a mezzo di propri regolamenti ex art. 52 D.lgs. n. 446/1997, la tariffa “corrispettivo” (<I comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa
8 avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani>>, art. 1, comma 668). Ne discende che, nelle more dell'entrata in vigore del D.M. n. 117/2017 (6.06.2017), alle amministrazioni comunali risultava, comunque, consentita la possibilità di prevedere, in luogo del tributo TARI, la sostitutiva tariffa-corrispettivo, atteso il rinvio alle disposizioni regolamentari comunali contenuto nell'art. 1, comma
668, L. n. 147/2013.
Peraltro, diversamente opinando, non troverebbero giustificazione alcuna gli artt. 5, 12, 13 del Regolamento di Igiene Ambientale, Consorzio CP_3
prodotto da (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado,
[...] Parte_1
vedasi, anche, la relativa delibera di approvazione del 12.05.2014:
<premesso che lo stesso art. 1 della legge 147/2013, al comma 639 prevede
l'istituzione della tassa sui rifiuti – TARI – quale componente sui servizi
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la
possibilità prevista dal comma 668 di prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura di corrispettiva>>).
Tanto chiarito, va, poi, evidenziato che, diversamente da come sostenuto da parte appellante, il carattere corrispettivo dell'attribuzione dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel caso che ci occupa, del prelievo disciplinato nell'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013) non può non prescindere dalla messa in atto di sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti da ogni singolo utente, costituendo quest'ultima condizione di esigibilità del prezzo dovuto a titolo di Iva, a fronte della effettuata prestazione di raccolta e smaltimento.
9 Il rapporto sinallagmatico alla base dell'applicabilità dell'IVA, ai sensi degli artt.
3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, è, invero, compatibile con la rilevazione puntuale dei rifiuti asportati, tale, pertanto, da rapportare la componente variabile della tariffa alla quantità di rifiuti prodotti.
In senso conforme, depone la nota pronuncia della Corte Costituzionale n.
238/2009, la quale, nel riconoscere la natura tributaria del contributo al servizio rifiuti basato sulla abrogata TIA1 – variante della antecedente
TARSU-, ha svolto una analisi sistematica dei “criteri cui far riferimento per
qualificare come tributari alcuni prelievi”; questi ultimi, indipendentemente dal
nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, sono stati individuati nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Giunge poi la medesima Corte Costituzionale ad affermare che “un altro
significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto
che ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti,
la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo -
quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di
producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche
dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto
sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt.
3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un
«corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma
legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di
smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla
lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali,
10 ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e
servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»” (C. Cost.
sent., 24 luglio 2009, n. 238).
Pertanto, ritenere che la misurazione presuntiva di cui all'allegato 1 del
D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158 costituisca una tipologia di misurazione equivalente a quella puntuale, equivale a negare in radice la differenza tra prestazione sinallagmatica ed imposizione pubblicistica: se, infatti, i due tipi di misurazione avessero eguale contenuto con relativa interscambialità,
verrebbe meno la distinzione, rimarcata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 239/2009, tra compenso tributario e corrispettivo privatistico, il primo sostanzialmente confondendosi con il secondo.
Va aggiunto che la Corte Costituzionale, con la successiva pronuncia n.
188/2018, ha ribadito la stretta correlazione tra la struttura non sinallagmatica e la natura tributaria del prelievo, così riconoscendo il carattere di tributo al contributo consortile di bonifica: <può dirsi che il contributo consortile di
bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non
sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il
punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero
e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul
presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di
bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In
ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di
un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo,
almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del
Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica
l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso
sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si
11 trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico
presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di
natura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato
incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio di
depurazione «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi>>.
Passando, inoltre, alla disamina della disciplina di riferimento relativa alla
TARI (art. 1, commi 668; 651; 652, L. n. 147/2013) si evince, in maniera inequivoca, la configurabilità di due metodi per il calcolo della tariffa: quello
“normalizzato” basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di utenze e servizi (D.P.R. N. 158/1999); l'altro “puntuale”
basato sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità previste con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – art. 1, comma 668 L. n. 147/2013. Siffatti modelli di commisurazione tariffaria sono posti dal legislatore “in alternativa” tra di loro,
fermo restando, nel secondo caso, il riscontro della sinallagmaticità del rapporto, attesa l'assoggettabilità ad IVA - per le ragioni sopra chiarite - delle sole prestazioni verso “corrispettivo”, segnatamente consistenti controvalore
“effettivo” del servizio prestato (art. 2, comma 3, lett. a, DPR n. 633/1972, così
come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fra le tante vedasi, Cass.
civ., 23 giugno 2022, n. 29807).
Ebbene, nel caso in esame, l'applicazione di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti, o comunque di una quantificazione della somma da cui traspaia un nesso diretto tra la prestazione fornita e la misura dell'effettivo utilizzo da parte del soggetto utilizzatore, non risulta provato con riferimento ai periodi di imposta 2014-2017.
12 Vero è che il Regolamento di Igiene Ambientale istitutivo della tariffa avente natura corrispettiva per l'annualità 2014 (docc. 6 e 7 di statuisce Parte_1
che: <<
5. la determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, deve
garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo in
particolare attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti
dall'art. 13 del presente regolamento. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del
DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge;
12. La tariffa è composta
da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti – quota fissa -, e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione –
quota variabile all'art. 13 del presente regolamento -, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. In
particolare, la tariffa variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito
dalla singola utenza – domestica e non domestica – e/o al servizio
effettivamente reso alla medesima attraverso sistemi di misurazione puntuale
della quantità conferiti al servizio pubblico, così come definiti>>, tuttavia è
altrettanto vero che dall'esame congiunto delle fatture emesse da Parte_1
in ordine al servizio rifiuti del negli anni 2014, 2015, 2016, Controparte_2
2017, (doc. 1 di parte appellata), il calcolo dell'importo dovuto dalla contribuente risulta commisurato secondo criteri presuntivi generali, ossia nel rispetto dei coefficienti forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R., 27 aprile 1999, n.
158 in relazione alla componente fissa e a quella variabile della tariffa
(quest'ultima rapportata alla mera consistenza del nucleo famigliare, a prescindere dall'effettiva quantità di rifiuti prodotti dall'utenza domestica). Tale
circostanza depone, quindi, per la natura tributaria del prelievo riscosso
13 dall'ente gestore, il che trova, per giunta, conferma, nelle stesse allegazioni di parte appellante, la quale ha ammesso di aver adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti – presupposto necessario per il riconoscimento del carattere corrispettivo – soltanto a partire dall'anno 2019
(pag. 10 della comparsa di costituzione risposta;
pag. 14 e ss. dell'atto di citazione in appello).
Non si può, altresì, non osservare che, escluso il periodo di imposta 2014,
l'odierna appellante non ha nemmeno fornito prova del regime operante per le restanti annualità 2015, 2016, 2017 (doc. 1 di parte appellata), vista la mancata produzione in giudizio delle previsioni regolamentari ratione temporis
vigenti.
Il primo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
4.1 Ferme le considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
va respinto anche per ciò che concerne il secondo motivo di impugnazione.
L'odierna appellante, rispetto alle fatture riferite ai periodi di imposta 2018 e
2019 (doc. 1) ha lamentato l'erronea statuizione, ad opera del Giudice di prime cure, in punto di qualificazione del prelievo applicato – tributo, anziché
corrispettivo -, nonostante la realizzazione nel Comune di residenza dell'utente di un sistema di rilevazione della quantità di rifiuto secco asportato,
fondato sull'impiego di contenitori microchippati, a capacità fissa, con registrazione del numero degli svuotamenti effettuati (delibera del Comune di
Vigonza n. 60 del 16.04.2018, doc. 8; nonché calendario 2019 della raccolta rifiuti, doc. 11).
Di converso, l'appellata ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo come le relative fatture in atti non depongono per la correlazione fra l'importo pagato e la quantità di servizio effettivamente reso per i rifiuti asportati, con conseguente irrepetibilità dell'Iva versata, causa
14 natura tributaria del compenso (<nelle fatture intestate alla sig.ra CP_1
è indicato che l'importo da corrispondere è calcolato esclusivamente su
[...]
due elementi del tutto presuntivi e, cioè, la dimensione dell'immobile ed il
numero degli occupanti, senza alcun riferimento all'effettiva quantità di rifiuti
prodotti, per cui non è possibile desumere dalle fatture la quantità dei rifiuti
prodotti ed il rapporto tra l'importo pagato e questa quantità>>, cfr. pag. 5 del ricorso ex art. 316 c.p.c.; <Infatti, che la misurazione attraverso microchip in
realtà non sia stata effettuata è dimostrato dalle fatture prodotte in giudizio
(doc. 1). In tali fatture non c'è alcuna indicazione di una qualsiasi misurazione,
non si trova alcun riferimento all'utilizzo di microchip, ma è anzi chiaramente
indicato che la determinazione dell'importo da corrispondere è calcolato
esclusivamente in forza dei soliti due parametri che nulla hanno a che fare con
una misurazione dei rifiuti, e cioè la dimensione dell'immobile ed il numero
degli occupanti. È evidente che l'ipotetico conteggio degli svuotamenti è
Pt_ solamente dichiarato da , ma nella realtà non viene affatto messo in
pratica, ed in ogni caso non ha alcuna conseguenza sulla quantificazione della
tariffa>>, cfr. pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta).
Tali puntuali considerazioni risultano condivisibili, considerato che, in disparte della riorganizzazione, nel Comune di Vigonza, del servizio di raccolta del rifiuto secco a partire dall'1.01.2019 (docc. 8 e 10 di parte appellante), la fattura n. 677848 del 6.08.2019 dimostra chiaramente come l'odierna appellante, lungi dall'applicare una tariffa con criterio di commisurazione puntuale circa le quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, abbia continuato ad applicare una tariffa calcolata sulla base di indici presuntivi (quali numero di occupanti dell'immobile, superficie dell'immobile).
15 In senso analogo depone l'esame della fattura n. 722711 del 23.08.2018, di cui parte appellante non ha depositato in giudizio il rispondente Regolamento
di Igiene Ambientale comunale, il che non offre contezza nemmeno del regime tariffario previsto a livello comunale.
Più nello specifico, si osserva che, con riferimento ai periodi di imposta oggetto di contestazione (anni 2018-2019), il calcolo dell'importo dovuto da risulta - come rilevato dalla stessa appallata - commisurato Controparte_1
secondo criteri presuntivi generali, ossia nel rispetto dei coefficienti forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158 in relazione alla componente fissa e a quella variabile della tariffa (quest'ultima rapportata alla mera consistenza del nucleo famigliare, a prescindere dall'effettiva quantità di rifiuti prodotti dall'utenza domestica).
La mancanza del sinallagma tra prelievo effettuato e servizio reso si ricava,
appunto, dalla circostanza che il computo della componente variabile del compenso è rapportato alla quantità parametrica e media dei rifiuti prodotti,
tenuto conto dell'impiego dei coefficienti di adattamento fondati sul c.d.
metodo normalizzato di computo, senza trovare una correlazione diretta con la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti.
A fronte delle deduzioni di parte appallata, le quali trovano, per l'appunto,
supporto nella documentazione fiscale agli atti (avente analogo tenore rispetto a quella riferita alle precedenti annualità 2014,2015, 2016, 2017), non costituisce elemento dirimente il richiamo al criterio del numero degli svuotamenti, sulla scorta dell'adozione a livello comunale di contenitori dotati di microchip per utenza domestica. Ciò in quanto, va dato atto che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, detto criterio non costituisce una prerogativa della tariffa-corrispettivo, potendo il medesimo essere impiegato anche nella commisurazione fondata sugli indici presuntivi di
16 cui al D.P.R. n. 158/1999: < Il criterio del numero di svuotamenti, in rapporto
alla volumetria dei cassonetti dedicati alla singola utenza non domestica,
risponde a questo parametro legale di determinazione della "quantità di rifiuti
effettivamente conferiti", anche più di quello basato sul rapporto tra superficie
e kg, così da apprestare, pur nell'ambito del metodo normalizzato, una tariffa
più 'puntuale' e quindi più conforme al criterio statuale dell'entità del
conferimento effettivo.
Quanto al secondo aspetto (disciplina unionale), la CGUE in sentenza
16.7.2009 c/Comune di Casoria, cit. ha, da un lato, Parte_3
condiviso l'assunto per cui "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"" (P. 49),
concludendo dall'altro che: "L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti,
dev'essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario,
esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il
finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una
tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli
utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi
effettivamente prodotto e conferito>>, cfr. Cass. civ., 27.06.2024, n. 17789.
Anche il riferimento al numero di svuotamenti “base” in rapporto ai componenti del nucleo famigliare, contenuto nel dimesso calendario della raccolta rifiuti per l'anno 2019 (doc. 11 di parte appellante), depone nel senso della commisurazione della tariffa in conformità a valori solo stimati e, non invece rilevati per la singola utenza sulla base della quantità effettiva di rifiuti asportati al servizio pubblico. Pertanto, al di là del nomen iuris risultante dalle previsioni comunali (docc. 8, 9, 10, 11 di parte appellante), non può ritenersi provato il computo e, dunque, la riscossione da parte di del prelievo- Parte_1
17 corrispettivo dettato dall'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013, atteso che il rilevato tenore delle fatture emesse, rimasto inalterato anche a seguito della riorganizzazione del servizio di raccolta a partire dall'anno 2019, osta al riconoscimento del nesso con la prestazione usufruita dall'utente sotteso alla rigida regola di corrispettività prescritta dall'art. 2, comma 3, lett. a, DPR n.
633/1972.
Il secondo motivo di impugnazione e, quindi, l'appello proposto da Parte_1
va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte (ivi compresa la statuizione sulle spese di lite), con assorbimento di tutte le altre questioni.
5.1 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cause di competenza del tribunale fino a € 1.100,00), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri previsti dal DM n.55 del 2014
secondo i valori medi per la fase introduttiva, di studio e minimi per la fase decisionale, meramente ripetitiva delle questioni già esaminate negli atti introduttivi.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater del DPR 115/2002,
come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
1974/2024 del 27.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova;
18 2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 362,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Padova, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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