TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente rel. est.
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 265-1/2025 nei confronti di
nato il [...] a [...], C.F. residente a [...] C.F._1
AR ON TA 3 e domiciliato a AN Casciano Val di Pesa (FI) in via Ilaria Alpi 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Paracciani del Foro di Milano.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che la stessa sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n.
20187/17) e ritenere l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, dovrà ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che
, nel caso di specie, i documenti previsti dalla predetta norma sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata al ricorso, come successivamente integrata, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, contenendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
E risulta altresì conforme al dettato degli artt. 268 comma 3 e 269 comma 2 CCII, considerato che essa contiene l'indicazione delle cause dell'indebitamento, la valutazione in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché dà atto della possibilità concreta, nel caso di specie, di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, di cui al combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, posto che il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo svolto e svolgendo a tutt'oggi attività imprenditoriale di agente di commercio in regime di contabilità semplificata ed costituendo impresa minore ex art 2 CCII in quanto per gli anni di imposta 2022, 2023, 2024, ha goduto di un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
di ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
i suoi debiti non superano la soglia di euro cinquecentomila e risultano contratti sia nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta sia per esigenze personali.
Rilevata altresì la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della richiesta consentendo la medesima di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Risultando inoltre che: il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione ne ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa; non sono stati effettuati atti dispositivi e di straordinaria amministrazione;
non si rilevano atti del debitore impugnati dai creditori.
Ricorre nel caso di specie la condizione di sovraindebitamento dell'istante, così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCI) in quanto il patrimonio del predetto, tenuto conto dei beni prontamente liquidabili, non consente la regolare soddisfazione delle obbligazioni scadute che ad oggi si attestano sulla somma complessiva di euro 400.085,00 ivi compresi oneri accessori e interessi di mora, neppure in un'eventuale ottica pluriennale.
La predetta posizione debitoria si specifica nei termini di seguito indicati.
a) Amministrazione Finanziaria: per irpef euro 128.540,26;
per iva euro 66.949,48;
per tassazione separata RP euro 2649,26 per cedolare affitti euro 79,66.
b) : Controparte_2 per RP e cedolare 2022/2023 euro 4364,74.
c) Camera di Commercio:
per diritto annuale C.C.I.A.A. euro 1248,00.
d) Istituto nazionale di previdenza sociale: CP_ per euro 189.677,11.
e) : Controparte_4 per tassa rifiuti euro 37,11.
f) Comune di Pistoia per multe euro 719,50.
g) BA NT AN OL euro 582,07.
I debiti chirografari ammontano ad euro 92.259,49; i debiti in privilegio ad euro 307.825,73.
Quanto alla genesi della posizione debitoria del ricorrente, l'Occ, nel supplemento alla relazione depositato in data 13.11.2025, si esprime nei seguenti termini: CP_
“..L'origine dei debiti esistenti con Agenzia delle Entrate, Agente ed riguarda per Controparte_5
l'appunto omessi versamenti verso i creditori c.d. istituzionali durante lo svolgimento della propria attività
d'impresa dovuti, essenzialmente, a problemi di liquidità del ricorrente scaturiti da fattori esterni come la morte del padre, problemi di salute e necessità di aiutare la famiglia”.
Patrimonio Immobiliare
La relazione dell'Occ rappresenta che il ricorrente gode della proprietà di:
A) 4 Immobili siti nel Comune di Carpi (MO) per la quota indivisa di 1/6, così censiti al Catasto dei
Fabbricati:
1) Fg. 91 – Part. 346/348 – Sub. 5/4 – Cat. A/3 - 6,0 vani – Sup. Cat.le 91 m² VIA RO AN
n. 78 Piano T – 1. Immobile attualmente concesso in locazione giusto contratto del 31.5.2020 valore di mercato presunto euro 83.000,00 come da perizia.
2) Fg. 91 – Part. 346/348 – Sub. 5/6 – Cat. A/3 - 5,5 vani – Sup. Cat.le 81 m² VIA RO AN
n. 78 Piano T – 2. Immobile attualmente concesso in locazione giusto contratto del 15.1.2019; valore di mercato presunto €uro 74.000,00 come da perizia.
3) Fg. 91 – Part. 348 – Sub. 8 – Cat. C/1 - 41m² - Sup. Cat.le 48 m² VIA RO AN n. 76
Piano T;
4) Fg. 91 – Part. 348 – Sub. 9 – Cat. C/1 - 23m² - Sup. Cat.le 26 m² VIA RO AN n. 76
Piano T. I due ultimi immobili sono attualmente concessi in locazione. valore di mercato presunto €uro
43.000,00 + €.20.000,00 come da perizie.
Tutti gli immobili sopra descritti, per la rispettiva quota di comproprietà del signor sono gravati da CP_1 ipoteca legale iscritta per complessivi €uro 502.980,58 a favore di . Controparte_6 B) Immobili siti nel Comune di AN Giovanni di Fassa (TN), di cui il signor è proprietario per la CP_1 quota indivisa di 1/3, così censiti al Catasto dei Fabbricati
5) Fg. 30 – Part. 721 – Sub. 6 – Cat. A/2 - 3,5 vani – Sup. 50m² VIA FAVE'; Piani: S1-T; Edificio: A;
6) Fg. 30 – Part. 721 – Sub. 75 – Cat. C/6 - 17m² - Sup. Cat.le 19m². VIA FAVE'; Piano: T;
valore di mercato presunto €uro 209.000,00 come da perizia.
Giacenze su conti correnti
L' gode di una giacenza sul conto corrente cointestato al 28.2.2025 pari a €uro 76,63 nonchè di una CP_1 giacenza sul conto corrente personale al 28.2.2025 pari a €uro 76,63.
Redditi di impresa
Dal 2024 applica il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. CP_1
I ricavi dell'anno 2024 sono stati pari ad euro 32.952,00 a cui corrisponde un reddito “forfettario” annuo di euro 25.703.
Onde determinare la disponibilità netta annua relativa a tale reddito, occorre dedurre dall'ammontare dei ricavi:
euro 3.855,00, imposta forfettaria 15%;
euro 5.348, contributi INPS commercianti;
euro 2.554,00 quota ENASARCO a carco agente;
euro 10.129,00 costi inerenti l'attività (noleggio auto, carburante, gestione amministrativa annuale).
La disponibilità netta annua risulta così pari ad euro 11.066,00, a cui corrisponde una disponibilità mensile netta di euro 922,00.
Reddito da locazioni
I canoni annui derivanti dalle locazioni degli immobili di cui sopra sono pari ad euro 4.320,00 a cui corrisponde un reddito netto annuale di euro 3.240.00,00 circa e di euro 270,00 su base mensile.
Per l'anno di imposta 2024, pertanto, l'ammontare annuale disponibile è pari ad euro 14.306,00 che corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro 1.192,00.
Spese mensili di mantenimento
L'Occ ha indicato le spese mensili correnti per il mantenimento del ricorrente, nella somma complessiva di euro 1.348,00, precisando che il nucleo familiare è composto dall' e dalla compagna, quest'ultima CP_1 indipendente economicamente;
le spese indicate sono le seguenti: alimentazione 260,00 beni di consumo per la casa 40,00 abbigliamento 175,00 affitto 445,00 utenze 100,00 spese mediche 200,00 altro 100,00 condominio 20,00 Tributi (TARSU/ TARI) 8,00
L'importo indicato a titolo di spesa dovrà essere ridotto, in quanto incongruo in parte qua, con riferimento alle spese per abbigliamento che possono essere indicate nella somma complessiva di euro 50,00 mensili e con riferimento alle spese mediche, che possono essere indicate nella somma complessiva di euro 50,00 mensili.
Richiesta autorizzazioni
Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, in corso di procedura, alla prosecuzione della corrente attività della propria impresa individuale.
La richiesta merita accoglimento considerato che l'attività di agente di commercio di libri ed altre riviste, costituisce l'unica attuale fonte di reddito dell' CP_1
Attivo liquidabile
L'attivo liquidabile, pertanto, è costituito unicamente dal valore delle quote degli immobili detenute dal ricorrente, alienabili per l'importo stimato nelle allegate perizie pari a circa €uro 106.000,00, salvo altra maggiore disponibilità acquisibile in corso di procedura, come nel caso di eventuali maggiori utili prodotti, ove il reddito mensile netto del signor si attestasse su importo superiore a €uro 1.100,00. CP_1
Meritevolezza
Rilevato che, quanto al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dell'istante, esso dovrà essere supportato da elementi di prova da acquisirsi nel prosieguo da parte del liquidatore e dovrà essere operato con approfondimenti all'atto della eventuale futura istanza di esdebitazione.
Per le motivazioni fin qui addotte, ritenuti ricorrenti tutti i requisiti di legge, dovrà pertanto dichiararsi
l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non dovrà essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché ne costituisce effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato infine che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile, è demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore); precisato che il Liquidatore, al fine di verificare le azioni eventualmente esperibili, dovrà adeguatamente considerare tutti gli atti posti in essere dal debitore e di cui al ricorso, onde sottoporli ad autonoma valutazione, anche con riguardo alla eventuale e futura richiesta di esdebitazione;
precisato che le procedure espropriative conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, dovranno cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata, in quanto il creditore assegnatario acquisirà il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore e che pertanto, oggetto di assegnazione saranno crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva e si verificherà un effetto traslativo sovrapponibile a quello della cessione volontaria (sul punto, Corte Cost. n. 65/2022); precisato altresì che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, saranno trasferite solo nel momento in cui verranno ad esistenza e dovranno essere quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata;
laddove il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, ciò al fine di evitare una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che:
la procedura dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati, nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, potrà essere parametrato sui termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
rilevato altresì che nel caso in cui non sia concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagarne le relative spese e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, pur sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura.
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore potrà essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di: nato il [...] a [...], C.F. residente a [...] C.F._1
AR ON TA 3 e domiciliato a AN Casciano Val di Pesa (FI) in via Ilaria Alpi 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Paracciani del Foro di Milano.
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Ester Russo;
nomina Liquidatore la dott. Marcella Montanari;
precisa che:
1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) per l'accertamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili dovrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII.
AUTORIZZA il ricorrente a proseguire, in corso di procedura, la propria attività di impresa individuale;
sin da ora il Liquidatore, ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.
Ad acquisire:
l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.
A redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII.
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza, della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII. DEMANDA al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto.
DISPONE che il Liquidatore: inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area, documentando l'esecuzione di tale adempimento, nella prima relazione semestrale;
pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo; notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, documentando immediatamente l'esecuzione dei predetti adempimenti, deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare l'esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura in cui dovrà altresì indicare: se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
comunichi tale rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo, l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
prenda motivata posizione sulle eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, previa ricezione delle stesse e depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore); provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
alleghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena alla Camera di consiglio in data 19.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Ester Russo