Sentenza 10 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2018, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA BE LO US nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. LJdTtÒdiTnsor
RITENUTO IN FATTO
1.OL GI EL RE, ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme, del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 perché, senza essere iscritto nell'apposito elenco, aveva svolto attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, ricorre con due motivi, tramite il difensore, avverso la sentenza di secondo grado.
2.Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità dell'elemento psicologico del reato mancando la volontà di sostituirsi alle banche, illogicamente ritenuta nella sentenza, in quanto i mutui (per circa C 60.000 in quattro anni) erano stati erogati dall'imputato a titolo gratuito. Inoltre, non essendo precisato a quale elenco avrebbe avuto l'obbligo di iscriversi, non poteva neanche escludersi che egli volesse esercitare il microcredito senza scopo di lucro che non prevede l'iscrizione nell'albo generale.
3.11 secondo motivo denuncia gli stessi vizi quanto al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio. L'estinzione ad ogni effetto penale della pena di cui a sentenza 21/05/2001 Tribunale di Brindisi per l'esito positivo dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, comportava che di tale condanna non potesse tenersi conto ai fini della recidiva secondo giurisprudenza di questa Corte per la quale l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251688), con la conseguenza che il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche avrebbe potuto essere anche di prevalenza. La corte territoriale aveva ritenuto che la recidiva si fondasse sulla iscrizione n. 22 del certificato del casellario (mentre l'esito positivo dell'affidamento in prova si riferiva al n.21), quando invece tale esito positivo si riferiva proprio all'iscrizione n. 22.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.La sentenza impugnata supera indenne la censura di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della sussistenza dell'elemento psicologico del reato non essendo il fine di lucro, a differenza da quanto sembra ritenere il ricorrente che valorizza la gratuità dei finanziamenti erogati dal RE, un elemento costitutivo del reato, il quale esige il carattere professionale dell'attività, e quindi il suo esercizio in modo continuativo e non occasionale, nonché rivolto ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti, per quanto in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari (il che si è indiscutibilmente verificato nella specie essendo stati erogati mutui per circa C 60.000 in nel periodo di quattro anni), non imponendo, invece, il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, un obiettivo di economicità (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016 - dep. 11/04/2017, Kienesberger e altri, Rv. 269617).
3.Ciò in quanto, trattandosi di reato di pericolo, che tutela l'interesse dei privati a trattare soltanto con soggetti affidabili e quindi il corretto funzionamento del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ciò che rileva ai fini penali è l'inserimento nel libero mercato di un'attività finanziaria abusiva, sottratta ai controlli di legge, quindi potenzialmente idonea ad alterarne le condizioni, mentre, d'altro canto, è il concetto stesso di attività imprenditoriale, che, pur presupponendo la professionalità, e quindi l'esercizio abituale dell'attività, a non richiedere, anche secondo l'opinione dottrinale prevalente, lo scopo di lucro, non soltanto perché esso può coincidere con il c.d. lucro soggettivo, ma anche perché la nozione di imprenditore, normativamente unitaria, comprende non soltanto le imprese private, ma altresì le imprese pubbliche, quelle mutualistiche e le imprese sociali (introdotte dal d.lgs. 24/03/2006, n. 155), le quali non operano secondo criteri di economicità (così in motivazione la sentenza di questa Corte sopra citata, alla quale si ritiene di dare adesione).
4.Né, contrariamente all'assunto del ricorrente, la sussistenza del dolo, sempre secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, è esclusa dalla eventuale finalità benefica della attività finanziaria e dall'eventuale ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto tale affidamento non realizzerebbe un errore sul fatto ma un errore sul divieto, come tale irrilevante, salva l'ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., nella specie neppure invocata.
5.Del tutto inconsistente, da ultimo, la possibilità, adombrata in modo del tutto generico nel ricorso, che RE abbia esercitato il microcredito, cioè quello strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione, dei cui requisiti il ricorrente stesso non dimostra, né assume, la ricorrenza.
6.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
7.L'assunto che l'estinzione ad ogni effetto penale della pena per l'esito positivo dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto ai fini della recidiva (il che nella specie avrebbe potuto consentire un giudizio di comparazione delle circostanze più favorevole all'imputato), di indiscutibile esattezza anche alla stregua delle Sezioni Unite Marcianò evocate nel ricorso, si confronta però nella specie in modo erroneo con le risultanze del certificato penale dell'imputato, direttamente apprezzabili dal Collegio, da cui emerge la correttezza della conclusione della corte territoriale secondo la quale la recidiva si fondava sulla iscrizione n. 22 del certificato del casellario, mentre l'esito positivo dell'affidamento in prova si riferiva alla n. 21.8. Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. peri., determinandosi in C 2000 la somma che la ricorrente, essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a colpa (Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/10/2017 Il Cons