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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6241/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 6241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F./P.IVA indicate: , con sede in Milano, alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
di Bologna del 29/10/2010, rep. n. 115840, racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
SI (C.F. ), con domicilio digitale indicato in atti; C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza cartolare del 13 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2003, convenne in Parte_1
giudizio e dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1 Controparte_2
sezione distaccata di Marano, chiedendo l'accertamento del proprio credito nei confronti dei convenuti per il saldo debitore del conto corrente n. 4234031 (già n.
10972 poi n. 11878/00), pari a euro 47.048,20 al 9 gennaio 2003, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano, con sentenza n. 347/2013,
pubblicata il 18 giugno 2013, dichiarò la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertò il saldo a debito di euro 41.447,83 e condannò i convenuti al pagamento in solido di tale somma, oltre interessi.
Avverso detta sentenza proposero appello e , Controparte_1 Controparte_2
deducendo la nullità della notificazione e del giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 1680/2024, pubblicata il 16 aprile 2024,
ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al Tribunale
di Napoli Nord per la riassunzione del giudizio entro tre mesi.
ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1
riproponendo la medesima domanda e le stesse conclusioni già formulate in primo grado, ovvero l'accertamento del credito e la condanna dei convenuti al pagamento del saldo debitore del conto corrente e , benché regolarmente citati in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
hanno omesso di costituirsi, talché ne va dichiarata la contumacia.
La causa si è svolta senza l'espletamento di attività istruttoria e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 13.11.2025
2.
Considerato che
il presente giudizio costituisce la riassunzione di un giudizio rimesso dalla Corte di Appello al giudice di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado ed i convenuti non si sono costituiti neppure nel
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giudizio di riassunzione, giova ricostruire il procedimento notificatorio effettuato nel presente giudizio.
Il difensore di parte attrice ha notificato a mezzo pec l'atto di citazione in riassunzione all'Avv. Francesco Speranza, presso cui gli appellanti avevano eletto domicilio
Inoltre, debitamente autorizzato alle notifiche ai sensi della L. 53/1994 nonché del
D.M. 27/05/1994 e successive modifiche, ha tempestivamente spedito per la notifica l'atto di citazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai signori CP_1
e presso il luogo di residenza. CP_2
Le notifiche postali non sono andate a buon fine per irreperibilità dei destinatari il
22/07/2024 ed il 23/07/2024.
In data 4.09.2024, previa dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c., ha incaricato l' della notifica. Pt_2
L'ufficiale giudiziario ha riscontrato la temporanea assenza dei destinatari ed ha proceduto alle formalità previste dall'art. 140 c.p.c..
Neppure a seguito dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito, avvenuto il
9.09.2025, la notifica è stata ritirata.
Il difensore di parte attrice, inoltre, ottenuto il 5/09/2024 i certificati di residenza dei signori e (da cui risulta che i medesimi risiedono nel luogo ove è CP_1 CP_2
stata effettuata sia la notifica del difensore di parte attrice che la notifica a mezzo
UNEP), ha richiesto la notifica ex art. 143 c.p.c.
L'atto di riassunzione va notificato direttamente alla parte personalmente, non potendo ritenersi idonea, di regola, la notifica al difensore domiciliatario nel grado di appello, perché il difensore di appello è stato nominato per un giudizio diverso
(quello di impugnazione) e non per il giudizio di primo grado che si riapre come conseguenza del rinvio.
Delle notifiche effettuate direttamente alle parti, deve ritenersi ritualmente effettuata la notifica ex art. 140 c.p.c.
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Depone in tal senso la circostanza che la notifica postale che ha accertato l'irreperibilità non dà conto delle concrete attività compiute per accertare la residenza del destinatario (secondo il principio espresso dalla Corte di Appello) e che sia la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario che la comunicazione di avvenuto deposito non attestano che presso il luogo di notifica non vi sia la residenza dei destinatari.
3. Parte attrice ha agito in giudizio onde ottenere sentenza di condanna al pagamento della somma risultante a debito del conto corrente intestato congiuntamente ai convenuti.
Il precedente giudice di primo grado, ha ritenuto opportuno, pur nella contumacia dei convenuti, disporre ctu volta ad epurare dai conteggi effettuati dalla banca l'importo dovuto a capitalizzazione degli interessi.
Come noto, “la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente,
ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova
applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le
altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del
correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che
tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione
debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni” (Cass.
29415/2020).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità “è rilevabile d'ufficio, anche in sede di
gravame, la nullità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario,
quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa” (cfr.
Cass. 25/11/2010, n. 23974; Cass. 18/11/2013 n. 25841).
A partire dalle decisioni dalla Prima e dalla Terza Sezione della Cassazione emesse nel mese di marzo 1999 si è affermato il principio secondo cui nei contratti bancari, in genere, e particolarmente in quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che
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vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, "si rivela nulla la previsione contenuta nei
contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una
vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli
interessi” (cfr. Cass. 16.3.1999 n. 2374.
La Corte ha ribadito che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca
sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso
negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a
quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di
ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel
1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac
necessitatis"."
Il legislatore, nel 1999, è intervenuto per disciplinare la materia bancaria introducendo, con il Decreto Legislativo 4 ottobre 1999 n. 342 alcune norme specifiche che hanno integrato il T.U. bancario. In particolare il legislatore ha modificato l'art. 120 del T.U. affidando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) il compito di stabilire, entro il 16 febbraio 2000, i criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria stabilendo, altresì, che la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, sia assicurata nelle operazioni di conto corrente.
Testualmente l'art. 25 del Decreto Legislativo modificò il comma 1 dell'art. 120 del
T.U. aggiungendo il seguente comma: "il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori"
Il terzo comma dell'art. 25 stabiliva che "le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
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vigore della delibera di cui al comma 2 (quella del C.I.C.R.) sono valide ed efficaci sino a tale
data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che
stabilirà, altresì, le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole
divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".
Con sentenza Corte Costituzionale n° 425 del 9.10.2000 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 342 per difetto di delega.
E' dunque venuta meno la "sanatoria legislativa" delle clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R.,
che vanno considerate nulle. Il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,
sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.
(cfr. Cass. 18.9.2003, n. 13739; Cass 20.082003 n. 12222; Cass. 28.03.2002 n. 4490; Cass.
13.062002 n. 8442).
Il principio è stato definitivamente statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione
(Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004 n° 21095).
Deve dunque ritenersi nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola,
contenuta nel contratto di conto corrente bancario n. 10972, divenuto n. 11878/00 e poi 423431 stipulato tra Credito Italiano (oggi e e Parte_1 Controparte_1
, che prevede la chiusura trimestrale dei conti risultanti, anche Controparte_2
saltuariamente, debitori, siccome stipulata anteriormente all'entrata in vigore della delibera con la quale il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito (in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lg. n. 385 del 1993, introdotto dall'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342 del 1999) modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Venendo al merito del ricalcolo, non può dimenticarsi, a tale riguardo che l'effetto principale della rilettura da parte della S.C. del dato testuale dell'art. 1283 c.c., alla
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luce della constatata inesistenza di usi normativi nel settore bancario, è di richiamare che comunque gli interessi - quantunque scaduti - non possono produrre (anche solo annualmente) ulteriori interessi in assenza di previa domanda giudiziale o di convenzione successiva alla scadenza.
Nel precedente giudizio di primo grado, il CTU nominato aveva operato il calcolo degli interessi senza tenere conto di qualunque capitalizzazione.
In base a quanto detto, vanno pertanto fatte proprie le risultanze contenute nella detta relazione dell'11 marzo 2013, che non prevedono alcuna capitalizzazione e dunque un saldo, a debito dei correntisti, di euro 41.447,83.
Al pagamento di tale somma, oltre interessi al tasso legale dalla domanda originaria fino al soddisfo, vanno condannati i convenuti in via solidale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
- dichiara la nullità della clausola contrattuale prevista nel contratto di conto corrente bancario n. 10972, divenuto n. 11878/00 e poi 423431, stipulato tra
Credito Italiano (oggi e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, che contempla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
[...]
- dichiara che il saldo a debito del conto corrente bancario n. 10972, divenuto n.
11878/00 e poi n. 423431, al 9 gennaio 2003, è pari ad euro 41.447,83;
- condanna e , in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di della somma di euro 41.447,83, oltre interessi al Parte_1
tasso legale dal 9.01.2003 fino all'effettivo soddisfo;
• condanna e , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_3
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complessivamente in euro 6.415,72, di cui euro 605,72 per esborsi ed euro
5.810,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA
ed IVA come per legge
Così deciso in Aversa il 10.12.2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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