Articolo 2 della Legge 28 luglio 1950, n. 625
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 settembre 1950
Art. 2.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, numero 135 (variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50).
Entrata in vigore il 12 settembre 1950