TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017/2020 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (Cs), Corso Europa, n. 49, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carmela Pepe Grosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo, Piazza G. Grossi, n. 27, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale reg. n. 82 del
23.12.2020 in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo del servizio postale in data 08.9.2020 con raccomandata a/r n. 78780661631- 7 e ricevuto in data 14.9.2020 tramite consegna all'addetto alla ricezione delle notificazioni del come da avviso di ricevimento n. 1625 in atti, la Controparte_1 SI.ra conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco p.t., deducendo che: in data 24.09.2019 alle 10:30 circa subiva un sinistro in alla CP_1 via Santo;
nelle circostanze di tempo e di luogo, prestava servizio come tirocinante operatore
1 ecologico, quando nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di un foro di circa 50 cm presente su una griglia di raccolta delle acque piovane;
detto foro era assolutamente imprevedibile, non segnalato ed assolutamente non visibile;
a causa del sinistro subiva sublesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro ove le veniva diagnosticato “frattura scomposta della base della falange prossimale dell'alluce sx, trauma contusivo distorsivo articolazione tibio/tarsica sx e piede sx- contusione coscia dx e gomito dx a seguito di caduta accidentale”; si sottoponeva, pertanto, ad una serie di esami diagnostici dai quali emersero la lesione bossea traumatica per cui veniva disposta immobilizzazione mediante stecca di Zimmer della frattura;
in data
04.10.2019, in seguito a consulenza ortopedica, emergeva frattura scomposta FB1 dito piede sinistro, contusione ecchimotica coscia e ginocchio destro, trauma contusivo/distrattivo spalla e gomito sinistro, distorsione collo/piede e piede destro;
le veniva, pertanto, prescritta terapia medica, ginocchiera elastica ed esami RMN del ginocchio destro e RMN ecografia spalla destra;
in data
11.10.19 praticava esame RMN ginocchio destro con referto “minima falda di versamento articolare che distende il recesso sovrarotuleo, distensione fluida della borsa prepatellare: piccolo focolaio edemigeno intraspongioso nel tratto superiore della superficie osteocondrale della rotula;
ulteriore focolaio edemigeno si reperta a livello della superficie osteocondrale del condilo femorale esterno…”.In data 30.10.2019 praticava esame ecografico della spalla e le veniva riscontrato “la cuffia dei rotatori presenta moderato ispessimento ed ipoecogenicito del tratto subacromiale del tendine del sovraspinoso da tendinosai - distensione fluida della borsa subacromion-deltioidea, falda di versamento intrarticolare nei recessi sinoviali;
il tendine del capo lindo del bicipite omerale appare disomogeneo ed aumentato di spessore con associata distensione della guaina da temnosinovite cronica”; successivamente veniva tenuta in cura ambulatoriale sino al 20.11.2019; ad oggi lamenta dolori al piede sinistro con difficoltà nell'uso di calzature, dolori alla spalla destra che aumenta con carico articolare e nei movimenti, gonalgia destra con blocchi articolari saltuari, zoppia;
a causa del sinistro de quo veniva esperita pratica all'Inail; al contempo, in data 18.10.2019 inviava messa in mora a mezzo pec al Comune di in seguito, in data 18.02.2020 lo invitava alla CP_1 negoziazione assistita, ma l'ente comunale non faceva pervenire alcuna comunicazione;
la responsabilità è del atteso che parte attrice non poteva percepire la presenza di un Controparte_1 buco sulla grata ove malauguratamente è finita stante anche la monocromia che l'ha fatta scivolare e conseguentemente cadere rovinosamente;
la griglia di raccolta di acqua piovana presentava un'anomalia ovvero un foro di circa 50 cm e non era segnalata, né era visibile e prevedibile;
pertanto,
l'amministrazione comunale è inadempiente ex art. 2051 c.c. per non aver ottemperato ai naturali obblighi di protezione e di cura che le competono;
la pubblica amministrazione è obbligata a
2 mantenere le strade e i relativi accessori di cui è proprietaria in condizioni tali da non costituire per l'utente una situazione di pericolo;
in particolare, la presenza del foro nella grata costituisce causa del verificarsi dell'evento de quo e perfeziona un'ipotesi di insidie e trabocchetto per l'utente della strada;
il quindi, considerata la natura pubblica della strada, è inconfutabilmente responsabile ex CP_1 art. 2051 c.c. in quanto custode della strada teatro dell'evento dannoso;
l'ente avrebbe dovuto utilizzare apposita segnaletica per evidenziare lo stato di pericolo della strada salvaguardando gli utenti dalle insidie e dai trabocchetti presenti sulla stessa;
in seguito al sinistro, la SI.ra ha Pt_1 riportato postumi invalidanti nella misura del 16%, per come dettagliatamente esposto dal consulente di parte nell'elaborato peritale allegato agli atti: ITA al 100% euro 2.450,00 (gg 25 per euro 98,00);
ITP al 50% euro 1.470,00 (gg 30 per euro 49,00); danno biologico pari al 16% euro 44.476,00, danno morale pari ad 1/3 del biologico pari ad euro 16.132,00 per un totale di euro 64.528,00; al danno alla persona ha aggiunto euro 720,20 a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute e documentate;
il danno, pertanto, secondo il consulente di parte ammonterebbe ad euro 65.248,00.
L'attrice, pertanto, domandava, in via principale, accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco p.t., nella Controparte_1 produzione del sinistro per cui è causa;
condannare l'ente al risarcimento dei danni subiti dalla SInora nella misura di euro 65.248,00 o a quella somma maggiore o minore quantificata nel corso Pt_1 del giudizio risultante dalla CTU medico- legale o anche, in difetto, equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo per la causale di cui in atti;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e del compenso legale, da distrarsi CP_1 ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata il 12.01.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale chiedeva di dichiarare inammissibile o improponibile la domanda attrice, ovvero CP_1 nel merito rigettarla perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, e solo per scrupolo di difesa, ritenere comunque corresponsabile l'attrice nella determinazione Parte_1 dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale ed espletata CTU, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.6.2025 ed il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, sono depositati:
- certificazione medica di infortunio lavorativo, protocollata dal Comune di in data CP_1
25.09.2019, con prot. n. 0002956 e redatta dal medico , rilasciata in data Persona_1
3 24.09.2019. Nella stessa, oltre ad essere riportate le generalità della SI.ra Parte_1
è confermata quale data dell'evento per cui è causa il 24.09.2019 nel Comune di
[...]
in particolare, nel certificato medico di infortunio o di malattia professionale rilasciato CP_1 dall'Inail in data 25.11.2019 a firma del Dirigente medico, dott. si conferma Persona_2 che parte attrice ha dichiarato di aver poggiato il piede su una griglia, accidentalmente, mentre effettuava le pulizie di una strada del Comune di e di aver subito un trauma agli arti CP_1 inferiori;
nel citato certificato è indicata come diagnosi “Fx scom. F1 alluce in trauma contusivo-distorsivo t-t e piede sx – contusione spalla-gomito dx e coscia dx” ed è dichiarato che “l'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno 02.12.2019”;
- verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro, n. 20191013175 con accesso in codice verde in data 24/09/2019 alle ore 11.03, ove le veniva diagnosticato: “frattura scomposta della base della falange prossimale dell'alluce sx, trauma contusivo distorsivo articolazione tibio/tarsica sx e piede sx- contusione gomito dx con escoriazione – coscia dx”; sul verbale è indicata quale ora dell'incidente 10:50 del 24.09.2019 con la precisazione che trattasi di incidente sul lavoro;
causa dichiarata all'accettazione “algia piede e caviglia sx arto superiore destro, gomito destro riferito infortunio sul lavoro”; prognosi 30 giorni;
- certificato medico del 04.10.2019, a firma del dottor medico chirurgo specialista Persona_3 in ortopedia e traumatologia specialista in medicina fisica e riabilitazione, con il quale si prescrive ginocchiera elastica a destra per almeno 10 giorni e si richiede RMN ginocchio destro e al persistere dei sintomi alla spalla destra valutazione strumentale con RMN ecografia spalla destra;
- certificato medico del 16.10.2019, a firma del dottor medico chirurgo Persona_3
, con Controparte_2 il quale si prescrive ginocchiera elastica a destra per 7 giorni, poi svezzamento e ripresa funzione;
- certificato medico del 05.11.2019, a firma del dottor medico chirurgo Persona_3
, con Controparte_2 il quale si conSIlia laser più ionoforesi con orudis spalla dx, CEMP avampiede sin 10 sedute;
riposo per 15 giorni;
- certificazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro contenente le radiografie svolte all'anca dx, anca sn, bacino, caviglia sn, piede sn, femore dx,ginocchio dx, gomito dx del
24.9.2019;
- certificazione della ecografia spalla destra eseguita presso il Centro Diagnostico Impieri a firma del Radiologo, dott. ove si legge “articolazione Acromion-Claveare Persona_4
4 normoconformata; legamento Coraco-Acromiale integro;
la cuffia di rotatori presenta moderato ispessimento ed ipoecogenicità del tratto subacromiale del tendine del sovraspinoso da tendinosi;
distensione fluida della borsa subacromion-deltoidea; falda di versamento intrarticolare e nei recessi sinoviali;
il tendine del capo lungo del bicipite omerale appare disomogeneo ed aumentato di spessore con associata distensione della guaina da tenosinovite cronica”;
- certificazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro contenente le radiografie svolte al piede sn e dito piede sn del 04.11.2019 ove si legge “controllo frattura della base della falange prossimale del 1° dito. Regolare evoluzione dei processi riparativi”;
- fattura n.553/2019 del 22.11.2019 rilasciata dal Centro di medicina fisica e riabilitazione funzionale “La Palestra” S.r.l., alla SI.ra di importo complessivo pari Parte_1 ad € 282,00, relativamente a 10 sedute di ionoforesi al costo di € 10,00 l'una, 10 sedute laserterapia antalgica al costo di € 18,00 l'una, nonché € 2,00 per imposta di bollo;
- ricevuta per visita e certificazione n. 71 del 05.11.2019 rilasciata dal dott. , Persona_3 specialista in Ortopedia e traumatologia, in medicina Fisica e Riabilitazione di importo complessivo pari ad € 60,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma/timbro per quietanza;
- ricevuta per visita specialistica n. 55 del 04.10.2019 rilasciata dal dott. Persona_3 specialista in Ortopedia e traumatologia, in medicina Fisica e Riabilitazione di importo complessivo pari ad € 80,00 con inciso iniziale “da pagare”, firma/timbro per quietanza e importo con inciso “pagato”, scritto a mano con apposizione di firma;
- ricevuta n.523 del 27.09.2019 rilasciata dal dott. , specialista in Radiologia, Persona_4 di importo complessivo pari ad € 60,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma per quietanza;
- ricevuta n.776 del 30.10.2019 rilasciata dal dott. , specialista in Radiologia, Persona_4 di importo complessivo pari ad € 70,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma per quietanza;
- n. 3 scontrini con detrazione in favore di parte attrice e precisamente n. 2 scontrini della
, entrambi datati Controparte_3
24.09.2019, rispettivamente di importo pari ad € 39,00 ed € 17,60 e n. 1 scontrino della di importo pari ad € 11,60; Controparte_4
- ricevuta per esame RMN n.88 del 15.10.2019 rilasciata dalla “Casa di Cura Arena S.r.l.” di importo complessivo pari ad € 100,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma/timbro per quietanza;
- diffida ad adempiere per l'evento de quo datata 18.10.2019, firmata digitalmente dall'avv.
Eugenio Greco ed indirizzata al in persona del Sindaco p.t., inviata tramite Controparte_1 pec in data 18.10.2019; in atti vi è copia della ricevuta di avvenuta consegna;
si precisa che
5 l'evento si è verificato in alla via Santo, il 24.09.2019 alle ore 10,30 circa e si CP_1 conferma la dinamica descritta nell'atto di citazione;
nello specifico, ad integrazione, si legge che “il giorno seguente al sinistro, la suddetta griglia veniva regolarmente riparata e messa in sicurezza”;
- atto di invito ad aderire a convenzione assistita del 18.02.2020, sempre firmato digitalmente dall'avv. Eugenio Greco, indirizzato al in persona del Sindaco p.t., inviato Controparte_1 tramite pec in data 18.02.2020; in atti vi è copia della ricevuta di avvenuta consegna.
All'udienza del 17 settembre 2021 veniva assunto l'interrogatorio formale della SI.ra Parte_1
richiesto da parte convenuta, sulle circostanze della memoria 183, VI co. c.p.c. n. 2 della
[...] medesima.
L'interrogata confermava le circostanze n. 1 e 5 indicate dall'avv. Grosso nelle memorie difensive del Controparte_1
Pertanto, la SI.ra dichiarava che al momento del verificarsi del sinistro, in data 24.09.19, Pt_1 verso le ore 10,30 circa, in alla Via Santo, stava svolgendo la sua prestazione lavorativa di CP_1 tirocinante operatrice ecologica per conto del di e quindi stava effettuando la pulizia CP_1 CP_1 della strada (circostanza n.1.) e che l'incidente occorso è stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro (circostanza n. 5), precisando di essere stata risarcita parzialmente.
Alla stessa udienza veniva sentito il teste di parte attrice, , il quale dichiarava di essere Tes_1 un ex collega di lavoro della SI.ra Lo stesso confermava la circostanza n. 1, Parte_1 dichiarando: che, in data 24.09.2019, alle 10:30 circa, la SInora ebbe a subire un sinistro in CP_1 alla via Santo;
che la stessa, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, prestava servizio quale tirocinante operatore ecologico quando, nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di una griglia di raccolta delle acque piovane
(circostanza n. 2); che la SI.ra finiva all'interno di un foro di circa 50 cm presente sulla Pt_1 menzionata griglia;
sulle circostanze n. 2 e 3 dichiarava di trovarsi ad una distanza di circa 1 metro dalla SI.ra in quanto stava usando il decespugliatore e l'attrice raccoglieva i residui;
mentre Pt_1 stava parlando al telefono per rispondere ad una telefonata urgente, sentiva urlare la SI.ra Pt_1 cosicché, giratosi, ha visto che la stessa era caduta nella griglia presente sulla strada all'inizio di via
Santo; sulla circostanza n. 4 (vero che detto foro era assolutamente imprevedibile non segnalato ed assolutamente non visibile) dichiarava che il foro presente sulla griglia non era visibile perché c'era dell'erba dentro e quindi invisibile, non solo per la SInora, ma per chiunque;
il foro si era creato per il distacco di vari elementi della griglia;
il teste confermava la circostanza n. 5 (vero che a causa del sinistro la SI.ra subì sublesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro ove le venne diagnosticato “frattura scomposta della base
6 della falange prossimale dell'alluce sx, trauma contusivo distorsivo articolazione tibio/tarsica sx e piede sx- contusione coscia dx e gomito dx a seguito di caduta accidentale”) e precisava di essere stato lui stesso a trasportare con la propria macchina la SI.ra presso l'Ospedale Tricarico di Pt_1
Belvedere ove, poiché non funzionava la macchina dei raggi, veniva conSIliato di trasportarla al
Pronto Soccorso di Cetraro;
pertanto, lo stesso accompagnava parte attrice presso l'Ospedale di
Cetraro.
All'udienza del 20.4.2022 il teste di parte attrice, , precisava di essere tirocinante Testimone_2 presso il Comune di e che la SI.ra era una sua collega;
confermava, poi, CP_1 Parte_1
i capi n. 2, 3 e 5 e quindi che: in data 24.09.2019 alle 10:30 circa la SInora ebbe a subire un sinistro in alla via Santo;
nelle circostanze di tempo e luogo indicate prestava servizio quale CP_1 tirocinante operatore ecologico quando, nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di una griglia di raccolta delle acque piovane;
la SI.ra finiva all'interno di un foro di circa 50 cm presente sulla menzionata griglia. Il teste Pt_1 ha, poi, affermato di aver aiutato a mettere in macchina la SI.ra ed il SI. Pt_1 Tes_1
l'accompagnava, precisando di aver soltanto aiutato a mettere in auto la SInora e di non essere a conoscenza della diagnosi;
a domanda dell'avvocato Pepe Grosso il teste dichiarava che la collega era dietro di lui ed ha sentito un grido così si è girato ed ha visto la collega caduta nella buca;
Pt_1 lo stesso precisava che la danneggiata si trovava a 4 o 5 metri circa da lui che era girato di spalle e poi si è voltato.
All'udienza del 19.04.2023, veniva escusso il teste di parte convenuta, , il quale Tes_3 precisava di essere dipendente del in ordine al capitolo n. 1 (“vero che al momento Controparte_1 del verificarsi del sinistro in data 24/09/19, verso le ore 10,30 c.a, in alla Via Santo, l'attrice CP_1 stava svolgendo la sua prestazione lavorativa di tirocinante operatrice ecologica Parte_1 per conto del Comune di e quindi stava effettuando la pulizia della strada”) della memoria CP_1
183, VI co. c.p.c. n. 2 di parte convenuta, datata 15.3.2021, dichiarava: “sì è vero, preciso che non era un'operatrice ecologica, ma addetta alla manutenzione di edifici e strade come da progetto formativo. Ne sono a conoscenza perché sono il Responsabile dell'ufficio tecnico, nonché tutor nello svolgimento di questi progetti formativi. La SI.ra in genere svolgeva le mansioni di pulizia Pt_1 strada e cunette. Preciso che la differenza tra operatore ecologico e manutenzione delle strade è che l'operatore ecologico riguarda il servizio spazzatura”; in ordine al capo n. 4 (“vero che dagli atti degli uffici del risulta che l'unica comunicazione fatta al che segnalava la Controparte_1 CP_1 presenza del foro di circa 50 centimetri sulla griglia di Via Santo e che invitava l'Ente al risarcimento del danno è quella dell'odierna attrice ) della medesima memoria, il teste Parte_1 rispondeva: “confermo la circostanza, preciso che l'unica richiesta di risarcimento danni pervenuta
7 all'ente era quella della SI.ra ; a domanda dell'avv. Greco, il teste ha così risposto: Pt_1
“successivamente alla segnalazione della SI.ra abbiamo provveduto a riparare la griglia che Pt_1 era un pezzettino inferiore ai 50 cm”; in ordine al capo n. 5 (“vero che l'incidente occorso all'attrice
è stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro e l'attrice è stata Parte_1 risarcita dall'istituto assicurativo”) il teste confermava la circostanza, precisando: “al Comune risulta che l'INAIL ha pagato la somma di euro 9.182,43”.
Sempre alla stessa udienza, veniva introdotto il secondo teste di parte convenuta, SI.
[...]
, il quale precisava di essere dipendente del Comune di addetto alla manutenzione Tes_4 CP_1 esterna. Sul capitolo n.1 (“vero che al momento del verificarsi del sinistro in data 24/09/19, verso le ore 10,30 c.a, in alla Via Santo, l'attrice stava svolgendo la sua CP_1 Parte_1 prestazione lavorativa di tirocinante operatrice ecologica per conto del e quindi Controparte_1 stava effettuando la pulizia della strada”) dichiarava: “la SI.ra non era operatrice ecologica, Pt_1 ma stava lavorando per il Comune tramite un progetto formativo e ed era addetta alla pulizia delle strade”; a domanda dell'avv. Greco rispondeva: “non mi trovavo sul posto al verificarsi del sinistro, ma ne sono a conoscenza in quanto, come ho già detto, sono addetto alla manutenzione e nell'esercizio delle mansioni mi avvalgo di questi operai che fanno parte del progetto. Sono venuto a conoscenza del sinistro nella tarda mattinata dello stesso giorno”; in ordine al capo n. 4 (vero che dagli atti degli uffici del risulta che l'unica comunicazione fatta al Comune che Controparte_1 segnalava la presenza del foro di circa 50 centimetri sulla griglia di Via Santo e che invitava l'Ente al risarcimento del danno è quella dell'attrice lo stesso precisava: “sono a Parte_1 conoscenza che, prima del verificarsi del sinistro, nessuno ha mai segnalato la presenza del foro nella griglia e che nessun sinistro è stato mai segnalato. Ho verificato il foro e l'ampiezza non so determinarla, ma era più piccola di 50 cm”; dichiara, infine, di non sapere nulla in ordine al capo n.
5 (“vero che l'incidente occorso all'attrice è stato denunciato all'INAIL come Parte_1 infortunio sul lavoro e l'attrice è stata risarcita dall'istituto assicurativo”).
La CTU espletata, depositata in data 07.09.2023, “sulla scorta dei dati obiettivi ed anamnestici rilevati, previo riferimento ai baremes ordinariamente in uso in R.C., avuto riguardo dell'età della periziata e delle potenzialità, tenuto conto della valutazione già indicata in sede INAIL”, riconosceva: per i postumi permanenti esitati all'evento lesivo oggetto di causa un danno biologico del 7%; una invalidità temporanea (a scalare): giorni 10 di Invalidità Temporanea Totale;
giorni 15 di Invalidità
Temporanea Parziale al 75 %; giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 50 %; giorni 30 di
Invalidità Temporanea Parziale al 25 %.
8 Il CTU ha accertato che le spese sanitarie documentate ammontano a complessivi € 601,20; lo stesso non ha rinvenuto prevedibili spese future ed ha considerato che eventuali controlli sono agevolmente eseguibili presso strutture del SSN.
Nella relazione tecnica citata si legge:
- “è stata sottoposta a vari controlli in sede INAIL. L'infermità è stata giudicata cessata -con ripresa del lavoro- il 02.12.2019 con riconosciuti postumi permanenti nella misura del 7 %”;
- “dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dall'anamnesi e dalle risultanze dell'esame obiettivo si evince che la SI.ra ha subìto, a seguito Parte_1 dell'evento lesivo del 24.09.2019, lesioni di natura traumatica in ammissibile rapporto di causalità con la dinamica dell'incidente ... Per la complessiva entità e peculiarità dei postumi rilevati non ritengo si producano (separatamente dalle conseguenze “biologiche”), dimostrabili pregiudiziali alla capacità produttiva/reddituale del soggetto (o che possano incidere sulla qualità/quantità delle performances lavorative potenzialmente eseguibili).
Ritengo però che i postumi incidano in modo considerevole sulla cosiddetta “cenestesi lavorativa”, da intendersi una incidenza negativa sul benessere ed il correlato equilibrio psicofisico nell'eseguire ordinarie azioni di lavoro potenzialmente eseguibili (circostanza questa contestualizzata nella percentuale indicata per il danno biologico).”
Sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, comprensivo della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, risulta pienamente provata la formulata domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
“Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024)
“incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita… la caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde
9 da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
“In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. civ. n. 15096/2013).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016).
“La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
Rientrando la fattispecie in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., a fronte della dimostrazione fornita da parte attrice, sulla scorta della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, la convenuta non ha assolto all'onere, gravante a carico della medesima, della prova liberatoria del caso fortuito.
Nel caso di specie, i testi di parte attrice hanno confermato che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate dalla predetta, la stessa, nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di un foro di circa 50 cm presente su una griglia di raccolta delle acque.
I testi e si trovavano entrambi nelle immediate vicinanze della Tes_1 Testimone_2 danneggiata, a distanza rispettivamente di circa 1 metro e di 4 o 5 metri dalla medesima, e, udita
10 l'attrice urlare, si giravano verso di lei e vedevano che la stessa era caduta nella griglia presente sulla strada all'inizio di via Santo.
Il teste dichiarava che il foro presente sulla griglia non era visibile perché c'era dell'erba Tes_1 dentro e quindi era invisibile, non solo per la SInora, ma per chiunque;
il foro si era creato per il distacco di vari elementi della griglia;
il teste confermava la circostanza n. 5 (“vero che a causa del sinistro la SI.ra subì sublesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro”), precisando di aver trasportato lui stesso in macchina l'attrice dapprima presso l'Ospedale Tricarico di Belvedere e poi presso l'Ospedale di Cetraro.
Non si ravvisa un concorso di colpa dell'attrice, in quanto, come riferito dal predetto teste, il foro presente sulla griglia, creato per il distacco di vari elementi della stessa, sebbene di notevoli dimensioni, era reso invisibile a chiunque a causa dell'erba presente all'interno.
I testi di parte convenuta, a conoscenza del verificarsi dell'evento dannoso, hanno precisato che l'ampiezza del foro era inferiore a 50 cm. e che nessun sinistro era stato segnalato al per il CP_1 medesimo foro nella grata, prima di quello occorso all'attrice.
Tali circostanze non escludono il nesso di causalità, ulteriormente suffragato dalla CTU espletata.
In base agli accertamenti compiuti dal CTU, evidenziato che il risarcimento del danno non patrimoniale va liquidato secondo le tabelle in vigore al momento della decisione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25485 del 13/12/2016), applicando le recenti tabelle del Tribunale di Milano 2024, in uso presso questo ufficio, considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (51 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lei riportata (7 %), il danno biologico permanente dalla medesima subito deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €
10.972,00. Il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in base alle predette tabelle, in complessivi € 4.456,25 (di cui € 1.150,00 per 10 giorni di Invalidità Temporanea Totale;
€
1.293,75 per giorni 15 di Invalidità Temporanea Parziale al 75 %; € 1.150,00 per giorni 20 di
Invalidità Temporanea Parziale al 50 %; € 862,50 per giorni 30 di Invalidità Temporanea Parziale al
25 %).
Le spese mediche documentate e riconosciute, ritenute congrue, anche in base alla CTU espletata, sono pari ad € 601,20.
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
11 della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019).
Nel caso di specie l'attrice non ha tempestivamente allegato e provato conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico,
l'attrice non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari per dimostrarlo in via presuntiva.
Stante, infatti, la piena autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, ma il danneggiato deve “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Nel caso di specie, la danneggiata non ha adeguatamente e tempestivamente allegato tali elementi, non allegando nemmeno nell'atto di citazione il danno morale, indi l'effettivo e concreto pregiudizio soggettivo-interiore patito in dipendenza del fatto in oggetto.
Esso non è neanche presuntivamente inferibile dalla documentazione allegata né dalle testimonianze assunte, non conseguendo il dolore psicologico automaticamente da quello fisico né potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno de quo.
Non sussiste, infatti, “alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Concludendo, alla parte attrice spetterebbe, per il fatto oggetto di causa, la somma complessiva di €
16.029,45, di cui € 15.428,25 per danno non patrimoniale (€ 10.972,00 per danno biologico permanente ed € 4.456,25 per danno da invalidità temporanea) ed € 601,20 per danno patrimoniale accertato, consistente in spese mediche documentate e riconosciute.
Sull'importo di € 16.029,45, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (24.09.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (24.09.2019), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 16.029,45). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
12 Nondimeno, va rilevato che, secondo quanto riferito dal teste , “al Comune risulta che Tes_3
l'INAIL ha pagato la somma di euro 9.182,43”.
La stessa attrice, comunque, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che l'incidente occorso è stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro ed ha ammesso di essere stata risarcita parzialmente.
Indi, dall'anzidetta somma complessiva va detratta, per il principio della compensatio lucri cum damno (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12565 del 22/05/2018; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 6269 del
04/03/2019), la somma che l'attrice ha percepito dall'INAIL per il medesimo evento oggetto di causa, che, secondo quanto emerge dalla predetta deposizione testimoniale, è inferiore a quella sopra quantificata per danno biologico permanente.
Va precisato altresì che la produzione di un documento sopravvenuto nel corso del giudizio è tempestiva qualora avvenga nella prima udienza successiva alla formazione del medesimo.
Infine, l'attrice, nella comparsa conclusionale, ha chiesto la rifusione anche delle spese di C.T.P., senza, tuttavia, aver preventivamente allegato, al momento del passaggio in decisione della causa, la nota delle relative spese, omettendo di produrre la notula del c.t.p., per giustificare il riconoscimento della debenza della somma che avrebbe dovuto essere ivi indicata, in modo da consentire al giudice il controllo sulla eventuale eccessività della medesima.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>; nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024).
“In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative
a una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa. Al riguardo, vale evidenziare come, in mancanza di una prova documentale dell'esborso sostenuto dalla parte vittoriosa (comprensiva della descrizione delle prestazioni effettuate dal consulente) e nell'impossibilità di controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della
13 consulenza di parte, che debbono perciò ritenersi integralmente destituite di prova (Sez. i, Sentenza
n. 2605 del 07/02/2006, Rv. 586818)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21096 del 19/10/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del CP_1
in persona del Sindaco p.t., nella produzione del sinistro oggetto di causa;
si quantificano i
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali, per come sopra specificati, subiti dall'attrice in conseguenza dell'evento oggetto di causa, nella somma complessiva pari ad € 16.029,45, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate;
si condanna il convenuto, in persona CP_1 del Sindaco p.t., in forza del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. e tenendo conto della compensatio lucri cum damno, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo residuo pari alla differenza tra la predetta somma complessiva e quella che l'attrice ha percepito dall'INAIL per il medesimo evento oggetto di causa.
Evidenziato che l'attrice nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla SInora nella misura di euro 65.248,00 “o a Pt_1 quella somma maggiore o minore che verrà quantificata nel corso del giudizio” e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021), le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Eugenio Greco.
Parimenti, le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1017/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., nella produzione del sinistro oggetto di causa;
2) quantifica i danni patrimoniali e non patrimoniali, per come specificati in parte motiva, subiti dall'attrice in conseguenza dell'evento oggetto di causa, nella somma complessiva pari ad €
16.029,45, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate;
3) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., in forza del disposto normativo CP_1 di cui all'art. 2051 c.c. e tenendo conto della compensatio lucri cum damno, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo residuo pari alla differenza tra la predetta somma complessiva e quella che l'attrice ha percepito dall'INAIL per il medesimo evento oggetto di causa;
14 4) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 558,23 per esborsi, € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Eugenio Greco;
5) pone le spese di CTU a carico del convenuto, in persona del Sindaco p.t. CP_1
Paola, lì 27.9.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017/2020 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (Cs), Corso Europa, n. 49, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carmela Pepe Grosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo, Piazza G. Grossi, n. 27, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale reg. n. 82 del
23.12.2020 in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo del servizio postale in data 08.9.2020 con raccomandata a/r n. 78780661631- 7 e ricevuto in data 14.9.2020 tramite consegna all'addetto alla ricezione delle notificazioni del come da avviso di ricevimento n. 1625 in atti, la Controparte_1 SI.ra conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco p.t., deducendo che: in data 24.09.2019 alle 10:30 circa subiva un sinistro in alla CP_1 via Santo;
nelle circostanze di tempo e di luogo, prestava servizio come tirocinante operatore
1 ecologico, quando nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di un foro di circa 50 cm presente su una griglia di raccolta delle acque piovane;
detto foro era assolutamente imprevedibile, non segnalato ed assolutamente non visibile;
a causa del sinistro subiva sublesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro ove le veniva diagnosticato “frattura scomposta della base della falange prossimale dell'alluce sx, trauma contusivo distorsivo articolazione tibio/tarsica sx e piede sx- contusione coscia dx e gomito dx a seguito di caduta accidentale”; si sottoponeva, pertanto, ad una serie di esami diagnostici dai quali emersero la lesione bossea traumatica per cui veniva disposta immobilizzazione mediante stecca di Zimmer della frattura;
in data
04.10.2019, in seguito a consulenza ortopedica, emergeva frattura scomposta FB1 dito piede sinistro, contusione ecchimotica coscia e ginocchio destro, trauma contusivo/distrattivo spalla e gomito sinistro, distorsione collo/piede e piede destro;
le veniva, pertanto, prescritta terapia medica, ginocchiera elastica ed esami RMN del ginocchio destro e RMN ecografia spalla destra;
in data
11.10.19 praticava esame RMN ginocchio destro con referto “minima falda di versamento articolare che distende il recesso sovrarotuleo, distensione fluida della borsa prepatellare: piccolo focolaio edemigeno intraspongioso nel tratto superiore della superficie osteocondrale della rotula;
ulteriore focolaio edemigeno si reperta a livello della superficie osteocondrale del condilo femorale esterno…”.In data 30.10.2019 praticava esame ecografico della spalla e le veniva riscontrato “la cuffia dei rotatori presenta moderato ispessimento ed ipoecogenicito del tratto subacromiale del tendine del sovraspinoso da tendinosai - distensione fluida della borsa subacromion-deltioidea, falda di versamento intrarticolare nei recessi sinoviali;
il tendine del capo lindo del bicipite omerale appare disomogeneo ed aumentato di spessore con associata distensione della guaina da temnosinovite cronica”; successivamente veniva tenuta in cura ambulatoriale sino al 20.11.2019; ad oggi lamenta dolori al piede sinistro con difficoltà nell'uso di calzature, dolori alla spalla destra che aumenta con carico articolare e nei movimenti, gonalgia destra con blocchi articolari saltuari, zoppia;
a causa del sinistro de quo veniva esperita pratica all'Inail; al contempo, in data 18.10.2019 inviava messa in mora a mezzo pec al Comune di in seguito, in data 18.02.2020 lo invitava alla CP_1 negoziazione assistita, ma l'ente comunale non faceva pervenire alcuna comunicazione;
la responsabilità è del atteso che parte attrice non poteva percepire la presenza di un Controparte_1 buco sulla grata ove malauguratamente è finita stante anche la monocromia che l'ha fatta scivolare e conseguentemente cadere rovinosamente;
la griglia di raccolta di acqua piovana presentava un'anomalia ovvero un foro di circa 50 cm e non era segnalata, né era visibile e prevedibile;
pertanto,
l'amministrazione comunale è inadempiente ex art. 2051 c.c. per non aver ottemperato ai naturali obblighi di protezione e di cura che le competono;
la pubblica amministrazione è obbligata a
2 mantenere le strade e i relativi accessori di cui è proprietaria in condizioni tali da non costituire per l'utente una situazione di pericolo;
in particolare, la presenza del foro nella grata costituisce causa del verificarsi dell'evento de quo e perfeziona un'ipotesi di insidie e trabocchetto per l'utente della strada;
il quindi, considerata la natura pubblica della strada, è inconfutabilmente responsabile ex CP_1 art. 2051 c.c. in quanto custode della strada teatro dell'evento dannoso;
l'ente avrebbe dovuto utilizzare apposita segnaletica per evidenziare lo stato di pericolo della strada salvaguardando gli utenti dalle insidie e dai trabocchetti presenti sulla stessa;
in seguito al sinistro, la SI.ra ha Pt_1 riportato postumi invalidanti nella misura del 16%, per come dettagliatamente esposto dal consulente di parte nell'elaborato peritale allegato agli atti: ITA al 100% euro 2.450,00 (gg 25 per euro 98,00);
ITP al 50% euro 1.470,00 (gg 30 per euro 49,00); danno biologico pari al 16% euro 44.476,00, danno morale pari ad 1/3 del biologico pari ad euro 16.132,00 per un totale di euro 64.528,00; al danno alla persona ha aggiunto euro 720,20 a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute e documentate;
il danno, pertanto, secondo il consulente di parte ammonterebbe ad euro 65.248,00.
L'attrice, pertanto, domandava, in via principale, accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco p.t., nella Controparte_1 produzione del sinistro per cui è causa;
condannare l'ente al risarcimento dei danni subiti dalla SInora nella misura di euro 65.248,00 o a quella somma maggiore o minore quantificata nel corso Pt_1 del giudizio risultante dalla CTU medico- legale o anche, in difetto, equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo per la causale di cui in atti;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e del compenso legale, da distrarsi CP_1 ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata il 12.01.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale chiedeva di dichiarare inammissibile o improponibile la domanda attrice, ovvero CP_1 nel merito rigettarla perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, e solo per scrupolo di difesa, ritenere comunque corresponsabile l'attrice nella determinazione Parte_1 dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale ed espletata CTU, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.6.2025 ed il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, sono depositati:
- certificazione medica di infortunio lavorativo, protocollata dal Comune di in data CP_1
25.09.2019, con prot. n. 0002956 e redatta dal medico , rilasciata in data Persona_1
3 24.09.2019. Nella stessa, oltre ad essere riportate le generalità della SI.ra Parte_1
è confermata quale data dell'evento per cui è causa il 24.09.2019 nel Comune di
[...]
in particolare, nel certificato medico di infortunio o di malattia professionale rilasciato CP_1 dall'Inail in data 25.11.2019 a firma del Dirigente medico, dott. si conferma Persona_2 che parte attrice ha dichiarato di aver poggiato il piede su una griglia, accidentalmente, mentre effettuava le pulizie di una strada del Comune di e di aver subito un trauma agli arti CP_1 inferiori;
nel citato certificato è indicata come diagnosi “Fx scom. F1 alluce in trauma contusivo-distorsivo t-t e piede sx – contusione spalla-gomito dx e coscia dx” ed è dichiarato che “l'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno 02.12.2019”;
- verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro, n. 20191013175 con accesso in codice verde in data 24/09/2019 alle ore 11.03, ove le veniva diagnosticato: “frattura scomposta della base della falange prossimale dell'alluce sx, trauma contusivo distorsivo articolazione tibio/tarsica sx e piede sx- contusione gomito dx con escoriazione – coscia dx”; sul verbale è indicata quale ora dell'incidente 10:50 del 24.09.2019 con la precisazione che trattasi di incidente sul lavoro;
causa dichiarata all'accettazione “algia piede e caviglia sx arto superiore destro, gomito destro riferito infortunio sul lavoro”; prognosi 30 giorni;
- certificato medico del 04.10.2019, a firma del dottor medico chirurgo specialista Persona_3 in ortopedia e traumatologia specialista in medicina fisica e riabilitazione, con il quale si prescrive ginocchiera elastica a destra per almeno 10 giorni e si richiede RMN ginocchio destro e al persistere dei sintomi alla spalla destra valutazione strumentale con RMN ecografia spalla destra;
- certificato medico del 16.10.2019, a firma del dottor medico chirurgo Persona_3
, con Controparte_2 il quale si prescrive ginocchiera elastica a destra per 7 giorni, poi svezzamento e ripresa funzione;
- certificato medico del 05.11.2019, a firma del dottor medico chirurgo Persona_3
, con Controparte_2 il quale si conSIlia laser più ionoforesi con orudis spalla dx, CEMP avampiede sin 10 sedute;
riposo per 15 giorni;
- certificazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro contenente le radiografie svolte all'anca dx, anca sn, bacino, caviglia sn, piede sn, femore dx,ginocchio dx, gomito dx del
24.9.2019;
- certificazione della ecografia spalla destra eseguita presso il Centro Diagnostico Impieri a firma del Radiologo, dott. ove si legge “articolazione Acromion-Claveare Persona_4
4 normoconformata; legamento Coraco-Acromiale integro;
la cuffia di rotatori presenta moderato ispessimento ed ipoecogenicità del tratto subacromiale del tendine del sovraspinoso da tendinosi;
distensione fluida della borsa subacromion-deltoidea; falda di versamento intrarticolare e nei recessi sinoviali;
il tendine del capo lungo del bicipite omerale appare disomogeneo ed aumentato di spessore con associata distensione della guaina da tenosinovite cronica”;
- certificazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro contenente le radiografie svolte al piede sn e dito piede sn del 04.11.2019 ove si legge “controllo frattura della base della falange prossimale del 1° dito. Regolare evoluzione dei processi riparativi”;
- fattura n.553/2019 del 22.11.2019 rilasciata dal Centro di medicina fisica e riabilitazione funzionale “La Palestra” S.r.l., alla SI.ra di importo complessivo pari Parte_1 ad € 282,00, relativamente a 10 sedute di ionoforesi al costo di € 10,00 l'una, 10 sedute laserterapia antalgica al costo di € 18,00 l'una, nonché € 2,00 per imposta di bollo;
- ricevuta per visita e certificazione n. 71 del 05.11.2019 rilasciata dal dott. , Persona_3 specialista in Ortopedia e traumatologia, in medicina Fisica e Riabilitazione di importo complessivo pari ad € 60,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma/timbro per quietanza;
- ricevuta per visita specialistica n. 55 del 04.10.2019 rilasciata dal dott. Persona_3 specialista in Ortopedia e traumatologia, in medicina Fisica e Riabilitazione di importo complessivo pari ad € 80,00 con inciso iniziale “da pagare”, firma/timbro per quietanza e importo con inciso “pagato”, scritto a mano con apposizione di firma;
- ricevuta n.523 del 27.09.2019 rilasciata dal dott. , specialista in Radiologia, Persona_4 di importo complessivo pari ad € 60,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma per quietanza;
- ricevuta n.776 del 30.10.2019 rilasciata dal dott. , specialista in Radiologia, Persona_4 di importo complessivo pari ad € 70,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma per quietanza;
- n. 3 scontrini con detrazione in favore di parte attrice e precisamente n. 2 scontrini della
, entrambi datati Controparte_3
24.09.2019, rispettivamente di importo pari ad € 39,00 ed € 17,60 e n. 1 scontrino della di importo pari ad € 11,60; Controparte_4
- ricevuta per esame RMN n.88 del 15.10.2019 rilasciata dalla “Casa di Cura Arena S.r.l.” di importo complessivo pari ad € 100,00 con inciso iniziale “da pagare” e firma/timbro per quietanza;
- diffida ad adempiere per l'evento de quo datata 18.10.2019, firmata digitalmente dall'avv.
Eugenio Greco ed indirizzata al in persona del Sindaco p.t., inviata tramite Controparte_1 pec in data 18.10.2019; in atti vi è copia della ricevuta di avvenuta consegna;
si precisa che
5 l'evento si è verificato in alla via Santo, il 24.09.2019 alle ore 10,30 circa e si CP_1 conferma la dinamica descritta nell'atto di citazione;
nello specifico, ad integrazione, si legge che “il giorno seguente al sinistro, la suddetta griglia veniva regolarmente riparata e messa in sicurezza”;
- atto di invito ad aderire a convenzione assistita del 18.02.2020, sempre firmato digitalmente dall'avv. Eugenio Greco, indirizzato al in persona del Sindaco p.t., inviato Controparte_1 tramite pec in data 18.02.2020; in atti vi è copia della ricevuta di avvenuta consegna.
All'udienza del 17 settembre 2021 veniva assunto l'interrogatorio formale della SI.ra Parte_1
richiesto da parte convenuta, sulle circostanze della memoria 183, VI co. c.p.c. n. 2 della
[...] medesima.
L'interrogata confermava le circostanze n. 1 e 5 indicate dall'avv. Grosso nelle memorie difensive del Controparte_1
Pertanto, la SI.ra dichiarava che al momento del verificarsi del sinistro, in data 24.09.19, Pt_1 verso le ore 10,30 circa, in alla Via Santo, stava svolgendo la sua prestazione lavorativa di CP_1 tirocinante operatrice ecologica per conto del di e quindi stava effettuando la pulizia CP_1 CP_1 della strada (circostanza n.1.) e che l'incidente occorso è stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro (circostanza n. 5), precisando di essere stata risarcita parzialmente.
Alla stessa udienza veniva sentito il teste di parte attrice, , il quale dichiarava di essere Tes_1 un ex collega di lavoro della SI.ra Lo stesso confermava la circostanza n. 1, Parte_1 dichiarando: che, in data 24.09.2019, alle 10:30 circa, la SInora ebbe a subire un sinistro in CP_1 alla via Santo;
che la stessa, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, prestava servizio quale tirocinante operatore ecologico quando, nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di una griglia di raccolta delle acque piovane
(circostanza n. 2); che la SI.ra finiva all'interno di un foro di circa 50 cm presente sulla Pt_1 menzionata griglia;
sulle circostanze n. 2 e 3 dichiarava di trovarsi ad una distanza di circa 1 metro dalla SI.ra in quanto stava usando il decespugliatore e l'attrice raccoglieva i residui;
mentre Pt_1 stava parlando al telefono per rispondere ad una telefonata urgente, sentiva urlare la SI.ra Pt_1 cosicché, giratosi, ha visto che la stessa era caduta nella griglia presente sulla strada all'inizio di via
Santo; sulla circostanza n. 4 (vero che detto foro era assolutamente imprevedibile non segnalato ed assolutamente non visibile) dichiarava che il foro presente sulla griglia non era visibile perché c'era dell'erba dentro e quindi invisibile, non solo per la SInora, ma per chiunque;
il foro si era creato per il distacco di vari elementi della griglia;
il teste confermava la circostanza n. 5 (vero che a causa del sinistro la SI.ra subì sublesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro ove le venne diagnosticato “frattura scomposta della base
6 della falange prossimale dell'alluce sx, trauma contusivo distorsivo articolazione tibio/tarsica sx e piede sx- contusione coscia dx e gomito dx a seguito di caduta accidentale”) e precisava di essere stato lui stesso a trasportare con la propria macchina la SI.ra presso l'Ospedale Tricarico di Pt_1
Belvedere ove, poiché non funzionava la macchina dei raggi, veniva conSIliato di trasportarla al
Pronto Soccorso di Cetraro;
pertanto, lo stesso accompagnava parte attrice presso l'Ospedale di
Cetraro.
All'udienza del 20.4.2022 il teste di parte attrice, , precisava di essere tirocinante Testimone_2 presso il Comune di e che la SI.ra era una sua collega;
confermava, poi, CP_1 Parte_1
i capi n. 2, 3 e 5 e quindi che: in data 24.09.2019 alle 10:30 circa la SInora ebbe a subire un sinistro in alla via Santo;
nelle circostanze di tempo e luogo indicate prestava servizio quale CP_1 tirocinante operatore ecologico quando, nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di una griglia di raccolta delle acque piovane;
la SI.ra finiva all'interno di un foro di circa 50 cm presente sulla menzionata griglia. Il teste Pt_1 ha, poi, affermato di aver aiutato a mettere in macchina la SI.ra ed il SI. Pt_1 Tes_1
l'accompagnava, precisando di aver soltanto aiutato a mettere in auto la SInora e di non essere a conoscenza della diagnosi;
a domanda dell'avvocato Pepe Grosso il teste dichiarava che la collega era dietro di lui ed ha sentito un grido così si è girato ed ha visto la collega caduta nella buca;
Pt_1 lo stesso precisava che la danneggiata si trovava a 4 o 5 metri circa da lui che era girato di spalle e poi si è voltato.
All'udienza del 19.04.2023, veniva escusso il teste di parte convenuta, , il quale Tes_3 precisava di essere dipendente del in ordine al capitolo n. 1 (“vero che al momento Controparte_1 del verificarsi del sinistro in data 24/09/19, verso le ore 10,30 c.a, in alla Via Santo, l'attrice CP_1 stava svolgendo la sua prestazione lavorativa di tirocinante operatrice ecologica Parte_1 per conto del Comune di e quindi stava effettuando la pulizia della strada”) della memoria CP_1
183, VI co. c.p.c. n. 2 di parte convenuta, datata 15.3.2021, dichiarava: “sì è vero, preciso che non era un'operatrice ecologica, ma addetta alla manutenzione di edifici e strade come da progetto formativo. Ne sono a conoscenza perché sono il Responsabile dell'ufficio tecnico, nonché tutor nello svolgimento di questi progetti formativi. La SI.ra in genere svolgeva le mansioni di pulizia Pt_1 strada e cunette. Preciso che la differenza tra operatore ecologico e manutenzione delle strade è che l'operatore ecologico riguarda il servizio spazzatura”; in ordine al capo n. 4 (“vero che dagli atti degli uffici del risulta che l'unica comunicazione fatta al che segnalava la Controparte_1 CP_1 presenza del foro di circa 50 centimetri sulla griglia di Via Santo e che invitava l'Ente al risarcimento del danno è quella dell'odierna attrice ) della medesima memoria, il teste Parte_1 rispondeva: “confermo la circostanza, preciso che l'unica richiesta di risarcimento danni pervenuta
7 all'ente era quella della SI.ra ; a domanda dell'avv. Greco, il teste ha così risposto: Pt_1
“successivamente alla segnalazione della SI.ra abbiamo provveduto a riparare la griglia che Pt_1 era un pezzettino inferiore ai 50 cm”; in ordine al capo n. 5 (“vero che l'incidente occorso all'attrice
è stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro e l'attrice è stata Parte_1 risarcita dall'istituto assicurativo”) il teste confermava la circostanza, precisando: “al Comune risulta che l'INAIL ha pagato la somma di euro 9.182,43”.
Sempre alla stessa udienza, veniva introdotto il secondo teste di parte convenuta, SI.
[...]
, il quale precisava di essere dipendente del Comune di addetto alla manutenzione Tes_4 CP_1 esterna. Sul capitolo n.1 (“vero che al momento del verificarsi del sinistro in data 24/09/19, verso le ore 10,30 c.a, in alla Via Santo, l'attrice stava svolgendo la sua CP_1 Parte_1 prestazione lavorativa di tirocinante operatrice ecologica per conto del e quindi Controparte_1 stava effettuando la pulizia della strada”) dichiarava: “la SI.ra non era operatrice ecologica, Pt_1 ma stava lavorando per il Comune tramite un progetto formativo e ed era addetta alla pulizia delle strade”; a domanda dell'avv. Greco rispondeva: “non mi trovavo sul posto al verificarsi del sinistro, ma ne sono a conoscenza in quanto, come ho già detto, sono addetto alla manutenzione e nell'esercizio delle mansioni mi avvalgo di questi operai che fanno parte del progetto. Sono venuto a conoscenza del sinistro nella tarda mattinata dello stesso giorno”; in ordine al capo n. 4 (vero che dagli atti degli uffici del risulta che l'unica comunicazione fatta al Comune che Controparte_1 segnalava la presenza del foro di circa 50 centimetri sulla griglia di Via Santo e che invitava l'Ente al risarcimento del danno è quella dell'attrice lo stesso precisava: “sono a Parte_1 conoscenza che, prima del verificarsi del sinistro, nessuno ha mai segnalato la presenza del foro nella griglia e che nessun sinistro è stato mai segnalato. Ho verificato il foro e l'ampiezza non so determinarla, ma era più piccola di 50 cm”; dichiara, infine, di non sapere nulla in ordine al capo n.
5 (“vero che l'incidente occorso all'attrice è stato denunciato all'INAIL come Parte_1 infortunio sul lavoro e l'attrice è stata risarcita dall'istituto assicurativo”).
La CTU espletata, depositata in data 07.09.2023, “sulla scorta dei dati obiettivi ed anamnestici rilevati, previo riferimento ai baremes ordinariamente in uso in R.C., avuto riguardo dell'età della periziata e delle potenzialità, tenuto conto della valutazione già indicata in sede INAIL”, riconosceva: per i postumi permanenti esitati all'evento lesivo oggetto di causa un danno biologico del 7%; una invalidità temporanea (a scalare): giorni 10 di Invalidità Temporanea Totale;
giorni 15 di Invalidità
Temporanea Parziale al 75 %; giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 50 %; giorni 30 di
Invalidità Temporanea Parziale al 25 %.
8 Il CTU ha accertato che le spese sanitarie documentate ammontano a complessivi € 601,20; lo stesso non ha rinvenuto prevedibili spese future ed ha considerato che eventuali controlli sono agevolmente eseguibili presso strutture del SSN.
Nella relazione tecnica citata si legge:
- “è stata sottoposta a vari controlli in sede INAIL. L'infermità è stata giudicata cessata -con ripresa del lavoro- il 02.12.2019 con riconosciuti postumi permanenti nella misura del 7 %”;
- “dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dall'anamnesi e dalle risultanze dell'esame obiettivo si evince che la SI.ra ha subìto, a seguito Parte_1 dell'evento lesivo del 24.09.2019, lesioni di natura traumatica in ammissibile rapporto di causalità con la dinamica dell'incidente ... Per la complessiva entità e peculiarità dei postumi rilevati non ritengo si producano (separatamente dalle conseguenze “biologiche”), dimostrabili pregiudiziali alla capacità produttiva/reddituale del soggetto (o che possano incidere sulla qualità/quantità delle performances lavorative potenzialmente eseguibili).
Ritengo però che i postumi incidano in modo considerevole sulla cosiddetta “cenestesi lavorativa”, da intendersi una incidenza negativa sul benessere ed il correlato equilibrio psicofisico nell'eseguire ordinarie azioni di lavoro potenzialmente eseguibili (circostanza questa contestualizzata nella percentuale indicata per il danno biologico).”
Sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, comprensivo della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, risulta pienamente provata la formulata domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
“Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024)
“incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita… la caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde
9 da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
“In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. civ. n. 15096/2013).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016).
“La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
Rientrando la fattispecie in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., a fronte della dimostrazione fornita da parte attrice, sulla scorta della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, la convenuta non ha assolto all'onere, gravante a carico della medesima, della prova liberatoria del caso fortuito.
Nel caso di specie, i testi di parte attrice hanno confermato che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate dalla predetta, la stessa, nel compiere la propria mansione di pulizia della strada denominata via Santo, cadeva rovinosamente all'interno di un foro di circa 50 cm presente su una griglia di raccolta delle acque.
I testi e si trovavano entrambi nelle immediate vicinanze della Tes_1 Testimone_2 danneggiata, a distanza rispettivamente di circa 1 metro e di 4 o 5 metri dalla medesima, e, udita
10 l'attrice urlare, si giravano verso di lei e vedevano che la stessa era caduta nella griglia presente sulla strada all'inizio di via Santo.
Il teste dichiarava che il foro presente sulla griglia non era visibile perché c'era dell'erba Tes_1 dentro e quindi era invisibile, non solo per la SInora, ma per chiunque;
il foro si era creato per il distacco di vari elementi della griglia;
il teste confermava la circostanza n. 5 (“vero che a causa del sinistro la SI.ra subì sublesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro”), precisando di aver trasportato lui stesso in macchina l'attrice dapprima presso l'Ospedale Tricarico di Belvedere e poi presso l'Ospedale di Cetraro.
Non si ravvisa un concorso di colpa dell'attrice, in quanto, come riferito dal predetto teste, il foro presente sulla griglia, creato per il distacco di vari elementi della stessa, sebbene di notevoli dimensioni, era reso invisibile a chiunque a causa dell'erba presente all'interno.
I testi di parte convenuta, a conoscenza del verificarsi dell'evento dannoso, hanno precisato che l'ampiezza del foro era inferiore a 50 cm. e che nessun sinistro era stato segnalato al per il CP_1 medesimo foro nella grata, prima di quello occorso all'attrice.
Tali circostanze non escludono il nesso di causalità, ulteriormente suffragato dalla CTU espletata.
In base agli accertamenti compiuti dal CTU, evidenziato che il risarcimento del danno non patrimoniale va liquidato secondo le tabelle in vigore al momento della decisione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25485 del 13/12/2016), applicando le recenti tabelle del Tribunale di Milano 2024, in uso presso questo ufficio, considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (51 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lei riportata (7 %), il danno biologico permanente dalla medesima subito deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €
10.972,00. Il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in base alle predette tabelle, in complessivi € 4.456,25 (di cui € 1.150,00 per 10 giorni di Invalidità Temporanea Totale;
€
1.293,75 per giorni 15 di Invalidità Temporanea Parziale al 75 %; € 1.150,00 per giorni 20 di
Invalidità Temporanea Parziale al 50 %; € 862,50 per giorni 30 di Invalidità Temporanea Parziale al
25 %).
Le spese mediche documentate e riconosciute, ritenute congrue, anche in base alla CTU espletata, sono pari ad € 601,20.
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
11 della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019).
Nel caso di specie l'attrice non ha tempestivamente allegato e provato conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico,
l'attrice non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari per dimostrarlo in via presuntiva.
Stante, infatti, la piena autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, ma il danneggiato deve “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Nel caso di specie, la danneggiata non ha adeguatamente e tempestivamente allegato tali elementi, non allegando nemmeno nell'atto di citazione il danno morale, indi l'effettivo e concreto pregiudizio soggettivo-interiore patito in dipendenza del fatto in oggetto.
Esso non è neanche presuntivamente inferibile dalla documentazione allegata né dalle testimonianze assunte, non conseguendo il dolore psicologico automaticamente da quello fisico né potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno de quo.
Non sussiste, infatti, “alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Concludendo, alla parte attrice spetterebbe, per il fatto oggetto di causa, la somma complessiva di €
16.029,45, di cui € 15.428,25 per danno non patrimoniale (€ 10.972,00 per danno biologico permanente ed € 4.456,25 per danno da invalidità temporanea) ed € 601,20 per danno patrimoniale accertato, consistente in spese mediche documentate e riconosciute.
Sull'importo di € 16.029,45, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (24.09.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (24.09.2019), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 16.029,45). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
12 Nondimeno, va rilevato che, secondo quanto riferito dal teste , “al Comune risulta che Tes_3
l'INAIL ha pagato la somma di euro 9.182,43”.
La stessa attrice, comunque, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che l'incidente occorso è stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro ed ha ammesso di essere stata risarcita parzialmente.
Indi, dall'anzidetta somma complessiva va detratta, per il principio della compensatio lucri cum damno (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12565 del 22/05/2018; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 6269 del
04/03/2019), la somma che l'attrice ha percepito dall'INAIL per il medesimo evento oggetto di causa, che, secondo quanto emerge dalla predetta deposizione testimoniale, è inferiore a quella sopra quantificata per danno biologico permanente.
Va precisato altresì che la produzione di un documento sopravvenuto nel corso del giudizio è tempestiva qualora avvenga nella prima udienza successiva alla formazione del medesimo.
Infine, l'attrice, nella comparsa conclusionale, ha chiesto la rifusione anche delle spese di C.T.P., senza, tuttavia, aver preventivamente allegato, al momento del passaggio in decisione della causa, la nota delle relative spese, omettendo di produrre la notula del c.t.p., per giustificare il riconoscimento della debenza della somma che avrebbe dovuto essere ivi indicata, in modo da consentire al giudice il controllo sulla eventuale eccessività della medesima.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>; nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024).
“In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative
a una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa. Al riguardo, vale evidenziare come, in mancanza di una prova documentale dell'esborso sostenuto dalla parte vittoriosa (comprensiva della descrizione delle prestazioni effettuate dal consulente) e nell'impossibilità di controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della
13 consulenza di parte, che debbono perciò ritenersi integralmente destituite di prova (Sez. i, Sentenza
n. 2605 del 07/02/2006, Rv. 586818)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21096 del 19/10/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del CP_1
in persona del Sindaco p.t., nella produzione del sinistro oggetto di causa;
si quantificano i
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali, per come sopra specificati, subiti dall'attrice in conseguenza dell'evento oggetto di causa, nella somma complessiva pari ad € 16.029,45, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate;
si condanna il convenuto, in persona CP_1 del Sindaco p.t., in forza del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. e tenendo conto della compensatio lucri cum damno, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo residuo pari alla differenza tra la predetta somma complessiva e quella che l'attrice ha percepito dall'INAIL per il medesimo evento oggetto di causa.
Evidenziato che l'attrice nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla SInora nella misura di euro 65.248,00 “o a Pt_1 quella somma maggiore o minore che verrà quantificata nel corso del giudizio” e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021), le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Eugenio Greco.
Parimenti, le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1017/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., nella produzione del sinistro oggetto di causa;
2) quantifica i danni patrimoniali e non patrimoniali, per come specificati in parte motiva, subiti dall'attrice in conseguenza dell'evento oggetto di causa, nella somma complessiva pari ad €
16.029,45, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate;
3) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., in forza del disposto normativo CP_1 di cui all'art. 2051 c.c. e tenendo conto della compensatio lucri cum damno, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo residuo pari alla differenza tra la predetta somma complessiva e quella che l'attrice ha percepito dall'INAIL per il medesimo evento oggetto di causa;
14 4) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 558,23 per esborsi, € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Eugenio Greco;
5) pone le spese di CTU a carico del convenuto, in persona del Sindaco p.t. CP_1
Paola, lì 27.9.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
15