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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU NA
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1748 /2023 R.G.L. promossa da
, c.f. , quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IMPALA'
[...] C.F._2
COSTANZA, per procura in atti, ricorrente, contro
( C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato in data 6 settembre 2023, il sig. , titolare di Persona_1 pensione di invalidità civile n. 07163390, con diritto all'indennità di accompagnamento, ha convenuto in giudizio l' , deducendo l'illegittimità del provvedimento CP_1 dell' del 3 febbraio 2023, ricevuto il successivo 6 marzo, con cui veniva disposta CP_2 la sospensione della prestazione assistenziale a decorrere da febbraio 2023, nonché
l'avvio della procedura di recupero delle somme ritenute indebitamente percepite, pari ad euro 841,07.
Il ricorrente ha contestato la fondatezza del provvedimento, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione per la visita di revisione fissata per il 13 gennaio 2023, e ha chiesto, pertanto, che fosse riconosciuto il proprio diritto alla prosecuzione della prestazione sospesa, con condanna dell' alla CP_1 restituzione delle somme non erogate e all'annullamento della procedura di recupero, oltre alla vittoria di spese, diritti e onorari.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza della domanda e sostenendo che la CP_1 sospensione della prestazione è dipesa dalla mancata presentazione del sig. Per_1 alla visita di revisione, regolarmente comunicata all'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe dei residenti, sito in San Filippo del Mela, Piazza Pietro Nenni n. 3.
L' ha prodotto documentazione attestante l'invio dell'invito a visita, CP_2 perfezionatosi per compiuta giacenza in data 12 febbraio 2023 e ha evidenziato che il provvedimento di sospensione era stato comunicato in data 7 febbraio 2023. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Successivamente, si è costituita in giudizio quale erede di Parte_1 Per_1
, nelle more deceduto, che ha confermato integralmente le domande e le
[...] argomentazioni già formulate dal de cuius, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme non corrisposte e all'annullamento CP_1 della procedura di recupero.
2- , titolare di pensione di invalidità civile, ha subito la sospensione e Persona_1 della prestazione n. 07163390 a seguito della mancata presentazione alla visita di revisione fissata per il 13.01.2023.
Al riguardo va, innanzitutto, osservato che l'art. 80 del DL 112 del 2008, al comma 3 prevede che: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede CP_1 alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. (...)”. CP_ Nella fattispecie in esame, l' ha dedotto di aver ritualmente provveduto alla comunicazione sia dell'invito a presentarsi a visita di revisione per il giorno 13.01.2023, sia del provvedimento di sospensione successivo con richiesta di giustificazioni.
Risulta dalle produzioni che la raccomandata a.r. con cui il è stato CP_1 Per_1 convocato per la visita di revisione del 13.01.2023 recava il numero n. 66479839149-0 ed è stata indirizzata al corretto indirizzo di residenza del Per_1
È stato prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 66479839149-0, che risulta restituita al mittente per compiuta giacenza l'11.02.2023.
Ai fini della decisione della controversia, occorre valutare la ritualità di tale comunicazione.
Si osserva, innanzitutto, che, non vertendosi in materia di notifica di atti giudiziari o di atti impositivi, nel caso che ci occupa - come chiarito dalla S.C. (Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 8154 del 2021) proprio con riferimento alla comunicazione di un verbale della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile – “si tratti dell'invio, quanto alla comunicazione da parte dell' , di un atto della procedura amministrativa, CP_1 per il quale, in assenza di diversa previsione normativa, trova applicazione la disciplina del regolamento sul servizio postale ordinario, delineata dal DM 9.4.2001 (aggiornato con DM 1.10.2008) che, in caso di assenza del destinatario o di altre persona abilitata alla ricezione, non prevede altro adempimento, per l'ufficiale postale, se non quello di attestare la «consegna» dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale di distribuzione, per il periodo cd. di giacenza;
non opera, dunque, il procedimento evocato dalla parte ricorrente (id est: le disposizioni della legge nr. 890 del 1982) che riguarda esclusivamente la notificazione di atti giudiziari, in materia civile, amministrativa e penale, eseguite dall'ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale”.
Ebbene, il Regolamento sui Servizi Postali in Generale (DM 9.4.2001 aggiornato con
DM 2008 per atti non processuali) non prevede l'invio della seconda raccomandata, ma il rilascio dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale.
Nel caso in esame, non può dunque ritenersi sussistente l'obbligo di inviare al destinatario temporaneamente assente la seconda raccomandata contenente l'avviso di deposito previsto dall'art.8 L. 890/1982, stante il legittimo ricorso alla procedura di CP_ notifica dell'atto a mezzo di raccomandata ordinaria da parte dell'
Parte ricorrente ha sostenuto, però, che non sia stato immesso in cassetta postale alcun avviso di giacenza per il ritiro della raccomandata. Secondo la S.C. “Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza” ( cfr Cass. n. 29237/2017,
n. 20535/2025).
Ciò posto, ai fini del perfezionamento della comunicazione della raccomandata, in caso di mancata consegna al destinatario, occorre la dimostrazione dell'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero la dimostrazione che l'agente postale abbia lasciato in cassetta postale l'avviso di giacenza del plico presso l'Ufficio Postale.
Nella fattispecie in esame, tale dimostrazione difetta, atteso che non risulta, tra gli allegati , alcuna produzione documentale che consenta di ritenere eseguito il CP_1 rilascio dell'avviso di giacenza da parte dell'agente postale.
Si osserva, invero, che sulla parte sinistra dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero n. 66479839149-0 risulta un'annotazione a penna (verosimilmente) dell'agente postale con indicazione della data del 05.01.2013.
Tuttavia non è possibile comprendere in maniera certa ed univoca il testo scritto a penna ed in ciò non appaiono di ausilio nemmeno le ulteriori produzioni documentali dell'Ente
(cfr allegati), rivenendosi solo una stampa dell'iter della raccomandata che documenta la spedizione in data 27.12.2022, la “data Inesito”: 11.02.2023 e come “motivo inesito”: compiuta giacenza.
Ciò posto, non essendovi dimostrazione certa del rilascio dell'avviso di giacenza, ed in assenza, quindi, della dimostrazione della ritualità della comunicazione dell'invito a convocazione a visita del 13.01.2023, deve ritenersi che l'iter che ha portato alla sospensione della prestazione non sia stato rituale.
Ne consegue quindi l'accoglimento del ricorso.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1748/2023 RG, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, dichiara che non sussistevano i presupposti per la sospensione della prestazione n. 07163390 di cui beneficiava - Persona_1 procedura avviata con il provvedimento di sospensione del 03.02.2023 comunicato il
06.03.2023- e per la richiesta in restituzione della somma di euro 841,07; CP_ 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Costanza Impalà, ex art. 93 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/10/2025
Il Giudice
AU NA IG